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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2815/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Troianiello, Parte_1 aserta, alla Via Tescione n. 209, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 21/04/2023, relativa a sanzioni amministrative riferite all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2016, per la complessiva somma di € 10.000,00. Deduceva, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la decadenza ex art. 14, L. n. 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati, e concludeva chiedendo di “1) Annullare, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza- ingiunzione impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
2) In via subordinata, ridurre, valutando gli elementi di cui all'art.6 co. 12 del D.Lgs.vo 150/2011 e/o in ogni caso, la sanzione al minimo di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, eccepiva la nullità e la tardività del ricorso CP_1
e ne contesta ondatezza;
precisava, inoltre, di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 16/04/2024 parte ricorrente precisava che, per mero errore materiale, era stato indicato in ricorso un numero di ordinanza diverso da quella impugnata, tra l'altro
1 allegata al ricorso, e chiedeva rinvio per il pagamento della sanzione così come rideterminata. Con nota del 19/04/2024, parte ricorrente depositava documentazione relativa al pagamento della sanzione, così come rideterminata dall'ente previdenziale. La causa, giunta all'odierna udienza, all'esito della discussione veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità, essendo il ricorso completo nei suoi elementi essenziali. Sempre in via preliminare, va valutata l'eccezione di tardività del ricorso, parimenti da rigettare, atteso che la documentazione versata in atti dall'ente è inidonea a documentare una data di consegna diversa da quella indicata in ricorso. Tanto premesso, passando al merito, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente, anche tenuto conto delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2815/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Troianiello, Parte_1 aserta, alla Via Tescione n. 209, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 21/04/2023, relativa a sanzioni amministrative riferite all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2016, per la complessiva somma di € 10.000,00. Deduceva, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la decadenza ex art. 14, L. n. 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti contestati, e concludeva chiedendo di “1) Annullare, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza- ingiunzione impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
2) In via subordinata, ridurre, valutando gli elementi di cui all'art.6 co. 12 del D.Lgs.vo 150/2011 e/o in ogni caso, la sanzione al minimo di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, eccepiva la nullità e la tardività del ricorso CP_1
e ne contesta ondatezza;
precisava, inoltre, di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'udienza del 16/04/2024 parte ricorrente precisava che, per mero errore materiale, era stato indicato in ricorso un numero di ordinanza diverso da quella impugnata, tra l'altro
1 allegata al ricorso, e chiedeva rinvio per il pagamento della sanzione così come rideterminata. Con nota del 19/04/2024, parte ricorrente depositava documentazione relativa al pagamento della sanzione, così come rideterminata dall'ente previdenziale. La causa, giunta all'odierna udienza, all'esito della discussione veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità, essendo il ricorso completo nei suoi elementi essenziali. Sempre in via preliminare, va valutata l'eccezione di tardività del ricorso, parimenti da rigettare, atteso che la documentazione versata in atti dall'ente è inidonea a documentare una data di consegna diversa da quella indicata in ricorso. Tanto premesso, passando al merito, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, non contestata dall'ente resistente, si evince l'avvenuto pagamento della sanzione, così come rideterminata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'intervenuto pagamento della somma rideterminata, oggetto del presente giudizio, risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, stante il mutamento normativo in corso di causa che comportava la rideterminazione della sanzione comminata, con conseguente pagamento ad opera di parte ricorrente, anche tenuto conto delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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