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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 22 Ottobre 2025, ore 15.00 tramite collegamento da postazione remota, per parte ricorrente compare l'Avv. Paolo Barca, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Barca dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione del processo e con la precisazione delle proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Barca, richiesto dal giudice, ribadisce come la odierna parte convenuta, sino alla data di oggi, non abbia versato nulla di quanto dovuto a titolo di ratei di affitto di azienda, pur senza mai restituire l'azienda, quindi espone le ragioni della società propria rappresentata,
richiamando le conclusioni già formulate in ricorso datato 15 Luglio 2025, con specificazione che i danni oggi domandati debbano intendersi come i ratei di affitto non corrisposti dal 19
Giugno 2023 sino alla data di oggi.
Terminata la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza ed alle ore 15.20, si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Alle ore 17.25, il giudice, rientrato nella aula virtuale di udienza e richiamate le parti, dà
lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza con i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1488 / 2025 di Ruolo Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda introdotta da
Parte_1
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Barca del Foro di Asti, in forza di procura speciale del
11 Aprile 2025, allegata al ricorso introduttivo del giudizio datato 15 Luglio 2025,
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
- Convenuta contumace -
Conclusioni di parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel
merito: - accertare l'inadempimento di controparte e la volontà di parte esponente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunque accertare la cessazione del rapporto contrattuale in ragione dell'esercizio dell'esercitato diritto di recesso ad nutum, - per l'effetto, condannare il signor alla restituzione, ovvero al rilascio dell'immobile sito in Asti, Viale alla CP_1
Vittoria n. 4, libero da persone e cose, come disposto al punto 6) e 3) del contratto di affitto di azienda, sottoscritto in data 19/6/2023, nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, nell'importo che verrà accertato in corso di causa, In via istruttoria: – ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, da intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”: In ogni caso ammettersi prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte che dovessero essere ammessi. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con specificazione che i danni oggi domandati debbano intendersi come i ratei di affitto non corrisposti dal 19 Giugno 2023 sino alla data di oggi.
Conclusioni di parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Il procedimento veniva introdotto dal ricorrente con ricorso ritualmente notificato alla società
convenuta alla data del 4 Settembre 2025, secondo le modalità telematiche previste dagli artt.
3 bis e 3 ter della Legge n. 53 del 21 Gennaio 1994.
Nel proprio atto il Sig. dava conto della esistenza di un contratto di affitto di azienda Pt_1
stipulato con la società convenuta ad un canone mensile di Euro 600,00 e relativamente al quale la società avesse Controparte_1
omesso di corrispondere il dovuto canone di affitto, sin dall'iniziale mese di Giugno 2023.
Poiché le parti, nel contratto de quo, avevano espressamente statuito che l'omesso versamento anche di una sola rata dell'affitto importasse la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il ricorrente chiedeva dichiararsi “la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. comunque accertare la cessazione del rapporto contrattuale in ragione dell'esercitato diritto di recesso ad nutum”, oltre che la restituzione dell'immobile ove esercitata l'azienda ed il correlativo risarcimento del danno, risarcimento che in sede di precisazione definitiva delle conclusioni veniva individuato dal ricorrente medesimo come corrispondente al mancato pagamento dei ratei di affitto a decorrere dal 19 Giugno 2023 sino alla data odierna. In via preliminare appare corretto delineare l'esatto inquadramento della domanda formulata dalla parte ricorrente: è infatti il giudice a dover interpretare la effettiva richiesta introdotta dalle parti sulla base di tutti gli elementi introdotti nel processo, anche a prescindere dalle richieste testuali delle parti.
Nel caso di specie si ritiene corretto intendere la domanda proposta dal Sig. come Pt_1
richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda a seguito del diritto derivante dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e non in coseguenza, invece, del grave inadempimento del soggetto affittante ex artt. 1453 e 1455 c.c.
e che la richiesta di restituzione dell'immobile sito in Asti, Viale alla Vittoria, debba in realtà
ritenersi quale richiesta di restituzione dell'intero complesso aziendale dei beni in essa ricompresi e da individuarsi in quelli definiti nell'elenco contenuto nel contratto di affitto di azienda datato 19 Giugno 2023.
Stante la specificazione della parte ricorrente fornita alla udienza odierna, non sorgono invece dubbi, circa il contenuto della domanda relativa al risarcimento dei danni poiché esattamente individuata nei “ratei di affitto non corrisposti dal 19 Giugno 2023 sino alla data di oggi.”
Il rilievo della tipologia di richiesta appare significativo ai fini della motivazione della sentenza, in quanto la Corte di Legittimità, con un proprio orientamento ormai consolidato e mai contraddetto, ha riconosciuto come la pronuncia della risoluzione di un contratto possa avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità
dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui all'art
1456 c.c. (come anche degli artt. 1454 e 1457 c.c.), poiché in tale ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (Cass. Civ. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 36918 del 26 Novembre 2021;
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26508 del 17 Dicembre 2009)
Nel caso previsto dall'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) la risoluzione del contratto,
ancorché riguardante una fattispecie con prestazioni corrispettive, ha propri presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento della controparte, con la conseguenza del verificarsi dell'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sulla base della semplice dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 32277 del
21 Novembre 2023; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 8881 del 3 Luglio 2000; Cass. Civ., Sez. 2,
Sent. n. 10102 del 26 Novembre 1994; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 5640 del 23 Settembre
1983).
Ed ancora: in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza della risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè
inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale. (Cass. Civ., Sez.
3 Sent. n. 167 del 5 Gennaio 2005; Cass. Civ., Sez. 2 Sent. n. 10935 del 11 Luglio 2003).
Nel caso di specie, oltre al contratto di affitto di azienda (doc. 1 di parte ricorrente) è presente in atti anche la lettera raccomandata contenente la “richiesta di risoluzione contrattuale e recesso” datata 3 Aprile 2025 inoltrata nella medesima data del 3 Aprile 2025 e ritirata dal destinatario in data 5 Aprile 2025 (doc. 2 di parte ricorrente).
Appare pertanto rispettato l'iter tipico voluto dal Legislatore ai fini della produzione di effetti della suddetta clausola: esplicita previsione nel contratto, ex art. 1456, co. I, c.c. (vedasi in tal senso la clausola n. 6, ultima frase, alla pagina seconda del contratto di affitto di azienda del volersi avvalere della suddetta clausola risolutiva (a produrre effetti dal 5 Aprile 2025 [doc. 2
di parte ricorrente]) secondo la previsione dell'art. 1456, co. II, c.c.
Ritenuta fondata la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda, dovrà esserne ordinata la immediata restituzione di tutti i beni costituenti l'azienda medesima come individuati nel citato contratto del 19 Giugno 2023 da parte del convenuto contumace ed a favore del ricorrente.
E' ben vero che con l'odierno procedimento il Sig. non domandava accertarsi la Pt_1
gravità dell'inadempimento con il conseguente accertamento anche della effettiva consistenza di esso, ma è altrettanto vero che con la declaratoria di risoluzione del contratto, a prescindere dalla ragione accertata (grave inadempimento, clausola risolutiva espressa, termine essenziale,
ecc.) non pare potersi escludere la applicabilità dell'art. 1453, co. I, c.c. articolo che legittima le parti contraenti a domandare il risarcimento del danno subito a seguito della condotta della controparte.
Anche la Corte di Legittimità, seppur con una pronuncia non recente, ha ritenuto che quando la risoluzione del contratto si verifichi di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto sia stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può
più essere contestato ne' ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione, ne' agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell'intero contratto, e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sent. n. 1029 del 28 Gennaio 1993).
Si ritiene quindi che la risoluzione del contratto conseguente al verificarsi degli effetti della clausola risolutiva espressa, determini, nel caso di affitto di azienda, l'obbligo per il contraente inadempiente di risarcire al danno relativo a tutti i ratei di affitto non corrisposti durante la vigenza del contratto. Dovrà, quindi, trovare applicazione, anche alla ipotesi attuale, il principio generale secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre sia il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez.
