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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1727/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16922/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107233939000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107233939000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22232/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 Srl in persona dell'amministratore unico impugnava la cartella di pagamento n.07120250107233939000, notificata il 10.06.2025, relativa a liquidazioni periodiche
IVA per gli anni d'imposta 2019 e 2022, per complessivi euro 43.777,42, compresivi di sanzioni ed interessi.
Chiedeva la società ricorrente la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10% avendo provveduto a pagare in ritardo il debito rateizzato senza mai oltrepassare la scadenza della rata successiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Napoli che concludeva per l'inammissibilità
o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalle controdeduzioni dell'Ufficio resistente e dalla documentazione in atti si evince non solo che il versamento relativo all'anno d'imposta 2022 è avvenuto oltre i termini della rata successiva, ma anche che rimane dovuto il residuo successivo non essendovi ulteriori versamenti effettuati anche fuori termine.
Non è, pertanto, possibile l'abbattimento delle sanzioni, come richiesto, essendo queste derivate da rateazioni decadute.
In considerazione dei motivi che hanno determinato la decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, compensa le spese .
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TO GIUSEPPE, Presidente
TRIASSI LAURA, Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16922/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107233939000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107233939000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22232/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 Srl in persona dell'amministratore unico impugnava la cartella di pagamento n.07120250107233939000, notificata il 10.06.2025, relativa a liquidazioni periodiche
IVA per gli anni d'imposta 2019 e 2022, per complessivi euro 43.777,42, compresivi di sanzioni ed interessi.
Chiedeva la società ricorrente la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10% avendo provveduto a pagare in ritardo il debito rateizzato senza mai oltrepassare la scadenza della rata successiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Napoli che concludeva per l'inammissibilità
o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalle controdeduzioni dell'Ufficio resistente e dalla documentazione in atti si evince non solo che il versamento relativo all'anno d'imposta 2022 è avvenuto oltre i termini della rata successiva, ma anche che rimane dovuto il residuo successivo non essendovi ulteriori versamenti effettuati anche fuori termine.
Non è, pertanto, possibile l'abbattimento delle sanzioni, come richiesto, essendo queste derivate da rateazioni decadute.
In considerazione dei motivi che hanno determinato la decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, compensa le spese .