Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 23528/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi IGg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 23528/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.07.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Saonara (PD) al n. 13, parte II serie A, ufficio 1, anno 2004;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.05.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note scritte;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del
20.05.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
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“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di trasferire altrove la propria residenza, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza. Il signor si trasferirà a vivere altrove, Controparte_1 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Fino a tal data egli contribuirà al pagamento del 50% delle utenze che, dopo tale termine andranno sostenute integralmente dalla IG.ra . Entro i successivi quindi giorni Pt_1 dall'uscita di casa del comunque la IG.ra si impegna a volturare a se le utenze e bollette della casa CP_1 Pt_1 intestati al . In ogni caso le parti convengono che il marito trasferisca la propria residenza anagrafica entro il CP_1 giorno 31.8.2025. Le parti convengono che il marito trasferisca la propria residenza anagrafica entro il 31.8.2025.
2) La IA minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la Per_1 madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, di proprietà dei coniugi, affinché vi viva con i figli.
3) Considerata la distanza tra le abitazioni dei genitori e l'età della IA , quest'ultima si recherà a casa del Per_1 padre due week-end al mese. Padre e IA, in accordo tra loro, potranno vedersi anche in altri giorni e occasioni.
4) Per le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e per le ulteriori festività e ponti i genitori e si accorderanno di Per_1 volta in volta in funzione degli impegni scolastici e ricreativi della IA.
5) Durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà col padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi. Per_1
6) Disporsi che il padre versi alla madre, entro il giorno 20 del mese, a titolo di contributo mensile per il mantenimento di e la somma complessiva di € 350,00 di cui € 250,00 per e € 100,00 per somma Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità e l'individuazione di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia. Il contributo sarà versato a decorrere dal mese di febbraio 2025.
7) Le parti dichiarano di aver discusso e condiviso con la IA l'affidamento e le modalità di visita e che, pertanto, Per_1
l'ascolto non risulta necessario.
8) Spese di lite compensate tra le parti..”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 27.05.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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