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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 574/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Monteprandone (AP) alla via Adriatico n. 3, C.F. , E C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Tronto Parte_2
(AP) alla via C. Colombo n. 13, C.F. , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Cocci Rosanna del Foro di Fermo
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: in data 23/06/2025 il P.M. ha espresso parere favorevole Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- con sentenza n. 845/2023, in relazione al procedimento n. 579/2023 R.G., pubblicata il 19/12/2023, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti in data 20/07/2002 in Torri di Sabina (RI), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, Serie
A, anno 2002, alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del
13/12/2023, riportate in sentenza;
- la condizione economica del ricorrente, , risulta notevolmente Parte_2
peggiorata, a motivo della accensione di due finanziamenti necessari alla estinzione di debiti comuni ai ricorrenti, di talché gli stessi hanno assunto la determinazione di avanzare richiesta di riduzione dell'assegno di divorzio, stabilito in sentenza in favore di nella misura di euro 480,00 mensili, sino alla minor somma Parte_1
di euro 150,00 mensili;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di parziale modifica delle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 845/2023, emessa il 18/12/2023, n. 579/2023 R.G., limitatamente alla condizione individuata al n. 3, il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI verserà a a titolo di assegno di divorzio, la Parte_2 Parte_1
somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il primo giorno del mese.
Il Presidente del Tribunale nominava il magistrato dott.ssa Rita De Angelis quale
Giudice relatore e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche agli originari accordi omologati dal Tribunale. Le modifiche alle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, appaiono adeguate a tutelare gli interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla modifica delle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 845/2023, emanata nel proc. n. 579/2023 R.G., pubblicata il 19/12/2023, secondo quanto sopra riportato e trascritto.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno26/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 574/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Monteprandone (AP) alla via Adriatico n. 3, C.F. , E C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]del Tronto Parte_2
(AP) alla via C. Colombo n. 13, C.F. , entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Cocci Rosanna del Foro di Fermo
RICORRENTI
Avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: in data 23/06/2025 il P.M. ha espresso parere favorevole Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- con sentenza n. 845/2023, in relazione al procedimento n. 579/2023 R.G., pubblicata il 19/12/2023, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti in data 20/07/2002 in Torri di Sabina (RI), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, Serie
A, anno 2002, alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del
13/12/2023, riportate in sentenza;
- la condizione economica del ricorrente, , risulta notevolmente Parte_2
peggiorata, a motivo della accensione di due finanziamenti necessari alla estinzione di debiti comuni ai ricorrenti, di talché gli stessi hanno assunto la determinazione di avanzare richiesta di riduzione dell'assegno di divorzio, stabilito in sentenza in favore di nella misura di euro 480,00 mensili, sino alla minor somma Parte_1
di euro 150,00 mensili;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore ed acquisizione del parere del P.M. in sede, che fosse emessa pronuncia di parziale modifica delle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 845/2023, emessa il 18/12/2023, n. 579/2023 R.G., limitatamente alla condizione individuata al n. 3, il tutto alle seguenti nuove
CONDIZIONI verserà a a titolo di assegno di divorzio, la Parte_2 Parte_1
somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il primo giorno del mese.
Il Presidente del Tribunale nominava il magistrato dott.ssa Rita De Angelis quale
Giudice relatore e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. in sede per il suo parere, parere che veniva espresso in data in senso favorevole alle modifiche proposte.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato di aver concordato tra loro le modifiche agli originari accordi omologati dal Tribunale. Le modifiche alle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quali stabilite concordemente tra le parti nel senso sopra indicato, appaiono adeguate a tutelare gli interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla modifica delle originarie condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 845/2023, emanata nel proc. n. 579/2023 R.G., pubblicata il 19/12/2023, secondo quanto sopra riportato e trascritto.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno26/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi