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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1875 del R.A.C.L. dell'anno
2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, Parte_1
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Marco Melis e
Federico Melis che lo rappresentano e difendono per delega al margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2021, ha esposto di Parte_1
avere svolto dal 1974 al gennaio 2018 attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico specializzato come tornitore alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni legate all'attività
pagina 1 di 5 lavorativa di operaio diverse patologie di origine professionale, e cioè ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le caratteristiche del trauma acustico (malattia professionale n° 516961386/120 del 26/06/2019); sindrome del tunnel carpale bilaterale (malattia professionale n° 516961387/120 del 26/06/2019); spalla sinistra dolorosa per tendinopatia (malattia professionale n° 516961388/120 del 26/06/2019), aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie, CP_2
al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia le domande amministrative che le CP_1
opposizioni, si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_2
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Inoltre, ha lamentato la mancata dimostrazione dell'adibizione alle mansioni descritte in ricorso.
2. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta nell'udienza del 17 febbraio 2022, nel corso della quale sono stati sentiti i testi e colleghi di lavoro, i quali hanno confermato lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento delle mansioni da parte della parte ricorrente, come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che lavorava il metallo a partire dal pezzo grezzo, Pt_1
sagomando e tornando grossi pezzi di metallo di varie lunghezze e spessori (ferro acciaio bronzo e alluminio), facendo uso delle mazze pesanti e del tornio, macchinario molto rumoroso collocato in un ambiente molto rumoroso in cui contemporaneamente erano in funzione tre torni (4 o 5 secondo il teste , Tes_2
smerigli e compressori.
3. Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. dopo accurati esami medici ed Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate. Secondo il giudizio espresso dal consulente, la parte ricorrente risulta affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
pagina 2 di 5 di grado lieve”, “Tendinopatia degenerativa spalla sn”. “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)”.
Tali patologie avrebbero determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento)”.
Nel rispondere alle osservazioni il CTU ha precisato che la patologia della spalla sinistra è stata valutata con una percentuale del 6% considerandola presenza di una lesione del tendine sovraspinato di grado medio e tendinopatia degenerativa con lesione parziale, borsite SAD e deficit doloroso con limitazione funzionale seppure ai gradi estremi.La sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” è stata valutata con una percentuale del 4 % data anche la bilateralità della menomazione secondo il codice 163 “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità che prevede una percentuale sino al 7%. Il deficit uditivo bilaterale parziale calcolato in base alla audiometria secondo all. n.1 delle tabelle di legge con percentuale del 2%. La somma delle su indicate patologie porta con il calcolo della semisomma una percentuale complessiva del 11, 56 %, ricondotta ad una percentuale finale del 12%.
4. Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche.
Ritiene pertanto il giudicante che sia affetto da “Ipoacusia Parte_2
neurosensoriale bilaterale di grado lieve” comportante un danno biologico pari al
2%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, da
“Tendinopatia degenerativa spalla sn” comportante un danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” comportante un danno biologico pari al 7% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, e che tali patologie nel loro complesso abbiano determinato un danno biologico conglobato in misura pari al 12% dalla data del 26.6.2019.
Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico nella misura complessiva pari all'12%, con decorrenza di legge dalla data delle coeve domande amministrative del 26 giugno 2019, e di percepire, perciò, il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore di parte CP_2
pagina 3 di 5 ricorrente di un indennizzo in capitale nella misura del 12%, oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 26/06/2019.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'indennizzo (da € 5.200 a € 26.000), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' . CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Parte_1 di grado lieve” comportante un danno biologico pari al 2%, da “Tendinopatia degenerativa spalla sn” comportante un danno biologico pari al 6%, da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” comportante un danno biologico pari al 7%, e che tali patologie abbiano determinato un danno biologico complessivo in misura pari al 12% con decorrenza di legge dalla data delle domande amministrative del
26.6.2019; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in capitale in misura del 12% oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte CP_2 ricorrente, che liquida per il residuo in complessivi €2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 28 febbraio 2024
pagina 4 di 5 IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1875 del R.A.C.L. dell'anno
2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] e quivi residente, Parte_1
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Marco Melis e
Federico Melis che lo rappresentano e difendono per delega al margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in CP_1
virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2021, ha esposto di Parte_1
avere svolto dal 1974 al gennaio 2018 attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico specializzato come tornitore alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni legate all'attività
pagina 1 di 5 lavorativa di operaio diverse patologie di origine professionale, e cioè ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le caratteristiche del trauma acustico (malattia professionale n° 516961386/120 del 26/06/2019); sindrome del tunnel carpale bilaterale (malattia professionale n° 516961387/120 del 26/06/2019); spalla sinistra dolorosa per tendinopatia (malattia professionale n° 516961388/120 del 26/06/2019), aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie, CP_2
al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia le domande amministrative che le CP_1
opposizioni, si era trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_2
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta. Inoltre, ha lamentato la mancata dimostrazione dell'adibizione alle mansioni descritte in ricorso.
2. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta nell'udienza del 17 febbraio 2022, nel corso della quale sono stati sentiti i testi e colleghi di lavoro, i quali hanno confermato lo Testimone_1 Testimone_2
svolgimento delle mansioni da parte della parte ricorrente, come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che lavorava il metallo a partire dal pezzo grezzo, Pt_1
sagomando e tornando grossi pezzi di metallo di varie lunghezze e spessori (ferro acciaio bronzo e alluminio), facendo uso delle mazze pesanti e del tornio, macchinario molto rumoroso collocato in un ambiente molto rumoroso in cui contemporaneamente erano in funzione tre torni (4 o 5 secondo il teste , Tes_2
smerigli e compressori.
3. Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. dopo accurati esami medici ed Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate. Secondo il giudizio espresso dal consulente, la parte ricorrente risulta affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
pagina 2 di 5 di grado lieve”, “Tendinopatia degenerativa spalla sn”. “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)”.
Tali patologie avrebbero determinato un danno biologico permanente complessivamente valutabile in misura pari al 12%. (dodici per cento)”.
Nel rispondere alle osservazioni il CTU ha precisato che la patologia della spalla sinistra è stata valutata con una percentuale del 6% considerandola presenza di una lesione del tendine sovraspinato di grado medio e tendinopatia degenerativa con lesione parziale, borsite SAD e deficit doloroso con limitazione funzionale seppure ai gradi estremi.La sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” è stata valutata con una percentuale del 4 % data anche la bilateralità della menomazione secondo il codice 163 “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità che prevede una percentuale sino al 7%. Il deficit uditivo bilaterale parziale calcolato in base alla audiometria secondo all. n.1 delle tabelle di legge con percentuale del 2%. La somma delle su indicate patologie porta con il calcolo della semisomma una percentuale complessiva del 11, 56 %, ricondotta ad una percentuale finale del 12%.
4. Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate, esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche.
Ritiene pertanto il giudicante che sia affetto da “Ipoacusia Parte_2
neurosensoriale bilaterale di grado lieve” comportante un danno biologico pari al
2%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, da
“Tendinopatia degenerativa spalla sn” comportante un danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” comportante un danno biologico pari al 7% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26.6.2019, e che tali patologie nel loro complesso abbiano determinato un danno biologico conglobato in misura pari al 12% dalla data del 26.6.2019.
Ritiene, pertanto, il giudicante che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico nella misura complessiva pari all'12%, con decorrenza di legge dalla data delle coeve domande amministrative del 26 giugno 2019, e di percepire, perciò, il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' pertanto, deve essere condannato al riconoscimento in favore di parte CP_2
pagina 3 di 5 ricorrente di un indennizzo in capitale nella misura del 12%, oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 26/06/2019.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'indennizzo (da € 5.200 a € 26.000), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' . CP_2
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_2
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Parte_1 di grado lieve” comportante un danno biologico pari al 2%, da “Tendinopatia degenerativa spalla sn” comportante un danno biologico pari al 6%, da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale (dx > sn)” comportante un danno biologico pari al 7%, e che tali patologie abbiano determinato un danno biologico complessivo in misura pari al 12% con decorrenza di legge dalla data delle domande amministrative del
26.6.2019; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_2
predetto indennizzo in capitale in misura del 12% oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 26 giugno 2019;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte CP_2 ricorrente, che liquida per il residuo in complessivi €2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 28 febbraio 2024
pagina 4 di 5 IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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