TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 5 maggio 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSSO STEFANIA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 , nato NIGERIA il 9/06/1995, ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM//RIG.761, emesso il 2/09/2024, notificato il 24/10/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.
La difesa del ricorrente ha rappresentato che in seguito alle determinazioni negative dell'amministrazione rispetto alla domanda reiterata di protezione internazionale, aveva avanzato domanda di protezione speciale, attestando l'integrazione nel territorio nazionale, mediante lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, ha evidenziato che ha sempre prestato lavoro Pt_1 in qualità di operaio, producendo reddito sufficiente a soddisfare il proprio mantenimento e ad ottenere idonee domiciliazioni. Ha anche aggiunto che il ricorrente è riuscito a conservare una posizione lavorativa sino al 30/09/2024 e che il contratto di lavoro non è stato rinnovato presumibilmente per l'assenza di un titolo di soggiorno.
Ha ulteriormente rappresentato le criticità presenti nella zona di provenienza del ricorrente.
Tutto ciò premesso, ha domandato il riconoscimento della protezione nazionale.
All'udienza del 20/02/2025, rilevata la mancata costituzione del , è stato Controparte_1 concesso un termine per rinnovare la notificazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della CP_1 valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/04/2025 il ricorrente, comparso personalmente, ha dichiarato di avere reperito attività lavorativa con contratto a tempo determinato con scadenza al 28/07/2025.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa successivamente a tale data (dalla relazione della Questura si evince che il ricorrente ha avanzato l'istanza in data 16/11/2023), deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I,
6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento. Il ricorrente è soggetto che presenta apprezzabili indici di integrazione socio – lavorativa in Italia,
Paese ove risiede ormai da anni.
Come si evince dalle Certificazioni uniche prodotte dalla difesa, lo stesso ha prestato attività lavorativa presso Lavorissimo società cooperativa dal 13/07/2022 al 31/12/2022, percependo redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro 4.785,26.
Quanto all'anno 2023 egli è stato assunto dalla società cooperativa Forza lavoro con contratto a tempo determinato decorrente dal 2/01/2023 e avente scadenza al 31/12/2023. Egli ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad euro 11.097,14.
Tale contratto ha subito una proroga sino al 30/09/2024.
Nelle more del procedimento la difesa ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa. In particolare, risulta un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 10/04/2025 al 28/07/2025 presso la società a responsabilità limitata Elle ristorazione.
Pur a fronte dell'assenza di un'occupazione lavorativa per il periodo relativo alla fine dell'anno 2024
e all'inizio dell'anno 2025, l'impegno profuso dal ricorrente per inserirsi nel mercato del lavoro attesta la sua piena capacità di intessere buone relazioni interpersonali e di assumere un giusto ruolo sociale.
Alla luce di tali positivi sforzi di integrazione, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Si ricorda, del resto, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n.
21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato»
(v. anche Cass., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14370, secondo cui per una valutazione positiva dell'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia non occorre necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo, ma possono assumere rilievo anche altre circostanze).
Il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Le spese possono essere compensate attesa la produzione di documentazione lavorativa attestante rapporti in essere successivamente all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1 in NIGERIA il 09/06/1995, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 5 maggio 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RUSSO STEFANIA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 , nato NIGERIA il 9/06/1995, ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat./Q2.2/IMM/IVSEZ/2024/RuM//RIG.761, emesso il 2/09/2024, notificato il 24/10/2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo emesso dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.
La difesa del ricorrente ha rappresentato che in seguito alle determinazioni negative dell'amministrazione rispetto alla domanda reiterata di protezione internazionale, aveva avanzato domanda di protezione speciale, attestando l'integrazione nel territorio nazionale, mediante lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, ha evidenziato che ha sempre prestato lavoro Pt_1 in qualità di operaio, producendo reddito sufficiente a soddisfare il proprio mantenimento e ad ottenere idonee domiciliazioni. Ha anche aggiunto che il ricorrente è riuscito a conservare una posizione lavorativa sino al 30/09/2024 e che il contratto di lavoro non è stato rinnovato presumibilmente per l'assenza di un titolo di soggiorno.
Ha ulteriormente rappresentato le criticità presenti nella zona di provenienza del ricorrente.
Tutto ciò premesso, ha domandato il riconoscimento della protezione nazionale.
All'udienza del 20/02/2025, rilevata la mancata costituzione del , è stato Controparte_1 concesso un termine per rinnovare la notificazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la correttezza della CP_1 valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/04/2025 il ricorrente, comparso personalmente, ha dichiarato di avere reperito attività lavorativa con contratto a tempo determinato con scadenza al 28/07/2025.
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa successivamente a tale data (dalla relazione della Questura si evince che il ricorrente ha avanzato l'istanza in data 16/11/2023), deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35
Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del
1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di
Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I,
6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n.
28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria
«una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento. Il ricorrente è soggetto che presenta apprezzabili indici di integrazione socio – lavorativa in Italia,
Paese ove risiede ormai da anni.
Come si evince dalle Certificazioni uniche prodotte dalla difesa, lo stesso ha prestato attività lavorativa presso Lavorissimo società cooperativa dal 13/07/2022 al 31/12/2022, percependo redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro 4.785,26.
Quanto all'anno 2023 egli è stato assunto dalla società cooperativa Forza lavoro con contratto a tempo determinato decorrente dal 2/01/2023 e avente scadenza al 31/12/2023. Egli ha percepito redditi di lavoro dipendente pari ad euro 11.097,14.
Tale contratto ha subito una proroga sino al 30/09/2024.
Nelle more del procedimento la difesa ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa. In particolare, risulta un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 10/04/2025 al 28/07/2025 presso la società a responsabilità limitata Elle ristorazione.
Pur a fronte dell'assenza di un'occupazione lavorativa per il periodo relativo alla fine dell'anno 2024
e all'inizio dell'anno 2025, l'impegno profuso dal ricorrente per inserirsi nel mercato del lavoro attesta la sua piena capacità di intessere buone relazioni interpersonali e di assumere un giusto ruolo sociale.
Alla luce di tali positivi sforzi di integrazione, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Si ricorda, del resto, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n.
21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato»
(v. anche Cass., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14370, secondo cui per una valutazione positiva dell'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia non occorre necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo, ma possono assumere rilievo anche altre circostanze).
Il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Le spese possono essere compensate attesa la produzione di documentazione lavorativa attestante rapporti in essere successivamente all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1 in NIGERIA il 09/06/1995, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi