Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, proposto da
LE HI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gloria Pieri, Raffaella Rubino, Paolo Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
del giudicato derivante dalla sentenza n° 381/2024, pubblicata il 22/03/24, del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, nelle cause riunite r.g. 4710 e 4901 promosse da LA CA e LE HI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso in epigrafe la prof. LE HI agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n° 381/2024, pubblicata il 22/03/24, del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per il valore corrispondente alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La ricorrente chiede, altresì, che il Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
II) Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza n° 381/2024, del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO