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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 381/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-quinquies co. 2 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 381/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA VOLTO SANTO 6, BOLOGNA presso il difensore avv.
FAGGIOLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ha concluso come da verbale d'udienza del 8 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la sig.ra citava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna, lo al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– Condannare lo in persona del legale rappresentante pro tempore con studio in CP_1
Bologna alla via Matteottti 33/2 a consegnare o comunque rendere disponibile a parte attrice copia integrale del RAC contenente tutti i dati previsti dall'art. 1130 c.c. ovvero il Registro aggiornato e
pagina 1 di 3 completo dell'anagrafe condominiale del condominio sito in Bologna alla Galleria Falcone e
Borsellino 1, 2, 3, 4 con richiesta in aggiunta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. con conseguente condanna, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una somma equitativamente determinata.
– Con vittoria di spese, anche del procedimento di mediazione per il quale si produce parcella pari ad euro 643,48 (comprensivo di oneri di legge) ed euro 48,80 per la spese di avvio del procedimento di mediazione”.
La domanda non può essere accolta stante la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di condominio.
Va infatti osservato che titolare dei dati contenuti nel registro dell'anagrafe condominiale non è
l'amministratore personalmente ma è il Condominio od i singoli condomini sia singolarmente che collettivamente. L'amministratore, pertanto, è il soggetto obbligato alla tenuta ed aggiornamento del registro dell'anagrafe condominiale solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Trattasi quindi di un mandato con rappresentanza che non fa sorgere in capo al mandatario alcuna titolarità sul registro.
L'amministratore di condominio poteva pertanto essere chiamato in giudizio soltanto in qualità di rappresentante pro tempore del e non direttamente quale soggetto, sia esso persona fisica o CP_2
giuridica, obbligato alla tenuta del registro.
L'obbligo posto dall'art. 1129 comma 2 c.c., il quale statuisce che “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica […] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”, è un obbligo sorto in virtù del mandato conferito all'amministratore al momento della nomina che pertanto va adempiuto in virtù dell'interesse del mandante il quale rimane obbligato, e quindi legittimato passivo, alla gestione del registro dell'anagrafe condominiale.
Dall'esposizione del ricorso risulta evidente che la domanda formulata non sia nei confronti dell'amministratore in qualità di rappresentante legale del Parte_2
1, 2, 3 e 4 di Bologna risulta evidente nel fatto che tutto l'atto è impostato sull'obbligo del convenuto di
[...]
consegna della documentazione in adempimento del mandato ricevuto.
Una legittimazione passiva diretta dell'amministratore può sussistere soltanto nell'ambito di un interesse personale dello stesso, e quindi non conseguente all'esercizio del mandato, e di cui lo stesso doveva rispondere personalmente. Nel caso di specie viene censurata la condotta dell'amministratore il quale, a seguito di richiesta da parte della ricorrente, non ha provveduto a consegnare i dati contenuti pagina 2 di 3 all'interno del registro anagrafico condominiale, il cui diritto, in quanto condomina, non può essere messo in discussione, ma ciò concerne un obbligo di cui è titolare il condominio o l'amministratore in qualità di rappresentante pro tempore dell'ente di gestione.
Una legittimazione passiva diretta dell'amministratore potrebbe sussistere solo nel caso in cui allo stesso venga censurato un inadempimento contrattuale al mandato conferitogli, con conseguente obbligo risarcitorio, o se fosse formulata nei confronti dello stesso un'azione di revoca dell'incarico per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1129, comma 12, n° 7 c.c. in cui è lo stesso amministratore ad avere un interesse personale proprio e conseguentemente una legittimazione passiva diretta e non in rappresentanza del Condominio.
La domanda formulata è diretta ad ottenere la consegna e l'accesso dei dati contenuti all'interno del registro dell'anagrafe condominiale il cui obbligo e la cui titolarità è in capo al solo condominio ed ai condomini singolarmente o collettivamente.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
- RIGETTA la domanda attorea;
- COMPENSA le spese di lite.
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-quinquies co. 2 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 381/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA VOLTO SANTO 6, BOLOGNA presso il difensore avv.
FAGGIOLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ha concluso come da verbale d'udienza del 8 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la sig.ra citava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna, lo al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– Condannare lo in persona del legale rappresentante pro tempore con studio in CP_1
Bologna alla via Matteottti 33/2 a consegnare o comunque rendere disponibile a parte attrice copia integrale del RAC contenente tutti i dati previsti dall'art. 1130 c.c. ovvero il Registro aggiornato e
pagina 1 di 3 completo dell'anagrafe condominiale del condominio sito in Bologna alla Galleria Falcone e
Borsellino 1, 2, 3, 4 con richiesta in aggiunta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. con conseguente condanna, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una somma equitativamente determinata.
– Con vittoria di spese, anche del procedimento di mediazione per il quale si produce parcella pari ad euro 643,48 (comprensivo di oneri di legge) ed euro 48,80 per la spese di avvio del procedimento di mediazione”.
La domanda non può essere accolta stante la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore di condominio.
Va infatti osservato che titolare dei dati contenuti nel registro dell'anagrafe condominiale non è
l'amministratore personalmente ma è il Condominio od i singoli condomini sia singolarmente che collettivamente. L'amministratore, pertanto, è il soggetto obbligato alla tenuta ed aggiornamento del registro dell'anagrafe condominiale solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Trattasi quindi di un mandato con rappresentanza che non fa sorgere in capo al mandatario alcuna titolarità sul registro.
L'amministratore di condominio poteva pertanto essere chiamato in giudizio soltanto in qualità di rappresentante pro tempore del e non direttamente quale soggetto, sia esso persona fisica o CP_2
giuridica, obbligato alla tenuta del registro.
L'obbligo posto dall'art. 1129 comma 2 c.c., il quale statuisce che “contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica […] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”, è un obbligo sorto in virtù del mandato conferito all'amministratore al momento della nomina che pertanto va adempiuto in virtù dell'interesse del mandante il quale rimane obbligato, e quindi legittimato passivo, alla gestione del registro dell'anagrafe condominiale.
Dall'esposizione del ricorso risulta evidente che la domanda formulata non sia nei confronti dell'amministratore in qualità di rappresentante legale del Parte_2
1, 2, 3 e 4 di Bologna risulta evidente nel fatto che tutto l'atto è impostato sull'obbligo del convenuto di
[...]
consegna della documentazione in adempimento del mandato ricevuto.
Una legittimazione passiva diretta dell'amministratore può sussistere soltanto nell'ambito di un interesse personale dello stesso, e quindi non conseguente all'esercizio del mandato, e di cui lo stesso doveva rispondere personalmente. Nel caso di specie viene censurata la condotta dell'amministratore il quale, a seguito di richiesta da parte della ricorrente, non ha provveduto a consegnare i dati contenuti pagina 2 di 3 all'interno del registro anagrafico condominiale, il cui diritto, in quanto condomina, non può essere messo in discussione, ma ciò concerne un obbligo di cui è titolare il condominio o l'amministratore in qualità di rappresentante pro tempore dell'ente di gestione.
Una legittimazione passiva diretta dell'amministratore potrebbe sussistere solo nel caso in cui allo stesso venga censurato un inadempimento contrattuale al mandato conferitogli, con conseguente obbligo risarcitorio, o se fosse formulata nei confronti dello stesso un'azione di revoca dell'incarico per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1129, comma 12, n° 7 c.c. in cui è lo stesso amministratore ad avere un interesse personale proprio e conseguentemente una legittimazione passiva diretta e non in rappresentanza del Condominio.
La domanda formulata è diretta ad ottenere la consegna e l'accesso dei dati contenuti all'interno del registro dell'anagrafe condominiale il cui obbligo e la cui titolarità è in capo al solo condominio ed ai condomini singolarmente o collettivamente.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
- RIGETTA la domanda attorea;
- COMPENSA le spese di lite.
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 3 di 3