2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio
2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile, Sez. lav.,
15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione
Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373): essendo attestata la sussistenza del contratto originatore dei rispettivi obblighi (doc. 1 di parte ricorrente), risulta legittima la richiesta della parte ricorrente di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi, dalla società convenuta, a titolo di affitto per la fruizione dell'azienda.
Sarebbe stato, quindi, onere della società convenuta dover eccepire, eventualmente, il già
avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento.
La parte ricorrente, come in precedenza rilevato, dava atto nel proprio ricorso della richiesta di pagamento di tutte le mensilità di affitto a decorrere dal 19 Giugno 2023 sino alla data odierna, il cui mancato pagamento veniva anche ribadito dal Difensore della ricorrente nel corso della udienza di oggi.
Tale circostanza (mancato pagamento dei canoni di affitto a decorrere dal Giugno 2023 da parte della convenuta) deve ritenersi dimostrata: risulta, infatti, documentalmente accertata la esistenza del contratto tra le parti con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da percepirsi a titolo di ratei di affitto, per la fruizione della azienda, relativamente al periodo di mantenuta disponibilità della stessa da parte della società affittuaria, Parte_2 Per quanto concerne i canoni di affitto, quindi, la prova del diritto della ricorrente deriva dal contratto di affitto stesso, presente in atti, regolarmente registrato ed attestante sia il valore
(Euro 600,00 [pagina seconda, prima riga del punto 6, del doc. 1, presente in atti]), sia la scadenza ("entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese" [pagina seconda, seconda riga del punto 6,
del contratto presente in atti]) del pagamento dovuto dalla affittuaria.
Anche la condotta processuale mantenuta dalla società convenuta, rimasta contumace per l'intera durata del processo, conforta, ex art. 116, co. II, c.p.c., la prospettazione dei fatti come riferita dalla ricorrente, circa la sussistenza del debito della affittuaria.
La società convenuta, non avendo restituito l'azienda al Sig. risulta averne fruito sino Pt_1
alla data odierna, omettendo la corresponsione dei relativi canoni a decorrere dal mese di
Giugno 2023, ciascuno di Euro 600,00, così per un totale, alla data odierna del 22 Ottobre
2025, pari a 29 mensilità, per un importo complessivo di Euro 17.400,00 (600,00 x 29).
La accertata risoluzione del contratto di affitto di azienda implica per la società affittuaria,
l'obbligo di provvedere alla immediata restituzione dell'azienda, azienda intesa come complesso dei beni indicati nell'elenco formato alla data 19 Giugno 2023 e specificato nel contratto di affitto di azienda, autenticato nelle firme dei contraenti, dal notaio Persona_1
iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Asti e registrato in data 21 Giugno 2023,
restituzione dell'azienda da effettuare, in termini immediati, a favore del soggetto affittante,
Sig. . Parte_1
La società oltre a dover Controparte_1
restituire in via istantanea l'azienda, dovrà quindi anche corrispondere al Sig. , Parte_1
la somma di Euro 17.400,00, a titolo di corrispettivo dei canoni di affitto maturati sino alla data odierna ed a tale importo dovranno anche aggiungersi, ex lege, gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data del 4 Settembre 2025, data di perfezionamento della rituale convocazione nel procedimento della parte convenuta.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda a seguito del verificarsi degli effetti della clausola risolutiva espressa, condanna la società
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione immediata al Sig. del complesso dei beni costituenti Parte_1
l'azienda oggetto della scrittura privata autenticata del 19 Giugno 2023;
- condanna la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig.
, della somma di Euro 17.400,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla Parte_1
data del 4 Settembre 2025, sino al saldo effettivo;
- condanna la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio,
a favore del Sig. , spese oggi liquidate in Euro 4.051,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed Parte_1
oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro 351,00 a titolo di esborsi, già compresi gli esposti per le spese di mediazione, ed Euro 3.700,00, a titolo di compensi per le difese;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, il giorno 22 Ottobre 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 Giugno 2023 [doc. 1 di parte attrice presente in atti]) e dichiarazione del ricorrente di
L'Avv. Barca dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione del processo e con la precisazione delle proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Barca, richiesto dal giudice, ribadisce come la odierna parte convenuta, sino alla data di oggi, non abbia versato nulla di quanto dovuto a titolo di ratei di affitto di azienda, pur senza mai restituire l'azienda, quindi espone le ragioni della società propria rappresentata,
richiamando le conclusioni già formulate in ricorso datato 15 Luglio 2025, con specificazione che i danni oggi domandati debbano intendersi come i ratei di affitto non corrisposti dal 19
Giugno 2023 sino alla data di oggi.
Terminata la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza ed alle ore 15.20, si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Alle ore 17.25, il giudice, rientrato nella aula virtuale di udienza e richiamate le parti, dà
lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza con i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1488 / 2025 di Ruolo Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda introdotta da
Parte_1
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Barca del Foro di Asti, in forza di procura speciale del
11 Aprile 2025, allegata al ricorso introduttivo del giudizio datato 15 Luglio 2025,
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
- Convenuta contumace -
Conclusioni di parte ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel
merito: - accertare l'inadempimento di controparte e la volontà di parte esponente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunque accertare la cessazione del rapporto contrattuale in ragione dell'esercizio dell'esercitato diritto di recesso ad nutum, - per l'effetto, condannare il signor alla restituzione, ovvero al rilascio dell'immobile sito in Asti, Viale alla CP_1
Vittoria n. 4, libero da persone e cose, come disposto al punto 6) e 3) del contratto di affitto di azienda, sottoscritto in data 19/6/2023, nonché al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, nell'importo che verrà accertato in corso di causa, In via istruttoria: – ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, da intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”: In ogni caso ammettersi prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte che dovessero essere ammessi. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con specificazione che i danni oggi domandati debbano intendersi come i ratei di affitto non corrisposti dal 19 Giugno 2023 sino alla data di oggi.
Conclusioni di parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Il procedimento veniva introdotto dal ricorrente con ricorso ritualmente notificato alla società
convenuta alla data del 4 Settembre 2025, secondo le modalità telematiche previste dagli artt.
3 bis e 3 ter della Legge n. 53 del 21 Gennaio 1994.
Nel proprio atto il Sig. dava conto della esistenza di un contratto di affitto di azienda Pt_1
stipulato con la società convenuta ad un canone mensile di Euro 600,00 e relativamente al quale la società avesse Controparte_1
omesso di corrispondere il dovuto canone di affitto, sin dall'iniziale mese di Giugno 2023.
Poiché le parti, nel contratto de quo, avevano espressamente statuito che l'omesso versamento anche di una sola rata dell'affitto importasse la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il ricorrente chiedeva dichiararsi “la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. comunque accertare la cessazione del rapporto contrattuale in ragione dell'esercitato diritto di recesso ad nutum”, oltre che la restituzione dell'immobile ove esercitata l'azienda ed il correlativo risarcimento del danno, risarcimento che in sede di precisazione definitiva delle conclusioni veniva individuato dal ricorrente medesimo come corrispondente al mancato pagamento dei ratei di affitto a decorrere dal 19 Giugno 2023 sino alla data odierna. In via preliminare appare corretto delineare l'esatto inquadramento della domanda formulata dalla parte ricorrente: è infatti il giudice a dover interpretare la effettiva richiesta introdotta dalle parti sulla base di tutti gli elementi introdotti nel processo, anche a prescindere dalle richieste testuali delle parti.
Nel caso di specie si ritiene corretto intendere la domanda proposta dal Sig. come Pt_1
richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda a seguito del diritto derivante dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e non in coseguenza, invece, del grave inadempimento del soggetto affittante ex artt. 1453 e 1455 c.c.
e che la richiesta di restituzione dell'immobile sito in Asti, Viale alla Vittoria, debba in realtà
ritenersi quale richiesta di restituzione dell'intero complesso aziendale dei beni in essa ricompresi e da individuarsi in quelli definiti nell'elenco contenuto nel contratto di affitto di azienda datato 19 Giugno 2023.
Stante la specificazione della parte ricorrente fornita alla udienza odierna, non sorgono invece dubbi, circa il contenuto della domanda relativa al risarcimento dei danni poiché esattamente individuata nei “ratei di affitto non corrisposti dal 19 Giugno 2023 sino alla data di oggi.”
Il rilievo della tipologia di richiesta appare significativo ai fini della motivazione della sentenza, in quanto la Corte di Legittimità, con un proprio orientamento ormai consolidato e mai contraddetto, ha riconosciuto come la pronuncia della risoluzione di un contratto possa avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità
dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui all'art
1456 c.c. (come anche degli artt. 1454 e 1457 c.c.), poiché in tale ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (Cass. Civ. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 36918 del 26 Novembre 2021;
Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26508 del 17 Dicembre 2009)
Nel caso previsto dall'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) la risoluzione del contratto,
ancorché riguardante una fattispecie con prestazioni corrispettive, ha propri presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento della controparte, con la conseguenza del verificarsi dell'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sulla base della semplice dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 32277 del
21 Novembre 2023; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 8881 del 3 Luglio 2000; Cass. Civ., Sez. 2,
Sent. n. 10102 del 26 Novembre 1994; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 5640 del 23 Settembre
1983).
Ed ancora: in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza della risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè
inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale. (Cass. Civ., Sez.
3 Sent. n. 167 del 5 Gennaio 2005; Cass. Civ., Sez. 2 Sent. n. 10935 del 11 Luglio 2003).
Nel caso di specie, oltre al contratto di affitto di azienda (doc. 1 di parte ricorrente) è presente in atti anche la lettera raccomandata contenente la “richiesta di risoluzione contrattuale e recesso” datata 3 Aprile 2025 inoltrata nella medesima data del 3 Aprile 2025 e ritirata dal destinatario in data 5 Aprile 2025 (doc. 2 di parte ricorrente).
Appare pertanto rispettato l'iter tipico voluto dal Legislatore ai fini della produzione di effetti della suddetta clausola: esplicita previsione nel contratto, ex art. 1456, co. I, c.c. (vedasi in tal senso la clausola n. 6, ultima frase, alla pagina seconda del contratto di affitto di azienda del volersi avvalere della suddetta clausola risolutiva (a produrre effetti dal 5 Aprile 2025 [doc. 2
di parte ricorrente]) secondo la previsione dell'art. 1456, co. II, c.c.
Ritenuta fondata la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda, dovrà esserne ordinata la immediata restituzione di tutti i beni costituenti l'azienda medesima come individuati nel citato contratto del 19 Giugno 2023 da parte del convenuto contumace ed a favore del ricorrente.
E' ben vero che con l'odierno procedimento il Sig. non domandava accertarsi la Pt_1
gravità dell'inadempimento con il conseguente accertamento anche della effettiva consistenza di esso, ma è altrettanto vero che con la declaratoria di risoluzione del contratto, a prescindere dalla ragione accertata (grave inadempimento, clausola risolutiva espressa, termine essenziale,
ecc.) non pare potersi escludere la applicabilità dell'art. 1453, co. I, c.c. articolo che legittima le parti contraenti a domandare il risarcimento del danno subito a seguito della condotta della controparte.
Anche la Corte di Legittimità, seppur con una pronuncia non recente, ha ritenuto che quando la risoluzione del contratto si verifichi di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), la valutazione dell'incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto sia stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell'intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può
più essere contestato ne' ai fini dell'accertamento giudiziale sull'avvenuta risoluzione, ne' agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell'intero contratto, e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sent. n. 1029 del 28 Gennaio 1993).
Si ritiene quindi che la risoluzione del contratto conseguente al verificarsi degli effetti della clausola risolutiva espressa, determini, nel caso di affitto di azienda, l'obbligo per il contraente inadempiente di risarcire al danno relativo a tutti i ratei di affitto non corrisposti durante la vigenza del contratto. Dovrà, quindi, trovare applicazione, anche alla ipotesi attuale, il principio generale secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre sia il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez.
2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio
2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile, Sez. lav.,
15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione
Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373): essendo attestata la sussistenza del contratto originatore dei rispettivi obblighi (doc. 1 di parte ricorrente), risulta legittima la richiesta della parte ricorrente di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi, dalla società convenuta, a titolo di affitto per la fruizione dell'azienda.
Sarebbe stato, quindi, onere della società convenuta dover eccepire, eventualmente, il già
avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento.
La parte ricorrente, come in precedenza rilevato, dava atto nel proprio ricorso della richiesta di pagamento di tutte le mensilità di affitto a decorrere dal 19 Giugno 2023 sino alla data odierna, il cui mancato pagamento veniva anche ribadito dal Difensore della ricorrente nel corso della udienza di oggi.
Tale circostanza (mancato pagamento dei canoni di affitto a decorrere dal Giugno 2023 da parte della convenuta) deve ritenersi dimostrata: risulta, infatti, documentalmente accertata la esistenza del contratto tra le parti con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da percepirsi a titolo di ratei di affitto, per la fruizione della azienda, relativamente al periodo di mantenuta disponibilità della stessa da parte della società affittuaria, Parte_2 Per quanto concerne i canoni di affitto, quindi, la prova del diritto della ricorrente deriva dal contratto di affitto stesso, presente in atti, regolarmente registrato ed attestante sia il valore
(Euro 600,00 [pagina seconda, prima riga del punto 6, del doc. 1, presente in atti]), sia la scadenza ("entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese" [pagina seconda, seconda riga del punto 6,
del contratto presente in atti]) del pagamento dovuto dalla affittuaria.
Anche la condotta processuale mantenuta dalla società convenuta, rimasta contumace per l'intera durata del processo, conforta, ex art. 116, co. II, c.p.c., la prospettazione dei fatti come riferita dalla ricorrente, circa la sussistenza del debito della affittuaria.
La società convenuta, non avendo restituito l'azienda al Sig. risulta averne fruito sino Pt_1
alla data odierna, omettendo la corresponsione dei relativi canoni a decorrere dal mese di
Giugno 2023, ciascuno di Euro 600,00, così per un totale, alla data odierna del 22 Ottobre
2025, pari a 29 mensilità, per un importo complessivo di Euro 17.400,00 (600,00 x 29).
La accertata risoluzione del contratto di affitto di azienda implica per la società affittuaria,
l'obbligo di provvedere alla immediata restituzione dell'azienda, azienda intesa come complesso dei beni indicati nell'elenco formato alla data 19 Giugno 2023 e specificato nel contratto di affitto di azienda, autenticato nelle firme dei contraenti, dal notaio Persona_1
iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Asti e registrato in data 21 Giugno 2023,
restituzione dell'azienda da effettuare, in termini immediati, a favore del soggetto affittante,
Sig. . Parte_1
La società oltre a dover Controparte_1
restituire in via istantanea l'azienda, dovrà quindi anche corrispondere al Sig. , Parte_1
la somma di Euro 17.400,00, a titolo di corrispettivo dei canoni di affitto maturati sino alla data odierna ed a tale importo dovranno anche aggiungersi, ex lege, gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data del 4 Settembre 2025, data di perfezionamento della rituale convocazione nel procedimento della parte convenuta.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda a seguito del verificarsi degli effetti della clausola risolutiva espressa, condanna la società
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla restituzione immediata al Sig. del complesso dei beni costituenti Parte_1
l'azienda oggetto della scrittura privata autenticata del 19 Giugno 2023;
- condanna la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig.
, della somma di Euro 17.400,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla Parte_1
data del 4 Settembre 2025, sino al saldo effettivo;
- condanna la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio,
a favore del Sig. , spese oggi liquidate in Euro 4.051,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed Parte_1
oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro 351,00 a titolo di esborsi, già compresi gli esposti per le spese di mediazione, ed Euro 3.700,00, a titolo di compensi per le difese;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, il giorno 22 Ottobre 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 Giugno 2023 [doc. 1 di parte attrice presente in atti]) e dichiarazione del ricorrente di