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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19249/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 CP_1 MONTI MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il 12/12/2009. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 5 Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, dedotta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la Sig.ra ed il Sig. , titolari di redditi propri e convenientemente impiegati in Pt_1 CP_1 attività lavorative corrispondenti alle proprie capacità, dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di somme per alimenti o mantenimento, e rinunciano altresì reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile;
DÀ ATTO che ciascun coniuge conserverà l'arredamento della casa attualmente occupata, acquisendone la piena proprietà, senza nulla richiedere all'altro coniuge;
DÀ ATTO che il Sig. , in qualità di comproprietario al 50%, si impegna e si obbliga a trasferire, CP_1 con successivo atto notarile, alla Sig.ra che accetta e si impegna ad acquisire, l'intera sua quota di Pt_1 proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino alla Via Massena n. 95 e più precisamente: appartamento sito al piano quarto (quinto fuori terra), composto da ingresso, disimpegno, soggiorno con angolo cottura, una camera, ripostiglio, doppi servizi ed un balcone, nonché soffitta sino al piano quinto sottotetto (sesto fuori terra) ; il tutto distinto in NCEU del Comune di Torino
, a seguito della variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in atti dal 6 giugno 20217 numero 49029.1/2017 (protocollo numero TO0155579), al foglio 1349, particella 176, subalterno 27, Via Andrea Massena n. 95 , piano 4-5, zona censuaria 1 , categoria A/3 , classe 1, vani 4 , con rendita di catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94 euro 433,82 derivante dal precedente foglio 182 particella 190 subalterno 27 a seguito di variazione per bonifica identificativo catastale – allineamento mappe in atti dal 21 ottobre 2013 numero 382481.1/2013 (protocollo numero TO0440298) (doc. 6 allegato al ricorso);
DÀ ATTO che ai fini di una migliore individuazione dell'immobile sito in Torino (TO), di cui al pregresso capo 3, si rimanda, oltre all'attuale visura catastale del predetto immobile, a quanto specificato nell'atto di compravendita a rogito Notaio , in Torino 1, Rep. N. 65.635 Raccolta n. Persona_1 28.327, in data 19.06.2017, registrato a Torino in data 26.06.2017 al n° 12957 serie 1T, trascritto a Torino 1 il 26.06.2017 al nn. 25374/17714, come documentazione che si allega in copia al presente accordo (doc. 8);
DÀ ATTO che il Sig. trasferirà alla Sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile in Torino, CP_1 Pt_1 di cui al pregresso capo 3 e 4 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive;
pagina 2 di 5 DÀ ATTO che il Sig. garantisce la piena proprietà della sua quota sull'immobile che si impegna a CP_1 trasferire e la libertà da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli;
DÀ ATTO che l'atto di trasferimento dell'immobile avverrà con successivo intervento del Notaio, e le Parti si impegnano ad andare al rogito notarile entro sei mesi dall'omologa della separazione;
DÀ ATTO che la Sig.ra in qualità di comproprietaria al 50%, si impegna e si obbliga a trasferire Pt_1 entro sei mesi dall'omologa di separazione, con successivo atto notarile, al Sig. , che accetta e si CP_1 impegna ad acquisire, l'intera sua quota di proprietà della seguente unità immobiliare oltre a pertinenze e garage: immobile ad uso abitativo sito in Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, appartamento di tipo 3, al piano primo, distinto con il numero 7 al piano corrente, di 68,88 m2 complessivi, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno, wc, disimpegno, ripostigli e balconi coperti per una superficie totale di 8,80 m2, oltre a una cantina identificata al numero 102 al primo piano sotto terra, e un garage individuato al numero 228 al secondo piano sotto terra, e rispettive parti comuni pro quota, identificato catastalmente alla sezione AZ numero 202, lotto 65-31-4, il tutto come meglio precisato e identificato con atto notarile del 6 luglio 2015, Notaio Persona_2
, in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, , 2025 D n° 10868,
[...] C.F._1 Volume 2015 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 al SPF di Lione 1 (doc. 9 allegato al ricorso);
DÀ ATTO che la Sig.ra trasferirà al Sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile in Caluire- Pt_1 CP_1 etCuire, (Rhône), di cui al pregresso capo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive;
DÀ ATTO che l'immobile di cui al pregresso capo, sito in Francia, Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, si trova a tutt'oggi gravato dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso dai coniugi per l'importo di € 117.000,00 (euro centodiciassettemila//00), di cui ad aprile 2025 residua l' importo di € 44.991,57 (doc. 10),con , avente sede in avenue de Milan n. Controparte_2 2, 37924, Tours Cedex 9, di cui all' atto notarile del 6 luglio 2015, Notaio , Persona_2 in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, , 2025 D n° 10868, Volume 2015 C.F._1 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 al SPF di Lione 1 (doc. 9 allegato al ricorso), mentre non risultano, allo stato, altri pesi, vincoli o privilegi gravanti sull'immobile;
DÀ ATTO che le parti si impegnano ad andare al rogito notarile per l'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sito in Francia, dalla Sig.ra al Sig. , entro sei mesi dall'omologa della Pt_1 CP_1 separazione;
DÀ ATTO che la Sig.ra a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra le Parti e dei pregressi Pt_1 rapporti di dare e avere tra i coniugi, si impegna a versare sul conto corrente bancario n. 31019434609, intestato ad entrambi i coniugi, presso Banque Populaire Val de France, con sede in avenue de Milan n. 2, 37924, Tours Cedex 9, (doc. 7 allegato al ricorso) la somma complessiva di € 43.980,00 (quarantatremilanovecentottanta//00) in 65 rate mensili di € 670,00 (seicentosettanta//00) ciascuna, a decorrere dal mese di luglio 2025 e così sino al mese di novembre 2030 e ultima rata a dicembre 2030 di
€ 430,00 (quattrocentotrenta//00), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 27 di ogni mese;
DÀ ATTO che in ragione della cointestazione del predetto mutuo e ferma la manleva di cui al successivo capo 17, le Parti convengono che le predette somme saranno destinate primariamente al pagamento delle rate residue del mutuo fondiario n. 08684145, stipulato in data 6 luglio 2015 con Controparte_2
avente sede in avenue de Milan n. 2, 37924, Tours Cedex 9, di cui all' atto notarile del 6 luglio
[...] 2015, Notaio , in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, Persona_2
pagina 3 di 5 , 2025 D n° 10868, Volume 2015 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 C.F._1 al SPF di Lione 1, e gravante sull'immobile sito in Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, di cui allo stesso atto e già sopra indicato (doc. 9 e doc. 10);
DÀ ATTO che la Sig.ra avrà sempre diritto di verificare, se del caso anche con la collaborazione Pt_1 in tal senso al Sig. che si impegna a fornire ogni documentazione utile entro dieci giorni dalla CP_1 richiesta, a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo mediante utilizzo delle somme versate, nonché gli estratti conto del rapporto bancario che attestino la destinazione delle somme secondo il vincolo stabilito, e di sospendere il pagamento dell'importo mensile pattuito in caso di mancato regolare pagamento del mutuo;
DÀ ATTO che all'atto dell'estinzione del mutuo, qualora dovessero residuare somme sul conto corrente derivanti dai versamenti effettuati mensilmente dalla Sig.ra e non utilizzate per il pagamento in Pt_1 favore dell'Istituto Bancario, tali importi spetteranno integralmente al Sig. , che ne acquisirà la CP_1 piena disponibilità;
DÀ ATTO che, verificatasi l'estinzione del mutuo di cui sopra e l'integrale pagamento delle concordate rate da parte della Sig.ra sino all'ammontare pattuito, il conto corrente bancario n. 31019434609, Pt_1 intestato ad entrambi i coniugi, presso Banque Populaire Val de France, verrà estinto di comune accordo tra i coniugi, e gli eventuali importi a credito/debito saranno da riferirsi al solo Sig. ; CP_1
DÀ ATTO che in ogni caso, a condizione che la Sig.ra versi regolarmente l'importo pattuito, il Sig. Pt_1
manleva la Sig.ra da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Istituto bancario;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che nelle more degli adempimenti di trasferimento delle rispettive quote di proprietà degli immobili, sino ai previsti rogiti, ciascuna Parte, continuerà a sostenere per l'immobile che occupa qualsivoglia spesa di carattere ordinario e straordinario maturata o maturanda;
DÀ ATTO che i trasferimenti immobiliari previsti in questa sede risultano elementi essenziali del ricorso e condizione necessaria ed indispensabile ai fini della risoluzione bonaria, con funzione solutoria- compensativa, della crisi coniugale, e pertanto le Parti intendono avvalersi di ogni prevista forma di esenzione fiscale, esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art.19 della L. n.74/1987, come risultante dalla Corte Cost. n.154/1999 e n. 202/2003, e da Cass. Sez. Unite con sentenza n.21761/2021, nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E d.d. 21/02/2014;
DÀ ATTO che ciascun coniuge sceglierà il proprio notaio di fiducia e sosterrà e si farà carico integralmente delle spese notarili e di ogni altro costo (quale ad esempio imposte, oneri, etc) relativamente al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in suo favore;
DÀ ATTO che con riguardo alle somme pregresse versate per l'acquisto degli immobili e agli Istituti di credito a titolo di mutuo nonché alle spese ordinarie e straordinarie ad oggi già maturate e sostenute per gli immobili tra loro in comproprietà, così come per ogni altra ragione o altro titolo, le Parti, con l'avverarsi delle condizioni formulate nel presente ricorso, ritengono risolta ogni questione patrimoniale tra loro intercorrente;
DÀ ATTO che con l'esecuzione delle obbligazioni qui assunte, le Parti ritengono quindi integralmente soddisfatta ogni reciproca pretesa e dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o ragione;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19249/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 CP_1 MONTI MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il 12/12/2009. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 5 Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, dedotta ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la Sig.ra ed il Sig. , titolari di redditi propri e convenientemente impiegati in Pt_1 CP_1 attività lavorative corrispondenti alle proprie capacità, dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di somme per alimenti o mantenimento, e rinunciano altresì reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile;
DÀ ATTO che ciascun coniuge conserverà l'arredamento della casa attualmente occupata, acquisendone la piena proprietà, senza nulla richiedere all'altro coniuge;
DÀ ATTO che il Sig. , in qualità di comproprietario al 50%, si impegna e si obbliga a trasferire, CP_1 con successivo atto notarile, alla Sig.ra che accetta e si impegna ad acquisire, l'intera sua quota di Pt_1 proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino alla Via Massena n. 95 e più precisamente: appartamento sito al piano quarto (quinto fuori terra), composto da ingresso, disimpegno, soggiorno con angolo cottura, una camera, ripostiglio, doppi servizi ed un balcone, nonché soffitta sino al piano quinto sottotetto (sesto fuori terra) ; il tutto distinto in NCEU del Comune di Torino
, a seguito della variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in atti dal 6 giugno 20217 numero 49029.1/2017 (protocollo numero TO0155579), al foglio 1349, particella 176, subalterno 27, Via Andrea Massena n. 95 , piano 4-5, zona censuaria 1 , categoria A/3 , classe 1, vani 4 , con rendita di catastale proposta ai sensi del D.M. 701/94 euro 433,82 derivante dal precedente foglio 182 particella 190 subalterno 27 a seguito di variazione per bonifica identificativo catastale – allineamento mappe in atti dal 21 ottobre 2013 numero 382481.1/2013 (protocollo numero TO0440298) (doc. 6 allegato al ricorso);
DÀ ATTO che ai fini di una migliore individuazione dell'immobile sito in Torino (TO), di cui al pregresso capo 3, si rimanda, oltre all'attuale visura catastale del predetto immobile, a quanto specificato nell'atto di compravendita a rogito Notaio , in Torino 1, Rep. N. 65.635 Raccolta n. Persona_1 28.327, in data 19.06.2017, registrato a Torino in data 26.06.2017 al n° 12957 serie 1T, trascritto a Torino 1 il 26.06.2017 al nn. 25374/17714, come documentazione che si allega in copia al presente accordo (doc. 8);
DÀ ATTO che il Sig. trasferirà alla Sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile in Torino, CP_1 Pt_1 di cui al pregresso capo 3 e 4 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive;
pagina 2 di 5 DÀ ATTO che il Sig. garantisce la piena proprietà della sua quota sull'immobile che si impegna a CP_1 trasferire e la libertà da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli;
DÀ ATTO che l'atto di trasferimento dell'immobile avverrà con successivo intervento del Notaio, e le Parti si impegnano ad andare al rogito notarile entro sei mesi dall'omologa della separazione;
DÀ ATTO che la Sig.ra in qualità di comproprietaria al 50%, si impegna e si obbliga a trasferire Pt_1 entro sei mesi dall'omologa di separazione, con successivo atto notarile, al Sig. , che accetta e si CP_1 impegna ad acquisire, l'intera sua quota di proprietà della seguente unità immobiliare oltre a pertinenze e garage: immobile ad uso abitativo sito in Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, appartamento di tipo 3, al piano primo, distinto con il numero 7 al piano corrente, di 68,88 m2 complessivi, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno, wc, disimpegno, ripostigli e balconi coperti per una superficie totale di 8,80 m2, oltre a una cantina identificata al numero 102 al primo piano sotto terra, e un garage individuato al numero 228 al secondo piano sotto terra, e rispettive parti comuni pro quota, identificato catastalmente alla sezione AZ numero 202, lotto 65-31-4, il tutto come meglio precisato e identificato con atto notarile del 6 luglio 2015, Notaio Persona_2
, in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, , 2025 D n° 10868,
[...] C.F._1 Volume 2015 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 al SPF di Lione 1 (doc. 9 allegato al ricorso);
DÀ ATTO che la Sig.ra trasferirà al Sig.ra la sua quota di proprietà dell'immobile in Caluire- Pt_1 CP_1 etCuire, (Rhône), di cui al pregresso capo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive;
DÀ ATTO che l'immobile di cui al pregresso capo, sito in Francia, Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, si trova a tutt'oggi gravato dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso dai coniugi per l'importo di € 117.000,00 (euro centodiciassettemila//00), di cui ad aprile 2025 residua l' importo di € 44.991,57 (doc. 10),con , avente sede in avenue de Milan n. Controparte_2 2, 37924, Tours Cedex 9, di cui all' atto notarile del 6 luglio 2015, Notaio , Persona_2 in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, , 2025 D n° 10868, Volume 2015 C.F._1 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 al SPF di Lione 1 (doc. 9 allegato al ricorso), mentre non risultano, allo stato, altri pesi, vincoli o privilegi gravanti sull'immobile;
DÀ ATTO che le parti si impegnano ad andare al rogito notarile per l'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sito in Francia, dalla Sig.ra al Sig. , entro sei mesi dall'omologa della Pt_1 CP_1 separazione;
DÀ ATTO che la Sig.ra a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra le Parti e dei pregressi Pt_1 rapporti di dare e avere tra i coniugi, si impegna a versare sul conto corrente bancario n. 31019434609, intestato ad entrambi i coniugi, presso Banque Populaire Val de France, con sede in avenue de Milan n. 2, 37924, Tours Cedex 9, (doc. 7 allegato al ricorso) la somma complessiva di € 43.980,00 (quarantatremilanovecentottanta//00) in 65 rate mensili di € 670,00 (seicentosettanta//00) ciascuna, a decorrere dal mese di luglio 2025 e così sino al mese di novembre 2030 e ultima rata a dicembre 2030 di
€ 430,00 (quattrocentotrenta//00), mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 27 di ogni mese;
DÀ ATTO che in ragione della cointestazione del predetto mutuo e ferma la manleva di cui al successivo capo 17, le Parti convengono che le predette somme saranno destinate primariamente al pagamento delle rate residue del mutuo fondiario n. 08684145, stipulato in data 6 luglio 2015 con Controparte_2
avente sede in avenue de Milan n. 2, 37924, Tours Cedex 9, di cui all' atto notarile del 6 luglio
[...] 2015, Notaio , in Caluire-et-Cuire (Rhône), rue de Margnolles n.2, Persona_2
pagina 3 di 5 , 2025 D n° 10868, Volume 2015 P N° 5710, pubblicato e registrato il 28 luglio 2015 C.F._1 al SPF di Lione 1, e gravante sull'immobile sito in Caluire-et-Cuire (Rhône), Grande Rue de Saint-Clair, n. 60, di cui allo stesso atto e già sopra indicato (doc. 9 e doc. 10);
DÀ ATTO che la Sig.ra avrà sempre diritto di verificare, se del caso anche con la collaborazione Pt_1 in tal senso al Sig. che si impegna a fornire ogni documentazione utile entro dieci giorni dalla CP_1 richiesta, a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo mediante utilizzo delle somme versate, nonché gli estratti conto del rapporto bancario che attestino la destinazione delle somme secondo il vincolo stabilito, e di sospendere il pagamento dell'importo mensile pattuito in caso di mancato regolare pagamento del mutuo;
DÀ ATTO che all'atto dell'estinzione del mutuo, qualora dovessero residuare somme sul conto corrente derivanti dai versamenti effettuati mensilmente dalla Sig.ra e non utilizzate per il pagamento in Pt_1 favore dell'Istituto Bancario, tali importi spetteranno integralmente al Sig. , che ne acquisirà la CP_1 piena disponibilità;
DÀ ATTO che, verificatasi l'estinzione del mutuo di cui sopra e l'integrale pagamento delle concordate rate da parte della Sig.ra sino all'ammontare pattuito, il conto corrente bancario n. 31019434609, Pt_1 intestato ad entrambi i coniugi, presso Banque Populaire Val de France, verrà estinto di comune accordo tra i coniugi, e gli eventuali importi a credito/debito saranno da riferirsi al solo Sig. ; CP_1
DÀ ATTO che in ogni caso, a condizione che la Sig.ra versi regolarmente l'importo pattuito, il Sig. Pt_1
manleva la Sig.ra da qualsiasi obbligo nei confronti dell'Istituto bancario;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che nelle more degli adempimenti di trasferimento delle rispettive quote di proprietà degli immobili, sino ai previsti rogiti, ciascuna Parte, continuerà a sostenere per l'immobile che occupa qualsivoglia spesa di carattere ordinario e straordinario maturata o maturanda;
DÀ ATTO che i trasferimenti immobiliari previsti in questa sede risultano elementi essenziali del ricorso e condizione necessaria ed indispensabile ai fini della risoluzione bonaria, con funzione solutoria- compensativa, della crisi coniugale, e pertanto le Parti intendono avvalersi di ogni prevista forma di esenzione fiscale, esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art.19 della L. n.74/1987, come risultante dalla Corte Cost. n.154/1999 e n. 202/2003, e da Cass. Sez. Unite con sentenza n.21761/2021, nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E d.d. 21/02/2014;
DÀ ATTO che ciascun coniuge sceglierà il proprio notaio di fiducia e sosterrà e si farà carico integralmente delle spese notarili e di ogni altro costo (quale ad esempio imposte, oneri, etc) relativamente al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in suo favore;
DÀ ATTO che con riguardo alle somme pregresse versate per l'acquisto degli immobili e agli Istituti di credito a titolo di mutuo nonché alle spese ordinarie e straordinarie ad oggi già maturate e sostenute per gli immobili tra loro in comproprietà, così come per ogni altra ragione o altro titolo, le Parti, con l'avverarsi delle condizioni formulate nel presente ricorso, ritengono risolta ogni questione patrimoniale tra loro intercorrente;
DÀ ATTO che con l'esecuzione delle obbligazioni qui assunte, le Parti ritengono quindi integralmente soddisfatta ogni reciproca pretesa e dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o ragione;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 1/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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