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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 19982 /2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
IMPROTA EMANUELE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GAMBINO ARMANDO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento arretrati pensione vecchiaia;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.11.2023 ha dedotto di aver Parte_1
CP_ presentato all' –in data 18.10.2021- domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia;
che con provvedimento di prima liquidazione erano stati calcolati gli arretrati in €6506,08 a decorrere dal 1.4.2021; che tuttavia tale importo non gli era mai stato corrisposto e pertanto, ha chiesto accertarsi il suo diritto alla percezione della pensione di vecchiaia n.10127330 per il periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021 per un importo complessivo pari ad €6.506,18 (€813,27 mensili per 8 mensilità). Condannare l' , CP_1 per l'effetto, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo €6.506,18 nonché della
1 maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito decorrenti dal 22.11.2021 (data di liquidazione della domanda e degli arretrati indicati) al saldo effettivo con vittoria di spese di lite – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis- ed attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto. In particolare ha dedotto che “gli arretrati sulla pensione, relativi al periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021, non sono stati corrisposti perché il ricorrente, nel suddetto periodo, già beneficiava dell'assegno sociale, prestazione incompatibile con la pensione di vecchiaia per motivi reddituali. L'assegno sociale per l'anno 2021 deve essere corrisposto se il beneficiario non sia titolare di altri redditi, ed è liquidato in misura ridotta se l'avente diritto ha redditi non superiori ad €. 5.983,64” mentre appunto il ricorrente superava il detto tetto reddituale. Inoltre ha rappresentato che “l'importo dell'assegno sociale pagato nell'anno 2021 dal 01.04.2021 al 30.11.2021, pari ad €. 3.785,60, è stato portato in detrazione sugli arretrati della pensione di vecchiaia che l' doveva CP_1
corrispondere nel periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021. A titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia rimaneva, dunque, da corrispondere l'importo di €. 2.720,58, che in pratica è stato già liquidato con il pagamento dell'assegno sociale nell'anno 2022”.
All'udienza del 20.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
L' con la memoria di costituzione nel presente giudizio afferma che il mancato CP_1
pagamento degli arretrati indicati nel TE08 di prima liquidazione del 22.11.2021 deve ascriversi ad una compensazione operata con somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2022.
Pacificamente . però, nessun provvedimento di contestazione di indebito è stato inviato al ricorrente e quindi solo nel presente giudizio, a fronte della contestazione del mancato pagamento delle somme che l' stesso aveva affermato di dover corrispondere a titolo CP_1
di arretrati, è stato evidenziato un presunto indebito.
Correttamente parte ricorrente va rilevare che nessuna compensazione può essere operata per crediti che non sono certi , liquidi ed esigibili. Che il credito dell' non sia certo CP_1
lo prova non solo già l'insussistenza di un formale atto di indebito ma anche le difese svolte nel presente giudizio laddove si assume che “l'importo dell'assegno sociale pagato
2 nell'anno 2021 dal 01.04.2021 al 30.11.2021, pari ad €. 3.785,60, è stato portato in detrazione sugli arretrati della pensione di vecchiaia che l' doveva corrispondere nel CP_1
periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021. A titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia rimaneva, dunque, da corrispondere l'importo di €. 2.720,58, che in pratica è stato già liquidato con il pagamento dell'assegno sociale nell'anno 2022. In effetti, come risulta dai cedolini che si versano in atti, l' ha continuato a pagare l'assegno sociale anche CP_1 nell'anno successivo a quello di prima liquidazione. In particolare, nell'anno solare 2022,
l'assegno sociale è stato corrisposto nella misura di €. 480,56 mensili, ossia nell'importo annuo di €. 6.247,28, che costituisce, per buona parte, il saldo degli arretrati per la pensione di vecchiaia.”
Emerge ictu oculi che la condotta dell' sia stata quantomeno grossolana e che abbia CP_1
effettuato una –questa sì- indebita commistione di poste tra arretrati della pensione di vecchiaia e ratei di assegno sociale percepito nel 2022 . L'indicazione dei termini “in pratica” e “per buona parte” fa emergere con chiarezza l'illegittimità della compensazione operata , non suffragata da un provvedimento chiaro ed univoco in cui vengano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti in modo indebito e che avrebbero poi costituito le poste da utilizzare in compensazione con gli arretrati maturati a titolo di pensione di vecchiaia.
Al contrario emerge proprio dallo stesso provvedimento TE08 del 22.11.2021 -nel quale veniva liquidata la pensione di vecchiaia al ricorrente- l'esistenza di arretrati da pagarsi in suo favore e la relativa quantificazione operata dall' . CP_1
L'eventuale formarsi di un indebito a seguito della percezione per il periodo successivo al riconoscimento della pensione di vecchiaia anche di ratei di assegno sociale dovrà essere, quindi, oggetto di uno specifico provvedimento di contestazione di indebito al ricorrente.
Il ricorso deve essere quindi accolto e l' condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di €6506,18 a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia riconosciuta a decorrere dal 1.4.2021 oltre interessi legali dal 22.11.2021 al saldo effettivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 ( aumento calcolato al 15%) per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, con attribuzione al procuratore antistatario.
p.q.m.
