Art. 40.
Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 , e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 , e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino, con quelle della presente legge.
Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 , e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 , e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino, con quelle della presente legge.