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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 969 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Parte_1 C.F._1 via S. Maria Maggiore n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicolino Panedigrano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
(C.F./P.I. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Carducci n. 18, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Pasqualino Scaramuzzino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari – anatocismo – azione di ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 il Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa con riferimento alle clausole relative alla misura ultralegale degli interessi passivi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla previsione dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta ed alla regolamentazione della valuta, all'applicazione di spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e non convenzionalmente stabilite;
2) per l'effetto, a titolo di ripetizione dell'indebito e di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali da lui subiti, condannare la convenuta a pagargli la complessiva somma di euro 25.000,00 o l'altra maggiore o minore che sarà provata in corso di causa con esperenda CTU o ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali con capitalizzazione semestrale o annuale ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, stante la natura di imprenditore dell'attore, il tutto dalla maturazione al soddisfo. Spese vinte, da distrarsi ex art 93 c.p.c.” a favore del difensore dichiaratosi antistatario. A supporto della domanda la difesa dell'attore esponeva: che, sin dal 1990, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente all'epoca una impresa di costruzioni, l'attore aveva stipulato con la Banca Credem s.p.a. -Filiale di Lamezia- il contratto di conto corrente n. 61204/6 (ex c/c n. 161204) con apertura di credito, su cui transitavano cambiali e assegni della ditta ai fini del contratto di sconto titoli o per altre ragioni commerciali e di necessità di fondi;
che, in seguito a formale richiesta della convenuta di estinguerlo, alla proposta dell'attore di versare una somma a stralcio e all'adesione della convenuta previa modesta maggiorazione, il conto era stato estinto nel 2001 col versamento dell'attore di un importo a
1 saldo e stralcio delle pretese della banca;
che per tutta la durata del rapporto creditizio la convenuta aveva però percepito dall'attore somme e competenze non dovute, ma esatte in virtù di illegittime condizioni e/o prassi che dir si vogliano quali: 1) applicazione di tassi ultralegali sugli interessi debitori non determinati né preventivamente, né per iscritto e probabilmente anche superiori ai tassi usura;
2) capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale;
4) illegittima regolamentazione della valuta;
5) illegittima duplicazione di spese e costi, fra cui quelli fissi di chiusura trimestrale, spese di sconto effetti e commissione per l'estinzione del conto in parola;
che l'attore, con racc. a/r del 22.12.2004, aveva intimato alla convenuta di rimborsargli quanto come sopra illegittimamente trattenuto, ma che la convenuta aveva risposto negativamente;
che anche il difensore di parte attrice, per interrompere il decorso della prescrizione, aveva invitato, ma invano, la banca convenuta a rivedere la tenuta del conto, epurandolo degli effetti dei suddetti illegittimi comportamenti e a pagargli la somma complessiva di euro 14.000,00 salva quantificazione più precisa dell'importo e successiva richiesta di danni morali, patrimoniali e non patrimoniali;
che l'illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto aveva arrecato alla ditta dell'attore pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle illegittimità contrattuali sopraindicate. Sulla scorta di tali deduzioni la parte attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva: 1) l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
2) la nullità dell'atto di citazione per genericità; 3) la decadenza dall'impugnativa degli estratti di c/c. Nel merito, la banca convenuta contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, la mancata applicazione di interessi usurari, anatocistici e la prescrizione del diritto di credito di controparte, nonché la determinazione contrattuale della commissione di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese di tenuta del conto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. 1.3. La controversia era istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso CTU contabile.
1.4. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, a seguito di riassegnazione da altro ruolo del Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre evidenziare che la presente controversia è stata istruita da altri Giudici Istruttori ai quali lo scrivente Decidente è subentrato soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2025 dopo la riassegnazione della causa da altro ruolo del Tribunale per effetto del decreto presidenziale del 19.11.2024.
3. Nel merito la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. 3.1. L'attore ha proposto una domanda di accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e di conseguente restituzione di indebito e risarcimento dei danni. La banca convenuta, tra l'altro, ha sollevato una eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per effetto della stipulazione di una transazione. 3.2. La ricostruzione della parte convenuta in merito alla esistenza di una transazione tra le parti è condivisibile.
2 Infatti, a fronte di una esposizione debitoria dell'attore pari a lire 11.127.318 (equivalenti ad euro 5.746,78), le parti in causa hanno raggiunto un accordo in base al quale il geom. ha versato alla Pt_1 banca convenuta il minore importo di lire 6.000.000 (pari ad euro 3.098,74) al fine di “estinguere l'esposizione del conto in oggetto”, vale a dire il conto corrente bancario n. 61204/6 acceso presso il
Controparte_1
Tale transazione ha comportato la cessazione della situazione debitoria dell'attore che era stata riconosciuta ed accettata da quest'ultimo, considerato che il geom. aveva domandato alla banca Pt_1 convenuta “per far fronte ed onorare i miei impegni” di poter “estinguere l'esposizione … a saldo e stralcio” mediante “un versamento in unica soluzione di lire 5.000.000” (v. allegati fascicolo di parte attrice). A seguito dell'aumento, da parte dell'attore, della proposta transattiva da lire 5.000.000 a lire 6.000.000, l'istituto bancario convenuto ha accettato la proposta del geom. così definendo il rapporto di conto Pt_1 corrente di che trattasi, che, di conseguenza, è stato estinto in data 19.7.2000. I rapporti di dare/avere tra le parti si sono poi conclusi mediante il versamento della somma concordata di lire 6.000.000 (equivalenti a euro 3.098,74) in data 31.7.2000. 3.3. Da quanto precede, emerge che tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo con riguardo alla posizione in questione relativa al conto corrente bancario oggetto di questa causa. Infatti, alla proposta “saldo e stralcio” avanzata dall'attore fece seguito la relativa accettazione da parte della convenuta, come pure l'esecuzione dello stesso accordo per effetto del versamento della somma divisata. Il pagamento “a saldo e stralcio” di qualsivoglia pretesa relativa al conto ha costituito sicuramente un riconoscimento del debito e ha comportato la rinuncia a rimettere in discussione il rapporto che quel debito aveva determinato. Invero, può affermarsi che quando il geom. ha offerto una somma a saldo e stralcio della propria Pt_1 intera posizione debitoria, il medesimo abbia offerto una transazione “generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi …” tra esso e la banca convenuta (primo comma dell'art. 1975 c.c.): infatti, la formula era la più ampia possibile, e naturalmente includeva la rinuncia a far valere ogni motivo di nullità della obbligazione dalla quale derivava il debito per il quale si offriva la somma. Se fosse stato diversamente, ossia se il correntista avesse inteso dedurre la nullità totale o parziale del rapporto obbligatorio, non avrebbe formulato l'offerta, o, eventualmente, l'avrebbe formulata in termini diversi: infatti, offrire una somma per definire un'altrui pretesa creditoria, senza riserve, significa rinunciare a far valere in futuro che quella pretesa fosse illegittima (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 03/01/2018, n.19). Nulla autorizza a ritenere che sia stata offerta e conclusa una transazione speciale (secondo comma dell'art. 1975 c.c.) avente ad oggetto unicamente il rientro dalla posizione debitoria della parte attrice, senza precludere al geom. il diritto di agire successivamente per la ripetizione di un eventuale Pt_1 indebito da parte della convenuta Banca, in quanto, lo si ripete, offrire di pagare una somma, senza riserve, implica la rinuncia a dedurre in futuro che tale somma non era dovuta: diversamente, la somma ritenuta non dovuta non verrebbe offerta “a saldo e stralcio”. Sulla base di quanto appena detto, ritiene il Tribunale che la proposta di pagamento dell'attore “a saldo e stralcio” ha un duplice contenuto, perché, oltre a contenere un espresso riconoscimento di debito, prevede, altresì, la definizione, in via transattiva, di ogni controversia che possa insorgere tra le parti a qualunque titolo, sicchè ogni questione presente e futura, che potesse eventualmente insorgere in relazione a fatti avvenuti sino alla stessa, rientra nella suddetta transazione.
3 Dunque, all'esito di un esplicito accordo transattivo tra le parti, l'attore ha riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti dell'odierna convenuta. D'altronde, la corte di nomofilachia è orientata ad attribuire rilevanza alla res dubia da un punto di vista psicologico: “il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione è integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, con la conseguenza che nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all'accertamento 'ex post' della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese” (ex multis, da ultimo, Cass. 27 ottobre 2019, n. 26.528; Cass. 6 maggio 2003, n. 6861; Cass. 6 ottobre 1999, n. 11.117; Cass. 10 luglio 1985, n. 4106) Non sussiste dubbio, poi, che, oltre alla res dubia, la situazione di incertezza soggettiva del rapporto giuridico che il negozio intendeva eliminare, nella fattispecie sia ricorrente pure il presupposto della sussistenza di “reciproche concessioni”; a fronte dell'accettazione della riduzione del credito da parte della banca nei confronti del cliente, le parti hanno prevenuto il sorgere una lite futura, quale quella attuale. Ne consegue che la transazione è effettivamente intercorsa tra le parti, ha avuto ad oggetto il rapporto dedotto dal ricorrente nel presente giudizio ed è perfettamente valida ed efficace, di talché è precluso all'attore di proporre domande fondate sui rapporti sottostanti alla predetta transazione, ormai definitivamente coperti dalla stessa. Da un punto di vista processuale, l'intervenuta transazione determina la cessazione della materia del contendere (Cass. 21 ottobre 1983, n. 6186), e tale rilievo rientra tra i poteri-doveri del giudice che egli è tenuto a compiere d'ufficio (Cass. 5 gennaio 1980, n. 54). Accertata poi l'intercorsa transazione, il giudice è tenuto a rigettare nel merito la domanda (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3598). 3.4. Oltretutto, nel caso di specie non si ravvisa nessuna nullità/invalidità della transazione, posto che l'art. 1972 c.c. non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, il contratto di conto corrente de quo non può dirsi illecito atteso che la causa non è illecita: si veda sul punto Cassazione civile, sez. I, 08/02/2016, n. 2413 secondo cui: “ L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” (Così statuendo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo). Semmai nel caso di specie, potrebbe al più discutersi della nullità di una o più singole clausole, nullità però che, in forza del disposto di cui all'art. 1419 c.c., non potrà involgere l'intero contratto. Nello stesso senso si veda Cassazione civile, sez. I, 23/02/2005, n. 3772: “Il principio che implicitamente ma indiscutibilmente si ricava dall'art. 1972 c.c. è quello della validità della transazione relativa a un titolo nullo, eccezion fatta dei casi in cui la nullità derivi da illiceità, ovvero da altra causa che sia stata ignorata”. Invero, quanto all'eventuale invalidità di cui all'art. 1972, comma 2 c.c., la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, anatocismo, capitalizzazione e meccanismo di contabilizzazione dei
4 giorni valuta, non può comportare l'invalidità della transazione ove dette clausole non rivestissero carattere essenziale del contratto. Si deve osservare, infatti, che la giurisprudenza costante è orientata nel senso di ritenere che “la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” (Cass., n. 8776 del 31/05/2012, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto;
conforme, Cass. n. 2413 del 08/02/2016, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo;
v. anche Cass., n. 23064 del 11/11/2016, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, e altre). Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto da circa l'eventuale nullità o annullabilità della transazione, né in relazione all'eventuale essenzialità delle clausole nulle. Di conseguenza, risulta fondata l'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta circa l'inammissibilità delle domande svolte in giudizio per carenza di interesse, stante l'intervenuta transazione. 3.5. In termini, peraltro, si è pronunciata la giurisprudenza delle corti di merito in fattispecie del tutto assimilabili a quelle all'odierno scrutinio (cfr. già citata Tribunale Napoli sez. II, 03/01/2018, n.19; v. Tribunale Udine n. 198/2020; cfr. Tribunale Ancona n. 1570/2024; v. Tribunale Modena n. 83/2021; cfr. Tribunale Verona n. 100/2018).
3.6. Da tutto quanto precede deriva il rigetto di tutte le domande attoree (anche di quella risarcitoria), rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate. Non occorre, infatti, esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto. Invero, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre, imponendosi a tutela di esigenza di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
4. Sussistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte. 4.1. Le spese della CTU contabile svolta nel corso del giudizio, in ragione della soccombenza e del principio di causalità, devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore, come liquidate durante il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) respinge tutte le domande svolte dalla parte attrice;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese e competenze della CTU contabile espletata in corso di causa, definitivamente, a carico di parte attrice, così come liquidate durante il giudizio, detratti tutti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
5 4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Parte_1 C.F._1 via S. Maria Maggiore n. 57, presso lo studio dell'avv. Nicolino Panedigrano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
(C.F./P.I. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Carducci n. 18, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Pasqualino Scaramuzzino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratti bancari – anatocismo – azione di ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il geom. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 il Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa con riferimento alle clausole relative alla misura ultralegale degli interessi passivi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla previsione dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta ed alla regolamentazione della valuta, all'applicazione di spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e non convenzionalmente stabilite;
2) per l'effetto, a titolo di ripetizione dell'indebito e di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali da lui subiti, condannare la convenuta a pagargli la complessiva somma di euro 25.000,00 o l'altra maggiore o minore che sarà provata in corso di causa con esperenda CTU o ritenuta equa e giusta, oltre interessi legali con capitalizzazione semestrale o annuale ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, stante la natura di imprenditore dell'attore, il tutto dalla maturazione al soddisfo. Spese vinte, da distrarsi ex art 93 c.p.c.” a favore del difensore dichiaratosi antistatario. A supporto della domanda la difesa dell'attore esponeva: che, sin dal 1990, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente all'epoca una impresa di costruzioni, l'attore aveva stipulato con la Banca Credem s.p.a. -Filiale di Lamezia- il contratto di conto corrente n. 61204/6 (ex c/c n. 161204) con apertura di credito, su cui transitavano cambiali e assegni della ditta ai fini del contratto di sconto titoli o per altre ragioni commerciali e di necessità di fondi;
che, in seguito a formale richiesta della convenuta di estinguerlo, alla proposta dell'attore di versare una somma a stralcio e all'adesione della convenuta previa modesta maggiorazione, il conto era stato estinto nel 2001 col versamento dell'attore di un importo a
1 saldo e stralcio delle pretese della banca;
che per tutta la durata del rapporto creditizio la convenuta aveva però percepito dall'attore somme e competenze non dovute, ma esatte in virtù di illegittime condizioni e/o prassi che dir si vogliano quali: 1) applicazione di tassi ultralegali sugli interessi debitori non determinati né preventivamente, né per iscritto e probabilmente anche superiori ai tassi usura;
2) capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale;
4) illegittima regolamentazione della valuta;
5) illegittima duplicazione di spese e costi, fra cui quelli fissi di chiusura trimestrale, spese di sconto effetti e commissione per l'estinzione del conto in parola;
che l'attore, con racc. a/r del 22.12.2004, aveva intimato alla convenuta di rimborsargli quanto come sopra illegittimamente trattenuto, ma che la convenuta aveva risposto negativamente;
che anche il difensore di parte attrice, per interrompere il decorso della prescrizione, aveva invitato, ma invano, la banca convenuta a rivedere la tenuta del conto, epurandolo degli effetti dei suddetti illegittimi comportamenti e a pagargli la somma complessiva di euro 14.000,00 salva quantificazione più precisa dell'importo e successiva richiesta di danni morali, patrimoniali e non patrimoniali;
che l'illegittima condotta dell'istituto di credito convenuto aveva arrecato alla ditta dell'attore pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle illegittimità contrattuali sopraindicate. Sulla scorta di tali deduzioni la parte attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, Controparte_1 eccepiva: 1) l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione;
2) la nullità dell'atto di citazione per genericità; 3) la decadenza dall'impugnativa degli estratti di c/c. Nel merito, la banca convenuta contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, la mancata applicazione di interessi usurari, anatocistici e la prescrizione del diritto di credito di controparte, nonché la determinazione contrattuale della commissione di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese di tenuta del conto, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. 1.3. La controversia era istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso CTU contabile.
1.4. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, a seguito di riassegnazione da altro ruolo del Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre evidenziare che la presente controversia è stata istruita da altri Giudici Istruttori ai quali lo scrivente Decidente è subentrato soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2025 dopo la riassegnazione della causa da altro ruolo del Tribunale per effetto del decreto presidenziale del 19.11.2024.
3. Nel merito la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. 3.1. L'attore ha proposto una domanda di accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e di conseguente restituzione di indebito e risarcimento dei danni. La banca convenuta, tra l'altro, ha sollevato una eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per effetto della stipulazione di una transazione. 3.2. La ricostruzione della parte convenuta in merito alla esistenza di una transazione tra le parti è condivisibile.
2 Infatti, a fronte di una esposizione debitoria dell'attore pari a lire 11.127.318 (equivalenti ad euro 5.746,78), le parti in causa hanno raggiunto un accordo in base al quale il geom. ha versato alla Pt_1 banca convenuta il minore importo di lire 6.000.000 (pari ad euro 3.098,74) al fine di “estinguere l'esposizione del conto in oggetto”, vale a dire il conto corrente bancario n. 61204/6 acceso presso il
Controparte_1
Tale transazione ha comportato la cessazione della situazione debitoria dell'attore che era stata riconosciuta ed accettata da quest'ultimo, considerato che il geom. aveva domandato alla banca Pt_1 convenuta “per far fronte ed onorare i miei impegni” di poter “estinguere l'esposizione … a saldo e stralcio” mediante “un versamento in unica soluzione di lire 5.000.000” (v. allegati fascicolo di parte attrice). A seguito dell'aumento, da parte dell'attore, della proposta transattiva da lire 5.000.000 a lire 6.000.000, l'istituto bancario convenuto ha accettato la proposta del geom. così definendo il rapporto di conto Pt_1 corrente di che trattasi, che, di conseguenza, è stato estinto in data 19.7.2000. I rapporti di dare/avere tra le parti si sono poi conclusi mediante il versamento della somma concordata di lire 6.000.000 (equivalenti a euro 3.098,74) in data 31.7.2000. 3.3. Da quanto precede, emerge che tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo con riguardo alla posizione in questione relativa al conto corrente bancario oggetto di questa causa. Infatti, alla proposta “saldo e stralcio” avanzata dall'attore fece seguito la relativa accettazione da parte della convenuta, come pure l'esecuzione dello stesso accordo per effetto del versamento della somma divisata. Il pagamento “a saldo e stralcio” di qualsivoglia pretesa relativa al conto ha costituito sicuramente un riconoscimento del debito e ha comportato la rinuncia a rimettere in discussione il rapporto che quel debito aveva determinato. Invero, può affermarsi che quando il geom. ha offerto una somma a saldo e stralcio della propria Pt_1 intera posizione debitoria, il medesimo abbia offerto una transazione “generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi …” tra esso e la banca convenuta (primo comma dell'art. 1975 c.c.): infatti, la formula era la più ampia possibile, e naturalmente includeva la rinuncia a far valere ogni motivo di nullità della obbligazione dalla quale derivava il debito per il quale si offriva la somma. Se fosse stato diversamente, ossia se il correntista avesse inteso dedurre la nullità totale o parziale del rapporto obbligatorio, non avrebbe formulato l'offerta, o, eventualmente, l'avrebbe formulata in termini diversi: infatti, offrire una somma per definire un'altrui pretesa creditoria, senza riserve, significa rinunciare a far valere in futuro che quella pretesa fosse illegittima (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 03/01/2018, n.19). Nulla autorizza a ritenere che sia stata offerta e conclusa una transazione speciale (secondo comma dell'art. 1975 c.c.) avente ad oggetto unicamente il rientro dalla posizione debitoria della parte attrice, senza precludere al geom. il diritto di agire successivamente per la ripetizione di un eventuale Pt_1 indebito da parte della convenuta Banca, in quanto, lo si ripete, offrire di pagare una somma, senza riserve, implica la rinuncia a dedurre in futuro che tale somma non era dovuta: diversamente, la somma ritenuta non dovuta non verrebbe offerta “a saldo e stralcio”. Sulla base di quanto appena detto, ritiene il Tribunale che la proposta di pagamento dell'attore “a saldo e stralcio” ha un duplice contenuto, perché, oltre a contenere un espresso riconoscimento di debito, prevede, altresì, la definizione, in via transattiva, di ogni controversia che possa insorgere tra le parti a qualunque titolo, sicchè ogni questione presente e futura, che potesse eventualmente insorgere in relazione a fatti avvenuti sino alla stessa, rientra nella suddetta transazione.
3 Dunque, all'esito di un esplicito accordo transattivo tra le parti, l'attore ha riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti dell'odierna convenuta. D'altronde, la corte di nomofilachia è orientata ad attribuire rilevanza alla res dubia da un punto di vista psicologico: “il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione è integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, con la conseguenza che nessuna incidenza sulla validità e sulla efficacia del negozio può attribuirsi all'accertamento 'ex post' della assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese” (ex multis, da ultimo, Cass. 27 ottobre 2019, n. 26.528; Cass. 6 maggio 2003, n. 6861; Cass. 6 ottobre 1999, n. 11.117; Cass. 10 luglio 1985, n. 4106) Non sussiste dubbio, poi, che, oltre alla res dubia, la situazione di incertezza soggettiva del rapporto giuridico che il negozio intendeva eliminare, nella fattispecie sia ricorrente pure il presupposto della sussistenza di “reciproche concessioni”; a fronte dell'accettazione della riduzione del credito da parte della banca nei confronti del cliente, le parti hanno prevenuto il sorgere una lite futura, quale quella attuale. Ne consegue che la transazione è effettivamente intercorsa tra le parti, ha avuto ad oggetto il rapporto dedotto dal ricorrente nel presente giudizio ed è perfettamente valida ed efficace, di talché è precluso all'attore di proporre domande fondate sui rapporti sottostanti alla predetta transazione, ormai definitivamente coperti dalla stessa. Da un punto di vista processuale, l'intervenuta transazione determina la cessazione della materia del contendere (Cass. 21 ottobre 1983, n. 6186), e tale rilievo rientra tra i poteri-doveri del giudice che egli è tenuto a compiere d'ufficio (Cass. 5 gennaio 1980, n. 54). Accertata poi l'intercorsa transazione, il giudice è tenuto a rigettare nel merito la domanda (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3598). 3.4. Oltretutto, nel caso di specie non si ravvisa nessuna nullità/invalidità della transazione, posto che l'art. 1972 c.c. non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, il contratto di conto corrente de quo non può dirsi illecito atteso che la causa non è illecita: si veda sul punto Cassazione civile, sez. I, 08/02/2016, n. 2413 secondo cui: “ L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” (Così statuendo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo). Semmai nel caso di specie, potrebbe al più discutersi della nullità di una o più singole clausole, nullità però che, in forza del disposto di cui all'art. 1419 c.c., non potrà involgere l'intero contratto. Nello stesso senso si veda Cassazione civile, sez. I, 23/02/2005, n. 3772: “Il principio che implicitamente ma indiscutibilmente si ricava dall'art. 1972 c.c. è quello della validità della transazione relativa a un titolo nullo, eccezion fatta dei casi in cui la nullità derivi da illiceità, ovvero da altra causa che sia stata ignorata”. Invero, quanto all'eventuale invalidità di cui all'art. 1972, comma 2 c.c., la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, anatocismo, capitalizzazione e meccanismo di contabilizzazione dei
4 giorni valuta, non può comportare l'invalidità della transazione ove dette clausole non rivestissero carattere essenziale del contratto. Si deve osservare, infatti, che la giurisprudenza costante è orientata nel senso di ritenere che “la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” (Cass., n. 8776 del 31/05/2012, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto;
conforme, Cass. n. 2413 del 08/02/2016, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo;
v. anche Cass., n. 23064 del 11/11/2016, con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, e altre). Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto da circa l'eventuale nullità o annullabilità della transazione, né in relazione all'eventuale essenzialità delle clausole nulle. Di conseguenza, risulta fondata l'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta circa l'inammissibilità delle domande svolte in giudizio per carenza di interesse, stante l'intervenuta transazione. 3.5. In termini, peraltro, si è pronunciata la giurisprudenza delle corti di merito in fattispecie del tutto assimilabili a quelle all'odierno scrutinio (cfr. già citata Tribunale Napoli sez. II, 03/01/2018, n.19; v. Tribunale Udine n. 198/2020; cfr. Tribunale Ancona n. 1570/2024; v. Tribunale Modena n. 83/2021; cfr. Tribunale Verona n. 100/2018).
3.6. Da tutto quanto precede deriva il rigetto di tutte le domande attoree (anche di quella risarcitoria), rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate. Non occorre, infatti, esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto. Invero, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre, imponendosi a tutela di esigenza di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
4. Sussistono motivi eccezionali per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte. 4.1. Le spese della CTU contabile svolta nel corso del giudizio, in ragione della soccombenza e del principio di causalità, devono essere poste in via definitiva a carico dell'attore, come liquidate durante il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) respinge tutte le domande svolte dalla parte attrice;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese e competenze della CTU contabile espletata in corso di causa, definitivamente, a carico di parte attrice, così come liquidate durante il giudizio, detratti tutti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
5 4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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