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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1073/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Falco, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2
c.f. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini, giusta procura generale per atto notaio del 10.5.2016, rep. 29.075, raccolta 8.504 Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. , quale mandataria di - già Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 [...]
-, c.f. , procuratrice speciale di c.f. CP_5 P.IVA_5 Parte_2
P.IVA_6
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv.to. Fabio Magrì, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 19.797,21, oltre interessi e spese, in relazione
[...]
alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore della suddetta società, la quale non aveva provveduto al saldo degli importi dovuti.
***
Il tribunale in data 22.6.2017 accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
14888/2017.
***
Proponeva opposizione l'ingiunta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed eccependo l'estinzione dell'obbligazione, stante l'avvenuto pagamento, in particolare, della somma di €
15.818,39 portata dalla prima fattura indicata nel ricorso, risultante dal bonifico del 12.8.2014, mentre per le altre fatture si riservava di produrre successivamente le relative ricevute, al momento non rinvenute.
***
Si costituiva affermando che le somme portate dal decreto ingiuntivo Controparte_1 erano dovute in quanto dalla distinta del bonifico si evinceva chiaramente che l'importo era stato corrisposto “a saldo fatt. n. 622710491125929 del 02/ 03/ 2014”, sicché il pagamento non afferiva alle fatture azionate in sede monitoria;
tra l'altro, la suddetta fattura era stata emessa da altra società fornitrice di energia elettrica e non era neppure stata prodotta dall'opponente; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
***
Con la memoria istruttoria, parte opponente depositava la fattura e quattro contabili di bonifico.
***
Con sentenza n. 14357/2019, R.G. 65095/2017, pubblicata in data 8.7.2019, il tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiarava l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c., condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Il primo giudice così motivava:
‹‹… 2. L'opposizione è infondata.
3. La parte opponente non ha contestato: a) la sussistenza tra le parti di un rapporto di energia elettrica per l'utenza dedotta in giudizio;
b) la quantità di energia elettrica somministrata, e l'importo dovuto, come da fatture richiamate dell'estratto conto già prodotto in sede monitoria ( 0000002333366773, scadenza 07/11/2012, importo residuo 15.818,39 €; 0000002550418936, scadenza 10/12/2014, importo residuo 2.999,54 €;
0000002550463119, scadenza 11/12/2014, importo residuo 979,28 €).
4. Deve pertanto ritenersi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 115 e 167 c.p.c. che an e quantum della pretesa creditoria già azionata in sede monitorio siano incontestati.
5. La parte opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione, deducendo una serie di pagamenti, producendo i bonifici bancari sia in allegato all'atto di citazione in opposizione sia in allegato alle memorie istruttorie.
6. Come correttamente eccepisce la parte opposta i pagamenti, peraltro effettuati da un terzo, non sono espressamente imputati alle fatture fatte valere in sede monitoria.
7. Ed ancora, di pagamenti non risulta espressamente che la abbia inteso pagare il debito della Parte_3 società opponente. Eella causale risulta invece che il pagamento sia effettuato “PER C/O EUROGEST” (cfr. i docc. da 2 a 5), ovvero “in nome e per conto Eurogest”. Ossia per conto di un soggetto giuridico diverso dalla parte opponente.
8. Per tutti questi motivi l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato. Parimenti deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex articolo 653 c.p.c. …››.
***
Ha proposto appello , articolando due motivi e chiedendo, Parte_1 in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
***
Si è costituita, in data 11.6.2020, in persona della procuratrice speciale Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_2 inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via principale nel merito, di dichiararlo inammissibile e comunque rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto.
***
Con ordinanza del 3.6.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
In data 14.4.2023 è intervenuta in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_3 CP_4
già a sua volta procuratrice speciale di
[...] Controparte_5 Parte_2
cessionaria dei crediti di in forza di contratto di cessione di crediti in Controparte_1 blocco, facendo proprie le conclusioni di quest'ultima, della quale ha chiesto l'estromissione. pagina 3 di 10 ***
Con nota depositata in data 15.4.2024, l'avv.to Fabio Magrì, difensore di ha CP_3
rappresentato che questa aveva comunicato alla mandante già CP_4 CP_5
la volontà di risolvere il contratto di mandato e che, decorso il termine
[...]
contrattualmente previsto, il rapporto di mandato si era quindi risolto di diritto;
ha chiesto pertanto alla Corte di disporre un congruo differimento nel caso in cui non si CP_4
fosse costituita per tempo.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 7.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 23.1.2025, con termine, fino al 15.1.2025, per note conclusionali.
Il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, assenti le altre parti, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, occorre valutare (anche ai fini del successivo regolamento delle spese) l'intervento della cessionaria.
rappresentata come sopra, è intervenuta nel presente giudizio di appello Parte_2
nella qualità di cessionaria dei crediti di in forza del suddetto contratto, dunque CP_1
quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
pagina 4 di 10 La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un esplicito CP_1
consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n. 6031 dell'11.5.2000), la sentenza sarà emessa nei suoi confronti.
***
Ciò detto, con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che i pagamenti effettuati “non sono espressamente imputati alle fatture fatte valere in sede monitoria”.
L'appellante deduce quanto di seguito si trascrive:
“… l' con la bolletta del 2-3-2014, fattura n. 622710491125929 (all. n. 1 alla Seconda Memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c.), annotato che le precedenti bollette già scadute risultavano pagate, rimodulava il vecchio debito di cui all'estratto conto prodotto ex adverso (fattura n. 2333366773, importo € 22.008,50, “importo residuo €
15.818,39”) con la cennata nuova fattura n. 622710491125929 di pari importo, € 15.818,39.
Successivamente, l' con diffida ad adempiere del 27-6-2014, comunicava che non risultava il pagamento di CP_1
€ 22.264,19 ed elencava tre fatture: quella già indicata di € 15.818,39, pagata poi, come già ricordato, con bonifico dell'8-8-2014; quella di 2.903,59, pagata con bonifico di € 1.000,00 del 24-6-2014 e con bonifico di €
1.903,59 del 15-7-2014; quella di € 3.542,21 pagata con bonifico del 15-7-2014 (cfr. all. n.
3-6 alla Seconda
Memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 5 di 10 È chiaro, quindi, che non esiste nessun impagato precedente al 2-3-2014 e che la indicata fattura n.
“0000002333366773, scadenza 07/11/2012, importo residuo € 15.818,39”, di cui si richiede il pagamento con il
D.I. impugnato, è proprio quella poi rimodulata e richiesta con la bolletta del 2-3-2014, come si evince chiaramente dalla diffida ad adempiere del 27-6-2014.
Risulta, quindi, per acta la infondatezza della domanda proposta dall l'erroneo assunto su cui si basa la CP_1 sentenza”.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che il pagamento risulta effettuato da un terzo e “non risulta espressamente che la abbia inteso pagare il debito Parte_3 della società opponente” perché effettuato “in nome e per conto Eurogest. Ossia per conto di un soggetto giuridico diverso dalla parte opponente”
Deduce l'appellante che tutte le richieste di erano state inizialmente indirizzate alla CP_1
“Eurogest s.r.l.” e poi alla “ in quanto si trattava della stessa società Parte_1
(stesso amministratore, stesso indirizzo, stessa partita IVA) che nel corso del tempo aveva mutato denominazione sociale, come del resto riconosciuto dalla stessa opposta, sicché “il pagamento effettuato dal terzo, espressamente vuole pagare e paga il debito dell'attuale appellante Parte_3
e di nessun'altra società”.
***
I motivi saranno trattati congiuntamente in quanto connessi.
Si premette che Eurogest S.r.l. era la precedente denominazione della società appellante, come emerge dalla visura camerale versata in atti da sicché ha errato il Controparte_1
primo giudice a ritenere che si trattasse di soggetto diverso dalla opponente.
Tuttavia, siffatto errore non conduce all'accoglimento dell'appello, essendo irrilevante ai fini del decidere, per i motivi di cui appresso.
Va detto che la fattura n. 2333366773 del 23.10.2012 di € 22.008,50, con scadenza
7.11.2012, è stata emessa da “NE Energia Mercato libero dell'energia” ed è riferita al conguaglio dei consumi per il periodo giugno 2008 - dicembre 2008.
Tale fattura è stata azionata per il minor importo di € 15.818,39 (come risulta dall'estratto conto e dalla diffida di pagamento del legale di del 20.4.2016, Controparte_1
consegnata il 29.4.2016).
L'opponente ha allegato all'atto di citazione di primo grado un ordine di bonifico del 12.8.2014 disposto da Finar S.n.c. di A. FO & C., in nome e per conto di Eurogest S.r.l., in favore di
“ energia mercato libero dell'energia”, per la somma di € 15.818,39, a saldo della fattura CP_1
n. 622710491125929 del 2.3.2014.
pagina 6 di 10 A fronte di ciò, l'opposta ha dedotto, in comparsa, che tale fattura, neppure prodotta dall'opponente, era stata emessa da altra società fornitrice di energia elettrica e, comunque, non era stata fornita alcuna prova del pagamento.
L'opponente a sua volta, con la memoria istruttoria, ha prodotto la fattura n.
622710491125929 del 2.3.2014, emessa, in effetti, da “NE IO TR IO di
Maggior Tutela”.
Orbene, le due fatture si riferiscono allo stesso POD (IT001E800695244).
La seconda fattura, però, si riferisce, in parte, ai consumi effettuati nel mese di febbraio 2014 in forza del nuovo contratto di fornitura del 1°.
7.2013 con il nuovo venditore di energia elettrica in regime di maggior tutela, e, in parte, ha ad oggetto la somma di € 13.167,33, che risulta fatturata a titolo di “Addebito corrispettivo Cmor Del. 219/10”.
Il CMOR è il corrispettivo per morosità, cioè il corrispettivo che viene addebitato dal nuovo fornitore di energia elettrice al cliente che abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore, come previsto dalla delibera (citata, infatti, nella fattura) ARG/elt
219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e dall'alllegato 1, che ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 e che a sua volta è stata poi modificata e integrata dalle delibere n. 99/2012/R/EEL e n. 195/2012/R/EEL.
In base alla suddetta disciplina di settore, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del
Sistema Indennitario.
Quest'ultimo, effettuate le necessarie verifiche, comunica (tra l'altro) all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo (POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, il valore del corrispettivo CMOR da applicare.
L'impresa distributrice applica all'esercente la vendita entrante, in occasione della fatturazione immediatamente successiva, il corrispettivo CMOR nel valore indicato dal
Gestore e versa alla Cassa il relativo importo.
La corrisponde all'esercente la vendita uscente l'indennizzo indicato dal Gestore. Pt_4
Il fornitore entrante, a sua volta, fattura il CMOR al cliente finale moroso e diviene creditore di tale importo (potrà eventualmente sospendere la fornitura o esercitare il recesso in caso di mancato pagamento, facoltà ovviamente ormai precluse al fornitore uscente).
L'art. 6 dell'allegato 1 alla delibera ARG/elt 219/10, prevede che la richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente.
pagina 7 di 10 In tal caso, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento: a) l'annullamento della richiesta di indennizzo;
b) qualora la Pt_4 abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di aver riscosso l'indennizzo; c) qualora la non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di non aver riscosso Pt_4
l'indennizzo.
Nel caso di cui alla lettera b), l'esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a: a) restituire il valore dell'indennizzo al cliente finale;
b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
Pertanto, solo al momento del saldo dell'intera morosità il venditore uscente (nella specie dovrà attivare la procedura ivi prevista e, qualora abbia già ricevuto Controparte_1
l'indennizzo dalla , dovrà restituirne il valore al cliente finale, dandone comunicazione al Pt_4
Gestore.
Ne discende che l'utente non può eccepire di aver versato il CMOR al venditore entrante per paralizzare la richiesta di pagamento del debito maturato nei confronti del precedente fornitore.
Pertanto, il bonifico di cui all'all. 6 di parte opponente, recante come causale il saldo della fattura del 2.3.2014 (cioè quella emessa dal venditore entrante e contenente il CMOR) è inidoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione nei confronti venditore uscente Controparte_1
Così ricostruita, sulla base dei documenti in atti, la vicenda, le censure dell'appellante, secondo cui, con riferimento all'importo fatturato di € 15.818,39, vi sarebbero stati il subentro di un venditore all'altro e la “rimodulazione” del debito, sono infondate, come tra l'altro confermato dal fatto che la fattura in esame ha ad oggetto anche i consumi del mese di febbraio 2014 (cui è pacificamente estranea). CP_1
Quanto agli ulteriori tre bonifici allegati alla memoria istruttoria, premesso che parte opponente non ha mai contestato le altre fatture, né con l'atto di citazione né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è sufficiente qui osservare, in ogni caso, che, come risulta dalla causale, questi si riferiscono a fatture emesse da NE IO TR
(nemmeno prodotte) e non a quelle azionate in via monitoria da Controparte_1
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, sia pure con diversa motivazione, deve essere confermata.
pagina 8 di 10 ***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i CP_1 valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta.
La stessa deve essere altresì condannata a rifondere le spese in favore dell'intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n.
4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Nella specie, stante la comunicazione di risoluzione del mandato all'intervenuta si CP_3
devono riconoscere alla medesima i soli compensi per la fase di studio e introduttiva, nei valori minimi, stante la ridotta attività svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del tribunale di
Roma, n. 14357/2019, R.G. n. 65095/2017, pubblicata in data 8.7.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.933,00 per CP_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 quale mandataria di – già Controparte_3 CP_4 Controparte_5
procuratrice speciale di delle spese del presente grado di Parte_2
pagina 9 di 10 giudizio, che liquida in € 1.028,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1073/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Falco, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2
c.f. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare Giovanni Grassini, giusta procura generale per atto notaio del 10.5.2016, rep. 29.075, raccolta 8.504 Persona_1
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. , quale mandataria di - già Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 [...]
-, c.f. , procuratrice speciale di c.f. CP_5 P.IVA_5 Parte_2
P.IVA_6
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv.to. Fabio Magrì, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 19.797,21, oltre interessi e spese, in relazione
[...]
alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore della suddetta società, la quale non aveva provveduto al saldo degli importi dovuti.
***
Il tribunale in data 22.6.2017 accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
14888/2017.
***
Proponeva opposizione l'ingiunta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed eccependo l'estinzione dell'obbligazione, stante l'avvenuto pagamento, in particolare, della somma di €
15.818,39 portata dalla prima fattura indicata nel ricorso, risultante dal bonifico del 12.8.2014, mentre per le altre fatture si riservava di produrre successivamente le relative ricevute, al momento non rinvenute.
***
Si costituiva affermando che le somme portate dal decreto ingiuntivo Controparte_1 erano dovute in quanto dalla distinta del bonifico si evinceva chiaramente che l'importo era stato corrisposto “a saldo fatt. n. 622710491125929 del 02/ 03/ 2014”, sicché il pagamento non afferiva alle fatture azionate in sede monitoria;
tra l'altro, la suddetta fattura era stata emessa da altra società fornitrice di energia elettrica e non era neppure stata prodotta dall'opponente; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
***
Con la memoria istruttoria, parte opponente depositava la fattura e quattro contabili di bonifico.
***
Con sentenza n. 14357/2019, R.G. 65095/2017, pubblicata in data 8.7.2019, il tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiarava l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c., condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Il primo giudice così motivava:
‹‹… 2. L'opposizione è infondata.
3. La parte opponente non ha contestato: a) la sussistenza tra le parti di un rapporto di energia elettrica per l'utenza dedotta in giudizio;
b) la quantità di energia elettrica somministrata, e l'importo dovuto, come da fatture richiamate dell'estratto conto già prodotto in sede monitoria ( 0000002333366773, scadenza 07/11/2012, importo residuo 15.818,39 €; 0000002550418936, scadenza 10/12/2014, importo residuo 2.999,54 €;
0000002550463119, scadenza 11/12/2014, importo residuo 979,28 €).
4. Deve pertanto ritenersi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 115 e 167 c.p.c. che an e quantum della pretesa creditoria già azionata in sede monitorio siano incontestati.
5. La parte opponente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione, deducendo una serie di pagamenti, producendo i bonifici bancari sia in allegato all'atto di citazione in opposizione sia in allegato alle memorie istruttorie.
6. Come correttamente eccepisce la parte opposta i pagamenti, peraltro effettuati da un terzo, non sono espressamente imputati alle fatture fatte valere in sede monitoria.
7. Ed ancora, di pagamenti non risulta espressamente che la abbia inteso pagare il debito della Parte_3 società opponente. Eella causale risulta invece che il pagamento sia effettuato “PER C/O EUROGEST” (cfr. i docc. da 2 a 5), ovvero “in nome e per conto Eurogest”. Ossia per conto di un soggetto giuridico diverso dalla parte opponente.
8. Per tutti questi motivi l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato. Parimenti deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex articolo 653 c.p.c. …››.
***
Ha proposto appello , articolando due motivi e chiedendo, Parte_1 in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
***
Si è costituita, in data 11.6.2020, in persona della procuratrice speciale Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_2 inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via principale nel merito, di dichiararlo inammissibile e comunque rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto.
***
Con ordinanza del 3.6.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
In data 14.4.2023 è intervenuta in giudizio nella qualità di mandataria di Controparte_3 CP_4
già a sua volta procuratrice speciale di
[...] Controparte_5 Parte_2
cessionaria dei crediti di in forza di contratto di cessione di crediti in Controparte_1 blocco, facendo proprie le conclusioni di quest'ultima, della quale ha chiesto l'estromissione. pagina 3 di 10 ***
Con nota depositata in data 15.4.2024, l'avv.to Fabio Magrì, difensore di ha CP_3
rappresentato che questa aveva comunicato alla mandante già CP_4 CP_5
la volontà di risolvere il contratto di mandato e che, decorso il termine
[...]
contrattualmente previsto, il rapporto di mandato si era quindi risolto di diritto;
ha chiesto pertanto alla Corte di disporre un congruo differimento nel caso in cui non si CP_4
fosse costituita per tempo.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 7.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 23.1.2025, con termine, fino al 15.1.2025, per note conclusionali.
Il procuratore di parte appellante ha tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, assenti le altre parti, ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, occorre valutare (anche ai fini del successivo regolamento delle spese) l'intervento della cessionaria.
rappresentata come sopra, è intervenuta nel presente giudizio di appello Parte_2
nella qualità di cessionaria dei crediti di in forza del suddetto contratto, dunque CP_1
quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
pagina 4 di 10 La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un esplicito CP_1
consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n. 6031 dell'11.5.2000), la sentenza sarà emessa nei suoi confronti.
***
Ciò detto, con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che i pagamenti effettuati “non sono espressamente imputati alle fatture fatte valere in sede monitoria”.
L'appellante deduce quanto di seguito si trascrive:
“… l' con la bolletta del 2-3-2014, fattura n. 622710491125929 (all. n. 1 alla Seconda Memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c.), annotato che le precedenti bollette già scadute risultavano pagate, rimodulava il vecchio debito di cui all'estratto conto prodotto ex adverso (fattura n. 2333366773, importo € 22.008,50, “importo residuo €
15.818,39”) con la cennata nuova fattura n. 622710491125929 di pari importo, € 15.818,39.
Successivamente, l' con diffida ad adempiere del 27-6-2014, comunicava che non risultava il pagamento di CP_1
€ 22.264,19 ed elencava tre fatture: quella già indicata di € 15.818,39, pagata poi, come già ricordato, con bonifico dell'8-8-2014; quella di 2.903,59, pagata con bonifico di € 1.000,00 del 24-6-2014 e con bonifico di €
1.903,59 del 15-7-2014; quella di € 3.542,21 pagata con bonifico del 15-7-2014 (cfr. all. n.
3-6 alla Seconda
Memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 5 di 10 È chiaro, quindi, che non esiste nessun impagato precedente al 2-3-2014 e che la indicata fattura n.
“0000002333366773, scadenza 07/11/2012, importo residuo € 15.818,39”, di cui si richiede il pagamento con il
D.I. impugnato, è proprio quella poi rimodulata e richiesta con la bolletta del 2-3-2014, come si evince chiaramente dalla diffida ad adempiere del 27-6-2014.
Risulta, quindi, per acta la infondatezza della domanda proposta dall l'erroneo assunto su cui si basa la CP_1 sentenza”.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che il pagamento risulta effettuato da un terzo e “non risulta espressamente che la abbia inteso pagare il debito Parte_3 della società opponente” perché effettuato “in nome e per conto Eurogest. Ossia per conto di un soggetto giuridico diverso dalla parte opponente”
Deduce l'appellante che tutte le richieste di erano state inizialmente indirizzate alla CP_1
“Eurogest s.r.l.” e poi alla “ in quanto si trattava della stessa società Parte_1
(stesso amministratore, stesso indirizzo, stessa partita IVA) che nel corso del tempo aveva mutato denominazione sociale, come del resto riconosciuto dalla stessa opposta, sicché “il pagamento effettuato dal terzo, espressamente vuole pagare e paga il debito dell'attuale appellante Parte_3
e di nessun'altra società”.
***
I motivi saranno trattati congiuntamente in quanto connessi.
Si premette che Eurogest S.r.l. era la precedente denominazione della società appellante, come emerge dalla visura camerale versata in atti da sicché ha errato il Controparte_1
primo giudice a ritenere che si trattasse di soggetto diverso dalla opponente.
Tuttavia, siffatto errore non conduce all'accoglimento dell'appello, essendo irrilevante ai fini del decidere, per i motivi di cui appresso.
Va detto che la fattura n. 2333366773 del 23.10.2012 di € 22.008,50, con scadenza
7.11.2012, è stata emessa da “NE Energia Mercato libero dell'energia” ed è riferita al conguaglio dei consumi per il periodo giugno 2008 - dicembre 2008.
Tale fattura è stata azionata per il minor importo di € 15.818,39 (come risulta dall'estratto conto e dalla diffida di pagamento del legale di del 20.4.2016, Controparte_1
consegnata il 29.4.2016).
L'opponente ha allegato all'atto di citazione di primo grado un ordine di bonifico del 12.8.2014 disposto da Finar S.n.c. di A. FO & C., in nome e per conto di Eurogest S.r.l., in favore di
“ energia mercato libero dell'energia”, per la somma di € 15.818,39, a saldo della fattura CP_1
n. 622710491125929 del 2.3.2014.
pagina 6 di 10 A fronte di ciò, l'opposta ha dedotto, in comparsa, che tale fattura, neppure prodotta dall'opponente, era stata emessa da altra società fornitrice di energia elettrica e, comunque, non era stata fornita alcuna prova del pagamento.
L'opponente a sua volta, con la memoria istruttoria, ha prodotto la fattura n.
622710491125929 del 2.3.2014, emessa, in effetti, da “NE IO TR IO di
Maggior Tutela”.
Orbene, le due fatture si riferiscono allo stesso POD (IT001E800695244).
La seconda fattura, però, si riferisce, in parte, ai consumi effettuati nel mese di febbraio 2014 in forza del nuovo contratto di fornitura del 1°.
7.2013 con il nuovo venditore di energia elettrica in regime di maggior tutela, e, in parte, ha ad oggetto la somma di € 13.167,33, che risulta fatturata a titolo di “Addebito corrispettivo Cmor Del. 219/10”.
Il CMOR è il corrispettivo per morosità, cioè il corrispettivo che viene addebitato dal nuovo fornitore di energia elettrice al cliente che abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore, come previsto dalla delibera (citata, infatti, nella fattura) ARG/elt
219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e dall'alllegato 1, che ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 e che a sua volta è stata poi modificata e integrata dalle delibere n. 99/2012/R/EEL e n. 195/2012/R/EEL.
In base alla suddetta disciplina di settore, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del
Sistema Indennitario.
Quest'ultimo, effettuate le necessarie verifiche, comunica (tra l'altro) all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo (POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, il valore del corrispettivo CMOR da applicare.
L'impresa distributrice applica all'esercente la vendita entrante, in occasione della fatturazione immediatamente successiva, il corrispettivo CMOR nel valore indicato dal
Gestore e versa alla Cassa il relativo importo.
La corrisponde all'esercente la vendita uscente l'indennizzo indicato dal Gestore. Pt_4
Il fornitore entrante, a sua volta, fattura il CMOR al cliente finale moroso e diviene creditore di tale importo (potrà eventualmente sospendere la fornitura o esercitare il recesso in caso di mancato pagamento, facoltà ovviamente ormai precluse al fornitore uscente).
L'art. 6 dell'allegato 1 alla delibera ARG/elt 219/10, prevede che la richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente.
pagina 7 di 10 In tal caso, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento: a) l'annullamento della richiesta di indennizzo;
b) qualora la Pt_4 abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di aver riscosso l'indennizzo; c) qualora la non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di non aver riscosso Pt_4
l'indennizzo.
Nel caso di cui alla lettera b), l'esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a: a) restituire il valore dell'indennizzo al cliente finale;
b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
Pertanto, solo al momento del saldo dell'intera morosità il venditore uscente (nella specie dovrà attivare la procedura ivi prevista e, qualora abbia già ricevuto Controparte_1
l'indennizzo dalla , dovrà restituirne il valore al cliente finale, dandone comunicazione al Pt_4
Gestore.
Ne discende che l'utente non può eccepire di aver versato il CMOR al venditore entrante per paralizzare la richiesta di pagamento del debito maturato nei confronti del precedente fornitore.
Pertanto, il bonifico di cui all'all. 6 di parte opponente, recante come causale il saldo della fattura del 2.3.2014 (cioè quella emessa dal venditore entrante e contenente il CMOR) è inidoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento e l'estinzione dell'obbligazione nei confronti venditore uscente Controparte_1
Così ricostruita, sulla base dei documenti in atti, la vicenda, le censure dell'appellante, secondo cui, con riferimento all'importo fatturato di € 15.818,39, vi sarebbero stati il subentro di un venditore all'altro e la “rimodulazione” del debito, sono infondate, come tra l'altro confermato dal fatto che la fattura in esame ha ad oggetto anche i consumi del mese di febbraio 2014 (cui è pacificamente estranea). CP_1
Quanto agli ulteriori tre bonifici allegati alla memoria istruttoria, premesso che parte opponente non ha mai contestato le altre fatture, né con l'atto di citazione né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., è sufficiente qui osservare, in ogni caso, che, come risulta dalla causale, questi si riferiscono a fatture emesse da NE IO TR
(nemmeno prodotte) e non a quelle azionate in via monitoria da Controparte_1
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza, sia pure con diversa motivazione, deve essere confermata.
pagina 8 di 10 ***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i CP_1 valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta.
La stessa deve essere altresì condannata a rifondere le spese in favore dell'intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n.
4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Nella specie, stante la comunicazione di risoluzione del mandato all'intervenuta si CP_3
devono riconoscere alla medesima i soli compensi per la fase di studio e introduttiva, nei valori minimi, stante la ridotta attività svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del tribunale di
Roma, n. 14357/2019, R.G. n. 65095/2017, pubblicata in data 8.7.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.933,00 per CP_1
compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 quale mandataria di – già Controparte_3 CP_4 Controparte_5
procuratrice speciale di delle spese del presente grado di Parte_2
pagina 9 di 10 giudizio, che liquida in € 1.028,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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