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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1327/ 2024 R.G., posta in decisione con decreto reso in data 19.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA 136/C, presso lo studio dell'avv. CONCETTA SBOTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv.
NOCILLA DANIELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11/04/2024, chiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1 nata il [...] e il 14.4.2021, nate dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_2 CP_1
e riconosciute da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerle.
[...]
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse ed al versamento nella misura del 100% in favore della ricorrente dell'Assegno Unico e Universale per le figlie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alle domande Controparte_1 di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori, di collocamento delle stesse presso la madre, rendendosi, altresì, disponibile a versare a titolo di mantenimento per le due figli minori la somma mensile richiesta dalla ricorrente, ma chiedendo la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico e
Universale necessarie per le figlie e di regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti.
Fissata l'udienza di comparizione parti per il giorno 5.12.2024, con note congiunte del 28.11.2024 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
-1) Affidamento condiviso delle minori , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_3
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Parte_2 C.F._4 ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre , nata ad [...]
UG (SR) il 17/07/1997 C.F.: e residente in [...]
Gramsci n. 10, C.F.: ; C.F._1
- 2) l'obbligo a carico del padre delle minori Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , di versare alla madre , entro i lgiorno di ogni mese, C.F._2 Parte_1 la somma mensile di €, a titolo di mantenimento per le minori che verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- 3) spese straordinarie per le minori a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
(quali a titolo esemplificativo: spese scolastiche, extrascolastiche, di doposcuola, ludiche, mediche, visita specialistiche, sportive);
- 4) regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori da parte del padre secondo liberi accordi, tenendo conto della tenera età delle figlie e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche delle minori, nonché degli impegni lavorative del padre;
- 5) spese di lite compensate;
- gli istanti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni sopra concordate non avendovi interessi.
All'udienza del 18.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la ratifica delle pattuizioni sopra riportate e il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
18.7.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decide nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G., in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 20.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1327/ 2024 R.G., posta in decisione con decreto reso in data 19.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA 136/C, presso lo studio dell'avv. CONCETTA SBOTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato SIRACUSA, VIALE ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv.
NOCILLA DANIELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11/04/2024, chiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1 nata il [...] e il 14.4.2021, nate dalla relazione more uxorio intrattenuta con Per_2 CP_1
e riconosciute da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerle.
[...]
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse ed al versamento nella misura del 100% in favore della ricorrente dell'Assegno Unico e Universale per le figlie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alle domande Controparte_1 di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori, di collocamento delle stesse presso la madre, rendendosi, altresì, disponibile a versare a titolo di mantenimento per le due figli minori la somma mensile richiesta dalla ricorrente, ma chiedendo la ripartizione al 50% dell'Assegno Unico e
Universale necessarie per le figlie e di regolamentare il diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti.
Fissata l'udienza di comparizione parti per il giorno 5.12.2024, con note congiunte del 28.11.2024 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
-1) Affidamento condiviso delle minori , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_3
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Parte_2 C.F._4 ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso la madre , nata ad [...]
UG (SR) il 17/07/1997 C.F.: e residente in [...]
Gramsci n. 10, C.F.: ; C.F._1
- 2) l'obbligo a carico del padre delle minori Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , di versare alla madre , entro i lgiorno di ogni mese, C.F._2 Parte_1 la somma mensile di €, a titolo di mantenimento per le minori che verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- 3) spese straordinarie per le minori a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
(quali a titolo esemplificativo: spese scolastiche, extrascolastiche, di doposcuola, ludiche, mediche, visita specialistiche, sportive);
- 4) regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori da parte del padre secondo liberi accordi, tenendo conto della tenera età delle figlie e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche delle minori, nonché degli impegni lavorative del padre;
- 5) spese di lite compensate;
- gli istanti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni sopra concordate non avendovi interessi.
All'udienza del 18.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la ratifica delle pattuizioni sopra riportate e il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
18.7.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decide nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G., in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 20.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone