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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1162/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Crispano Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Venezia n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Frattamaggiore (Na) alla Via C. Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Lorenzo D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.3.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
GR NE, il 16.6.2011), dal quale nasceva la figlia (in data 6.8.2012), e che la Per_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza cartolare dell'08.5.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nata a [...], Parte_1
l'8.8.1984), e (nato ad [...], il [...]); Parte_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR NE (atto n. 31, P. II, S. A, anno 2011) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1162/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale”
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Crispano Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Venezia n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Frattamaggiore (Na) alla Via C. Pezzullo n. 53, presso lo studio dell'avv. Lorenzo D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.3.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
GR NE, il 16.6.2011), dal quale nasceva la figlia (in data 6.8.2012), e che la Per_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza cartolare dell'08.5.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Le condizioni di separazione sottoscritte dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle altre condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Va infine dichiarato, ai sensi dell'art. 191 2co c.c., lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, se esistente.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi (nata a [...], Parte_1
l'8.8.1984), e (nato ad [...], il [...]); Parte_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR NE (atto n. 31, P. II, S. A, anno 2011) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro