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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 01/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 72/2024 avviato su domanda di
Parte_1
[...]
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e – coniugi dal 2003 – presentavano domanda di Parte_1 Parte_1 accesso alla procedura di concordato minore familiare ex artt. 66 e 74 e ss cod. crisi esponendo che la condizione di sovraindebitamento derivava essenzialmente dalle crescenti difficoltà incontrate dal imbianchino titolare dell'omonima impresa Pt_1 individuale, nella gestione dell'attività lavorativa, difficoltà che avevano costretto alla richiesta di finanziamenti garantiti anche dalla moglie (consumatrice) e che poi, complici la sopravvenuta del covid e l'aumento delle spese di mantenimento della famiglia in seguito alla nascita del terzo figlio, i ricorrenti non erano più stati in grado di onorare con puntualità.
Per tale ragione, essi proponevano di versare in favore della massa creditoria la complessiva somma di euro 65.000,00 da corrispondersi in poco più di sei anni nella misura del:
100% ai creditori in prededuzione;
23% ai creditori ipotecari;
29% ai creditori privilegiati;
1 1,14% ai creditori chirografari originari e degradati
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
la procedura di tipo “familiare” è prevista dall'art. 66 cod. crisi e applicabile nel caso in esame trattandosi di coniugi conviventi ed avendo l'indebitamento origine
(parzialmente) comune ( come accennato, prestava garanzia per un Pt_1 finanziamento ipotecario del 2010 ottenuto dal marito);
dovendosi escludere il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore stante la promiscuità dell'indebitamento, veniva correttamente percorsa la strada del concordato minore (il è tuttora imprenditore); Pt_1
appare pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
i ricorrenti, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non erano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né avevano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non sono emersi atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. Cimini;
Con decreto 07.06.2024 veniva così aperta – ferma la distinzione delle masse attive e passive - la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC riferiva che l'Agenzia delle Entrate, pur presentando un voto favorevole, aveva segnalato la presenza di un ulteriore credito erariale verso non Pt_1 evidenziato nella proposta e pari ad euro 38,31.
Avendo il ricorrente comunicato di prendere atto di ciò e di integrare pertanto la proposta nella misura corrispondente, la questione può dirsi superata.
Quanto ai consensi, l'OCC relazionava che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate, l'avv. Mazzanti, l'Inps e l'Inail e che l'unico voto sfavorevole era stato quello dell'Inps.
2 Aggiungeva, inoltre, che – in data 06.08.2024 – il creditore aveva CP_1 comunicato all'avv. Mazzanti il rifiuto della “proposta” ma che tale dichiarazione non era mai stata inoltrata dal creditore all'OCC.
Ciò detto, non si può, quindi, che concordare con quest'ultima nel senso di ritenere il creditore suddetto non (validamente) votante in senso sfavorevole e quindi assenziente.
Infatti, posto che esso era stato regolarmente informato ex art. 78 cod. crisi della proposta e del termine per il voto in data 01.07.2025, occorre rilevare che l'art. 79 co. 3 cod. crisi è inequivocabile nel precisare che “In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta risulta essere stata approvata essendo state raggiunta la maggioranza di legge in relazione ad entrambe le masse.
Posto che i creditori non sono stati suddivisi in classi, in relazione alla posizione di i voti favorevoli espressi o taciti (avv. Mazzanti, Inail, Agenzia delle Entrate, Pt_1
Comune di Monte Porzio e Camera di Commercio delle Marche) CP_1 rappresentano l'87,24% dei crediti ammessi al voto (unico dissenziente Inps), mentre in relazione alla posizione della coniuge è stata raggiunta l'unanimità. Pt_1
Nel caso di si è raggiunta, inoltre, la maggioranza anche per teste (considerato Pt_1 che il credito di è superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto CP_1 nella relativa massa).
La domanda, pertanto, può ritenersi approvata e quindi essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da e Parte_1
Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. Cimini vigili sull'esatto adempimento del concordato risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
3 (-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso
Pesaro, il 25.01.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 72/2024 avviato su domanda di
Parte_1
[...]
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e – coniugi dal 2003 – presentavano domanda di Parte_1 Parte_1 accesso alla procedura di concordato minore familiare ex artt. 66 e 74 e ss cod. crisi esponendo che la condizione di sovraindebitamento derivava essenzialmente dalle crescenti difficoltà incontrate dal imbianchino titolare dell'omonima impresa Pt_1 individuale, nella gestione dell'attività lavorativa, difficoltà che avevano costretto alla richiesta di finanziamenti garantiti anche dalla moglie (consumatrice) e che poi, complici la sopravvenuta del covid e l'aumento delle spese di mantenimento della famiglia in seguito alla nascita del terzo figlio, i ricorrenti non erano più stati in grado di onorare con puntualità.
Per tale ragione, essi proponevano di versare in favore della massa creditoria la complessiva somma di euro 65.000,00 da corrispondersi in poco più di sei anni nella misura del:
100% ai creditori in prededuzione;
23% ai creditori ipotecari;
29% ai creditori privilegiati;
1 1,14% ai creditori chirografari originari e degradati
La proposta, per come avanzata, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
la procedura di tipo “familiare” è prevista dall'art. 66 cod. crisi e applicabile nel caso in esame trattandosi di coniugi conviventi ed avendo l'indebitamento origine
(parzialmente) comune ( come accennato, prestava garanzia per un Pt_1 finanziamento ipotecario del 2010 ottenuto dal marito);
dovendosi escludere il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore stante la promiscuità dell'indebitamento, veniva correttamente percorsa la strada del concordato minore (il è tuttora imprenditore); Pt_1
appare pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
i ricorrenti, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non erano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né avevano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e non sono emersi atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. Cimini;
Con decreto 07.06.2024 veniva così aperta – ferma la distinzione delle masse attive e passive - la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC riferiva che l'Agenzia delle Entrate, pur presentando un voto favorevole, aveva segnalato la presenza di un ulteriore credito erariale verso non Pt_1 evidenziato nella proposta e pari ad euro 38,31.
Avendo il ricorrente comunicato di prendere atto di ciò e di integrare pertanto la proposta nella misura corrispondente, la questione può dirsi superata.
Quanto ai consensi, l'OCC relazionava che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate, l'avv. Mazzanti, l'Inps e l'Inail e che l'unico voto sfavorevole era stato quello dell'Inps.
2 Aggiungeva, inoltre, che – in data 06.08.2024 – il creditore aveva CP_1 comunicato all'avv. Mazzanti il rifiuto della “proposta” ma che tale dichiarazione non era mai stata inoltrata dal creditore all'OCC.
Ciò detto, non si può, quindi, che concordare con quest'ultima nel senso di ritenere il creditore suddetto non (validamente) votante in senso sfavorevole e quindi assenziente.
Infatti, posto che esso era stato regolarmente informato ex art. 78 cod. crisi della proposta e del termine per il voto in data 01.07.2025, occorre rilevare che l'art. 79 co. 3 cod. crisi è inequivocabile nel precisare che “In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta risulta essere stata approvata essendo state raggiunta la maggioranza di legge in relazione ad entrambe le masse.
Posto che i creditori non sono stati suddivisi in classi, in relazione alla posizione di i voti favorevoli espressi o taciti (avv. Mazzanti, Inail, Agenzia delle Entrate, Pt_1
Comune di Monte Porzio e Camera di Commercio delle Marche) CP_1 rappresentano l'87,24% dei crediti ammessi al voto (unico dissenziente Inps), mentre in relazione alla posizione della coniuge è stata raggiunta l'unanimità. Pt_1
Nel caso di si è raggiunta, inoltre, la maggioranza anche per teste (considerato Pt_1 che il credito di è superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto CP_1 nella relativa massa).
La domanda, pertanto, può ritenersi approvata e quindi essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da e Parte_1
Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. Cimini vigili sull'esatto adempimento del concordato risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
3 (-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso
Pesaro, il 25.01.2025
Il Giudice
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