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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7580/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv.to BONIFAZI MARCO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
PERICOLI PAOLO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.02.2024 , ha chiesto al Controparte_1
Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 c.p.c., la revisione dell'assegno divorzile dovuto a in forza della sentenza di divorzio n. 10803 del 1991 CP_2 pronunciata da Tribunale Ordinario di Roma che aveva disposto l'obbligo a carico del ricorrente di erogazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex-coniuge per la somma mensile di € 154,94 ( ex L.300.00), pari oggi ad € 312,80 in seguito alle dovute rivalutazioni.
1 Il ricorrente, in particolare, rappresentava: di essere stato messo in quiescenza nel
2015 con il riconoscimento di una pensione di circa € 1.000,00 netti mensili;
che in data 24.06.1992 si era unito in matrimonio con e che dalla loro Persona_1 unione era già nata la figlia nel 1990; che la situazione era precipitata Per_2 quando la moglie aveva perso il posto di lavoro nel 1998 non Persona_1 riuscendo più, nel corso degli anni, a ricollocarsi nel mondo del lavoro;
che era stato costretto negli anni ad accendere diversi finanziamenti per far fronte alla propria situazione finanziaria;
che la figlia versava in stato di disoccupazione;
di Per_2 avere uno stato di salute precario;
che la resistente, invece, nel 1996 aveva acquistato l'usufrutto della casa di via Savorelli in Roma dove abitava e percepiva una pensione sociale da parte dell'INPS, pari ad € 421,67 al mese, sufficiente a soddisfare le personali esigenze quotidiane.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva alla luce della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio (sopraggiunte difficoltà economiche, sopraggiunto precario stato di salute, stato di disoccupazione della figlia e sopraggiunto assegno sociale di Per_2
€ 421,67 erogato dall'INPS alla Sig.ra la revoca del contributo dell'assegno CP_2 divorzile posto a suo carico.
Si costituiva la quale rilevava: che il ricorrente non aveva indicato CP_2 nell'atto introduttivo del presente giudizio che negli anni erano stati introitati dallo stesso numerosi e continui procedimenti giudiziari tutti volti alla revoca dell'assegno divorzile, violando il precetto dell'art, 473 bis n. 12 c.p.c.; che controparte aveva omesso di rappresentare che sui medesimi motivi assunti oggi come motivo di modifica dell'assegno divorzile a favore della si era già ripetutamente espresso CP_2 il Tribunale di Roma rigettando le istanze dallo stesso formulate;
che, in particolare, sulla modifica dell'assegno divorzile si era pronunciato il Tribunale di Roma con decreto 10/02/2005 (rg. 408460/2004) e successivamente con decreto del 23/07/2013
(14365/2012) nel quale il Tribunale rilevava che “la situazione di disoccupata della seconda moglie del ricorrente e la necessità di questo di contribuire al mantenimento della figlia di seconde nozze è stata già valutata (nell'anno 2005) da questo
Tribunale che ha rigettato la domanda di revoca dell'assegno divorzile”, “risultando un reddito imponibile del sig. pari ad € 17.448,65 CUD 2011”; il Tribunale CP_1 concludeva ritenendo “di mantenere inalterato l'assegno divorzile a favore della moglie che non risulta abbia mai prestato attività lavorativa ”; che entrambi i provvedimenti non erano stati oggetto di impugnazione;
che con successivo ricorso rg. 14815/2020 aveva chiesto nuovamente la revoca dell'assegno divorzile CP_1 deducendo le medesime circostanze di fatto dedotte nei precedenti ricorsi, unitamente alla circostanza che lo stesso avrebbe acceso negli anni 2018-2019 finanziamenti e che la ex moglie percepiva l'assegno sociale, ricorso anche questo rigettato dal
Tribunale adito;
che continuava a percepire un trattamento pensionistico di CP_1 circa € 23.000,00 annui;
che non corrispondeva al vero che il ricorrente aiutasse la
2 figlia che aveva un autonomo ed indipendente nucleo familiare;
di percepire Per_2 un assegno sociale da parte dell'Inps di € 450,00 mensili.
La resistente, pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile ed infondato il ricorso e comunque rigettarsi della domanda ex adverso formulata con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 18.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Quanto alla revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
Nel caso in esame si evidenzia che alcune ragioni indicate da parte ricorrente a fondamento della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, quali la costituzione del nuovo nucleo familiare, la perdita di lavoro della seconda moglie e i finanziamenti contratti sono molto risalenti nel tempo e sono già state esaminate da questo
Tribunale in precedenti giudizi tra le stesse parti, che si sono conclusi con il rigetto della istanza di revoca dell'assegno divorzile.
Quanto alle altre ragioni che ad avviso del ricorrente dovrebbero comportare l'esclusione della corresponsione dell'assegno divorzile va rilevato: che le sopraggiunte difficoltà economiche non sono state dimostrate dal ricorrente, ma che anzi la sua situazione economica appare migliorata in quanto la moglie, con la quale si presume divida le spese del ménage familiare, che da anni risultava disoccupata, nel 2023 ha percepito un reddito da lavoro di € 29.181,00 (cfr. mod. 730 in atti), mentre il ricorrente, che da nove anni è in pensione, ha goduto di un reddito nel 2022 di € 22.634,00, nel 2021 di € 22.076,00 e nel 2020 di € 22.054,00 (cfr. mod. 730 in atti) ; che il ricorrente inoltre non sopporta spese abitative vivendo nella casa di proprietà della moglie che si occupa di corrispondere per intero la rata del relativo mutuo, come dichiarato da in udienza, il quale, in tale sede, ha inoltre CP_1 rappresentato di godere di una pensione di circa € 1.400,00 al mese;
che il sopraggiunto precario stato di salute del ricorrente è consistito, da quanto dimostrato in atti, da un intervento per una frattura e da uno per cataratta e da delle spese odontoiatriche, tutte circostanze che non possono considerarsi rilevanti ai fini del presente giudizio;
che quanto allo stato di disoccupazione della figlia questo Per_2
è rimasto indimostrato;
che il sopraggiunto assegno sociale di € 421,67 erogato dall'INPS alla viene percepito dalla stessa solo parzialmente e non per CP_2
l'intero, proprio perché gode dell'assegno divorzile che intenderebbe non CP_1 corrispondere più.
Codesto Collegio, pertanto, per le considerazioni dinnanzi svolte ritiene di dover rigettare l'istanza di revoca di assegno divorzile in favore di Parte_1
La soccombenza di parte ricorrente e la parziale reiterazione di argomenti già sottoposti al giudizio di Codesto Tribunale giustifica la relativa condanna alle spese del presente giudizio di . Controparte_1
3 Non sussistono invece le ragioni per procedersi ad una condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) liquida le spese di lite sostenute dal nel presente procedimento in € CP_2
2.000,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico di
; Controparte_1
3) rigetta l'istanza di parte resistente di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
3.03.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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