Sentenza 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/04/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02805/2025REG.PROV.COLL.
N. 08192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8192 del 2024, proposto da Beta Ariete s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Montemilone, Comune di Venosa, Winderg s.r.l., Millek s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00381/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 28 giugno 2022, sollecitata con la diffida del 27 luglio 2023, la Beta Ariete s.r.l. ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o il Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), ex art. 27, D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune Venosa di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,66 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale anche nel Comune di Montemilone.
Con il ricorso di primo grado, la Beta Ariete s.r.l. ha impugnato il silenzio inadempimento formatosi in relazione alla predetta istanza, deducendo la violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990 e dell’ultimo periodo dell’art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, nella parte in cui statuisce che “tutti termini del procedimento si considerano perentori, ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9 quater, e 2 bis L. n. 241/1990”.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura si sono costituiti nel giudizio di primo grado, sostenendo l’infondatezza del gravame.
Il T.a.r per la Basilicata, con la decisione 18 luglio 2024, n. 381, ha respinto il ricorso.
Beta Ariete s.r.l. ha proposto appello.
Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
In data 13 gennaio 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prodotto una nota della commissione PNRR, nella quale si dà atto che, “in riferimento al contenzioso in oggetto, “con nota acquisita al prot. MASE n. 236650 del 23 dicembre 2024 (all.1), il Proponente (Beta Ariete Srl) ha preannunciato che, entro la data del 31 gennaio 2025inoltrerà integrazioni volontarie: di talché il procedimento amministrativo è da intendersi sospeso nelle more dell’invio di detta documentazione integrativa”.
Con la medesima nota, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prodotto la nota di risposta della Beta Ariete s.r.l. nella quale si rappresenta che “ a seguito della riunione svoltasi in data mercoledì 18 dicembre 2024, siamo con la presente a comunicare che entro la data di venerdì 31 gennaio 2025, la scrivente invierà, tramite una nota, le integrazioni documentali, al fine di completare quanto già inviato nell’ambito del procedimento di PUA ai sensi dell’Art. 27 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il 20 giugno 2020 ”.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce dello scambio di note sopra riportato, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorra una causa di sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo un costante indirizzo interpretativo, infatti, la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell’azione, essa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l’adozione, come avvenuto nel caso in esame, di un comportamento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. ex multis : Consiglio di Stato, III, 4 maggio 2018, n. 2660; id., V, 14 aprile 2016, n. 1502; id., V, 1 ottobre 2015, n. 4605).
Nell’assetto normativo precedente all’entrata in vigore del codice del processo, l’art. 23 comma 7 l. Tar, stabiliva che la cessata materia del contendere era una conseguenza dell’annullamento d’ufficio, ovvero della riforma del provvedimento impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente. Secondo l’art. 26 comma 6 l. Tar, si trattava tuttavia di una pronuncia di rito, disposta con decreto del giudice ed assimilata alle ipotesi di rinuncia, estinzione e perenzione.
L’attuale disciplina è contenuta nell’art. 34 del codice del processo, il quale ha eliminato ogni riferimento alla natura degli atti idonei a determinare una cessazione della materia del contendere, sul presupposto che essi non siano rappresentati solo da provvedimenti unilaterali di riesame, ma anche da accordi stragiudiziali tra le parti.
Al contempo si è distinta la cessazione della materia del contendere dalle altre ipotesi che giustificavano una pronuncia di rito ai sensi dell’art. 26 comma 6 l. Tar, ora disciplinate dall’art. 35 comma 2 c.p.a.
L’art. 34, la cui rubrica reca «sentenze di merito», dispone, infatti, che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere (comma 5).
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha in più occasioni avuto modo di affermare che la differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione, in quanto: i) «la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo»; i) «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché, tra l’altro: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
La diversità tra le due tipologie di sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è «idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021, cit.).
Alla luce dei principi di diritto in precedenza evidenziati, non emergendo la completa soddisfazione della pretesa azionata in sede giurisdizionale dalle parti appellanti, il Collegio ritiene che l’appello debba essere dichiarato improcedibile.
Le peculiarità sottese alla presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO