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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5008 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
30/07/1980, C.F. , Parte_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EMANUELE CECCHETTI e dell'avv. FEDERICA FIORILLI;
- Ricorrente -
contro
(ROMANIA 17/10/1988, C.F. ; CP_1 C.F._2
- Resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 16/06/2012; dall'unione coniugale è nata una figlia, il 28/10/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 27/09/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido “super esclusivo” della figlia, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un assegno a carico del convenuto dell'importo di 400 € mensili per il mantenimento della figlia.
è rimasto contumace. CP_1
2. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 27/03/2024 il giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Pag. 1 di 3 - autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- dispone che sia affidata in modo esclusivo alla madre cui spetteranno tutte CP_2 le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore;
- colloca la minore presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale sita in Nettuno
(RM), in Via Imperia n. 24;
- dispone che il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, possa vedere la minore il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 in presenza della madre o di un familiare della ricorrente dalla stessa delegato;
- pone a carico del padre un assegno per il mantenimento della minore da Per_1 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad Euro 350,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento.
3. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore degli scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Non essendo emersi nel corso del giudizio fatti e circostanze nuovi o diversi, devono essere integralmente confermati i provvedimenti presidenziali.
In particolare, il convenuto ha mostrato un disinteresse assoluto nei confronti (oltre che del presente procedimento) della figlia, oggi dell'età di cinque anni e che egli, secondo quanto riferito dalla madre, non frequenta dai primi mesi del 2023 senza nemmeno contribuire in alcun modo al suo mantenimento.
La situazione così venutasi a creare è evidentemente fonte di pregiudizio per la bambina, che si vede costretta a subire, oltre alle conseguenze pregiudizievoli derivanti, in sé, dal disinteresse paterno, anche il rischio concreto per la sua salute psico-fisica derivante dallo stallo decisionale che può crearsi a seguito della sostanziale irreperibilità del padre e della conseguente impossibilità per la madre di attivarsi tempestivamente e in autonomia perché alla minore siano assicurati gli accertamenti e i trattamenti sanitari del caso o siano adottate le scelte più significative che la riguardano.
Pag. 2 di 3 Del resto, la “latitanza” del padre costituisce un grave ostacolo anche solo per la gestione quotidiana e l'adozione di scelte quale la partecipazione alle gite scolastiche e simili.
Il totale e (almeno ad oggi) irreversibile disinteresse mostrato dal padre costituisce sintomo univoco di sua inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò, valutato unitamente alle circostanze in precedenza ricordate, fa sì che l'affido condiviso deve essere ritenuto contrario all'interesse della minore, che deve pertanto essere affidata in via esclusiva alla madre – delle cui capacità genitoriali non v'è motivo di dubitare – con contestuale attribuzione a quest'ultima anche delle decisioni di maggiore importanza per la minore concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. La natura e l'esito della causa e il comportamento processuale delle parti fanno sì che le spese di lite devono essere compensate per la metà e per la residua metà devono essere poste a carico di parte resistente, che con il suo disinteresse ha reso inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria. Esse sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 39, parte 2, Serie A);
3) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti riportati in motivazione;
4) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna al rimborso in CP_1 favore di della residua metà che liquida in 49 € per spese e 2.000 € Parte_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025.
Il Presidente est.
IC SE
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SE Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5008 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
30/07/1980, C.F. , Parte_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EMANUELE CECCHETTI e dell'avv. FEDERICA FIORILLI;
- Ricorrente -
contro
(ROMANIA 17/10/1988, C.F. ; CP_1 C.F._2
- Resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 16/06/2012; dall'unione coniugale è nata una figlia, il 28/10/2019. Per_1
Con ricorso depositato il 27/09/2023 ha chiesto la separazione dal Parte_1 coniuge, l'affido “super esclusivo” della figlia, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione di un assegno a carico del convenuto dell'importo di 400 € mensili per il mantenimento della figlia.
è rimasto contumace. CP_1
2. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 27/03/2024 il giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Pag. 1 di 3 - autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- dispone che sia affidata in modo esclusivo alla madre cui spetteranno tutte CP_2 le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluse quelle riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore;
- colloca la minore presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale sita in Nettuno
(RM), in Via Imperia n. 24;
- dispone che il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, possa vedere la minore il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 in presenza della madre o di un familiare della ricorrente dalla stessa delegato;
- pone a carico del padre un assegno per il mantenimento della minore da Per_1 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad Euro 350,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento.
3. Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore degli scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Non essendo emersi nel corso del giudizio fatti e circostanze nuovi o diversi, devono essere integralmente confermati i provvedimenti presidenziali.
In particolare, il convenuto ha mostrato un disinteresse assoluto nei confronti (oltre che del presente procedimento) della figlia, oggi dell'età di cinque anni e che egli, secondo quanto riferito dalla madre, non frequenta dai primi mesi del 2023 senza nemmeno contribuire in alcun modo al suo mantenimento.
La situazione così venutasi a creare è evidentemente fonte di pregiudizio per la bambina, che si vede costretta a subire, oltre alle conseguenze pregiudizievoli derivanti, in sé, dal disinteresse paterno, anche il rischio concreto per la sua salute psico-fisica derivante dallo stallo decisionale che può crearsi a seguito della sostanziale irreperibilità del padre e della conseguente impossibilità per la madre di attivarsi tempestivamente e in autonomia perché alla minore siano assicurati gli accertamenti e i trattamenti sanitari del caso o siano adottate le scelte più significative che la riguardano.
Pag. 2 di 3 Del resto, la “latitanza” del padre costituisce un grave ostacolo anche solo per la gestione quotidiana e l'adozione di scelte quale la partecipazione alle gite scolastiche e simili.
Il totale e (almeno ad oggi) irreversibile disinteresse mostrato dal padre costituisce sintomo univoco di sua inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò, valutato unitamente alle circostanze in precedenza ricordate, fa sì che l'affido condiviso deve essere ritenuto contrario all'interesse della minore, che deve pertanto essere affidata in via esclusiva alla madre – delle cui capacità genitoriali non v'è motivo di dubitare – con contestuale attribuzione a quest'ultima anche delle decisioni di maggiore importanza per la minore concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. La natura e l'esito della causa e il comportamento processuale delle parti fanno sì che le spese di lite devono essere compensate per la metà e per la residua metà devono essere poste a carico di parte resistente, che con il suo disinteresse ha reso inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria. Esse sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 39, parte 2, Serie A);
3) conferma i provvedimenti provvisori e urgenti riportati in motivazione;
4) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna al rimborso in CP_1 favore di della residua metà che liquida in 49 € per spese e 2.000 € Parte_1 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025.
Il Presidente est.
IC SE
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