Articolo 66 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 65Articolo 67
Versione
15 maggio 1975
Art. 66.

Lo stanziamento destinato alle universita' e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facolta' e per il loro funzionamento, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 14.500.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975