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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 5 giugno 2025
Causa n. 714 2022
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Cristina Angeletti per la parte ricorrente l'avv. Ferrarese e per la parte convenuta l'avv. Daniela
Guarino.
L'avv. Daniela Guarino deposita la sentenza della Corte di Appello n.
113/2024, di cui è autorizzato il deposito telematico.
I procuratori delle parti concludono come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale, assenza delle parti nel frattempo allontanatesi.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 714 / 2022 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FERRARESE ALBERTO e dell'avv. TAVELLA LUDOVICA
( ) ; ) ; , C.F._1 Parte_2 C.F._2
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_2
Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 16.6.2022, la Parte_1
propone opposizione avverso l'avviso di addebito in epigrafe indicato, emesso dall' di Verona, con cui viene richiesto il pagamento della CP_1
somma di euro 1.427.572,51, a titolo di contributi e sanzioni di legge per le omissioni contributive relative al periodo dicembre 2013 – ottobre 2016, accertate con verbale unico di accertamento e notificazione dell' di CP_1
Verona n. 2016016085/DDL del 22.12.2016.
Con tale verbale i funzionari di vigilanza dell' , CP_1 Parte_3
, e , a seguito di Parte_4 Parte_5 Parte_6
accertamenti ispettivi iniziati in data 27.9.2016, a carico della Parte_1
, con sede legale in Pescantina (Verona), contestavano
[...]
1 l'assoggettamento a contribuzione di imponibili inferiori a quelli previsti dalla legge per i lavoratori ed i periodi ivi specificati e l'omessa corresponsione della retribuzione ed il consequenziale omesso versamento della contribuzione per le ore indicate nel LUL come “Assenza ingiustificata”.
Parte opponente contesta nel merito la fondatezza dell'accertamento ispettivo e la sussistenza della pretesa creditoria azionata dall'Istituto, chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito opposto.
E' doveroso aggiungere che l'odierna opponente ha già proposto ricorso avverso il verbale unico di accertamento e notificazione dell' di CP_1
Verona n. 2016016085/DDL del 22.12.2016, ricorso rubricato al n. R.G.
1331/2017; il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 516/2021
emessa da questo stesso giudice con cui sono state rigettate le avverse domande e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' , è stata condannata la in CP_1 Parte_7
persona del legale rappresentante a corrispondere all' la somma pari CP_1
a € 1.038.905,68 a titolo di contributi maturati nel periodo.
Nel presente processo, pendendo il giudizio di appello avverso la sentenza n. 516/2021, le parti hanno chiesto più volte il rinvio del processo in attesa della sentenza della Corte d'Appello, pronunciata infine in data 20 febbraio 2025. La Corte d'Appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado n. 516/2021, avente ad oggetto le stesse questioni in fatto e in diritto trattate nel presente contenzioso.
Questo giudice, anche alla luce della pronuncia in grado di appello,
intende dare continuità alla sentenza n. 516/2021, della quale per comodità di lettura sono riportati i passaggi essenziali.
2 “Come risulta dal riepilogo del contenuto degli atti introduttivi, gli ispettori riscontrarono la violazione dell'art. 1 della legge 389/1989, atteso che furono corrisposti ai lavoratori importi contributivi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo concluso dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e rilevarono altresì
che la società cooperativa datrice di lavoro aveva versato i contributi previdenziali ed assistenziali solo in relazione ai giorni di effettivo lavoro.
L'art. 1 della legge 389/1989 dispone che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disciplina
è stata poi oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore attraverso l'art. 2 comma 25 della legge n.
549/1995, nei seguenti termini testuali: “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
L'art. 3 comma 1 della legge 142/2001 statuisce che il trattamento economico non deve comunque essere “..inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine..” e con specifico riferimento ai contributi l'art. 4
3 comma 1 del medesimo testo normativo dispone che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si far riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”. Con riguardo allo specifico tema del minimale contributivo, statuisce l'art. 3 comma 4 d. lvo 423/2001 che “..a decorrere dal 1° gennaio 2007 per la determinazione della retribuzione imponibile,
ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1 comma 1 del citato decreto legge-legge n.
338/1989” (ovvero, il c.d. minimale contributivo).
Dunque, il principio generale è l'applicabilità del minimale contributivo anche ai soci lavoratori delle società cooperative co ni quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato ed è pacifico che tutti i lavoratori interessati agli accertamenti per cui è causa risultano assunti dalla cooperativa opponente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Anche la Suprema Corte in tempi recenti ha evidenziato che “il principio del c.d. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può
essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è
applicabile anche alle società cooperative, i cui sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità
4 costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale”.
In sintesi, la rideterminazione della base di calcolo dei contributi sulla scorta delle statuizioni di fonte contrattual-collettiva di settore risulta legislativamente imposta;
correttamente, a tale criterio si è attenuta la verifica ispettiva.
Sulla scorta del criterio legislativamente imposto, quindi, gli ispettori hanno riscontrano una differenza di segno negativo tra la paga base corrisposta ai soci lavoratori e quella indicata dal CCNL applicato e hanno, coerentemente, proceduto alla determinazione dei contributi maturati e non versati.
In merito alle sospensioni dell'attività lavorativa, la società opponente non contesta che tali sospensioni siano avvenute, ma ritiene che nel caso che ci occupa siano legittime, in quanto concordate (cap. 11 pag. 4
ricorso del 16 giugno 2017) e in considerazione del fatto che l'art. 5 del regolamento interno della Cooperativa prevedeva a tale riguardo che
”…l'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativoeconomici, periodo neutro a tutti gli effetti”.
Le difese, testé riepilogate, della società ricorrente non possono essere accolte.
Le assenze, numerosissime, dei dipendenti (cfr., test. : Parte_3
“Ricordo che alcuni lavoratori risultavano anche pochissimo e non venivano mai licenziati”) non sono in alcun modo giustificate dalla società
ricorrente. Non risultano contratti o accordi scritti o altre forme di documentazione che in qualche modo offrano una legittima giustificazione rispetto alle assenze riscontrate dagli ispettori attraverso la consultazione del LUL e dei DM EMENS/UNIEMENS. Gli ispettori, sentiti
5 in giudizio, hanno ribadito quanto risulta dal verbale ispettivo, ossia che la documentazione attestante le ragioni dell'assenza, seppur richiesta, non fu mai prodotta. Né risulta alcuna produzione in tal senso nel presente giudizio.
La società chiede di poter provare unicamente l'esistenza di un accordo,
come già si è precisato, ma la narrazione sul punto compendiata nel cap.
11 è del tutto generica, non risultando precisato alcun riferimento temporale o nominativo che possa collegare una o più assenze a specifici accordi intervenuti sul punto. Il capitolo di prova in questione, infatti,
espone genericamente in relazione al periodo di causa che la società ricorrente “concordava con i propri soci lavoratori una temporanea sospensione del rapporto di lavoro”, senza specificare alcun dettaglio relativamente a tali accordi (presumibilmente verbali).
Altrettanto non condivisibile, sulla scorta peraltro di un diverso percorso logico, è la difesa della società ricorrente incentrata sul regolamento. La
legittimità delle sospensioni dovrebbe desumersi dal fatto che il regolamento in relazione ai periodi di inattività prevede che gli stessi siano da considerare neutri sotto il profilo retributivo e normativo e a tutti gli effetti.
La portata interpretativa di tale espressione non è affatto chiara, non essendo esplicitato nulla che riguardi l'obbligo contributivo. Ma anche ove fosse da intendersi come una previsione dell'esonero dell'obbligo contributivo in ragione della mera assenza di attività lavorativa, la relativa statuizione sarebbe illegittima per contrarietà a norme imperative, tale dovendosi intendere l'art. 1 della legge 389/1989. Ed, infatti, sul tema dell'incidenza dell'assenza di prestazione lavorativa sul calcolo dei
6 contributi, la Suprema Corte (sent. 15120/2019, 15172/2019) ha ribadito l'autonomia della obbligazione retributiva rispetto a quella contributiva e l'esistenza dell'obbligo contributivo pur in assenza di prestazione lavorativa (“..La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Orbene, tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore……”; “..La regola del minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/1989, conv. dalla l. n. 389 del
1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6
della legge 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che,
a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi”).” Come già chiarito da questo tribunale in un caso del tutto affine
(sent. 77/2020), a maggior ragione deve ritenersi applicabile “..il minimale contributivo in un caso come quello in esame, nel quale in situazioni di assenza di commesse il rapporto di lavoro veniva semplicemente sospeso, senza alcuna delibera dell'assemblea dei soci e quindi, di fatto, senza tutela alcuna dei lavoratori”.
7 La correttezza, sul piano giuridico, come della ricostruzione dei fatti, di questa impostazione è inoltre confermata dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva nell'ambito della successiva indagine sfociata nel verbale di accertamento del 19.11.2018, atteso che i lavoratori nel confermare che le ore di lavoro erano in concreto minori da quelle previste dal contratto, precisavano: “..però rimango a disposizione” (cfr., es.
dichiarazioni e ). Tes_1 Tes_2
La società cooperativa ricorrente nuove all'elaborato contabile redatto dagli ispettori alcune contestazioni, che verranno qui di seguito analizzate.
Secondo parte ricorrente sarebbero stati addebitati contributi in relazione a soggetti non identificati (pag. 16 ricorso introduttivo causa 1331/2017).
Dall'esame degli allegati (doc. 1 fasc. ) risultano inserite in CP_1
corrispondenza delle colonne “nome” e “cognome” le espressioni “no soggetti presenti”, “soggetti non identificati”. Sarebbe però fuorviante ritenere che siano stati addebitati contributi a soggetti non identificati,
perché l'esame del prospetto mostra chiaramente l'inserimento del codice fiscale di tali soggetti così come di ogni altro dato che consente di ricostruire le omissioni contributive. Il codice fiscale è, in altri termini, il dato che consente di identificare in modo sufficientemente chiaro il dipendente cui si riferisce ogni altro dato presente nel prospetto.
L'espressione “soggetti non identificati” è probabilmente il frutto di un'errata riproduzione informatica dei dati analizzati (cfr., test. Pt_3
: “Dagli elenchi, i quali sono forniti in automatico dal sistema, i
[...]
soggetti sono identificati a mezzo codice fiscale. Dal codice fiscale è
possibile arrivare al nominativo della persona, perciò si tratta di soggetti identificati, per un errore del programma informatico compare la dicitura
8 soggetti non identificati. Questo può avvenire anche per una banalità, ovvero perché non si riesce ad unire unilav con uniemens…).
Analogamente, l'espressione
“no soggetti presenti” non può indurre a ritenere che l'indagine ispettiva si estese anche a non dipendenti, ma semplicemente che gli stessi non risultano censiti in alcuni archivi informatici (cfr., test. Ispettore Pt_3
: “Quanto alla scritta “no soggetti presenti, questo indica che non
[...]
compaiono negli uniemens e questo avviene quando non è stata fatta denuncia dal datore di lavoro delle giornate lavorative”).
La società ricorrente rileva poi che in relazione ad alcuni contratti part time, l avrebbe errato nel senso che avrebbe considerato un orario CP_1
part-time maggiore di quello contrattualmente stabilito (pag. 17 del ricorso causa n.
1331/2017).
A tale riguardo, questo Giudice -preso atto che i contratti di lavoro sono stati analizzati dagli ispettori, così come risulta dal verbale di accertamento e dall'esame testimoniale degli ispettori (cfr., ud. 6.5.2019)- ritiene, in primo luogo, che il rilievo dell'errata “lettura” dell'orario part-time attribuito dalla società ricorrente agli ispettori avrebbe dovuto essere strutturato con maggior precisione per consentire all'Istituto un'adeguata difesa, ed invece la società ricorrente si limita ad evidenziare che sarebbe stato erroneamente incrementata la prestazione di lavoro del dipendente,
senza specificare neppure a quale dipendente sarebbe riferito l'errore.
Nondimeno, per una maggiore completezza istruttoria, anche tale tema è
stato sottoposto a vaglio testimoniale attraverso la convocazione e l'audizione dell'ispettore che svolse gli accertamenti, il quale ha dichiarato
(cfr., verb. ud. 13.9.2021):
9 “Avevo già controllato queste posizioni;
faccio presente con riferimento a che non abbiamo addebitato nulla;
con riferimento ad altre CP_2
posizioni, quali e , non mi risulta che Persona_1 Persona_2
siano stati trattati come full time. Ho controllato anche in questo momento e posso confermare che dal punto di vista operativo non facciamo queste operazioni. Per esempio nel febbraio 2016 sono state addebitate 10
giornate.
Per esempio con riferimento alla posizione non risulta Parte_8
censita come part time nel gennaio 2016; è stata trattata Persona_3
come part time;
è stata trattata come part time;
Persona_4 [...]
è stata trattata come part time;
, trattato come part Pt_9 Persona_5
time, per esempio nel gennaio 2016 non ho addebitato nulla, nei mesi successivi si;
, come part time;
, non risulta Persona_6 Persona_7
alcun addebito;
non riesco a dire se sia stato trattato come Persona_8
part time o full time, perché allo stato non ho tutti i documenti con me;
è stato trattato come part time, nel maggio giugno luglio non CP_3
c'è stato alcun addebito. “.
Sostiene inoltre parte ricorrente che nei mesi di gennaio e febbraio 2014
non risulterebbero assenze non retribuite. Sul punto invece l'ispettore ha confermato che risultano assenze non retribuite (cfr., verb. ud.
6.5.2019 e verb. ud. 13.9.2021:” Nel gennaio e nel febbraio 2014, abbiamo rilevato la presenza di assenza non retribuite lo desumo dal verbale, come d'ordinario abbiamo sicuramente desunto ciò dagli uniemes, dalle buste paghe e da unilav. Quindi posso dire in sintesi che la verifica sulle assenze non retribuite è stata fatta incrociando più documenti, ovvero gli
10 unilav e egli uniemens.) e nulla parte ricorrente ha dedotto nella memoria autorizzata.
Ancora, parte ricorrente sostiene che -anche aderendo alla tesi dell' CP_1
il calcolo dei contributi sarebbe errato ed ha esposto analiticamente per ciascun anno la somma spettante sulla base della medesima impostazione dell' . Complessivamente, parte ricorrente ha CP_1
evidenziato un eccesso nel calcolo dei contributi pari a € 198.907,87
(pag. 18 del ricorso della causa 1331/2017. Tale contestazione (cfr., pagg
18 s. ricorso della causa 1331/2017, pagg. 9, 10 comparsa di risposta),
analogamente alle precedenti, si presta ad un rilievo di imprecisione e genericità, perché precise e chiare nel riferimento oggettivo e temporale sono le censure ispettive e, nel contestarle, parte opponente avrebbe dovuto esporre i criteri di calcolo attraverso i quali sarebbe corretto e consequenziale l'ipotetico minor importo.
Deduce ancora la società ricorrente, in merito al secondo verbale di accertamento del 19.11.2018 che i crediti contributivi dei rapporti di lavoro part-time sarebbero stati calcolati non già sulla base del ridotto orario di lavoro, ma considerando la prestazione come pattuita full time (pag. 16,
17 ricorso in opposizione). La società opponente non chiarisce però quali rapporti di lavoro part time siano stati ingiustificatamente considerati come full time e la contestazione sul punto, relativamente al secondo accertamento, si appalesa come generica (in particolare, non allega i contratti di lavoro, non specifica il tipo di part time né la durata e quindi non consente di apprezzare la correttezza della contestazione) non consentendo né all'istituto previdenziale né al giudice, rispettivamente, un'adeguata difesa e un adeguato controllo. Lamenta inoltre la società
opponente che dai contributi avrebbero dovuto in ogni caso essere
11 sottratti gli importi che la cooperativa avrebbe potuto ottenere a titolo di sgravi fiscali (pag. 19 del ricorso della causa 1331/2017, pag. 18 s. del ricorso della causa 671/2019).
Più in particolare, secondo parte ricorrente “dai contributi pretesi dall' dovranno in ogni caso essere sottratti gli importi che la CP_1
Cooperativa avrebbe potuto “scontare” a titolo di esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate negli anni
2015 e 2016, sgravio che sarebbe pari a € 388.861,00 e sarebbe stato utilizzato solo in misura ridotta, cioè per un importo di € 239.421,00, di tal che residuerebbe uno
“sgravio assorbibile” di € 149.440,80 (ricorso 1331/2017). Anche tale contestazione risulta non condivisibile.
In primo luogo, parte ricorrente enuncia una serie di dati contabili, la quantificazione dello sgravio complessivo pari €
388.861,00, l'utilizzo per € 239.421,00, il residuo per € 149.440,80 che non trovano alcun riscontro documentale fra i documenti prodotti dalla stessa ricorrente nella causa “portante” r.g. 1331/2017 così come in quella riunita r.g.671/2019. Detto altrimenti, non è documentato né
altrimenti provato in ordine sia all'an che al quantum che la società
opponente avrebbe potuto usufruire di uno sgravio, ove avesse contabilizzato a fini contributivi anche le assenze non retribuite.
Ma va, comunque, rammentato che tale operazione di recupero o di assorbimento trova un limite normativo nel disposto di cui all'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, secondo cui “…i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi
12 di legge e di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ora, nel caso di specie, ripetutamente è stato rimarcato il mancato rispetto degli obblighi di legge, segnatamente dell'art. 1 d.l. 339/1989 e dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, quindi, anche in relazione all'an del preteso assorbimento della pretesa contributiva fatta valere dall , CP_1
emergono validi argomenti ostativi.”
Non può quindi che essere rigettata l'opposizione della
[...]
. Parte_7
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del carattere meramente ripetitivo delle attività compiute nel presente processo e delle condanne alle spese già pronunciate in primo e secondo grado, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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