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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/02/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dott.ssa Barbara De Munari - Giudice dott.ssa Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, iscritta al n. 2342/2019 R.G. promossa con ricorso da
- Ricorrente Parte_1 rappresentata dall'avv. Lucia Favaro nei confronti di
- Resistente CP_1 rappresentato dall'avv. Mario Costantino con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: “Chiede all'On.le Tribunale di Padova che, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: nel merito:
− dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e, per l'effetto, disporsi lo scioglimento della comunione legale tra loro sussistente;
− respingere ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione avversaria, con particolare riferimento alle domande di addebito e mantenimento, giacché meramente pretestuose, ovvero comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto;
− condannarsi il sig. al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., in misura CP_1 da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
In via istruttoria: come da memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. a prova diretta ed ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. a prova contraria, ritualmente depositate.
1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni del resistente:
“in via preliminare di merito:
a) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito, in quanto non rispondenti al dettato normativo di cui all'art.183 co.VI cpc - le cd. “premesse “, esposte da pag.1 a pag.11 dalla ricorrente nella propria memoria ex art.183
VI co. cpc n.1 del 02 gennaio 2021, così come argomentato nella ns. memoria ex art.183 VI co. cpc
n.2 del 05 febbraio 2021;
b) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito, in quanto non rispondenti al dettato normativo di cui all'art.183 co.VI cpc – le pagg. da 1 a 6 intitolate “Sugli episodi di violenza “(pagg.1- 2) e “Sui rapporti economici tra coniugi “(pagg. da 2 a 6) esposte dalla ricorrente nella propria memoria ex art.183 VI co. cpc
n.2 del 04 febbraio 2021, così come dedotto nella ns. memoria ex art.183 VI co. cpc n.3 del 01 marzo
2021;
c) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito – le cd. “NOTE AUTORIZZATE “del 16 giugno 2022 (pagg.1-2) della ricorrente ed a firma dell'avv. Lucia Favaro per non essersi attenuta alle prescrizioni di cui al decreto di differimento udienza del 03 febbraio 2022, così come già evidenziato nel ns. atto di
“CONFERMA NOTE SCRITTE “del 20 giugno 2022; nel merito:
1) respingersi – per i motivi esposti in atti e che qui si abbiano per integralmente trascritti tutte le domande della ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
2) dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico di e, per Parte_1
l'effetto disporsi lo scioglimento della comunione legale sussistente tra i coniugi;
3) condannarsi a corrispondere - in favore di - l'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento nella misura di €.400,00= (quattrocento/00) mensili, quale assegno di mantenimento, con decorrenza dal 18 luglio 2019 – data di notifica del ricorso - oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata o v v e r o da quella data ed a quella somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
4) valuti l'On.le Collegio se condannare d'ufficio - per responsabilità aggravata ex Parte_1
art.96 III co. cpc e per i motivi quivi esposti sub lett. a-b-c in “conclusioni “– al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del resistente;
CP_1
in via istruttoria: s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie del resistente, così come formulate e dedotte nella memoria istruttoria ex art.183 co.VI n.2 cpc del 05 febbraio 2021”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
promuoveva il presente procedimento per sentir dichiarata la separazione giudiziale Parte_1
da , con il quale aveva contratto matrimonio a Legnaro il 17.10.1976 e dalla cui unione CP_1
ha avuto il figlio nato il [...] ed economicamente autosufficiente. Per_1
La ricorrente esponeva le ragioni della crisi coniugale, rappresentando che nel 2011 le parti avevano già promosso un giudizio per addivenire alla separazione, poi abbandonato per intervenuta riconciliazione. Ciononostante, la comunione materiale e spirituale non si era mai davvero ripristinata, dato che ella viveva ormai da tempo in un appartamento in RG e il marito viveva a Cadoneghe, mentre la casa coniugale era stata venduta nel 2017.
La ricorrente chiedeva dunque la separazione, rappresentando al contempo che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti visto che essi gestivano ciascuno una propria tabaccheria (la moglie quella di RG, il marito quella di Padova, località Mortise).
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva che CP_1
questa venisse addebitata alla moglie, e chiedeva un assegno di mantenimento in proprio favore di
€ 400 mensili.
Quanto alla domanda di addebito, il resistente rappresentava che la fine del matrimonio era dovuta all'infedeltà della moglie, la quale sin dal 2010/2011 intratteneva una relazione extra-coniugale con tale Persona_2
Quanto alla domanda di mantenimento, il resistente rilevava che – seppur i redditi dei coniugi erano pressoché uguali – egli aveva donato il 01.07.2019 al figlio la tabaccheria di Padova e pertanto Per_1 il suo patrimonio immobiliare era costituito solamente dal 50% dell'immobile sito in RG, peraltro abitato dalla moglie.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 29.10.2019 in cui le parti comparivano davanti al Presidente delegato dott. il quale esperiva inutilmente il tentativo Persona_3
di conciliazione. A scioglimento della riserva assunta in udienza, quindi, il Presidente delegato emetteva il 07.02.2020 ordinanza con cui autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava allo stato la domanda di assegno di mantenimento svolta dal resistente.
Il Presidente disponeva poi il passaggio del giudizio alla fase contenziosa e nominava quale G.I. la dott.ssa Rossato, la quale teneva nella modalità cartolare l'udienza di comparizione del 03.12.2020 e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more il presente procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa Bitozzi, la quale teneva l'udienza cartolare del 22.06.2022 e – rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti – rinviava per pc
3 all'udienza del 24.05.2023, poi rinviata d'ufficio al 30.11.2023. A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come soprarichiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni dei coniugi all'udienza presidenziale, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie.
Il sig. ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per due ordini di ragioni: il primo CP_1
legato all'infedeltà della moglie e il secondo legato allo sperperamento del patrimonio coniugale da parte di questa. A fondamento della domanda, il resistente ha ricostruito quasi l'intera vita matrimoniale, rappresentando che nel 1994 egli acquistava la cartoleria sita in RG, formalmente intestata alla moglie ma gestita da entrambi i coniugi, poi accorpata alla Pt_1
tabaccheria acquistata nel novembre 1998. Nel 2001 i coniugi vendevano poi la casa familiare di
Cadoneghe e, nello stesso anno, il figlio acquistava l'immobile sito a Tavo di Vigodarzere, Per_1 presso cui l'intera famiglia andava ad abitare. Nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la tabaccheria di RG i coniugi facevano la conoscenza di tale , il quale all'epoca Persona_2
conviveva con altra donna. La frequentazione della tabaccheria da parte del diveniva sempre Per_2
più assidua a partire dal 2009 e i rapporti con la divenivano sempre più confidenziali, tanto Pt_1 che il riferiva alla di alcuni problemi personali, fra cui l'essere stato cacciato di casa Per_2 Pt_1 dalla compagna e l'aver perso il lavoro. A questo punto, la chiedeva al marito di poter Pt_1
ospitare il presso la loro abitazione per un breve periodo;
tuttavia, la permanenza del Per_2 Per_2
iniziava nel gennaio/febbraio 2010 e si protraeva fino al settembre/ottobre 2010. Nel frattempo, nell'aprile 2010 la sorella di , vendeva l'immobile di sua proprietà sito CP_1 CP_2
a RG, via Dandolo n.15, ai coniugi, i quali vi avevano progettato il futuro trasferimento della casa coniugale. Poco dopo, nel luglio del 2010, a seguito di concessione di mutuo ipotecario (garantito da ipoteca sull'immobile di Vigodarzere di proprietà del figlio , il sig. acquistava la Per_1 CP_1
tabaccheria di Mortise, che gestiva insieme al figlio, continuando, tuttavia, a gestire anche la tabaccheria di RG. Nel gennaio/febbraio 2011, il tornava a chiedere assistenza alla Per_2
ed i coniugi acconsentivano nuovamente ad ospitarlo presso l'abitazione di Tavo di Pt_1 CP_1
Vigodarzere, fino al giugno 2011. In tale occasione il sig. sorprendeva la moglie e il CP_1 Per_2
4 baciarsi, tanto che il primo intimava al di allontanarsi dall'abitazione e di non farvi mai più Per_2 ritorno. La moglie tentava di fornire assurde spiegazioni al marito e di scusarsi per l'accaduto, ma, a causa dell'accaduto, il sig. cadeva in una profonda crisi personale. I coniugi cominciavano a CP_1
vivere separati in casa e gli incontri tra il e la riprendevano all'insaputa del sig Per_2 Pt_1 CP_1
Nel frattempo, la presentava dapprima il 18.11.2011 una denuncia-querela a carico del marito Pt_1
e del figlio per presunti episodi di violenza e minacce, asseritamente subiti dall'anno 2000 al novembre 2011. Il procedimento penale, tuttavia, si concludeva il 21.05.2013 con la remissione della querela da parte della e la conseguente estinzione del reato di minaccia e con l'assoluzione Pt_1
di entrambi gli imputati (doc.7). Dopodiché il 06.02.2012 la instaurava il primo Pt_1
procedimento per la separazione dal marito (doc. 8); procedimento che però si estingueva all'udienza del 01.02.2013 per intervenuta riconciliazione tra i coniugi, avendo la convinto il marito di Pt_1
aver interrotto il rapporto con il . Per_2
In quel periodo, la rivendita di RG, oramai gestita interamente dalla moglie, rischiava una sospensione dei terminali del Lotto dall' Organizzazione_1
dal momento che la sig.ra aveva maturato un debito per omessi versamenti dei proventi del Pt_1 gioco del Lotto per complessivi €.45.788,07 (doc.9). Tale debito maturato dalla nei confronti Pt_1 dell' doveva essere tempestivamente saldato, pena la sospensione della ricevitoria, Org_1
l'immediata disattivazione dei terminali del e la denuncia presso la Procura della Repubblica e Pt_2
presso la Procura regionale della Corte dei conti. La , quindi, chiedeva un prestito al fratello Pt_1
(doc. 10) e alla sig.ra (collaboratrice nella rivendita di RG – doc. 11) CP_3 CP_4
al fine di coprire il debito, ed otteneva altresì un finanziamento dalla (doc.12) e Org_2 provvedeva così al pagamento del debito in favore dell' (doc.13). Secondo le allegazioni del Org_1
sig. egli veniva a conoscenza soltanto in un momento successivo di tali circostanze, CP_1
scoprendo che la sig.ra aveva dilapidato buona parte del patrimonio coniugale (e ciò anche Pt_1
per consentire al – con cui la moglie non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale – di Per_2
continuare ad effettuare cospicue giocate al Lotto), mentre, nelle more, i coniugi avevano già definito il primo procedimento di separazione per la riconciliazione.
Dopo la riconciliazione del febbraio 2013 i coniugi riprendevano la convivenza nell'abitazione di
Tavo di Vigodarzere (PD). Tuttavia, verso la fine del 2013/inizio 2014 la , rappresentando al Pt_1
marito la necessità di avvicinarsi alla rivendita di RG, proponeva di separare e definire alcuni aspetti economici tra essi intercorrenti, cosicché i due coniugi sottoscrivevano in Vigodarzere la scrittura privata del 30.01.2014 (doc.14), con la quale si conveniva che la avrebbe risieduto Pt_1 presso l'appartamento cointestato di RG, assumendosi integralmente ogni onere di spesa ad esso connesso, assicurandosi, così, secondo la ricostruzione offerta dal resistente, la possibilità di
5 poter frequentare più liberamente l'amante. A quel punto, sebbene la comunione spirituale e materiale tra i coniugi fosse definitivamente cessata, la riferiva al marito di avere ancora Pt_1
consistenti problemi finanziari e, pertanto, il marito sottoscriveva quale garante il finanziamento concesso dalla alla moglie di € 15.000,00. Inoltre, il marito rinegoziava i mutui gravanti Org_3 sulla tabaccheria di Padova per ottenere liquidità sufficiente per prestare alla moglie € 17.000,00 (doc.
18). Successivamente, il figlio vista l'inequivoca impossibilità che i genitori potessero porre Per_1
rimedio alla frattura creatasi, concordava con gli stessi di alienare la casa familiare di Tavo di
Vigodarzere, che veniva venduta nel 2017. La sig.ra continuava così a risiedere nella casa di Pt_1
RG e il marito trasferiva la propria residenza a Cadoneghe, prendendo un appartamento in locazione (doc.15).
La ricorrente per contro ha contestato che la separazione possa ad ella essere addebitata. In primo luogo, ha contestato che i fatti antecedenti alla riconciliazione del 2013 possano assumere un rilievo ai fini dell'addebito della separazione e, in secondo luogo, ha evidenziato che i coniugi vivono separati di fatto dal 2014. Quanto alle allegazioni del marito, la sig.ra ha, da un lato, Pt_1 affermato l'assoluta inesistenza della relazione extraconiugale con il , assumendo che questa è Per_2
frutto di una mera invenzione del marito (il quale ha sempre nutrito un'esasperata gelosia nei suoi confronti); dall'altro lato, la sig.ra ha sostenuto di aver sempre contribuito alle esigenze Pt_1
familiari, tanto che le rate del mutuo dell'abitazione di Vigodarzere – che fungeva da casa coniugale, nonostante fosse intestata al figlio – venivano addebitate integralmente sul suo conto corrente (doc.
17). Allo stesso modo, sul conto corrente della sig.ra veniva addebitata anche la rata del Pt_1 mutuo contratto dal sig. per l'acquisto della tabaccheria di Mortise, intestata al solo resistente CP_1
e da questi successivamente donata al figlio (docc. 23-24). Assumeva, inoltre, che avendo il Per_1
resistente la delega ad operare sul conto corrente intestato alla moglie – circostanza mai contestata da controparte – effettuava pagamenti e prelievi in piena libertà, anche trasferendo somme sul proprio conto corrente (doc. 20). La ricorrente evidenziava quindi che mentre il suo conto corrente fungeva da “cassa comune” per l'intera famiglia, il conto del marito era personale ed inaccessibile alla moglie.
Circa gli accadimenti successivi alla riconciliazione del 2013, poi, la ricorrente ha sostenuto che la scrittura privata del 30.01.2014 era stata predisposto dal sig. il quale aveva preteso dalla CP_1
moglie la restituzione di alcune somme prestate e aveva deciso di regolare i reciproci rapporti di dare
– avere. Dalla documentazione agli atti risulta piuttosto come la sig.ra , alla data della Pt_1
suddetta scrittura privata, gestisse da sola un'attività commerciale, sopportasse integralmente il mutuo dell'immobile in comproprietà con il marito e facesse fronte autonomamente a tutte le incombenze della vita quotidiana. Quanto al bonifico di € 17.000,00 eseguito dal sig. nel dicembre del CP_1
6 2015, la ha rilevato che il documento ex adverso allegato è privo di causale e che quindi non Pt_1
sarebbe idoneo a dimostrare il prestito del marito alla moglie. In ogni caso, la sig.ra ha Pt_1 affermato che anche il marito sarebbe debitore nei suoi confronti, visto che quest'ultimo nel marzo
2017 sottraeva alla moglie l'autovettura Opel Mokka, acquistata dalla signora attraverso la Pt_1
sottoscrizione di un finanziamento, e la utilizzava per oltre tre anni in modo esclusivo, costringendo la stessa a pagare all'istituto di credito ben € 16.268,50 per un mezzo di cui ella non aveva la disponibilità (docc. 21-22).
Ciò posto, la ricorrente evidenziava che – seppur ella non aveva formulato espressa domanda di addebito – la separazione era piuttosto addebitabile al comportamento del marito, il quale durante la vita matrimoniale aveva esercitato violenza nei confronti della moglie nella forma dell'ipervigilanza, gelosia ed accuse ingiustificate, prepotenza verbale ed emotiva, isolamento ed aggressività fisica, tanto che la stessa aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico (doc. 19).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie deve essere rigettata. Va infatti innanzitutto rilevato che le ragioni poste dal marito a fondamento dell'addebito devono dirsi superate dall'intervenuta riconciliazione dei coniugi, che deve dirsi pacifica e non contestata in quanto risultante anche dal verbale d'udienza del 01.02.2013 del primo procedimento di separazione (v. doc. 14 ricorrente). Sul punto si rileva infatti che “la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11523 del 29/11/1990)
Sulla base di questo principio, consolidato in giurisprudenza, il presunto tradimento della moglie
(collocato dal marito nel 2012) è del tutto irrilevante riguardo al periodo ante riconciliazione (del febbraio del 2013), ma lo è anche riguardo al periodo successivo, posto che per stessa allegazione del sig l'asserita frequentazione tra la moglie e l'amante sarebbe ripresa quando questa già viveva CP_1
7 separata dal marito presso l'abitazione di RG (ovvero dal gennaio del 2014). E' evidente infatti che l'infedeltà di uno dei coniugi non comporta l'automatica dichiarazione di addebito della separazione, dovendo essere in ogni caso provato (da parte del richiedente la pronuncia di addebito) il nesso causale tra il tradimento e la crisi dell'unione matrimoniale, tanto da rendere intollerabile la comunione materiale e spirituale dei coniugi e la coabitazione. Nel caso in esame, pertanto, essendo pacifico che i coniugi nonostante la riconciliazione avessero deciso pochi mesi dopo di vivere di fatto separati e di separare anche le rispettive attività lavorative (la riconciliazione è del febbraio 2013 mentre la separazione di fatto è del gennaio del 2014), il presunto tradimento della sig Pt_1
(asseritamente protrattosi anche dopo la riconciliazione) non può ritenersi essere stato la causa determinante la fine dell'affectio coniugalis;
peraltro il presente ricorso per separazione è stato introdotto solo nel 2019 (ben oltre 5 anni dalla separazione di fatto) e su iniziativa della moglie, ad ulteriore conferma che l'asserita infedeltà di questa non ha avuto alcuna incidenza causale nel rendere intollerabile per il marito la continuazione del vincolo matrimoniale.
Infine, va ritenuta anche l'irrilevanza del debito maturato dalla sig.ra nel periodo ante Pt_1
riconciliazione (cioè prima del febbraio del 2013) valorizzando, riguardo a tale ultimo aspetto, la circostanza che i rapporti di dare-avere tra i coniugi (per i fatti occorsi nel 2012) sono stati composti mediante gli accordi di cui alla scrittura privata del gennaio 2014 (da cui si evince che la si Pt_1 dichiarava debitrice nei confronti del marito per la somma di € 8.050,00 e che tramite detta scrittura le parti regolavano il rientro del suo debito mediante pagamenti rateali). Quanto invece al bonifico eseguito dal sig nei confronti della moglie nel dicembre 2015 per € 17.000 (doc. 18), si rileva CP_1
l'irrilevanza anche di tale ultima circostanza, considerato che le parti pacificamente vivevano
(all'epoca del bonifico) già separate di fatto da quasi due anni e che conducevano separatamente le rispettive attività di tabaccheria. In aggiunta, si rileva che il resistente non ha provato l'incidenza della presunta dilapidazione del patrimonio coniugale da parte della moglie rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza materiale, atteso che non è in alcun modo dimostrato che il debito della stessa nei confronti di abbia inciso rispetto alle necessità quotidiane della vita familiare. Org_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore del marito.
Il resistente ha proposto domanda di assegno di mantenimento in suo favore di € 400 menisli decorrenti dal 18.07.2019 (data di notifica del ricorso), sebbene i redditi dei coniugi, nel triennio anteriore alla separazione, siano stati sostanzialmente identici (mentre egli ha dichiarato nell'anno
2017 un reddito imponibile di € 13.689,00; nel 2018 di €13.343,00 e nell'anno 2019 di € 9.315,00
(doc. 4, 5 e 6), la moglie ha dichiarato nell'anno 2016 € 21.091,00, nel 2017 € 19.141,00 e nel 2018 un reddito negativo di € 7.619,00, ove però il reddito negativo solo perché per motivi fiscali ai ricavi
8 d'impresa non potevano essere aggiunte le esistenze finali che avrebbero aumentato il reddito imponibile;
e nel 2019 ha dichiarato invece un reddito d'impresa di € 35.642,00 – docc. ricorrente 7,
8, 9 e 16).
Il resistente ha poi sostenuto che, nelle more del presente procedimento, ha maturato il diritto alla pensione di importo mensile di € 1.062,52 (doc. 16), somma ritenuta insufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, atteso che egli deve anche sostenere l'esborso mensile di € 570,00 per il canone di locazione dell'appartamento in cui vive e considerato che egli, pur essendo proprietario al 50% dell'immobile di RG, in esso vi risiede unicamente la moglie.
Il resistente ha, inoltre, addotto che egli in data 01.07.2019 ha donato al figlio la tabaccheria di
Padova, e ciò sia per ragioni fiscali (in quanto avrebbe dovuto pagare la tassa novennale per il rinnovo della licenza), sia in ragione dello spirito di liberalità verso il figlio, che ha sempre contribuito nella gestione della tabaccheria ed al ménage familiare ( infatti, aveva acquistato l'abitazione Per_1
familiare di Tavo di Vigodarzere). Ulteriormente, il resistente, a dimostrazione del peggioramento della sua situazione economica, ha allegato di aver subito nell'ottobre del 2019 intervento chirurgico
(doc. 17).
La ricorrente per contro si è opposta al riconoscimento dell'assegno in favore del marito, osservando che i coniugi vivono separati di fatto dal 2014 e che il marito, grazie ai redditi da pensione, dispone di risorse sufficienti al suo sostentamento. La ricorrente ha poi evidenziato, al fine di negare il diritto al contributo di mantenimento richiesto dal marito, che questi non ha in alcun modo dimostrato quale fosse il tenore di vita coniugale e che si è volontariamente spogliato della tabaccheria, donandola al figlio, successivamente all'instaurazione del presente procedimento e poco prima della sua costituzione in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di assegno di mantenimento avanzata dal marito debba essere rigettata, in quanto non si reputano sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per il suo riconoscimento: i coniugi vivono separati di fatto ormai da dieci anni, entrambi hanno gestito per anni distinte attività lavorative da cui hanno tratto redditi analoghi sino al pensionamento del sig CP_1
questi è comunque proprietario del 50% dell'abitazione occupata dalla moglie (cui può chiedere un'indennità per l'occupazione esclusiva che questa ne ha fatto e stà facendo) e, per propria libera scelta, nelle more del presente giudizio, ha donato al figlio la tabaccheria in precedenza gestita, circostanza questa eloquente in ordine al fatto che all'evidenza non aveva bisogno per il proprio sostentamento dei proventi ricavabili dalla cessione del cespite a titolo oneroso.
9 Sulle spese di lite e sulla reciproca domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, della neutralità della domanda di separazione personale e del rigetto delle domande proposte dal resistente di addebito e di mantenimento, si ritiene di dover condannare quest'ultimo al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM n 55/14, come aggiornati dal DM n 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.001 – a 52.000) nei valori medi per le quattro fasi, compensato tra le parti il restante terzo.
Inoltre, in ragione della condanna del resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, si ritiene assorbita la domanda di questo di condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., rilevando in ogni caso che non vi è stato abuso del processo della Negrato a causa della “lunghezza” degli atti processuali. Si richiama in tal proposito il nuovo DM 7.08.2023 n. 110 (che seppur non applicabile al caso di specie) limita a 50.000 caratteri (circa 25 pagine) la lunghezza delle memorie istruttorie (quando la memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c. della ricorrente era di 12 pagine e quella n. 2 di 10), mentre 10.000 per le note di trattazione scritta (circa 5 pagine), rispettati dalla ricorrente nella propria nota del 16.06.2022.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda della ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. del sig CP_1
per aver questo abusato del processo per aver formulato domande riconvenzionali in modo pretestuoso e strumentale, con finalità meramente dilatorie, introducendo nel giudizio fatti poi smentiti. Si ritiene infatti che le domande riconvenzionali del resistente, seppur rigettate in quanto infondate, non hanno denotato una sua malafede (dolosa o colposa) processuale, né tali domande sono state introdotte dallo stesso in via imprudente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la separazione giudiziale di e;
Parte_1 CP_1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnaro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto presente nei registri atti di matrimonio al n. 26, p. II, s. A;
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del marito;
5. Rigetta le domande ex art 96 cpc;
6. Condanna il resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 5077, oltre spese generali e accessori come per legge, compensa tre le parti il restante 1/3 delle spese.
Padova, il 26.02.24
10 Il Presidente estensore
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dott.ssa Barbara De Munari - Giudice dott.ssa Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, iscritta al n. 2342/2019 R.G. promossa con ricorso da
- Ricorrente Parte_1 rappresentata dall'avv. Lucia Favaro nei confronti di
- Resistente CP_1 rappresentato dall'avv. Mario Costantino con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: “Chiede all'On.le Tribunale di Padova che, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: nel merito:
− dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e, per l'effetto, disporsi lo scioglimento della comunione legale tra loro sussistente;
− respingere ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione avversaria, con particolare riferimento alle domande di addebito e mantenimento, giacché meramente pretestuose, ovvero comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto;
− condannarsi il sig. al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., in misura CP_1 da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
In via istruttoria: come da memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. a prova diretta ed ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. a prova contraria, ritualmente depositate.
1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni del resistente:
“in via preliminare di merito:
a) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito, in quanto non rispondenti al dettato normativo di cui all'art.183 co.VI cpc - le cd. “premesse “, esposte da pag.1 a pag.11 dalla ricorrente nella propria memoria ex art.183
VI co. cpc n.1 del 02 gennaio 2021, così come argomentato nella ns. memoria ex art.183 VI co. cpc
n.2 del 05 febbraio 2021;
b) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito, in quanto non rispondenti al dettato normativo di cui all'art.183 co.VI cpc – le pagg. da 1 a 6 intitolate “Sugli episodi di violenza “(pagg.1- 2) e “Sui rapporti economici tra coniugi “(pagg. da 2 a 6) esposte dalla ricorrente nella propria memoria ex art.183 VI co. cpc
n.2 del 04 febbraio 2021, così come dedotto nella ns. memoria ex art.183 VI co. cpc n.3 del 01 marzo
2021;
c) non considerarsi – né ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e né nella pronuncia finale di merito – le cd. “NOTE AUTORIZZATE “del 16 giugno 2022 (pagg.1-2) della ricorrente ed a firma dell'avv. Lucia Favaro per non essersi attenuta alle prescrizioni di cui al decreto di differimento udienza del 03 febbraio 2022, così come già evidenziato nel ns. atto di
“CONFERMA NOTE SCRITTE “del 20 giugno 2022; nel merito:
1) respingersi – per i motivi esposti in atti e che qui si abbiano per integralmente trascritti tutte le domande della ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
2) dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico di e, per Parte_1
l'effetto disporsi lo scioglimento della comunione legale sussistente tra i coniugi;
3) condannarsi a corrispondere - in favore di - l'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento nella misura di €.400,00= (quattrocento/00) mensili, quale assegno di mantenimento, con decorrenza dal 18 luglio 2019 – data di notifica del ricorso - oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata o v v e r o da quella data ed a quella somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
4) valuti l'On.le Collegio se condannare d'ufficio - per responsabilità aggravata ex Parte_1
art.96 III co. cpc e per i motivi quivi esposti sub lett. a-b-c in “conclusioni “– al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del resistente;
CP_1
in via istruttoria: s'insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie del resistente, così come formulate e dedotte nella memoria istruttoria ex art.183 co.VI n.2 cpc del 05 febbraio 2021”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
promuoveva il presente procedimento per sentir dichiarata la separazione giudiziale Parte_1
da , con il quale aveva contratto matrimonio a Legnaro il 17.10.1976 e dalla cui unione CP_1
ha avuto il figlio nato il [...] ed economicamente autosufficiente. Per_1
La ricorrente esponeva le ragioni della crisi coniugale, rappresentando che nel 2011 le parti avevano già promosso un giudizio per addivenire alla separazione, poi abbandonato per intervenuta riconciliazione. Ciononostante, la comunione materiale e spirituale non si era mai davvero ripristinata, dato che ella viveva ormai da tempo in un appartamento in RG e il marito viveva a Cadoneghe, mentre la casa coniugale era stata venduta nel 2017.
La ricorrente chiedeva dunque la separazione, rappresentando al contempo che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti visto che essi gestivano ciascuno una propria tabaccheria (la moglie quella di RG, il marito quella di Padova, località Mortise).
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di separazione, ma chiedeva che CP_1
questa venisse addebitata alla moglie, e chiedeva un assegno di mantenimento in proprio favore di
€ 400 mensili.
Quanto alla domanda di addebito, il resistente rappresentava che la fine del matrimonio era dovuta all'infedeltà della moglie, la quale sin dal 2010/2011 intratteneva una relazione extra-coniugale con tale Persona_2
Quanto alla domanda di mantenimento, il resistente rilevava che – seppur i redditi dei coniugi erano pressoché uguali – egli aveva donato il 01.07.2019 al figlio la tabaccheria di Padova e pertanto Per_1 il suo patrimonio immobiliare era costituito solamente dal 50% dell'immobile sito in RG, peraltro abitato dalla moglie.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 29.10.2019 in cui le parti comparivano davanti al Presidente delegato dott. il quale esperiva inutilmente il tentativo Persona_3
di conciliazione. A scioglimento della riserva assunta in udienza, quindi, il Presidente delegato emetteva il 07.02.2020 ordinanza con cui autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava allo stato la domanda di assegno di mantenimento svolta dal resistente.
Il Presidente disponeva poi il passaggio del giudizio alla fase contenziosa e nominava quale G.I. la dott.ssa Rossato, la quale teneva nella modalità cartolare l'udienza di comparizione del 03.12.2020 e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle more il presente procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa Bitozzi, la quale teneva l'udienza cartolare del 22.06.2022 e – rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti – rinviava per pc
3 all'udienza del 24.05.2023, poi rinviata d'ufficio al 30.11.2023. A tale ultima udienza le parti precisavano le conclusioni come soprarichiamate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa, dalle allegazioni e dichiarazioni dei coniugi all'udienza presidenziale, la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito della separazione alla moglie.
Il sig. ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, per due ordini di ragioni: il primo CP_1
legato all'infedeltà della moglie e il secondo legato allo sperperamento del patrimonio coniugale da parte di questa. A fondamento della domanda, il resistente ha ricostruito quasi l'intera vita matrimoniale, rappresentando che nel 1994 egli acquistava la cartoleria sita in RG, formalmente intestata alla moglie ma gestita da entrambi i coniugi, poi accorpata alla Pt_1
tabaccheria acquistata nel novembre 1998. Nel 2001 i coniugi vendevano poi la casa familiare di
Cadoneghe e, nello stesso anno, il figlio acquistava l'immobile sito a Tavo di Vigodarzere, Per_1 presso cui l'intera famiglia andava ad abitare. Nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la tabaccheria di RG i coniugi facevano la conoscenza di tale , il quale all'epoca Persona_2
conviveva con altra donna. La frequentazione della tabaccheria da parte del diveniva sempre Per_2
più assidua a partire dal 2009 e i rapporti con la divenivano sempre più confidenziali, tanto Pt_1 che il riferiva alla di alcuni problemi personali, fra cui l'essere stato cacciato di casa Per_2 Pt_1 dalla compagna e l'aver perso il lavoro. A questo punto, la chiedeva al marito di poter Pt_1
ospitare il presso la loro abitazione per un breve periodo;
tuttavia, la permanenza del Per_2 Per_2
iniziava nel gennaio/febbraio 2010 e si protraeva fino al settembre/ottobre 2010. Nel frattempo, nell'aprile 2010 la sorella di , vendeva l'immobile di sua proprietà sito CP_1 CP_2
a RG, via Dandolo n.15, ai coniugi, i quali vi avevano progettato il futuro trasferimento della casa coniugale. Poco dopo, nel luglio del 2010, a seguito di concessione di mutuo ipotecario (garantito da ipoteca sull'immobile di Vigodarzere di proprietà del figlio , il sig. acquistava la Per_1 CP_1
tabaccheria di Mortise, che gestiva insieme al figlio, continuando, tuttavia, a gestire anche la tabaccheria di RG. Nel gennaio/febbraio 2011, il tornava a chiedere assistenza alla Per_2
ed i coniugi acconsentivano nuovamente ad ospitarlo presso l'abitazione di Tavo di Pt_1 CP_1
Vigodarzere, fino al giugno 2011. In tale occasione il sig. sorprendeva la moglie e il CP_1 Per_2
4 baciarsi, tanto che il primo intimava al di allontanarsi dall'abitazione e di non farvi mai più Per_2 ritorno. La moglie tentava di fornire assurde spiegazioni al marito e di scusarsi per l'accaduto, ma, a causa dell'accaduto, il sig. cadeva in una profonda crisi personale. I coniugi cominciavano a CP_1
vivere separati in casa e gli incontri tra il e la riprendevano all'insaputa del sig Per_2 Pt_1 CP_1
Nel frattempo, la presentava dapprima il 18.11.2011 una denuncia-querela a carico del marito Pt_1
e del figlio per presunti episodi di violenza e minacce, asseritamente subiti dall'anno 2000 al novembre 2011. Il procedimento penale, tuttavia, si concludeva il 21.05.2013 con la remissione della querela da parte della e la conseguente estinzione del reato di minaccia e con l'assoluzione Pt_1
di entrambi gli imputati (doc.7). Dopodiché il 06.02.2012 la instaurava il primo Pt_1
procedimento per la separazione dal marito (doc. 8); procedimento che però si estingueva all'udienza del 01.02.2013 per intervenuta riconciliazione tra i coniugi, avendo la convinto il marito di Pt_1
aver interrotto il rapporto con il . Per_2
In quel periodo, la rivendita di RG, oramai gestita interamente dalla moglie, rischiava una sospensione dei terminali del Lotto dall' Organizzazione_1
dal momento che la sig.ra aveva maturato un debito per omessi versamenti dei proventi del Pt_1 gioco del Lotto per complessivi €.45.788,07 (doc.9). Tale debito maturato dalla nei confronti Pt_1 dell' doveva essere tempestivamente saldato, pena la sospensione della ricevitoria, Org_1
l'immediata disattivazione dei terminali del e la denuncia presso la Procura della Repubblica e Pt_2
presso la Procura regionale della Corte dei conti. La , quindi, chiedeva un prestito al fratello Pt_1
(doc. 10) e alla sig.ra (collaboratrice nella rivendita di RG – doc. 11) CP_3 CP_4
al fine di coprire il debito, ed otteneva altresì un finanziamento dalla (doc.12) e Org_2 provvedeva così al pagamento del debito in favore dell' (doc.13). Secondo le allegazioni del Org_1
sig. egli veniva a conoscenza soltanto in un momento successivo di tali circostanze, CP_1
scoprendo che la sig.ra aveva dilapidato buona parte del patrimonio coniugale (e ciò anche Pt_1
per consentire al – con cui la moglie non aveva mai interrotto la relazione extraconiugale – di Per_2
continuare ad effettuare cospicue giocate al Lotto), mentre, nelle more, i coniugi avevano già definito il primo procedimento di separazione per la riconciliazione.
Dopo la riconciliazione del febbraio 2013 i coniugi riprendevano la convivenza nell'abitazione di
Tavo di Vigodarzere (PD). Tuttavia, verso la fine del 2013/inizio 2014 la , rappresentando al Pt_1
marito la necessità di avvicinarsi alla rivendita di RG, proponeva di separare e definire alcuni aspetti economici tra essi intercorrenti, cosicché i due coniugi sottoscrivevano in Vigodarzere la scrittura privata del 30.01.2014 (doc.14), con la quale si conveniva che la avrebbe risieduto Pt_1 presso l'appartamento cointestato di RG, assumendosi integralmente ogni onere di spesa ad esso connesso, assicurandosi, così, secondo la ricostruzione offerta dal resistente, la possibilità di
5 poter frequentare più liberamente l'amante. A quel punto, sebbene la comunione spirituale e materiale tra i coniugi fosse definitivamente cessata, la riferiva al marito di avere ancora Pt_1
consistenti problemi finanziari e, pertanto, il marito sottoscriveva quale garante il finanziamento concesso dalla alla moglie di € 15.000,00. Inoltre, il marito rinegoziava i mutui gravanti Org_3 sulla tabaccheria di Padova per ottenere liquidità sufficiente per prestare alla moglie € 17.000,00 (doc.
18). Successivamente, il figlio vista l'inequivoca impossibilità che i genitori potessero porre Per_1
rimedio alla frattura creatasi, concordava con gli stessi di alienare la casa familiare di Tavo di
Vigodarzere, che veniva venduta nel 2017. La sig.ra continuava così a risiedere nella casa di Pt_1
RG e il marito trasferiva la propria residenza a Cadoneghe, prendendo un appartamento in locazione (doc.15).
La ricorrente per contro ha contestato che la separazione possa ad ella essere addebitata. In primo luogo, ha contestato che i fatti antecedenti alla riconciliazione del 2013 possano assumere un rilievo ai fini dell'addebito della separazione e, in secondo luogo, ha evidenziato che i coniugi vivono separati di fatto dal 2014. Quanto alle allegazioni del marito, la sig.ra ha, da un lato, Pt_1 affermato l'assoluta inesistenza della relazione extraconiugale con il , assumendo che questa è Per_2
frutto di una mera invenzione del marito (il quale ha sempre nutrito un'esasperata gelosia nei suoi confronti); dall'altro lato, la sig.ra ha sostenuto di aver sempre contribuito alle esigenze Pt_1
familiari, tanto che le rate del mutuo dell'abitazione di Vigodarzere – che fungeva da casa coniugale, nonostante fosse intestata al figlio – venivano addebitate integralmente sul suo conto corrente (doc.
17). Allo stesso modo, sul conto corrente della sig.ra veniva addebitata anche la rata del Pt_1 mutuo contratto dal sig. per l'acquisto della tabaccheria di Mortise, intestata al solo resistente CP_1
e da questi successivamente donata al figlio (docc. 23-24). Assumeva, inoltre, che avendo il Per_1
resistente la delega ad operare sul conto corrente intestato alla moglie – circostanza mai contestata da controparte – effettuava pagamenti e prelievi in piena libertà, anche trasferendo somme sul proprio conto corrente (doc. 20). La ricorrente evidenziava quindi che mentre il suo conto corrente fungeva da “cassa comune” per l'intera famiglia, il conto del marito era personale ed inaccessibile alla moglie.
Circa gli accadimenti successivi alla riconciliazione del 2013, poi, la ricorrente ha sostenuto che la scrittura privata del 30.01.2014 era stata predisposto dal sig. il quale aveva preteso dalla CP_1
moglie la restituzione di alcune somme prestate e aveva deciso di regolare i reciproci rapporti di dare
– avere. Dalla documentazione agli atti risulta piuttosto come la sig.ra , alla data della Pt_1
suddetta scrittura privata, gestisse da sola un'attività commerciale, sopportasse integralmente il mutuo dell'immobile in comproprietà con il marito e facesse fronte autonomamente a tutte le incombenze della vita quotidiana. Quanto al bonifico di € 17.000,00 eseguito dal sig. nel dicembre del CP_1
6 2015, la ha rilevato che il documento ex adverso allegato è privo di causale e che quindi non Pt_1
sarebbe idoneo a dimostrare il prestito del marito alla moglie. In ogni caso, la sig.ra ha Pt_1 affermato che anche il marito sarebbe debitore nei suoi confronti, visto che quest'ultimo nel marzo
2017 sottraeva alla moglie l'autovettura Opel Mokka, acquistata dalla signora attraverso la Pt_1
sottoscrizione di un finanziamento, e la utilizzava per oltre tre anni in modo esclusivo, costringendo la stessa a pagare all'istituto di credito ben € 16.268,50 per un mezzo di cui ella non aveva la disponibilità (docc. 21-22).
Ciò posto, la ricorrente evidenziava che – seppur ella non aveva formulato espressa domanda di addebito – la separazione era piuttosto addebitabile al comportamento del marito, il quale durante la vita matrimoniale aveva esercitato violenza nei confronti della moglie nella forma dell'ipervigilanza, gelosia ed accuse ingiustificate, prepotenza verbale ed emotiva, isolamento ed aggressività fisica, tanto che la stessa aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico (doc. 19).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie deve essere rigettata. Va infatti innanzitutto rilevato che le ragioni poste dal marito a fondamento dell'addebito devono dirsi superate dall'intervenuta riconciliazione dei coniugi, che deve dirsi pacifica e non contestata in quanto risultante anche dal verbale d'udienza del 01.02.2013 del primo procedimento di separazione (v. doc. 14 ricorrente). Sul punto si rileva infatti che “la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11523 del 29/11/1990)
Sulla base di questo principio, consolidato in giurisprudenza, il presunto tradimento della moglie
(collocato dal marito nel 2012) è del tutto irrilevante riguardo al periodo ante riconciliazione (del febbraio del 2013), ma lo è anche riguardo al periodo successivo, posto che per stessa allegazione del sig l'asserita frequentazione tra la moglie e l'amante sarebbe ripresa quando questa già viveva CP_1
7 separata dal marito presso l'abitazione di RG (ovvero dal gennaio del 2014). E' evidente infatti che l'infedeltà di uno dei coniugi non comporta l'automatica dichiarazione di addebito della separazione, dovendo essere in ogni caso provato (da parte del richiedente la pronuncia di addebito) il nesso causale tra il tradimento e la crisi dell'unione matrimoniale, tanto da rendere intollerabile la comunione materiale e spirituale dei coniugi e la coabitazione. Nel caso in esame, pertanto, essendo pacifico che i coniugi nonostante la riconciliazione avessero deciso pochi mesi dopo di vivere di fatto separati e di separare anche le rispettive attività lavorative (la riconciliazione è del febbraio 2013 mentre la separazione di fatto è del gennaio del 2014), il presunto tradimento della sig Pt_1
(asseritamente protrattosi anche dopo la riconciliazione) non può ritenersi essere stato la causa determinante la fine dell'affectio coniugalis;
peraltro il presente ricorso per separazione è stato introdotto solo nel 2019 (ben oltre 5 anni dalla separazione di fatto) e su iniziativa della moglie, ad ulteriore conferma che l'asserita infedeltà di questa non ha avuto alcuna incidenza causale nel rendere intollerabile per il marito la continuazione del vincolo matrimoniale.
Infine, va ritenuta anche l'irrilevanza del debito maturato dalla sig.ra nel periodo ante Pt_1
riconciliazione (cioè prima del febbraio del 2013) valorizzando, riguardo a tale ultimo aspetto, la circostanza che i rapporti di dare-avere tra i coniugi (per i fatti occorsi nel 2012) sono stati composti mediante gli accordi di cui alla scrittura privata del gennaio 2014 (da cui si evince che la si Pt_1 dichiarava debitrice nei confronti del marito per la somma di € 8.050,00 e che tramite detta scrittura le parti regolavano il rientro del suo debito mediante pagamenti rateali). Quanto invece al bonifico eseguito dal sig nei confronti della moglie nel dicembre 2015 per € 17.000 (doc. 18), si rileva CP_1
l'irrilevanza anche di tale ultima circostanza, considerato che le parti pacificamente vivevano
(all'epoca del bonifico) già separate di fatto da quasi due anni e che conducevano separatamente le rispettive attività di tabaccheria. In aggiunta, si rileva che il resistente non ha provato l'incidenza della presunta dilapidazione del patrimonio coniugale da parte della moglie rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza materiale, atteso che non è in alcun modo dimostrato che il debito della stessa nei confronti di abbia inciso rispetto alle necessità quotidiane della vita familiare. Org_1
Sulla domanda di assegno di mantenimento in favore del marito.
Il resistente ha proposto domanda di assegno di mantenimento in suo favore di € 400 menisli decorrenti dal 18.07.2019 (data di notifica del ricorso), sebbene i redditi dei coniugi, nel triennio anteriore alla separazione, siano stati sostanzialmente identici (mentre egli ha dichiarato nell'anno
2017 un reddito imponibile di € 13.689,00; nel 2018 di €13.343,00 e nell'anno 2019 di € 9.315,00
(doc. 4, 5 e 6), la moglie ha dichiarato nell'anno 2016 € 21.091,00, nel 2017 € 19.141,00 e nel 2018 un reddito negativo di € 7.619,00, ove però il reddito negativo solo perché per motivi fiscali ai ricavi
8 d'impresa non potevano essere aggiunte le esistenze finali che avrebbero aumentato il reddito imponibile;
e nel 2019 ha dichiarato invece un reddito d'impresa di € 35.642,00 – docc. ricorrente 7,
8, 9 e 16).
Il resistente ha poi sostenuto che, nelle more del presente procedimento, ha maturato il diritto alla pensione di importo mensile di € 1.062,52 (doc. 16), somma ritenuta insufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, atteso che egli deve anche sostenere l'esborso mensile di € 570,00 per il canone di locazione dell'appartamento in cui vive e considerato che egli, pur essendo proprietario al 50% dell'immobile di RG, in esso vi risiede unicamente la moglie.
Il resistente ha, inoltre, addotto che egli in data 01.07.2019 ha donato al figlio la tabaccheria di
Padova, e ciò sia per ragioni fiscali (in quanto avrebbe dovuto pagare la tassa novennale per il rinnovo della licenza), sia in ragione dello spirito di liberalità verso il figlio, che ha sempre contribuito nella gestione della tabaccheria ed al ménage familiare ( infatti, aveva acquistato l'abitazione Per_1
familiare di Tavo di Vigodarzere). Ulteriormente, il resistente, a dimostrazione del peggioramento della sua situazione economica, ha allegato di aver subito nell'ottobre del 2019 intervento chirurgico
(doc. 17).
La ricorrente per contro si è opposta al riconoscimento dell'assegno in favore del marito, osservando che i coniugi vivono separati di fatto dal 2014 e che il marito, grazie ai redditi da pensione, dispone di risorse sufficienti al suo sostentamento. La ricorrente ha poi evidenziato, al fine di negare il diritto al contributo di mantenimento richiesto dal marito, che questi non ha in alcun modo dimostrato quale fosse il tenore di vita coniugale e che si è volontariamente spogliato della tabaccheria, donandola al figlio, successivamente all'instaurazione del presente procedimento e poco prima della sua costituzione in giudizio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di assegno di mantenimento avanzata dal marito debba essere rigettata, in quanto non si reputano sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per il suo riconoscimento: i coniugi vivono separati di fatto ormai da dieci anni, entrambi hanno gestito per anni distinte attività lavorative da cui hanno tratto redditi analoghi sino al pensionamento del sig CP_1
questi è comunque proprietario del 50% dell'abitazione occupata dalla moglie (cui può chiedere un'indennità per l'occupazione esclusiva che questa ne ha fatto e stà facendo) e, per propria libera scelta, nelle more del presente giudizio, ha donato al figlio la tabaccheria in precedenza gestita, circostanza questa eloquente in ordine al fatto che all'evidenza non aveva bisogno per il proprio sostentamento dei proventi ricavabili dalla cessione del cespite a titolo oneroso.
9 Sulle spese di lite e sulla reciproca domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, della neutralità della domanda di separazione personale e del rigetto delle domande proposte dal resistente di addebito e di mantenimento, si ritiene di dover condannare quest'ultimo al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM n 55/14, come aggiornati dal DM n 147/2022 per le cause di valore indeterminabile
(scaglione da 26.001 – a 52.000) nei valori medi per le quattro fasi, compensato tra le parti il restante terzo.
Inoltre, in ragione della condanna del resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, si ritiene assorbita la domanda di questo di condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., rilevando in ogni caso che non vi è stato abuso del processo della Negrato a causa della “lunghezza” degli atti processuali. Si richiama in tal proposito il nuovo DM 7.08.2023 n. 110 (che seppur non applicabile al caso di specie) limita a 50.000 caratteri (circa 25 pagine) la lunghezza delle memorie istruttorie (quando la memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c. della ricorrente era di 12 pagine e quella n. 2 di 10), mentre 10.000 per le note di trattazione scritta (circa 5 pagine), rispettati dalla ricorrente nella propria nota del 16.06.2022.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda della ricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. del sig CP_1
per aver questo abusato del processo per aver formulato domande riconvenzionali in modo pretestuoso e strumentale, con finalità meramente dilatorie, introducendo nel giudizio fatti poi smentiti. Si ritiene infatti che le domande riconvenzionali del resistente, seppur rigettate in quanto infondate, non hanno denotato una sua malafede (dolosa o colposa) processuale, né tali domande sono state introdotte dallo stesso in via imprudente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la separazione giudiziale di e;
Parte_1 CP_1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnaro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto presente nei registri atti di matrimonio al n. 26, p. II, s. A;
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie;
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del marito;
5. Rigetta le domande ex art 96 cpc;
6. Condanna il resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 5077, oltre spese generali e accessori come per legge, compensa tre le parti il restante 1/3 delle spese.
Padova, il 26.02.24
10 Il Presidente estensore
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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