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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5790/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
22.11.2024
da
, con l'avv. MACALUSO TINA, come da procura in atti;
Parte_1
- Ricorrente- nei confronti di
, con l'avv. SINIGAGLIA MARIA ELENA, come da procura in atti;
CP_1
- Convenuto-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 09.05.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti con note scritte autorizzate, depositate in data 16-22/04/2025, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) Legge 1.1.2.1970 n. 898, lo
scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e Parte_1 CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione
[...] 2
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
comuni di rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Veggiano (PD) in Via Santa
Giustina n. 14, già di proprietà della ricorrente prima del matrimonio, alla IG.ra
; Parte_1
3) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti con rinuncia
reciproca al versamento di qualsiasi assegno di mantenimento;
4) spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente
compensate tra le parti”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il P.M. dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito del
procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, depositato in data 22.11.2024,
conveniva in giudizio , formulando le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“CHIEDE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) Legge 1.1.2.1970 n. 898, lo scioglimento
del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e Parte_1 CP_1
ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di
rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in
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Veggiano (PD) in Via Santa Giustina n. 14, già di proprietà della ricorrente prima del
matrimonio, alla IG.ra ; Parte_1
3) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti con rinuncia
reciproca al versamento di qualsiasi assegno di mantenimento;
4) con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre 15% per spese generali di
studio, oltre CPA 4% e IVA 22%.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 28.03.2025, si costituiva parte convenuta aderendo alle conclusioni formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo .
All'udienza del 09.05.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti costituite rassegnavano le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
I sigg. e hanno contratto matrimonio, Parte_1 CP_1
con rito civile, in data 05.07.2014 a Veggiano (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, atto n. 6, Parte I, anno 2014. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Nel giudizio di separazione, a seguito di decreto del 07.06.2021 del Presidente del
Tribunale con il quale veniva disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di comparizione dei coniugi del 29.06.2021, le parti depositavano note scritte in data
21.06.2021 e la separazione veniva omologata giusto decreto n. cronol. 5248/2021,
depositato in data 30.06.2021.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato
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che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale, svoltasi in trattazione scritta, del 29.06.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
In merito alle ulteriori domande proposte, va osservato che le conclusioni congiunte riportate in epigrafe con riferimento al punto 3 sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento al punto suindicato.
Con riferimento, infine, al punto 2 delle rassegnate conclusioni congiunte,
considerato che parte ricorrente ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c. e, pertanto, nulla si dispone nulla va disposto in merito .
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della lite, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 05.07.2014 a VEGGIANO (PD) e trascritto nel registro del
[...]
suddetto Comune, parte I, atto n. 6, anno 2014.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate con riferimento al punto 3.
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4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
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