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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/12/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1120/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Michela Farina;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Angelo Nicola Ugo Piunno;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in data 29.12.1979 in Rezzato (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rezzato al n. 56, parte II, serie A, anno
1979. Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso in data 24.10.2024, con parere favorevole all'omologa.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
-decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di
Campobasso in data 20.11.2019;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza, contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sottoscritto da loro e dai rispettivi difensori, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rezzato
(BS) tra e , alle condizioni tutte Parte_1 CP_1 riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1120/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Michela Farina;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Angelo Nicola Ugo Piunno;
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in data 29.12.1979 in Rezzato (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rezzato al n. 56, parte II, serie A, anno
1979. Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di non riconciliarsi, ritenuto superfluo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso in data 24.10.2024, con parere favorevole all'omologa.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
-decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato dal Tribunale di
Campobasso in data 20.11.2019;
-prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale;
-mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza, contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sottoscritto da loro e dai rispettivi difensori, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono pertanto parte integrante della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Rezzato
(BS) tra e , alle condizioni tutte Parte_1 CP_1 riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda