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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1652/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3176/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A200476 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi e rappresenta che è stata raggiunta la conciliazione. Chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 11.04.2024, Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di accertamento n. 476 del 2023, meglio indicato in ricorso, notificato in data 2.11.2023, per la somma di € 17.493,69 dovuta a titolo di Irpef e Iva anno 2017, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia presentava successivamente memorie, nelle quali deduceva che era stato raggiunto un accordo, con la stesura di un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale richiesta.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata una proposta di conciliazione accettata da entrambe parti, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. UA Nigro Dr. Ignazio Fonzo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3176/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A200476 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi e rappresenta che è stata raggiunta la conciliazione. Chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 11.04.2024, Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di accertamento n. 476 del 2023, meglio indicato in ricorso, notificato in data 2.11.2023, per la somma di € 17.493,69 dovuta a titolo di Irpef e Iva anno 2017, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia presentava successivamente memorie, nelle quali deduceva che era stato raggiunto un accordo, con la stesura di un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente aderiva a tale richiesta.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è stata una proposta di conciliazione accettata da entrambe parti, con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. UA Nigro Dr. Ignazio Fonzo