Articolo 3 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 dicembre 1992
Art. 3. (Direttore) 1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari e' nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, tra i dirigenti generali della amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualita' del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati, nonche' dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui esso viene preposto.
2. Il direttore e' preposto alla organizzazione dei servizi e delle attivita' dell'istituto e si avvale della collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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