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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1652/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Giaconia;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), quale procuratrice generale di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e di
[...] Controparte_3
Controparte_4
C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 quale procuratrice speciale di (C.F. ), rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Renato Sardi e Massimiliano Catanzaro;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 174/2016 del 28/5/2016 a mezzo del quale il Tribunale di Caltagirone gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_4
, dell'importo complessivo di €. 356.067,91, quale saldo
[...] debitorio del mutuo chirografario e del rapporto di conto corrente intestati a Post Moda
s.r.l., della quale l'opponente si era costituito fideiussore con contratto del 14 dicembre
2009.
Per ciò che quivi ancora rileva, assumeva l che la banca fosse decaduta dalla Pt_1 garanzia fideiussoria, giusta il disposto dell'art. 1957 c.c.
Nel corso del giudizio, eccepiva altresì la nullità parziale della fideiussione perché frutto di intesa anticoncorrenziale illecita.
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva cessionaria del credito, nonchè Controparte_2
successore a titolo particolar di . Controparte_3 CP_2
Entrambe insistevano per il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 327/2024 del 6 maggio 2024 il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due ragioni Parte_1 di censura.
È intervenuta in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_5 CP_1
cessionaria del credito già in capo a resistendo al gravame e
[...] Controparte_3 chiedendone il rigetto.
2 La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
, e non Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Con il primo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice nel qualificare il contratto stipulato con Controparte_4
sub specie di contratto autonomo di garanzia.
[...]
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale non ha affatto qualificato il contratto quale contratto autonomo di garanzia, avendo, piuttosto, ritenuto che, contenendo il contratto la previsione dell'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, “il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale…, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento del fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, Sentenza n. 9147 del 16.11.2022; Cass.
13078/2008; Cass. 22346/2017)”.
Così facendo, il primo giudice ha affermato che la decadenza prevista dall'art. 1957
c.c., per l'ipotesi che il creditore non avesse coltivato entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, era stata pattiziamente esclusa fra le parti, le quali avevano convenuto che il pagamento dovesse avvenire “a semplice richiesta”, essendo stata in tal caso la decadenza evitata con la semplice istanza di pagamento, senza la necessità di intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
L'inammissibilità del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo di appello, a mezzo del quale si insiste sulla nullità della clausola della fideiussione, di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
3 effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente agli appellati contumaci vittoriosi.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 327/2024 in data 6 maggio 2024 del Tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di quale procuratrice di Controparte_1 CP_5
le spese del grado, che liquida in complessivi €. 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA,
[...]
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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