3 ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di €6506,18 a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia riconosciuta a decorrere dal 1.4.2021 oltre interessi legali dal 22.11.2021 al saldo effettivo.
b.condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€2.144,75 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.3.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 19982 /2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
IMPROTA EMANUELE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GAMBINO ARMANDO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento arretrati pensione vecchiaia;
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.11.2023 ha dedotto di aver Parte_1
CP_ presentato all' –in data 18.10.2021- domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia;
che con provvedimento di prima liquidazione erano stati calcolati gli arretrati in €6506,08 a decorrere dal 1.4.2021; che tuttavia tale importo non gli era mai stato corrisposto e pertanto, ha chiesto accertarsi il suo diritto alla percezione della pensione di vecchiaia n.10127330 per il periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021 per un importo complessivo pari ad €6.506,18 (€813,27 mensili per 8 mensilità). Condannare l' , CP_1 per l'effetto, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo €6.506,18 nonché della
1 maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito decorrenti dal 22.11.2021 (data di liquidazione della domanda e degli arretrati indicati) al saldo effettivo con vittoria di spese di lite – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis- ed attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto. In particolare ha dedotto che “gli arretrati sulla pensione, relativi al periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021, non sono stati corrisposti perché il ricorrente, nel suddetto periodo, già beneficiava dell'assegno sociale, prestazione incompatibile con la pensione di vecchiaia per motivi reddituali. L'assegno sociale per l'anno 2021 deve essere corrisposto se il beneficiario non sia titolare di altri redditi, ed è liquidato in misura ridotta se l'avente diritto ha redditi non superiori ad €. 5.983,64” mentre appunto il ricorrente superava il detto tetto reddituale. Inoltre ha rappresentato che “l'importo dell'assegno sociale pagato nell'anno 2021 dal 01.04.2021 al 30.11.2021, pari ad €. 3.785,60, è stato portato in detrazione sugli arretrati della pensione di vecchiaia che l' doveva CP_1
corrispondere nel periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021. A titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia rimaneva, dunque, da corrispondere l'importo di €. 2.720,58, che in pratica è stato già liquidato con il pagamento dell'assegno sociale nell'anno 2022”.
All'udienza del 20.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
L' con la memoria di costituzione nel presente giudizio afferma che il mancato CP_1
pagamento degli arretrati indicati nel TE08 di prima liquidazione del 22.11.2021 deve ascriversi ad una compensazione operata con somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno sociale nell'anno 2022.
Pacificamente . però, nessun provvedimento di contestazione di indebito è stato inviato al ricorrente e quindi solo nel presente giudizio, a fronte della contestazione del mancato pagamento delle somme che l' stesso aveva affermato di dover corrispondere a titolo CP_1
di arretrati, è stato evidenziato un presunto indebito.
Correttamente parte ricorrente va rilevare che nessuna compensazione può essere operata per crediti che non sono certi , liquidi ed esigibili. Che il credito dell' non sia certo CP_1
lo prova non solo già l'insussistenza di un formale atto di indebito ma anche le difese svolte nel presente giudizio laddove si assume che “l'importo dell'assegno sociale pagato
2 nell'anno 2021 dal 01.04.2021 al 30.11.2021, pari ad €. 3.785,60, è stato portato in detrazione sugli arretrati della pensione di vecchiaia che l' doveva corrispondere nel CP_1
periodo dal 01.04.2021 al 30.11.2021. A titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia rimaneva, dunque, da corrispondere l'importo di €. 2.720,58, che in pratica è stato già liquidato con il pagamento dell'assegno sociale nell'anno 2022. In effetti, come risulta dai cedolini che si versano in atti, l' ha continuato a pagare l'assegno sociale anche CP_1 nell'anno successivo a quello di prima liquidazione. In particolare, nell'anno solare 2022,
l'assegno sociale è stato corrisposto nella misura di €. 480,56 mensili, ossia nell'importo annuo di €. 6.247,28, che costituisce, per buona parte, il saldo degli arretrati per la pensione di vecchiaia.”
Emerge ictu oculi che la condotta dell' sia stata quantomeno grossolana e che abbia CP_1
effettuato una –questa sì- indebita commistione di poste tra arretrati della pensione di vecchiaia e ratei di assegno sociale percepito nel 2022 . L'indicazione dei termini “in pratica” e “per buona parte” fa emergere con chiarezza l'illegittimità della compensazione operata , non suffragata da un provvedimento chiaro ed univoco in cui vengano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti in modo indebito e che avrebbero poi costituito le poste da utilizzare in compensazione con gli arretrati maturati a titolo di pensione di vecchiaia.
Al contrario emerge proprio dallo stesso provvedimento TE08 del 22.11.2021 -nel quale veniva liquidata la pensione di vecchiaia al ricorrente- l'esistenza di arretrati da pagarsi in suo favore e la relativa quantificazione operata dall' . CP_1
L'eventuale formarsi di un indebito a seguito della percezione per il periodo successivo al riconoscimento della pensione di vecchiaia anche di ratei di assegno sociale dovrà essere, quindi, oggetto di uno specifico provvedimento di contestazione di indebito al ricorrente.
Il ricorso deve essere quindi accolto e l' condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di €6506,18 a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia riconosciuta a decorrere dal 1.4.2021 oltre interessi legali dal 22.11.2021 al saldo effettivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 ( aumento calcolato al 15%) per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, con attribuzione al procuratore antistatario.
p.q.m.
3 ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a. accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di €6506,18 a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia riconosciuta a decorrere dal 1.4.2021 oltre interessi legali dal 22.11.2021 al saldo effettivo.
b.condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€2.144,75 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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