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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5532/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Antonio Celati (C.F.
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Crescenzo D'Alterio o (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' in p.l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa - come da procura in atti – dall'avv. Rossella Ferraro (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato CodiceFiscale_5 in atti, nonché in proprio, nella qualità spiegata in atti, rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. Tartaglione Giacomo (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._6 in atti
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 7615/21 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 31.12.2012, all'esito del procedimento n. R.G. 11569/18.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 7615/2021 depositata in Cancelleria in data 31/12/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Iannuzzi, nel giudizio recante R.G. 11569/18, e notificata in data 11/04/2022 con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 delle FVGVS, in e di tesa Controparte_3 C.F._7 Controparte_1 ad ottenere il risarcimento per i danni a cose riportati dal veicolo dell'attore Fiat Punto targato BL 439HZ nel sinistro verificatosi in Villaricca in data 04/09/2017, così statuendo: “dichiara la domanda proposta da improponibile per Parte_1 violazione dell'art. 287 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; b) dichiara improcedibile la domanda di condanna della società proposta dalla Controparte_2 convenuta/attrice in riconvenzionale per difetto di Controparte_1 costituzione di un valido rapporto processuale;
c) dichiara la corresponsabilità al 50% dei conducenti la Fiat Punto tg. BL 439 HZ, in possesso dell'attrice Parte_1
, ed il motociclo Yamaha X Max tg. EJ 72546, di proprietà della convenuta
[...]
; d) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, condanna l'attrice al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta/attrice in riconvenzionale , della somma di € Controparte_1
1.968,70, oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (4 settembre 2017), della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima epoca dell'evento e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata;
e) pone definitivamente, in ragione del 50% a carico dell'attrice e del restante 50% a carico della convenuta/attrice in riconvenzionale le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto in € 400,00; ) compensa le spese nel rapporto fra l'attrice e l'impresa designata;
f.1) compensa per la meta le spese nel rapporto fra l'attrice e la convenuta Parte_1
e condanna la prima al pagamento, in favore della Controparte_1 seconda e con attribuzione all'avv. Crescenzo D'Alterio, dichiaratosi antistatario, della residua metà, che si liquida nella misura di € 15,00 per spese ed € 652,50 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, L.V.A. % J (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge”.
2. A fondamento del proposto gravame, l'appellante ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della decisone del giudice di prime cure, avendo lo stesso deciso solo sulla scorta delle produzioni dei convenuti e non su quelle di parte attrice, sparite dal fascicolo d'ufficio ma ben conosciute dal giudicante e che, pertanto, avevano portato alla declaratoria di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
3. Nel merito, ha contestato la decisione, deducendo che la responsabilità nel sinistro de quo era addebitabile esclusivamente al conducente del motoveicolo Yamaha X Max che aveva tamponato il veicolo Fiat Punto, non avendo lo stesso fornito adeguata prova contraria, di aver adottato tutte le cautele previste dall'art. 107 C.d.S. che impongono al conducente di un veicolo di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
4. Concludeva, pertanto, nel senso che segue: “Riformare la impugnata sentenza, con riforma di ciascuno dei capi impugnati, e, per l'effetto, accogliere il presente gravame con la condanna delle in P.L.R.P.T., Controparte_2 quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, e in P.L.R.P.T. al Controparte_1 Controparte_2 pagamento di quella somma dovuta a titolo di risarcimento per i danni a cose riportati dal veicolo attoreo tipo Fiat Punto targato BL 439HZ, contenuta nei limiti di euro
5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con refusione delle competenze del presente grado di giudizio, da rideterminarsi alla luce della presente.
2- In subordine rimettere la causa ad altro Giudice di prime cure.
3- Con vittoria di spese, diritti ed onorario per il giudizio di prime cure e di appello”.
5. Si costituiva l'AP , proponendo appello incidentale, Controparte_1 la quale sul primo motivo di appello eccepiva che la mancanza della produzione era da imputarsi alla colpevole condotta processuale di parte attrice, facendo rilevare che la produzione risultava ritirata sin dalla data di prima udienza del 06/07/2018 e mai più depositata, come emergeva dalla firma di ritiro produzione apposta in calce al verbale di causa dal procuratore dell'attrice. Il fascicolo veniva ricostruito solo in fase di CTU e all'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le produzioni di parte venivano ritirate dai rispettivi procuratori.
6. Contestava inoltre l'attendibilità del teste di parte attrice che dichiarava di essere congiunto, in regime di comunione dei beni, con la sig.ra , Parte_1 circostanza eccepita, sin da subito ai sensi dell'art. 252 cpc. Di contra il teste di parte convenuta in riconvenzionale aveva confermato la dinamica così come descritta in comparsa di costituzione.
7. In via incidentale, l'AP censurava la decisione del giudice di primo grado laddove riteneva non superata la presunzione iuris tantum di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. in ordine alla responsabilità della condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Ancor di più quando non ritiene utile, ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva, gli esiti della CTU che, sia nelle considerazioni finali quando descrive la dinamica dell'urto “urto diretto di natura obliqua con andamento da destra vs. sinistra, sia nei chiarimenti resi dal medesimo CTU alla udienza del 19/07/2021 “i veicoli erano in movimento al momento dell'impatto e trattasi di urto obliquo e non coassiale e pertanto non di tamponamento, tale dinamica si avvicina a quella descritta dalla convenuta
[...]
”. CP_1
8. Chiedeva, dunque, rigettarsi l'appello, accogliere l'appello incidentale e condannare in solido, al pagamento di quanto determinato sia per la sorta capitale che per le competenze, delle con vittoria di spese ed onorari Controparte_2 del presente grado di giudizio, con attribuzione.
9. Si costituiva in p.l.r.p.t., quale impresa designata Controparte_2 per la Regione Campania per il FGVS, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'improponibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e diritto. 10. Sempre in via preliminare la compagnia AP eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo comprovato sia documentalmente che attraverso l'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che “il veicolo Yamaha XMAX tg. EJ 72546, viaggiava con targa di prova n° A000DMO, e assicurato per la RCA dal periodo 03/03/2017 al periodo 03/09/2017 con polizza della Controparte_2
n. 267082398, ignorando i 15 giorni di scadenza in mora che posticipano la
[...] copertura assicurativa fino alla data del 18/09/2017. Pur avendo provveduto, la convenuta, pertanto, alla chiamata in garanzia della la Controparte_4 stessa, però, non si costituiva in giudizio.
11. Nel merito affermava che il Giudice di prime cure aveva giustamente dichiarato l'improponibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice non aveva dato prova di aver inoltrato una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/200, presupposto necessario per consentire alla odierna AP l'accertamento dell'obbligo posto a suo carico anche in relazione alla verifica in ordine alla carenza di legittimazione passiva.
12. Chiedeva, dunque, voler rigettare l'avverso appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
13. La causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 29.11.2024 e, poi, all'udienza del 20.3.2025 trattenuta in decisione.
14. Le parti hanno svolto attività difensiva depositando memorie conclusionali e di replica, sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto ed eccepito.
15. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
16. Appare corretta, in particolare, la statuizione del giudice di prime cure circa l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/05, poiché non vi è prova che l'impresa designata, prima dell'instaurazione del giudizio, sia stata posta nelle condizioni minime per valutare l'opportunità di soddisfare in via stragiudiziale la pretesa risarcitoria vantata nei propri confronti e che sia invano decorso lo spatium deliberandi di legge. D'altronde, l'adempimento delle formalità imposte dalla norma costituisce un indefettibile presupposto processuale, la cui mancanza preclude al giudice l'esame del merito della controversia e la necessità di una pronuncia di mero rito.
17. Con motivazione esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo, condivisa anche da questo Tribunale), il giudice di prime cure risulta aver esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivando sia sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado sia all'esito dalla espletata CTU.
18. Parimenti condivisibile risulta anche la decisione laddove accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta in primo grado;
in ordine a tale profilo, la decisione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi che, se pur contrastanti, fornendo due diverse versioni, sono state ritenute attendibili in pari misura e coerenti rispetto agli altri elementi del giudizio. In particolare, all'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha ritenuto che non ci fossero elementi decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva in capo ad uno dei conducenti, neanche all'esito della CTU che appare descrivere una dinamica non da tamponamento, ma neanche esclude che il conducente dello scooter abbia tenuto una condotta di guida prudente e adottato manovre di emergenza adeguate al fine di evitare l'incidente.
19. Va ricordato il principio per cui presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. va applicata non solo — e non tanto — quando dagli atti di causa emergano chiaramente, ed in tutta la loro evidenza, le pari violazioni commesse dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nello scontro, ma piuttosto — e soprattutto — quando la corretta condotta tenuta da uno dei conducenti dei veicoli coinvolti non sia emersa con sufficiente chiarezza dalle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr. Cass. 6483/2013).
Anzi, è proprio in presenza di tale dubbio istruttorio che il giudice non può che fare applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
20. Quelli che precedono, sono tutti elementi dotati di intrinseco contenuto probatorio, altamente attendibile ed oggettivo.
21. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, infatti, il Giudice di prime cure risulta aver analiticamente ed esaustivamente indicato le ragioni poste a fondamento del proprio libero convincimento.
22. Ne consegue che l'appello qui proposto e quello incidentale dell'AP vanno respinti, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
23. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza.
24. In particolare, va ricordato il principio per cui “il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. 18173/2008).
Pertanto, sussistono i presupposti: a) per condannare appellante principale e incidentale alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, in solido tra loro;
b) per compensare le spese tra appellante principale ed incidentale.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.020,60 avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento (parametrato al decisum) e b) all'attività effettivamente compiuta (con eccezione quindi dell'attività istruttoria), c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 40% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
25. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dovendosi peraltro ritenere, in linea con la giurisprudenza, che “il rigetto dell'impugnazione proposta in via principale e di quella proposta in via incidentale comporta che parte appellante e parte AP sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per le impugnazioni principale e incidentale, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002” (Corte App. Potenza 448/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 5532/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado nei confronti di Controparte_2 in p.l.r.p.t., nella qualità sopra indicata, spese che si liquidano in
[...] euro 1.020,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
mentre le compensa tra l'appellante e l'appellante incidentale;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 30.7.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5532/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Antonio Celati (C.F.
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Crescenzo D'Alterio o (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._4 atti
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' in p.l.r.p.t., quale impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa - come da procura in atti – dall'avv. Rossella Ferraro (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato CodiceFiscale_5 in atti, nonché in proprio, nella qualità spiegata in atti, rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. Tartaglione Giacomo (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._6 in atti
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n. 7615/21 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 31.12.2012, all'esito del procedimento n. R.G. 11569/18.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 7615/2021 depositata in Cancelleria in data 31/12/2021, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Iannuzzi, nel giudizio recante R.G. 11569/18, e notificata in data 11/04/2022 con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 delle FVGVS, in e di tesa Controparte_3 C.F._7 Controparte_1 ad ottenere il risarcimento per i danni a cose riportati dal veicolo dell'attore Fiat Punto targato BL 439HZ nel sinistro verificatosi in Villaricca in data 04/09/2017, così statuendo: “dichiara la domanda proposta da improponibile per Parte_1 violazione dell'art. 287 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; b) dichiara improcedibile la domanda di condanna della società proposta dalla Controparte_2 convenuta/attrice in riconvenzionale per difetto di Controparte_1 costituzione di un valido rapporto processuale;
c) dichiara la corresponsabilità al 50% dei conducenti la Fiat Punto tg. BL 439 HZ, in possesso dell'attrice Parte_1
, ed il motociclo Yamaha X Max tg. EJ 72546, di proprietà della convenuta
[...]
; d) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, condanna l'attrice al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta/attrice in riconvenzionale , della somma di € Controparte_1
1.968,70, oltre interessi compensativi al tasso del 3% annuo da computarsi inizialmente sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” (calcolata con il consueto criterio, cioè secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati) alla data dell'evento (4 settembre 2017), della somma sopra liquidata all'attualità, e quindi, anno per anno, ed a partire dalla medesima epoca dell'evento e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma progressivamente rivalutata;
e) pone definitivamente, in ragione del 50% a carico dell'attrice e del restante 50% a carico della convenuta/attrice in riconvenzionale le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto in € 400,00; ) compensa le spese nel rapporto fra l'attrice e l'impresa designata;
f.1) compensa per la meta le spese nel rapporto fra l'attrice e la convenuta Parte_1
e condanna la prima al pagamento, in favore della Controparte_1 seconda e con attribuzione all'avv. Crescenzo D'Alterio, dichiaratosi antistatario, della residua metà, che si liquida nella misura di € 15,00 per spese ed € 652,50 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, L.V.A. % J (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge”.
2. A fondamento del proposto gravame, l'appellante ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della decisone del giudice di prime cure, avendo lo stesso deciso solo sulla scorta delle produzioni dei convenuti e non su quelle di parte attrice, sparite dal fascicolo d'ufficio ma ben conosciute dal giudicante e che, pertanto, avevano portato alla declaratoria di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
3. Nel merito, ha contestato la decisione, deducendo che la responsabilità nel sinistro de quo era addebitabile esclusivamente al conducente del motoveicolo Yamaha X Max che aveva tamponato il veicolo Fiat Punto, non avendo lo stesso fornito adeguata prova contraria, di aver adottato tutte le cautele previste dall'art. 107 C.d.S. che impongono al conducente di un veicolo di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
4. Concludeva, pertanto, nel senso che segue: “Riformare la impugnata sentenza, con riforma di ciascuno dei capi impugnati, e, per l'effetto, accogliere il presente gravame con la condanna delle in P.L.R.P.T., Controparte_2 quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della strada, e in P.L.R.P.T. al Controparte_1 Controparte_2 pagamento di quella somma dovuta a titolo di risarcimento per i danni a cose riportati dal veicolo attoreo tipo Fiat Punto targato BL 439HZ, contenuta nei limiti di euro
5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con refusione delle competenze del presente grado di giudizio, da rideterminarsi alla luce della presente.
2- In subordine rimettere la causa ad altro Giudice di prime cure.
3- Con vittoria di spese, diritti ed onorario per il giudizio di prime cure e di appello”.
5. Si costituiva l'AP , proponendo appello incidentale, Controparte_1 la quale sul primo motivo di appello eccepiva che la mancanza della produzione era da imputarsi alla colpevole condotta processuale di parte attrice, facendo rilevare che la produzione risultava ritirata sin dalla data di prima udienza del 06/07/2018 e mai più depositata, come emergeva dalla firma di ritiro produzione apposta in calce al verbale di causa dal procuratore dell'attrice. Il fascicolo veniva ricostruito solo in fase di CTU e all'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le produzioni di parte venivano ritirate dai rispettivi procuratori.
6. Contestava inoltre l'attendibilità del teste di parte attrice che dichiarava di essere congiunto, in regime di comunione dei beni, con la sig.ra , Parte_1 circostanza eccepita, sin da subito ai sensi dell'art. 252 cpc. Di contra il teste di parte convenuta in riconvenzionale aveva confermato la dinamica così come descritta in comparsa di costituzione.
7. In via incidentale, l'AP censurava la decisione del giudice di primo grado laddove riteneva non superata la presunzione iuris tantum di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. in ordine alla responsabilità della condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Ancor di più quando non ritiene utile, ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva, gli esiti della CTU che, sia nelle considerazioni finali quando descrive la dinamica dell'urto “urto diretto di natura obliqua con andamento da destra vs. sinistra, sia nei chiarimenti resi dal medesimo CTU alla udienza del 19/07/2021 “i veicoli erano in movimento al momento dell'impatto e trattasi di urto obliquo e non coassiale e pertanto non di tamponamento, tale dinamica si avvicina a quella descritta dalla convenuta
[...]
”. CP_1
8. Chiedeva, dunque, rigettarsi l'appello, accogliere l'appello incidentale e condannare in solido, al pagamento di quanto determinato sia per la sorta capitale che per le competenze, delle con vittoria di spese ed onorari Controparte_2 del presente grado di giudizio, con attribuzione.
9. Si costituiva in p.l.r.p.t., quale impresa designata Controparte_2 per la Regione Campania per il FGVS, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'improponibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e diritto. 10. Sempre in via preliminare la compagnia AP eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo comprovato sia documentalmente che attraverso l'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che “il veicolo Yamaha XMAX tg. EJ 72546, viaggiava con targa di prova n° A000DMO, e assicurato per la RCA dal periodo 03/03/2017 al periodo 03/09/2017 con polizza della Controparte_2
n. 267082398, ignorando i 15 giorni di scadenza in mora che posticipano la
[...] copertura assicurativa fino alla data del 18/09/2017. Pur avendo provveduto, la convenuta, pertanto, alla chiamata in garanzia della la Controparte_4 stessa, però, non si costituiva in giudizio.
11. Nel merito affermava che il Giudice di prime cure aveva giustamente dichiarato l'improponibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice non aveva dato prova di aver inoltrato una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/200, presupposto necessario per consentire alla odierna AP l'accertamento dell'obbligo posto a suo carico anche in relazione alla verifica in ordine alla carenza di legittimazione passiva.
12. Chiedeva, dunque, voler rigettare l'avverso appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
13. La causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 29.11.2024 e, poi, all'udienza del 20.3.2025 trattenuta in decisione.
14. Le parti hanno svolto attività difensiva depositando memorie conclusionali e di replica, sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto ed eccepito.
15. L'appello va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
16. Appare corretta, in particolare, la statuizione del giudice di prime cure circa l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/05, poiché non vi è prova che l'impresa designata, prima dell'instaurazione del giudizio, sia stata posta nelle condizioni minime per valutare l'opportunità di soddisfare in via stragiudiziale la pretesa risarcitoria vantata nei propri confronti e che sia invano decorso lo spatium deliberandi di legge. D'altronde, l'adempimento delle formalità imposte dalla norma costituisce un indefettibile presupposto processuale, la cui mancanza preclude al giudice l'esame del merito della controversia e la necessità di una pronuncia di mero rito.
17. Con motivazione esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo, condivisa anche da questo Tribunale), il giudice di prime cure risulta aver esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivando sia sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado sia all'esito dalla espletata CTU.
18. Parimenti condivisibile risulta anche la decisione laddove accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta in primo grado;
in ordine a tale profilo, la decisione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi che, se pur contrastanti, fornendo due diverse versioni, sono state ritenute attendibili in pari misura e coerenti rispetto agli altri elementi del giudizio. In particolare, all'esito dell'istruttoria, il giudice di prime cure ha ritenuto che non ci fossero elementi decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva in capo ad uno dei conducenti, neanche all'esito della CTU che appare descrivere una dinamica non da tamponamento, ma neanche esclude che il conducente dello scooter abbia tenuto una condotta di guida prudente e adottato manovre di emergenza adeguate al fine di evitare l'incidente.
19. Va ricordato il principio per cui presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. va applicata non solo — e non tanto — quando dagli atti di causa emergano chiaramente, ed in tutta la loro evidenza, le pari violazioni commesse dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nello scontro, ma piuttosto — e soprattutto — quando la corretta condotta tenuta da uno dei conducenti dei veicoli coinvolti non sia emersa con sufficiente chiarezza dalle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr. Cass. 6483/2013).
Anzi, è proprio in presenza di tale dubbio istruttorio che il giudice non può che fare applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
20. Quelli che precedono, sono tutti elementi dotati di intrinseco contenuto probatorio, altamente attendibile ed oggettivo.
21. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, infatti, il Giudice di prime cure risulta aver analiticamente ed esaustivamente indicato le ragioni poste a fondamento del proprio libero convincimento.
22. Ne consegue che l'appello qui proposto e quello incidentale dell'AP vanno respinti, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
23. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate secondo i principi di causalità e soccombenza.
24. In particolare, va ricordato il principio per cui “il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito” (Cass. 18173/2008).
Pertanto, sussistono i presupposti: a) per condannare appellante principale e incidentale alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, in solido tra loro;
b) per compensare le spese tra appellante principale ed incidentale.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.020,60 avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento (parametrato al decisum) e b) all'attività effettivamente compiuta (con eccezione quindi dell'attività istruttoria), c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 40% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
25. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dovendosi peraltro ritenere, in linea con la giurisprudenza, che “il rigetto dell'impugnazione proposta in via principale e di quella proposta in via incidentale comporta che parte appellante e parte AP sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per le impugnazioni principale e incidentale, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002” (Corte App. Potenza 448/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 5532/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado nei confronti di Controparte_2 in p.l.r.p.t., nella qualità sopra indicata, spese che si liquidano in
[...] euro 1.020,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
mentre le compensa tra l'appellante e l'appellante incidentale;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 30.7.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta