TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2122/2023
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2122/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Persona_1
و[...] cittadina brasiliana naturalizzata italiana per discendenza iure sanguinis da avo cittadino italiano trasmettendola ai propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, nata il [...] in [...] che ha allegato al proprioParte_1
,
ricorso il certificato di certificato di naturalizzazione della madre sig.ra [...] Persona_1 nonché il proprio certificato di nascita a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, ha esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"In data 2/03/1968, nasceva in Brasile Persona_1 cittadina
brasiliana naturalizzatosi italiana (doc. 1). Persona_1 si Persona_2 in data 14/01/2016,naturalizzava cittadina italiana per discendenza come emerge dall'attestazione resa dal Comune di IA (Bologna) (doc. 2). -
Dall'unione tra la predetta Persona_1 con il Sig. [...]
nasceva in Brasile l'odierna ricorrente, la Sig.ra [...] Controparte_2 Parte_1 , il 25/06/1997 (doc.3). Così come ricostruito l'albero genealogico,
l'interessata, odierna ricorrente, è diretta discendente della Sig.ra [...] cittadina brasiliana naturalizzatosi italiana. Il Controparte_3Persona_1
[...] ha reso, infatti, attestazione della naturalizzazione della predetta (cfr. doc.
2). La ricorrente, diretta discendente da avo italiano, inoltrava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio
Consolare di San Paolo del Brasile (doc.4). Tuttavia, la richiesta dell'odierna risulta, allo stato, inevasa, non avendo l'interessata ricevuto convocazione da parte dell'Ufficio competente. Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011, come pubblicato sul sito del
Consolato interessato (doc. 5). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi (dal
2012 in poi) non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo". Con provvedimento del 6 febbraio 2025, il Giudice assegnatario, fissava udienza, sostituita con il deposito di note scritte, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente. L'udienza, con decreto del 31 marzo Controparte_1
2025, veniva differita, sostituita dal deposito di note scritte, al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno 2025, differita, sostituita dal deposito di note scritte, all'udienza del 25 novembre 2025 e, medio tempore, assegnata a codesto Giudice.
Parte ricorrente, in data 17 novembre 2025, ha depositato note di trattazione e ha reiterato le proprie richieste e precisato le conclusioni come già contenute nel ricorso introduttivo.
Il CP_1 non si è costituito e stante la regolarità delle notifiche è dichiarata la contumacia.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di IA (BO). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis in linea materna. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Il diritto di cui parte ricorrente chiede l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr.
Bresciatra tutte sent. Trib. n. 13585/17). Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che [...] naturalizzata italiana, quindi, essa stessa cittadina italiana per Persona_1
discendenza da avo italiano, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza della ricorrente, sig.ra da cittadino Parte_1
,
italiano.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda della ricorrente che deve essere dichiarata cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
,nata in [...] il [...] Parte_1
CP_1 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
-ORDINA al Ministero
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2122/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana,
promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte ricorrente, con regolare procura, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Persona_1
و[...] cittadina brasiliana naturalizzata italiana per discendenza iure sanguinis da avo cittadino italiano trasmettendola ai propri discendenti, ovvero alla figlia legittima, nata il [...] in [...] che ha allegato al proprioParte_1
,
ricorso il certificato di certificato di naturalizzazione della madre sig.ra [...] Persona_1 nonché il proprio certificato di nascita a riprova della sua discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, ha esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
"In data 2/03/1968, nasceva in Brasile Persona_1 cittadina
brasiliana naturalizzatosi italiana (doc. 1). Persona_1 si Persona_2 in data 14/01/2016,naturalizzava cittadina italiana per discendenza come emerge dall'attestazione resa dal Comune di IA (Bologna) (doc. 2). -
Dall'unione tra la predetta Persona_1 con il Sig. [...]
nasceva in Brasile l'odierna ricorrente, la Sig.ra [...] Controparte_2 Parte_1 , il 25/06/1997 (doc.3). Così come ricostruito l'albero genealogico,
l'interessata, odierna ricorrente, è diretta discendente della Sig.ra [...] cittadina brasiliana naturalizzatosi italiana. Il Controparte_3Persona_1
[...] ha reso, infatti, attestazione della naturalizzazione della predetta (cfr. doc.
2). La ricorrente, diretta discendente da avo italiano, inoltrava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio
Consolare di San Paolo del Brasile (doc.4). Tuttavia, la richiesta dell'odierna risulta, allo stato, inevasa, non avendo l'interessata ricevuto convocazione da parte dell'Ufficio competente. Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011, come pubblicato sul sito del
Consolato interessato (doc. 5). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi (dal
2012 in poi) non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo". Con provvedimento del 6 febbraio 2025, il Giudice assegnatario, fissava udienza, sostituita con il deposito di note scritte, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente. L'udienza, con decreto del 31 marzo Controparte_1
2025, veniva differita, sostituita dal deposito di note scritte, al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno 2025, differita, sostituita dal deposito di note scritte, all'udienza del 25 novembre 2025 e, medio tempore, assegnata a codesto Giudice.
Parte ricorrente, in data 17 novembre 2025, ha depositato note di trattazione e ha reiterato le proprie richieste e precisato le conclusioni come già contenute nel ricorso introduttivo.
Il CP_1 non si è costituito e stante la regolarità delle notifiche è dichiarata la contumacia.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di IA (BO). E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis in linea materna. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
Il diritto di cui parte ricorrente chiede l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr.
Bresciatra tutte sent. Trib. n. 13585/17). Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che [...] naturalizzata italiana, quindi, essa stessa cittadina italiana per Persona_1
discendenza da avo italiano, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza della ricorrente, sig.ra da cittadino Parte_1
,
italiano.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda della ricorrente che deve essere dichiarata cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
,nata in [...] il [...] Parte_1
CP_1 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile
-ORDINA al Ministero
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore