CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IA AL (C.F. – PEC: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Email_1
Roma alla Via Francesco Balilla Pratella, 42
Appellante
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Marzovilli (C.F. – C.F._2
PEC: , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Spartico Email_2
FA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
ND LI in Serra San Bruno (VV) al Viale della Libertà, 2
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), entrambi nella qualità di coeredi con beneficio d'inventario di C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi congiuntamente e Persona_1 C.F._6 disgiuntamente dagli Avv.ti Erminio Marzovilli (C.F. – PEC: C.F._2
e Spartico FA (C.F. ), Email_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ND LI in Serra San Bruno (VV) al
Viale della Libertà, 2
Appellati
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, in totale riforma del provvedimento pubblicato in data 12.12.2019, a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., dal
Tribunale Civile di LA, Sez. I, nella persona del Giudice, Dott. Laviola Gaetano, nel predetto giudizio iscritto al Ruolo Generale n. 114/2018,
- In via principale: riconosciuta e dichiarata la responsabilità degli odierni resistenti nella causazione degli eventi e dei danni per cui è causa, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante dei seguenti importi: - Euro 42.700,00 oltre IVA, così come quantificati dal CTU nella relazione in atti e per le ragioni in parola, - Euro 2.288,00 per compenso CTU, - Euro 8.165,91 per spese e compensi legali inerenti la fase dell'ATP, - Euro
3.529,00 per residuo spese anticipate dall'appellante e di competenza della Controparte_1
ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti equi di giustizia;
[...]
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconosciuta e dichiarata la responsabilità degli odierni resistenti nella causazione degli eventi e dei danni per cui è causa, condannare gli stessi ognuno per le proprie responsabilità, da accertarsi e quantificarsi in giudizio, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di
Euro 42.700,00 oltre IVA, così come quantificati dal CTU nella relazione in atti e per le ragioni in parola, di Euro 3.529,00 per residuo spese anticipate dall'appellante e di competenza della
nonché, al rimborso di Euro 2.288,00 per compenso CTU ed al pagamento Controparte_1 di Euro 8.165,91 per spese e compensi legali inerenti la fase dell'ATP, ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti equi di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio di appello da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria Avv.
IA AL.” Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale reiezione dell'appello proposto dalla Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di
LA pubblicata in data 12.12.2019 (R.G. 114/2018).
IN VIA SUBORDINATA:
- In accoglimento delle eccezioni formulate, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli eredi dell'Ing. Persona_1
- Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
- Nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre il quantum risarcitorio alla somma di giustizia e disporre la compensazione con il maggior credito della pari a € 9.500,00, o con la diversa somma che risulterà di Controparte_1 giustizia.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.” (in comparsa di costituzione).
…
“l sottoscritti difensori nell'interesse dell'appellata nel riportarsi alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposte depositate telematicamente in data 17.09.20 chiedono
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: si chiede all'Ill.ma Corte territoriale adita, contraris rejectis, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, e così provvedere :
1) Dichiarare inammissibile e quindi improcedibile l'appello per mancanza di vocatio in ius nei confronti della coerede sig,ra , coniuge superstite del de cuius e in Persona_2 Persona_1 quanto tale litisconsorte necessario, nonché dichiarare comunque infondato l'appello proposto da e conseguentemente rigettarlo con condanna della medesima al Parte_1 pagamento delle spese ed onorari di giudizio;
2) Condannare la per la temerarietà dell'appello proposto ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in favore degli appellati;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
3) Dichiarare la domanda introduttiva inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo al de cuius Ing. ; Persona_1
4) Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di risarcimento danni o come diversamente valutata, per maturata decadenza- prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. per omessa tempestiva denuncia vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta e in ogni caso omessa proposizione dell'azione di cui all'art. 1494 nel termine prescrizionale annuale dalla scoperta dei vizi della cosa, ovvero, dalla data di acquisito del nuovo generatore da parte della medesima Geos poi montato sulla pala eolica, ovvero, in subordine, dalla data di cessione definitiva della turbina eolica in favore del avvenuta il 22.07.2014; Parte_2
5) Rigettare la domanda risarcitoria per incolpevole sconoscenza dei vizi da parte degli odierni resistenti soc. e Ing. e quindi per loro totale estraneità in Controparte_4 Persona_1 ordine ai vizi contestati in relazione al nuovo generatore e apparati elettrici acquistati e montati sulla turbina eolica per cui è causa, direttamente dalla ricorrente unica responsabile dei vizi manifestatisi successivamente alla fornitura;
6) In via subordinata, in accoglimento delle eccezioni di compensazione - eccezione
d'inadempimento spiegate, si chiede scomputarsi le somme non versate a titolo si saldo prezzo alla pari a € 9.500,00; CP_1
7) In via subordinata, rigettare non solo nell'an ma soprattutto nel quantum la domanda, ovvero ridurla alla somma di giustizia a mezzo di nuova ctu tecnica.
8) Condannare il ricorrente al rimborso di spese competenze di lite del doppio grado anche relative al giudizio di ATP da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari;
****
In via istruttoria e solo nel caso in cui l'appello venga considerato ammissibile e fondato si chiede
l'ammissione dei seguenti mezzi di prova già articolati nel primo grado (Note scritte di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2025).
Per e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale e principale:
• Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata notifica Parte_1 dell'atto di riassunzione in primo grado e del successivo atto di appello alla coerede Sig.ra
. Persona_2 In via subordinata:
• Rigettare l'appello proposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento del Tribunale di
LA pubblicato in data 12.12.2019 (R.G. 114/2018).
In via ulteriormente subordinata:
• In accoglimento dell'eccezione riproposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del de cuius Ing. e, per l'effetto, degli odierni appellati Sig.ri e Persona_1 Controparte_2 CP_3 con loro estromissione dal giudizio.
• Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, rigettare nel merito le domande attoree per infondatezza e per intervenuta prescrizione e decadenza;
in subordine, ridurre l'eventuale *quantum debeatur* nei limiti di giustizia.
• Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 gennaio 2020, Parte_1 ha proposto appello avvero l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
[...]
LA in data 12 dicembre 2019, non notificata, con la quale erano state rigettate le sue richieste di condannare e al risarcimento danni ed alla Controparte_1 Persona_1 restituzione delle spese anticipate in relazione alla vendita di una turbina eolica di seconda mano, rigenerata con generatore elettrico nuovo da 60 kw e torre da 40 metri, installata presso il cliente finale . Parte_2
Giova precisare che il Tribunale, ritenuto di essere a cospetto di ipotesi di vendita a catena, aveva escluso la legittimazione della ricorrente ad invocare la condanna della fornitrice e del suo legale rappresentante e tecnico, al risarcimento dei danni – per presunti vizi della Persona_1 res – sulla scorta dell'argomentazione a mente della quale l'impianto era nella proprietà del cliente finale , unico soggetto titolare del diritto ad agire;
il Tribunale aveva anche Parte_2 escluso che potesse valere a configurare l'esistenza di un concreto interesse ad agire “una possibile e futura domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti da parte di detto cliente finale”.
Il primo Giudice, ancora, aveva rigettato la richiesta di restituzione delle spese anticipate, in quanto fondata su una mera fattura, priva di valore probatorio del credito richiesto1. A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, così rubricato “Sulla erroneità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto carente di interesse, pertanto carente di legittimazione attiva l'appellante, nonché nella parte in cui erroneamente ritiene la fattispecie in esame comparabile alla cd. vendita a catena (e sul quale, più ampiamente, infra).
Con comparse depositate in data 17 settembre 2020 si sono costituiti in giudizio, con atti separati, e (nella qualità di eredi di , da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 la dall'altro, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto perché Controparte_1 infondato.
e hanno anche denunciato la mancata partecipazione al Controparte_2 Controparte_3 giudizio della moglie del defunto sua erede, rimettendo alla Corte le relative Persona_1 determinazioni.
Tutti gli appellati, in via subordinata, hanno altresì riproposto le questioni e le eccezioni sollevate in primo grado, insistendo nella ammissione anche di mezzi di prova ove ritenuti necessari.
La Corte, con ordinanza del 24 novembre 2020, ha rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, il Collegio ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Viene in rilievo, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di e in relazione alla mancata partecipazione al giudizio, sia CP_2 Controparte_3 di primo che di secondo grado, di , moglie ed erede dell'originario convenuto Persona_2 [...]
Per_1
in euro 5.500,00 (di cui 2.000,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva e 2.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.” La generica richiesta di valutazione della questione non ha pregio, avendo evidentemente l'originario attore inteso limitare la domanda nei soli confronti degli eredi di nelle Persona_1 persone degli odierni appellati, in ossequio alla natura frazionaria dell'obbligazione ereditaria.
E posto che la non ha partecipato al giudizio innanzi al Tribunale – nella Per_2 evidente inopponibilità di ogni pronuncia nei suoi confronti – nessuna inammissibilità del gravame
è oggi possibile rilevare, non rendendosi neanche necessario disporre la notifica dell'appello nei suoi confronti.
§2
Può allora essere esaminato l'articolato motivo di gravame proposto dalla
[...]
Parte_1
La parte appellante, nello specifico, ha censurato la decisione di prime cure rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice:
1) l'impianto oggetto del contratto intercorso con non era divenuto di Controparte_1 proprietà del cliente finale;
2) l'impianto non era mai stato venduto al cliente finale, perché non funzionante e non collaudabile;
3) la proprietà era rimasta in capo a che aveva pagato il prezzo e Parte_1 anticipato le spese;
4) quel che era stato posto all'attenzione del Tribunale atteneva al rapporto contrattuale tra e e non a quello intercorso con il Parte_1 Controparte_1 cliente finale.
Ancora, in seno al motivo di gravame, la parte impugnante ha denunciato l'erronea qualificazione della vicenda contrattuale come “vendita a catena”.
Ciò posto, mette conto osservare che buona parte delle questioni ancora una volta reiterate con l'atto di gravame non vale a determinare la dimostrazione dell'erroneità del nucleo motivazionale della decisione del Tribunale di Cosenza e non si confronta con la parte essenziale della ratio decidendi.
Per come sopra anticipato, il primo Giudice, interpretando la domanda, ha ritenuto che la domanda di tesa ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati da Parte_1 [...] avesse riguardo alla alienazione di un impianto eolico gravato da vizi e Controparte_1 consegnato al cliente finale, ; e sulla scorta di tanto ha rilevato che carente di Parte_2 legittimazione ad invocare il risarcimento dei danni fosse acquirente Parte_1 di esso dalla e a sua volta alienante verso il AL. Controparte_1 Ha poi aggiunto – dopo aver qualificato la vicenda contrattuale come “vendita a catena” – che nessuna legittimazione all'azione avrebbe in ogni caso potuto vantare l'originaria parte ricorrente “sul presupposto di una possibile e futura domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti da parte di detto cliente finale”; ha escluso, poi, che fosse consentito pronunciare una condanna subordinata all'esito di un successivo ed eventuale giudizio tra il cliente finale e la relativa controparte contrattuale: “se il cliente finale non agisce nei confronti del proprio rivenditore, ottenendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta, il rivenditore medesimo non può a sua volta agire nei confronti del proprio fornitore, in quanto non sussiste alcun danno risarcibile”.
A fronte di tanto, si collocano le argomentazioni svolte dall'appellante, ed in primo luogo quella secondo la quale giammai l'impianto era divenuto di proprietà del cliente finale “NON
AVENDO, POTUTO VENDERE TALE IMPIANTO AL PROPRIO CLIENTE FINALE, CP_5 poiché non funzionante, non collaudato e non collaudabile per le accertate problematiche - si precisa attualmente rimosso dall'originaria sede poiché crollato in seguito ai temuti eventi atmosferici – LA PROPRIETÀ DELLO STESSO E' DELLA GEOS, UNICA ACQUIRENTE,
AVENDO PAGATO, TRA L'ALTRO IN PROPRIO, IL PREZZO PATTUITO CON LE
CONTROPARTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TURBINA EOLICA OGGETTO DI CAUSA”.
L'argomento speso dall'Appellante non si profila fondato.
Viene in preliminare rilievo la mancata dimostrazione della tesi spesa sul punto, posto che non è dato apprezzare in alcuna misura la presenza di elementi fattuali che consentano di escludere la perfezione della vendita dell'impianto al AL secondo la stessa prospettazione della originaria ricorrente.
Deve essere evidenziato, a tal fine, quanto ritenuto dal Tribunale a seguito della esposizione compiuta ab imis da che in seno al libello introduttivo non specificò Controparte_6 affatto tale circostanza, anzi assumendo che l'impianto era stato installato e connesso alla rete
ENEL.
Non appare inutile rilevare che di tanto si fa menzione nello stesso atto di appello, ove si legge: “Oltre al generatore elettrico usato, con targhetta contraffatta, la GEOS dopo la connessione dell'impianto eolico in questione alla rete ENEL (si veda Doc. 11) denunciava alle controparti ulteriori problematiche, tutte oggetto di tentativi di risoluzione da parte degli incaricati della
[...]
, che non consentivano l'avvio e comunque il corretto funzionamento dell'impianto CP_1 de quo (si vedano Doc. 12,Doc. n. 13 e Doc. n. 18)”.
Sulla scorta di quanto precede, occorre osservare che;
a) per la trasmissione del diritto di proprietà della res compravenduta non v'è alcuna necessità di positivo collaudo;
b) il principio consensualistico (art. 1376 c.c.) vale a determinare l'efficacia dell'effetto traslativo;
c) nel caso di specie, addirittura, l'impianto risulta installato presso il “cliente finale”.
Non appare fuor d'opera aggiungere che ha dimostrato che: Controparte_1
1) la pala eolica ed il relativo impianto vennero allacciati alla rete elettrica Enel in data 22 luglio 2014 e in pari data messo in esercizio a pieno regime a nome del cliente finale della
, il più volte citato (Cfr. allegato n. 10 produzione Parte_1 Parte_2 resistenti nel giudizio 702 bis, verbale ENEL di Connessione per Cessione del 22 luglio
2014);
2) in data 4 agosto 2014 venne redatta ed inviata comunicazione fine lavori da parte di al Comune di Cassano, giusta nota prot. n. 14574 del 4 agosto 2014, con Parte_2 allegato certificato di collaudo finale dell'impianto (all'allegato n. 11 del fascicolo di parte resistente);
3) in data 18 agosto 2014 il AL sottoscrisse, nella dichiarata qualità di proprietario, richiesta di iscrizione ai benefici GSE sotto forma di atto notorio (allegato n. 12);
4) in essa egli dichiarò, tra l'altro “ di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo per l'intervento di una nuova costruzione e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace”;
5) venne reso Decreto di accoglimento del 4 febbraio 2015 da parte di GSE della richiesta incentivi formulata da dal quale si evinceva che l'impianto eolico era Parte_2 entrato in produzione il 22 luglio 2014 (allegato 13);
6) la risulta, da visura camerale, essere diventata impresa produttrice Parte_3 di energia da fonti rinnovabili a decorrere dal 13 agosto 2014.
Non appare allora revocabile in dubbio che non si profili errata la motivazione del
Tribunale in relazione alla proprietà dell'impianto in capo al AL.
E merita anche di essere considerato che nuova – come tale non ammissibile ex art. 345
c.p.c. – e non provata è la circostanza secondo la quale l'impianto si sarebbe rivelato totalmente inidoneo e sarebbe stato rimosso.
Sulla scorta di quanto precede, perdono allora rilievo tutte le reiterate questioni svolte dall'appellante, ivi comprese quelle afferenti ai vizi del bene venduto e alla correlata richiesta di risarcimento del danno. In tutta evidenza, sia che si agisca per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento
(Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533) che da vizi della cosa venduta (Cass. Civ. Sez. III,
31 luglio 2017 n. 18947), l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore.
Nel caso di specie non è stato allegato alcun danno subito dall'azienda che a sua volta ha alienato a terzi il bene.
Il che vale a negare fondatezza alla sua azione.
Si impone, sol per questo, il rigetto dell'appello.
Tutte le ulteriori questioni e richieste rimangono assorbite.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 52.000.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2020, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di LA in data 12 dicembre 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di: Parte_1
2.a - che liquida in euro 4.996 per onorari, con distrazione in Controparte_1 favore dell'Avv. Erminio Marzovilli e dell'Avv. Spartico FA
2.b - e che liquida in euro 4.996 per onorari, con Controparte_2 Controparte_3 distrazione in favore dell'Avv. Erminio Marzovilli e dell'Avv. Spartico FA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di corrispondere il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di LA, sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'art. 702-bis c.p.c., così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente per il giudizio di merito che, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, liquida
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IA AL (C.F. – PEC: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Email_1
Roma alla Via Francesco Balilla Pratella, 42
Appellante
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Marzovilli (C.F. – C.F._2
PEC: , unitamente e disgiuntamente all'Avv. Spartico Email_2
FA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
ND LI in Serra San Bruno (VV) al Viale della Libertà, 2
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), entrambi nella qualità di coeredi con beneficio d'inventario di C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi congiuntamente e Persona_1 C.F._6 disgiuntamente dagli Avv.ti Erminio Marzovilli (C.F. – PEC: C.F._2
e Spartico FA (C.F. ), Email_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ND LI in Serra San Bruno (VV) al
Viale della Libertà, 2
Appellati
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, in totale riforma del provvedimento pubblicato in data 12.12.2019, a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., dal
Tribunale Civile di LA, Sez. I, nella persona del Giudice, Dott. Laviola Gaetano, nel predetto giudizio iscritto al Ruolo Generale n. 114/2018,
- In via principale: riconosciuta e dichiarata la responsabilità degli odierni resistenti nella causazione degli eventi e dei danni per cui è causa, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante dei seguenti importi: - Euro 42.700,00 oltre IVA, così come quantificati dal CTU nella relazione in atti e per le ragioni in parola, - Euro 2.288,00 per compenso CTU, - Euro 8.165,91 per spese e compensi legali inerenti la fase dell'ATP, - Euro
3.529,00 per residuo spese anticipate dall'appellante e di competenza della Controparte_1
ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti equi di giustizia;
[...]
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, riconosciuta e dichiarata la responsabilità degli odierni resistenti nella causazione degli eventi e dei danni per cui è causa, condannare gli stessi ognuno per le proprie responsabilità, da accertarsi e quantificarsi in giudizio, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di
Euro 42.700,00 oltre IVA, così come quantificati dal CTU nella relazione in atti e per le ragioni in parola, di Euro 3.529,00 per residuo spese anticipate dall'appellante e di competenza della
nonché, al rimborso di Euro 2.288,00 per compenso CTU ed al pagamento Controparte_1 di Euro 8.165,91 per spese e compensi legali inerenti la fase dell'ATP, ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti equi di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio di primo grado, nonché del presente giudizio di appello da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria Avv.
IA AL.” Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale reiezione dell'appello proposto dalla Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di
LA pubblicata in data 12.12.2019 (R.G. 114/2018).
IN VIA SUBORDINATA:
- In accoglimento delle eccezioni formulate, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli eredi dell'Ing. Persona_1
- Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
- Nel merito, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre il quantum risarcitorio alla somma di giustizia e disporre la compensazione con il maggior credito della pari a € 9.500,00, o con la diversa somma che risulterà di Controparte_1 giustizia.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.” (in comparsa di costituzione).
…
“l sottoscritti difensori nell'interesse dell'appellata nel riportarsi alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposte depositate telematicamente in data 17.09.20 chiedono
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: si chiede all'Ill.ma Corte territoriale adita, contraris rejectis, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, e così provvedere :
1) Dichiarare inammissibile e quindi improcedibile l'appello per mancanza di vocatio in ius nei confronti della coerede sig,ra , coniuge superstite del de cuius e in Persona_2 Persona_1 quanto tale litisconsorte necessario, nonché dichiarare comunque infondato l'appello proposto da e conseguentemente rigettarlo con condanna della medesima al Parte_1 pagamento delle spese ed onorari di giudizio;
2) Condannare la per la temerarietà dell'appello proposto ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in favore degli appellati;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello:
3) Dichiarare la domanda introduttiva inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo al de cuius Ing. ; Persona_1
4) Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di risarcimento danni o come diversamente valutata, per maturata decadenza- prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. per omessa tempestiva denuncia vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta e in ogni caso omessa proposizione dell'azione di cui all'art. 1494 nel termine prescrizionale annuale dalla scoperta dei vizi della cosa, ovvero, dalla data di acquisito del nuovo generatore da parte della medesima Geos poi montato sulla pala eolica, ovvero, in subordine, dalla data di cessione definitiva della turbina eolica in favore del avvenuta il 22.07.2014; Parte_2
5) Rigettare la domanda risarcitoria per incolpevole sconoscenza dei vizi da parte degli odierni resistenti soc. e Ing. e quindi per loro totale estraneità in Controparte_4 Persona_1 ordine ai vizi contestati in relazione al nuovo generatore e apparati elettrici acquistati e montati sulla turbina eolica per cui è causa, direttamente dalla ricorrente unica responsabile dei vizi manifestatisi successivamente alla fornitura;
6) In via subordinata, in accoglimento delle eccezioni di compensazione - eccezione
d'inadempimento spiegate, si chiede scomputarsi le somme non versate a titolo si saldo prezzo alla pari a € 9.500,00; CP_1
7) In via subordinata, rigettare non solo nell'an ma soprattutto nel quantum la domanda, ovvero ridurla alla somma di giustizia a mezzo di nuova ctu tecnica.
8) Condannare il ricorrente al rimborso di spese competenze di lite del doppio grado anche relative al giudizio di ATP da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari;
****
In via istruttoria e solo nel caso in cui l'appello venga considerato ammissibile e fondato si chiede
l'ammissione dei seguenti mezzi di prova già articolati nel primo grado (Note scritte di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2025).
Per e Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare:
In via pregiudiziale e principale:
• Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata notifica Parte_1 dell'atto di riassunzione in primo grado e del successivo atto di appello alla coerede Sig.ra
. Persona_2 In via subordinata:
• Rigettare l'appello proposto dalla n quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento del Tribunale di
LA pubblicato in data 12.12.2019 (R.G. 114/2018).
In via ulteriormente subordinata:
• In accoglimento dell'eccezione riproposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del de cuius Ing. e, per l'effetto, degli odierni appellati Sig.ri e Persona_1 Controparte_2 CP_3 con loro estromissione dal giudizio.
• Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, rigettare nel merito le domande attoree per infondatezza e per intervenuta prescrizione e decadenza;
in subordine, ridurre l'eventuale *quantum debeatur* nei limiti di giustizia.
• Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 gennaio 2020, Parte_1 ha proposto appello avvero l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
[...]
LA in data 12 dicembre 2019, non notificata, con la quale erano state rigettate le sue richieste di condannare e al risarcimento danni ed alla Controparte_1 Persona_1 restituzione delle spese anticipate in relazione alla vendita di una turbina eolica di seconda mano, rigenerata con generatore elettrico nuovo da 60 kw e torre da 40 metri, installata presso il cliente finale . Parte_2
Giova precisare che il Tribunale, ritenuto di essere a cospetto di ipotesi di vendita a catena, aveva escluso la legittimazione della ricorrente ad invocare la condanna della fornitrice e del suo legale rappresentante e tecnico, al risarcimento dei danni – per presunti vizi della Persona_1 res – sulla scorta dell'argomentazione a mente della quale l'impianto era nella proprietà del cliente finale , unico soggetto titolare del diritto ad agire;
il Tribunale aveva anche Parte_2 escluso che potesse valere a configurare l'esistenza di un concreto interesse ad agire “una possibile e futura domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti da parte di detto cliente finale”.
Il primo Giudice, ancora, aveva rigettato la richiesta di restituzione delle spese anticipate, in quanto fondata su una mera fattura, priva di valore probatorio del credito richiesto1. A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, così rubricato “Sulla erroneità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto carente di interesse, pertanto carente di legittimazione attiva l'appellante, nonché nella parte in cui erroneamente ritiene la fattispecie in esame comparabile alla cd. vendita a catena (e sul quale, più ampiamente, infra).
Con comparse depositate in data 17 settembre 2020 si sono costituiti in giudizio, con atti separati, e (nella qualità di eredi di , da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 la dall'altro, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto perché Controparte_1 infondato.
e hanno anche denunciato la mancata partecipazione al Controparte_2 Controparte_3 giudizio della moglie del defunto sua erede, rimettendo alla Corte le relative Persona_1 determinazioni.
Tutti gli appellati, in via subordinata, hanno altresì riproposto le questioni e le eccezioni sollevate in primo grado, insistendo nella ammissione anche di mezzi di prova ove ritenuti necessari.
La Corte, con ordinanza del 24 novembre 2020, ha rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, il Collegio ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Viene in rilievo, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di e in relazione alla mancata partecipazione al giudizio, sia CP_2 Controparte_3 di primo che di secondo grado, di , moglie ed erede dell'originario convenuto Persona_2 [...]
Per_1
in euro 5.500,00 (di cui 2.000,00 per la fase di studio, 1.000,00 per la fase introduttiva e 2.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.” La generica richiesta di valutazione della questione non ha pregio, avendo evidentemente l'originario attore inteso limitare la domanda nei soli confronti degli eredi di nelle Persona_1 persone degli odierni appellati, in ossequio alla natura frazionaria dell'obbligazione ereditaria.
E posto che la non ha partecipato al giudizio innanzi al Tribunale – nella Per_2 evidente inopponibilità di ogni pronuncia nei suoi confronti – nessuna inammissibilità del gravame
è oggi possibile rilevare, non rendendosi neanche necessario disporre la notifica dell'appello nei suoi confronti.
§2
Può allora essere esaminato l'articolato motivo di gravame proposto dalla
[...]
Parte_1
La parte appellante, nello specifico, ha censurato la decisione di prime cure rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice:
1) l'impianto oggetto del contratto intercorso con non era divenuto di Controparte_1 proprietà del cliente finale;
2) l'impianto non era mai stato venduto al cliente finale, perché non funzionante e non collaudabile;
3) la proprietà era rimasta in capo a che aveva pagato il prezzo e Parte_1 anticipato le spese;
4) quel che era stato posto all'attenzione del Tribunale atteneva al rapporto contrattuale tra e e non a quello intercorso con il Parte_1 Controparte_1 cliente finale.
Ancora, in seno al motivo di gravame, la parte impugnante ha denunciato l'erronea qualificazione della vicenda contrattuale come “vendita a catena”.
Ciò posto, mette conto osservare che buona parte delle questioni ancora una volta reiterate con l'atto di gravame non vale a determinare la dimostrazione dell'erroneità del nucleo motivazionale della decisione del Tribunale di Cosenza e non si confronta con la parte essenziale della ratio decidendi.
Per come sopra anticipato, il primo Giudice, interpretando la domanda, ha ritenuto che la domanda di tesa ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati da Parte_1 [...] avesse riguardo alla alienazione di un impianto eolico gravato da vizi e Controparte_1 consegnato al cliente finale, ; e sulla scorta di tanto ha rilevato che carente di Parte_2 legittimazione ad invocare il risarcimento dei danni fosse acquirente Parte_1 di esso dalla e a sua volta alienante verso il AL. Controparte_1 Ha poi aggiunto – dopo aver qualificato la vicenda contrattuale come “vendita a catena” – che nessuna legittimazione all'azione avrebbe in ogni caso potuto vantare l'originaria parte ricorrente “sul presupposto di una possibile e futura domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti da parte di detto cliente finale”; ha escluso, poi, che fosse consentito pronunciare una condanna subordinata all'esito di un successivo ed eventuale giudizio tra il cliente finale e la relativa controparte contrattuale: “se il cliente finale non agisce nei confronti del proprio rivenditore, ottenendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta, il rivenditore medesimo non può a sua volta agire nei confronti del proprio fornitore, in quanto non sussiste alcun danno risarcibile”.
A fronte di tanto, si collocano le argomentazioni svolte dall'appellante, ed in primo luogo quella secondo la quale giammai l'impianto era divenuto di proprietà del cliente finale “NON
AVENDO, POTUTO VENDERE TALE IMPIANTO AL PROPRIO CLIENTE FINALE, CP_5 poiché non funzionante, non collaudato e non collaudabile per le accertate problematiche - si precisa attualmente rimosso dall'originaria sede poiché crollato in seguito ai temuti eventi atmosferici – LA PROPRIETÀ DELLO STESSO E' DELLA GEOS, UNICA ACQUIRENTE,
AVENDO PAGATO, TRA L'ALTRO IN PROPRIO, IL PREZZO PATTUITO CON LE
CONTROPARTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TURBINA EOLICA OGGETTO DI CAUSA”.
L'argomento speso dall'Appellante non si profila fondato.
Viene in preliminare rilievo la mancata dimostrazione della tesi spesa sul punto, posto che non è dato apprezzare in alcuna misura la presenza di elementi fattuali che consentano di escludere la perfezione della vendita dell'impianto al AL secondo la stessa prospettazione della originaria ricorrente.
Deve essere evidenziato, a tal fine, quanto ritenuto dal Tribunale a seguito della esposizione compiuta ab imis da che in seno al libello introduttivo non specificò Controparte_6 affatto tale circostanza, anzi assumendo che l'impianto era stato installato e connesso alla rete
ENEL.
Non appare inutile rilevare che di tanto si fa menzione nello stesso atto di appello, ove si legge: “Oltre al generatore elettrico usato, con targhetta contraffatta, la GEOS dopo la connessione dell'impianto eolico in questione alla rete ENEL (si veda Doc. 11) denunciava alle controparti ulteriori problematiche, tutte oggetto di tentativi di risoluzione da parte degli incaricati della
[...]
, che non consentivano l'avvio e comunque il corretto funzionamento dell'impianto CP_1 de quo (si vedano Doc. 12,Doc. n. 13 e Doc. n. 18)”.
Sulla scorta di quanto precede, occorre osservare che;
a) per la trasmissione del diritto di proprietà della res compravenduta non v'è alcuna necessità di positivo collaudo;
b) il principio consensualistico (art. 1376 c.c.) vale a determinare l'efficacia dell'effetto traslativo;
c) nel caso di specie, addirittura, l'impianto risulta installato presso il “cliente finale”.
Non appare fuor d'opera aggiungere che ha dimostrato che: Controparte_1
1) la pala eolica ed il relativo impianto vennero allacciati alla rete elettrica Enel in data 22 luglio 2014 e in pari data messo in esercizio a pieno regime a nome del cliente finale della
, il più volte citato (Cfr. allegato n. 10 produzione Parte_1 Parte_2 resistenti nel giudizio 702 bis, verbale ENEL di Connessione per Cessione del 22 luglio
2014);
2) in data 4 agosto 2014 venne redatta ed inviata comunicazione fine lavori da parte di al Comune di Cassano, giusta nota prot. n. 14574 del 4 agosto 2014, con Parte_2 allegato certificato di collaudo finale dell'impianto (all'allegato n. 11 del fascicolo di parte resistente);
3) in data 18 agosto 2014 il AL sottoscrisse, nella dichiarata qualità di proprietario, richiesta di iscrizione ai benefici GSE sotto forma di atto notorio (allegato n. 12);
4) in essa egli dichiarò, tra l'altro “ di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo per l'intervento di una nuova costruzione e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace”;
5) venne reso Decreto di accoglimento del 4 febbraio 2015 da parte di GSE della richiesta incentivi formulata da dal quale si evinceva che l'impianto eolico era Parte_2 entrato in produzione il 22 luglio 2014 (allegato 13);
6) la risulta, da visura camerale, essere diventata impresa produttrice Parte_3 di energia da fonti rinnovabili a decorrere dal 13 agosto 2014.
Non appare allora revocabile in dubbio che non si profili errata la motivazione del
Tribunale in relazione alla proprietà dell'impianto in capo al AL.
E merita anche di essere considerato che nuova – come tale non ammissibile ex art. 345
c.p.c. – e non provata è la circostanza secondo la quale l'impianto si sarebbe rivelato totalmente inidoneo e sarebbe stato rimosso.
Sulla scorta di quanto precede, perdono allora rilievo tutte le reiterate questioni svolte dall'appellante, ivi comprese quelle afferenti ai vizi del bene venduto e alla correlata richiesta di risarcimento del danno. In tutta evidenza, sia che si agisca per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento
(Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533) che da vizi della cosa venduta (Cass. Civ. Sez. III,
31 luglio 2017 n. 18947), l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore.
Nel caso di specie non è stato allegato alcun danno subito dall'azienda che a sua volta ha alienato a terzi il bene.
Il che vale a negare fondatezza alla sua azione.
Si impone, sol per questo, il rigetto dell'appello.
Tutte le ulteriori questioni e richieste rimangono assorbite.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 52.000.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2020, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di LA in data 12 dicembre 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di: Parte_1
2.a - che liquida in euro 4.996 per onorari, con distrazione in Controparte_1 favore dell'Avv. Erminio Marzovilli e dell'Avv. Spartico FA
2.b - e che liquida in euro 4.996 per onorari, con Controparte_2 Controparte_3 distrazione in favore dell'Avv. Erminio Marzovilli e dell'Avv. Spartico FA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di corrispondere il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di LA, sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'art. 702-bis c.p.c., così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente per il giudizio di merito che, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, liquida