TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5116
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti della norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo proporzionalmente la somma dovuta. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia a intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. La legge disciplina chiaramente il presupposto, il quantum e i criteri di riparto. L'individuazione dei presupposti della tassazione rientra nella discrezionalità del legislatore. L'incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso, e la natura espropriativa è esclusa in quanto il bene non viene privato del suo sfruttamento economico.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alle ricorrenti

    La giurisdizione compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell'Amministrazione e rientrante nei rapporti privatistici tra gestore e concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5116
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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