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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44277/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Alima Zana Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice a latere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44277/2021 promossa da: on il patrocinio dell'avv. MILANESI MARIA LUISA Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
“ con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CASTELLI GIULIA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito sorto da anticipo, mediante ravvedimento, della ritenuta di acconto del 26% su utili percepiti dai soci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 20.11.2024.
CONCLUSIONI ATTORE
pagina 1 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione in accoglimento della presente opposizione Voglia così giudicare:
In via preliminare
Revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei requisiti previsti dalla norma anche relativamente alla qualificazione degli interessi come moratori, nonché in ragione del fatto che
l'opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
In via principale
Accertare e dichiarare che il credito oggetto di decreto ingiuntivo non è liquido ed esigibile e che la presente opposizione è fondata su prova scritta.
Nel merito
Ritenuta la rilevanza della documentazione prodotta ai fini della decisione della controversia
Accertare e dichiarare
- l'insussistenza dei presupposti di cui al decreto ingiuntivo in ragione dell'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a ricondurre alle ragioni di credito;
- l'insussistenza del credito a fronte della dichiarazione di assorbimento da parte della società
CP_1
- l'insussistenza degli interessi qualificati e quantificati come moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2022
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione anche relativamente alla parte dell'ingiunzione che qualifica gli interessi per cui è causa come moratori.
Con vittoria di spese, compensi e oneri di causa oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
CONCLUSIONI CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare.
In via preliminare:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa, e confermare il decreto ingiuntivo n. 13467/2021 (R.G. 27909/2021).
In via istruttoria:
- rigettare le istanze formulate da Parte_1
pagina 2 di 11 - in subordine, in caso di loro ammissione, ammettere la a prova contraria;
Controparte_1
- in ogni caso espungere dagli atti di causa i documenti da 6 a 16 prodotti da perché non Parte_1
sono afferenti al giudizio e sui quali non si accetta il contraddittorio, o in subordine non tenerli in considerazioni ai fini della decisione, e non tenere conto delle deduzioni da pag. 3 a pag. 6 dell'atto di citazione, per gli stessi motivi;
- ammettere le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c..
In ogni caso:
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con espressa riserva di ogni domanda nuova, Parte_1
eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione di diritto, di merito ed istruttoria ed ogni opportuna produzione.
Con vittoria di spese e compensi e oneri professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, anche del giudizio di opposizione.
1. Le vicende processuali
socio fino al 10.12.2020 nella misura di un terzo del capitale sociale di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13467/2021 concesso da questo Ufficio in data 23.6.2021, a favore di (di Controparte_1 seguito ”) per il pagamento della somma di € 9.004,84 oltre interessi e spese. CP_1
L'opponente ha premesso che il credito azionato afferisce alle somme corrisposte dall'Erario dall'opposta, soggetto sostituto d'imposta, quale ritenuta di acconto del 26% sugli utili percepiti dai soci per l'anno 2019.
L'opponente ha invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per:
-mancata previa delibera assembleare autorizzativa all'organo gestorio per promuovere l'iniziativa giudiziari nei suoi confronti;
- sussistenza di un patto- tra soci e società- di accollo in via definitiva a carico di quest'ultima del debito tributario.
Si è costituita , chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo CP_1 opposto e, nel merito, invocando il rigetto l'opposizione. In proposito, ha negato la necessità di una previa autorizzazione assembleare a promuovere, a cura dell'organo gestorio, il recupero dei credito;
ha rammentato la non derogabilità dell'obbligo di rivalsa, obbligatoria, da parte del soggetto sostituto d'imposta sul sostituito, su cui deve gravare in via definitiva l'obbligo tributario. In ogni caso ha negato la sussistenza di qualunque accordo tra le parti in deroga al quadro normativo.
pagina 3 di 11 Il giudice istruttore con l'ordinanza del 16.6.2022 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini di legge per le memorie istruttorie.
Parte opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha dato atto di avere adempiuto al pagamento della somma ingiunta a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., contestando tuttavia la debenza dell'IVA sulle spese e la quota interessi pari ad euro 819,07 sul capitale di euro 9.004,84 per il periodo dal 10/05/2021 al 29/06/2022.
Parte opposta in proposito ne ha eccepito la tardività.
Senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. La regolare costituzione in giudizio dell'opposta
In primo luogo, è infondata l'eccezione dell'opponente circa la mancata regolare costituzione dell'opposta, per carenza della previa autorizzazione assembleare all'organo gestorio per agire in giudizio ai fini del recupero del credito litigioso.
Invero, la società è regolarmente costituita in giudizio nella persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale , per le ragioni che seguono. Controparte_2
Come noto, secondo il dettato dell'art. 2475 bis c.c. gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, sia in via sostanziale sia in via processuale: le limitazioni ai relativi poteri degli amministratori devono risultare dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina.
Nel caso in esame, nessuna limitazione in tal senso è stata eccepita e provata in sede di nomina.
Quanto allo lo Statuto di , il consiglio di amministrazione è dotato di gestione della società, CP_1
“esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci” (cfr. doc. 5 di parte opponente).
In proposito, come noto, l'art 2479 c.c. non annovera, tra i poteri esclusivi dell'assemblea quello di autorizzare gli amministratori ad avviare iniziative giudiziarie ritenute necessarie per il recupero dei crediti sociali, autorizzazione prevista dall' art. 2364 c.c. solo per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Dunque, né la legge né lo Statuto della convenuta opposta richiedevano la previa delibera assembleare al fine dell'introduzione del procedimento monitorio e per la valida costituzione nel presente giudizio.
All'interno del C.d.A. di è stato poi ha conferito al suo presidente, che qui ha rilasciato la CP_1
procura alle lite e rappresenta la società, tutti i poteri tranne quelli di acquisto, cessione e permuta di immobile, acquisto, affitti e/o cessione di azienda o ramo di azienda (cfr. verbale 17.7.2020, doc. 12 parte opponente).
pagina 4 di 11
3. Nel merito
3.1. L'opposizione è infondata, essendo provata la sussistenza del credito restitutorio azionato in sede monitoria dalla società, in virtù dell'obbligo di rivalsa previsto ex lege.
Va in proposito rammentato quanto segue:
-l'art. 1 comma 99-1006 dalle L. di Bilancio 2018, entrata in vigore l'1.1.2018, ha modificato il regime impositivo di cui all'art. 47 del TUIR (cfr. parere chiarificatore Agenzia delle Entrate, doc 7), assoggettando a ritenuta a titolo di imposta, in misura del 26%, i redditi di natura fiscale conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, dal possesso di partecipazioni qualificate (intese come partecipazioni in s.r.l. superiore al 20% in relazione al diritto di voto esercitato nell'assemblea ordinaria);
- l'art. 27 del dpr n. 600 del 1973, così come modificato dalla l. di bilancio 2018 sopra richiamata, ha previsto espressamente che la società opera, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti;
-si tratta questa di rivalsa obbligatoria ai sensi del successivo art. 64 del dpr n. 600 del 73, come principio generale, per cui non sono consentiti patti in deroga, imponendo la legge che l'onere fiscale sia trasferito da un soggetto ad un altro che
è il vero soggetto passivo inciso dal tributo. E ciò a differenza della rivalsa facoltativa- nei soli casi espressamente previsti dalle legge- ove sono consentiti patti in deroga (art. 30 DPR n. 600/73).
3.2. Nel caso in esame, come rammentato dal giudice istruttore nel corso del giudizio;
- con verbale in data 26.06.2019 l'Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione ai soci dell'utile di esercizio pari a € 112.313,00 (doc. 5);
- ciascuno dei tre soci, titolare ciascuno della quota del 33,33% del capitale sociale, ha percepito -nel periodo da luglio a novembre 2019- la somma di € 37.437,76 a titolo di distribuzione utili (il totale utili ammontava ad € 112.313,00);
- in particolare, ha ricevuto bonifici per seguiti bonifici pari ad € Parte_1
37.012,71 (cfr. doc. 6 del monitorio) oltre l'importo € 425,05, non versato direttamente in quanto compensato con un controcredito della società verso il socio stesso e così per la somma complessiva deliberata di € 37.437,76 (come anche riprodotto anche pagina 5 di 11 nell'estratto autentico notarile del giornale di contabilità della società, cfr. doc. 5 del ricorso monitorio);
- la somma di € 37.437,76 era tuttavia lordo, mentre l'importo netto correttamente dovuto- applicando la ritenuta del 26%-corrispondeva alla minor somma di €
27.703.94. Dalla certificazione degli utili percepiti nel periodo qui esaminati da Pt_1
risulta per tabulas infatti la ritenuta d'acconto pari all'aliquota del 26% di €
[...]
9,733,82 (doc. 10);
- tale ultimo importo non è stato pacificamente trattenuto in sede di distribuzione degli utili, solo per un mero errore contabile, come emerge dal carteggio in atti tra le parti
(cfr. docc. 1 e 2 di parte opponente). Dunque, la società ha corrisposto ai soci tale somma non dovuta;
- la società ha provveduto poi – quale sostituto d'imposta dei tre soci, soggetti sostituiti
- al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate in data 08.06.2020, mediante il procedimento di ravvedimento operoso (dunque mediante versamento spontaneo per sanare la precedente irregolarità, non avendo versato tempestivamente al fisco l'IVA) della somma totale € 30.357,56, di cui € 25.161,95 per le ritenute sugli utili distribuiti e
€ 5.195,59 per le sanzioni (cfr. doc. 3 della fase monitoria);
- è dunque sorta l'obbligo di rivalsa obbligatoria del soggetto sostituto d'imposta- sul sostituito- CP_1 Parte_1
A seguito di una richiesta in via stragiudiziale inviata in data 1.6.2021 (cfr. doc. 7 giudizio monitorio), prima preceduta da una raccomandata del 6.5.2021 (cfr. doc. 6 monitorio), ha agito in rivalsa in via monitoria nei confronti dell'allora CP_1
socio, odierno opponente, per recupero di tale importo indebitamente versato per conto dello stesso a favore dell'Erario.
3.3.Ciò premesso, non vi è discussione tra le parti, e dunque è circostanza pacifica, che l'importo litigioso sia stato versato dalla società, quale sostituto d'imposta, senza previa trattenuta all'opponente, quale soggetto sostituito.
Quest'ultimo, al fine di paralizzare la rivalsa esercitata dalla società, ha eccepito la conclusione di patto traslativo tra la e i soci, secondo il quale quest'ultima si sarebbe accollata il CP_1 debito d' imposta.
La censura è infondata in quanto:
(i) come sopra rammentato si tratta in questo caso di rivalsa obbligatoria per legge.
Non sono ammessi in proposito patti di accollo, in deroga, che comporterebbero pagina 6 di 11 l'effetto di alterare immediatamente il carico tributario, non verificandosi da parte del contribuente quell' esborso verso il fisco che realizza il doveroso carico tributario (Cass. su 688/2019);
(ii) in ogni caso, anche ove ritenuto che tale regime fosse derogabile, non vi è prova scritta di un accordo tra i soci e le società dell'assunzione di tale debito da parte dell'opposta mediante accollo. Non può infatti in tale senso essere interpretata la comunicazione e-mail proveniente dalla società, ove si precisa, in risposta ad una richiesta di chiarimento dello stesso che tale somma sarebbe stata Parte_1
"assorbita da L3".
E ciò tenuto conto:
- dell'ambiguità di tale locuzione, inidonea ad essere interpretata quale assunzione di debito;
- dalla qualifica del soggetto -una dipendente della società addetta a compiti di segreteria- che ha effettuato tale dichiarazione, non dotata dei poteri di spendere il nome della resistente, ossia assumere debiti per l'opposta, circostanza certamente nota all' allora socio di , odierno CP_1
opponente;
- dal contesto in cui tale comunicazione è stata resa, ovvero nel corso di una interlocuzione avviata dall'opposta di tenore del tutto disomogeneo rispetto alla volontà di assumere un debito altrui (“dovremo versare quel 26% in sede di calcolo delle imposte con ravvedimento e trattenerlo dai prossimi compensi ai soci"), ma espressamente diretto a comunicare l'intento di anticipare il pagamento per poi procedere al relativo recupero presso i soci secondo la modalità ivi indicata (cfr. doc. I di parte opponente e doc. 8 di parte opposta).
(ii) gli altri due soci ed in sostituzione dei quali la Controparte_2 Parte_2 società aveva eseguito il pagamento a favore dell'Erario, sono stati sollecitati dalla società
a restituire il relativo importo (cfr. doc. 6 monitorio), hanno riconosciuto il debito (cfr. docc. 14 e 15 di parte opposta) ed hanno provveduto al relativo rimborso (cfr. doc. 16 e 17 di parte opposta).
pagina 7 di 11 3.4. Quanto all'eccezione circa la modalità abusiva, financo persecutoria, delle modalità con cui l'opposta ha agito nei confronti dell'opponente, anche tale doglianza è infondata. E ciò considerato che:
- la società ha esercitato solo un proprio diritto-dovere, di recuperare le somme versate al fisco;
-l'azione giudiziaria è stata preceduta da una diffida in data 1.6.2021 (cfr. doc. 7 giudizio monitorio), e pria ancora da un invito ad adempiere del 6.5.2021 (cfr. doc. 6 del procedimento monitorio);
- l'iniziativa è stata compiuta anche nei confronti di tutti i suoi soci, che hanno spontaneamente adempiuto,
-alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti in lite – cui fa riferimento dell'opposta negli scritti difensivi finali- delineano un quadro del tutto disomogeneo rispetto alla censura del ricorrente;
3.5. Parte opponente ha infine contestato il tasso degli interessi applicato al decreto ingiuntivo e la non debenza dell'IVA sulle spese legali.
Invero, essendo stata nell'atto di citazione in opposizione contestato integralmente il credito incorporato nel decreto ingiuntivo opposto, va ritenuta tempestiva la contestazione, per la prima volta sollevata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. specificamente afferente ad un accessorio del credito contestato integralmente con opposizione ad un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1287 del
01/02/2002).
Nel merito, le due censure sono infondate.
Invero, quanto all'IVA, poiché nel caso in esame non viene coinvolto un rapporto tributario, trattandosi di debito per restituzione delle spese di lite, l'imposta sul valore aggiunto a cui si fa riferimento è quella che emette il difensore nei confronti del proprio cliente il quale, se vittorioso, può chiedere il rimborso alla parte soccombente. Se tuttavia la parte vittoriosa può dedurre tale imposta non può rivalersi, chiedendone il relativo pagamento, nei confronti della parte soccombente, risolvendosi questa in un'indebita pretesa che comporterebbe un indebito arricchimento: “Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una
pagina 8 di 11 locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (cfr. Cass. Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018).
Ritiene il Collegio che tale indicazione, inserita sul decreto ingiuntivo opposto di tale accessorio, vada intesa nel senso che IVA vada corrisposta solo “se dovuta”.
Nel caso in esame, essendo la società creditrice sostituto d'imposta che può dunque procedere alla relativa detrazione, l'IVA sulle spese non può essere addebitata al debitore opponente: e ciò come del resto valutato dalla stessa opposta, che ha precisato di non avere richiesto tale accessorio- circostanza non contestata.
Così correttamente interpretato, il decreto ingiuntivo sotto questo profilo non può ritenersi dunque viziato.
Quanto agli interessi, il decreto ingiuntivo specifica solo la fonte- ossia quella legale- ma non il saggio (cfr. punto n. 2 del dispositivo “gli interessi di mora dalla data del 10/05/2021 sino all'effettivo pagamento, al tasso legale vigente”).
Tale comando va dunque interpretato come richiamo operato all'art. 1384 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (sent. n. 12449/ 2024), per cui solo gli interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda vanno calcolati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ove in sede di precetto sia stato erroneamente indicato il tasso indicato dal dpr n. 231/2002 anche per il periodo precedente, non vertendosi qui nell'ipotesi di una transazione commerciale, si tratta di un vizio che non intacca il titolo monitorio ma solo il precetto, da far valere dunque con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c.
Infine, quanto alla decorrenza degli interessi, va rammentato che poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire sono dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Dunque, nel caso in esame è corretta la decorrenza degli interessi legali quantomeno dal
10.5.2021, data successiva al pagamento della somma all'Erario da parte dell'opposta e momento a partire dal quale quale è stato reso edotto formalmente dell'obbligo Parte_1
restitutorio, con esclusione quindi dello stato soggettivo di buona fede (cfr prima lettera di costituzione in mora del 06.05.2021, doc. 6 del fascicolo monitorio, riceduta dall'intimato in data 10.5.2021).
pagina 9 di 11
3. Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria
Pt_ Infine, quanto alla decorrenza degli interessi, va rammentato che poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire sono dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Dunque, nel caso in esame è corretta la decorrenza degli interessi legali quantomeno dal
10.5.2021, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, data successiva al pagamento della somma all'Erario da parte dell'opposta e successiva a quella nella quale è stato Parte_1
reso edotto formalmente dell'obbligo restitutorio, con esclusione quindi di uno stato soggettivo di buona fede (cfr prima lettera di costituzione in mora del 06.05.2021, doc. 6 del fascicolo monitorio, riveduta in data 10.5.2021).
4.Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria, alla luce dell'incertezza delle questioni sottese alla vicenda portata all'attenzione del Tribunale, che hanno giustificato il ricorso di all'autorità giudiziaria, scelta non caratterizzata dall'abuso Parte_1 del diritto d'azione e di difesa.
5. Il comando giudiziale
L'opposizione a decreto ingiuntivo va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicando lo scaglione medio per la determinazione dei compensi, avuto riguardo alle questioni trattate e della rapida scansione del giudizio, ove non è stato dato ingresso all'istruzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da contro con atto di citazione notificato in data 25.10.2021, ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni indicate in narrativa;
2. rigetta la domanda per lite temeraria formulata dall'opposta nei confronti dell'opponente per i motivi indicati in narrativa;
pagina 10 di 11 3. condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta, dell'importo liquidat0 in € 5077, 00 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2025
Il Presidente Angelo Mambriani
Il giudice relatore Alima Zana
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Alima Zana Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice a latere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44277/2021 promossa da: on il patrocinio dell'avv. MILANESI MARIA LUISA Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
“ con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CASTELLI GIULIA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito sorto da anticipo, mediante ravvedimento, della ritenuta di acconto del 26% su utili percepiti dai soci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 20.11.2024.
CONCLUSIONI ATTORE
pagina 1 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione in accoglimento della presente opposizione Voglia così giudicare:
In via preliminare
Revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei requisiti previsti dalla norma anche relativamente alla qualificazione degli interessi come moratori, nonché in ragione del fatto che
l'opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
In via principale
Accertare e dichiarare che il credito oggetto di decreto ingiuntivo non è liquido ed esigibile e che la presente opposizione è fondata su prova scritta.
Nel merito
Ritenuta la rilevanza della documentazione prodotta ai fini della decisione della controversia
Accertare e dichiarare
- l'insussistenza dei presupposti di cui al decreto ingiuntivo in ragione dell'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a ricondurre alle ragioni di credito;
- l'insussistenza del credito a fronte della dichiarazione di assorbimento da parte della società
CP_1
- l'insussistenza degli interessi qualificati e quantificati come moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2022
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione anche relativamente alla parte dell'ingiunzione che qualifica gli interessi per cui è causa come moratori.
Con vittoria di spese, compensi e oneri di causa oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
CONCLUSIONI CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare.
In via preliminare:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa, e confermare il decreto ingiuntivo n. 13467/2021 (R.G. 27909/2021).
In via istruttoria:
- rigettare le istanze formulate da Parte_1
pagina 2 di 11 - in subordine, in caso di loro ammissione, ammettere la a prova contraria;
Controparte_1
- in ogni caso espungere dagli atti di causa i documenti da 6 a 16 prodotti da perché non Parte_1
sono afferenti al giudizio e sui quali non si accetta il contraddittorio, o in subordine non tenerli in considerazioni ai fini della decisione, e non tenere conto delle deduzioni da pag. 3 a pag. 6 dell'atto di citazione, per gli stessi motivi;
- ammettere le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c..
In ogni caso:
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con espressa riserva di ogni domanda nuova, Parte_1
eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione di diritto, di merito ed istruttoria ed ogni opportuna produzione.
Con vittoria di spese e compensi e oneri professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, anche del giudizio di opposizione.
1. Le vicende processuali
socio fino al 10.12.2020 nella misura di un terzo del capitale sociale di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 25.10.2021 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13467/2021 concesso da questo Ufficio in data 23.6.2021, a favore di (di Controparte_1 seguito ”) per il pagamento della somma di € 9.004,84 oltre interessi e spese. CP_1
L'opponente ha premesso che il credito azionato afferisce alle somme corrisposte dall'Erario dall'opposta, soggetto sostituto d'imposta, quale ritenuta di acconto del 26% sugli utili percepiti dai soci per l'anno 2019.
L'opponente ha invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per:
-mancata previa delibera assembleare autorizzativa all'organo gestorio per promuovere l'iniziativa giudiziari nei suoi confronti;
- sussistenza di un patto- tra soci e società- di accollo in via definitiva a carico di quest'ultima del debito tributario.
Si è costituita , chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo CP_1 opposto e, nel merito, invocando il rigetto l'opposizione. In proposito, ha negato la necessità di una previa autorizzazione assembleare a promuovere, a cura dell'organo gestorio, il recupero dei credito;
ha rammentato la non derogabilità dell'obbligo di rivalsa, obbligatoria, da parte del soggetto sostituto d'imposta sul sostituito, su cui deve gravare in via definitiva l'obbligo tributario. In ogni caso ha negato la sussistenza di qualunque accordo tra le parti in deroga al quadro normativo.
pagina 3 di 11 Il giudice istruttore con l'ordinanza del 16.6.2022 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini di legge per le memorie istruttorie.
Parte opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha dato atto di avere adempiuto al pagamento della somma ingiunta a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., contestando tuttavia la debenza dell'IVA sulle spese e la quota interessi pari ad euro 819,07 sul capitale di euro 9.004,84 per il periodo dal 10/05/2021 al 29/06/2022.
Parte opposta in proposito ne ha eccepito la tardività.
Senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. La regolare costituzione in giudizio dell'opposta
In primo luogo, è infondata l'eccezione dell'opponente circa la mancata regolare costituzione dell'opposta, per carenza della previa autorizzazione assembleare all'organo gestorio per agire in giudizio ai fini del recupero del credito litigioso.
Invero, la società è regolarmente costituita in giudizio nella persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale , per le ragioni che seguono. Controparte_2
Come noto, secondo il dettato dell'art. 2475 bis c.c. gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, sia in via sostanziale sia in via processuale: le limitazioni ai relativi poteri degli amministratori devono risultare dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina.
Nel caso in esame, nessuna limitazione in tal senso è stata eccepita e provata in sede di nomina.
Quanto allo lo Statuto di , il consiglio di amministrazione è dotato di gestione della società, CP_1
“esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci” (cfr. doc. 5 di parte opponente).
In proposito, come noto, l'art 2479 c.c. non annovera, tra i poteri esclusivi dell'assemblea quello di autorizzare gli amministratori ad avviare iniziative giudiziarie ritenute necessarie per il recupero dei crediti sociali, autorizzazione prevista dall' art. 2364 c.c. solo per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Dunque, né la legge né lo Statuto della convenuta opposta richiedevano la previa delibera assembleare al fine dell'introduzione del procedimento monitorio e per la valida costituzione nel presente giudizio.
All'interno del C.d.A. di è stato poi ha conferito al suo presidente, che qui ha rilasciato la CP_1
procura alle lite e rappresenta la società, tutti i poteri tranne quelli di acquisto, cessione e permuta di immobile, acquisto, affitti e/o cessione di azienda o ramo di azienda (cfr. verbale 17.7.2020, doc. 12 parte opponente).
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3. Nel merito
3.1. L'opposizione è infondata, essendo provata la sussistenza del credito restitutorio azionato in sede monitoria dalla società, in virtù dell'obbligo di rivalsa previsto ex lege.
Va in proposito rammentato quanto segue:
-l'art. 1 comma 99-1006 dalle L. di Bilancio 2018, entrata in vigore l'1.1.2018, ha modificato il regime impositivo di cui all'art. 47 del TUIR (cfr. parere chiarificatore Agenzia delle Entrate, doc 7), assoggettando a ritenuta a titolo di imposta, in misura del 26%, i redditi di natura fiscale conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, dal possesso di partecipazioni qualificate (intese come partecipazioni in s.r.l. superiore al 20% in relazione al diritto di voto esercitato nell'assemblea ordinaria);
- l'art. 27 del dpr n. 600 del 1973, così come modificato dalla l. di bilancio 2018 sopra richiamata, ha previsto espressamente che la società opera, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti;
-si tratta questa di rivalsa obbligatoria ai sensi del successivo art. 64 del dpr n. 600 del 73, come principio generale, per cui non sono consentiti patti in deroga, imponendo la legge che l'onere fiscale sia trasferito da un soggetto ad un altro che
è il vero soggetto passivo inciso dal tributo. E ciò a differenza della rivalsa facoltativa- nei soli casi espressamente previsti dalle legge- ove sono consentiti patti in deroga (art. 30 DPR n. 600/73).
3.2. Nel caso in esame, come rammentato dal giudice istruttore nel corso del giudizio;
- con verbale in data 26.06.2019 l'Assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione ai soci dell'utile di esercizio pari a € 112.313,00 (doc. 5);
- ciascuno dei tre soci, titolare ciascuno della quota del 33,33% del capitale sociale, ha percepito -nel periodo da luglio a novembre 2019- la somma di € 37.437,76 a titolo di distribuzione utili (il totale utili ammontava ad € 112.313,00);
- in particolare, ha ricevuto bonifici per seguiti bonifici pari ad € Parte_1
37.012,71 (cfr. doc. 6 del monitorio) oltre l'importo € 425,05, non versato direttamente in quanto compensato con un controcredito della società verso il socio stesso e così per la somma complessiva deliberata di € 37.437,76 (come anche riprodotto anche pagina 5 di 11 nell'estratto autentico notarile del giornale di contabilità della società, cfr. doc. 5 del ricorso monitorio);
- la somma di € 37.437,76 era tuttavia lordo, mentre l'importo netto correttamente dovuto- applicando la ritenuta del 26%-corrispondeva alla minor somma di €
27.703.94. Dalla certificazione degli utili percepiti nel periodo qui esaminati da Pt_1
risulta per tabulas infatti la ritenuta d'acconto pari all'aliquota del 26% di €
[...]
9,733,82 (doc. 10);
- tale ultimo importo non è stato pacificamente trattenuto in sede di distribuzione degli utili, solo per un mero errore contabile, come emerge dal carteggio in atti tra le parti
(cfr. docc. 1 e 2 di parte opponente). Dunque, la società ha corrisposto ai soci tale somma non dovuta;
- la società ha provveduto poi – quale sostituto d'imposta dei tre soci, soggetti sostituiti
- al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate in data 08.06.2020, mediante il procedimento di ravvedimento operoso (dunque mediante versamento spontaneo per sanare la precedente irregolarità, non avendo versato tempestivamente al fisco l'IVA) della somma totale € 30.357,56, di cui € 25.161,95 per le ritenute sugli utili distribuiti e
€ 5.195,59 per le sanzioni (cfr. doc. 3 della fase monitoria);
- è dunque sorta l'obbligo di rivalsa obbligatoria del soggetto sostituto d'imposta- sul sostituito- CP_1 Parte_1
A seguito di una richiesta in via stragiudiziale inviata in data 1.6.2021 (cfr. doc. 7 giudizio monitorio), prima preceduta da una raccomandata del 6.5.2021 (cfr. doc. 6 monitorio), ha agito in rivalsa in via monitoria nei confronti dell'allora CP_1
socio, odierno opponente, per recupero di tale importo indebitamente versato per conto dello stesso a favore dell'Erario.
3.3.Ciò premesso, non vi è discussione tra le parti, e dunque è circostanza pacifica, che l'importo litigioso sia stato versato dalla società, quale sostituto d'imposta, senza previa trattenuta all'opponente, quale soggetto sostituito.
Quest'ultimo, al fine di paralizzare la rivalsa esercitata dalla società, ha eccepito la conclusione di patto traslativo tra la e i soci, secondo il quale quest'ultima si sarebbe accollata il CP_1 debito d' imposta.
La censura è infondata in quanto:
(i) come sopra rammentato si tratta in questo caso di rivalsa obbligatoria per legge.
Non sono ammessi in proposito patti di accollo, in deroga, che comporterebbero pagina 6 di 11 l'effetto di alterare immediatamente il carico tributario, non verificandosi da parte del contribuente quell' esborso verso il fisco che realizza il doveroso carico tributario (Cass. su 688/2019);
(ii) in ogni caso, anche ove ritenuto che tale regime fosse derogabile, non vi è prova scritta di un accordo tra i soci e le società dell'assunzione di tale debito da parte dell'opposta mediante accollo. Non può infatti in tale senso essere interpretata la comunicazione e-mail proveniente dalla società, ove si precisa, in risposta ad una richiesta di chiarimento dello stesso che tale somma sarebbe stata Parte_1
"assorbita da L3".
E ciò tenuto conto:
- dell'ambiguità di tale locuzione, inidonea ad essere interpretata quale assunzione di debito;
- dalla qualifica del soggetto -una dipendente della società addetta a compiti di segreteria- che ha effettuato tale dichiarazione, non dotata dei poteri di spendere il nome della resistente, ossia assumere debiti per l'opposta, circostanza certamente nota all' allora socio di , odierno CP_1
opponente;
- dal contesto in cui tale comunicazione è stata resa, ovvero nel corso di una interlocuzione avviata dall'opposta di tenore del tutto disomogeneo rispetto alla volontà di assumere un debito altrui (“dovremo versare quel 26% in sede di calcolo delle imposte con ravvedimento e trattenerlo dai prossimi compensi ai soci"), ma espressamente diretto a comunicare l'intento di anticipare il pagamento per poi procedere al relativo recupero presso i soci secondo la modalità ivi indicata (cfr. doc. I di parte opponente e doc. 8 di parte opposta).
(ii) gli altri due soci ed in sostituzione dei quali la Controparte_2 Parte_2 società aveva eseguito il pagamento a favore dell'Erario, sono stati sollecitati dalla società
a restituire il relativo importo (cfr. doc. 6 monitorio), hanno riconosciuto il debito (cfr. docc. 14 e 15 di parte opposta) ed hanno provveduto al relativo rimborso (cfr. doc. 16 e 17 di parte opposta).
pagina 7 di 11 3.4. Quanto all'eccezione circa la modalità abusiva, financo persecutoria, delle modalità con cui l'opposta ha agito nei confronti dell'opponente, anche tale doglianza è infondata. E ciò considerato che:
- la società ha esercitato solo un proprio diritto-dovere, di recuperare le somme versate al fisco;
-l'azione giudiziaria è stata preceduta da una diffida in data 1.6.2021 (cfr. doc. 7 giudizio monitorio), e pria ancora da un invito ad adempiere del 6.5.2021 (cfr. doc. 6 del procedimento monitorio);
- l'iniziativa è stata compiuta anche nei confronti di tutti i suoi soci, che hanno spontaneamente adempiuto,
-alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto le parti in lite – cui fa riferimento dell'opposta negli scritti difensivi finali- delineano un quadro del tutto disomogeneo rispetto alla censura del ricorrente;
3.5. Parte opponente ha infine contestato il tasso degli interessi applicato al decreto ingiuntivo e la non debenza dell'IVA sulle spese legali.
Invero, essendo stata nell'atto di citazione in opposizione contestato integralmente il credito incorporato nel decreto ingiuntivo opposto, va ritenuta tempestiva la contestazione, per la prima volta sollevata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. specificamente afferente ad un accessorio del credito contestato integralmente con opposizione ad un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1287 del
01/02/2002).
Nel merito, le due censure sono infondate.
Invero, quanto all'IVA, poiché nel caso in esame non viene coinvolto un rapporto tributario, trattandosi di debito per restituzione delle spese di lite, l'imposta sul valore aggiunto a cui si fa riferimento è quella che emette il difensore nei confronti del proprio cliente il quale, se vittorioso, può chiedere il rimborso alla parte soccombente. Se tuttavia la parte vittoriosa può dedurre tale imposta non può rivalersi, chiedendone il relativo pagamento, nei confronti della parte soccombente, risolvendosi questa in un'indebita pretesa che comporterebbe un indebito arricchimento: “Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una
pagina 8 di 11 locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. (cfr. Cass. Ordinanza n. 22279 del 13/09/2018).
Ritiene il Collegio che tale indicazione, inserita sul decreto ingiuntivo opposto di tale accessorio, vada intesa nel senso che IVA vada corrisposta solo “se dovuta”.
Nel caso in esame, essendo la società creditrice sostituto d'imposta che può dunque procedere alla relativa detrazione, l'IVA sulle spese non può essere addebitata al debitore opponente: e ciò come del resto valutato dalla stessa opposta, che ha precisato di non avere richiesto tale accessorio- circostanza non contestata.
Così correttamente interpretato, il decreto ingiuntivo sotto questo profilo non può ritenersi dunque viziato.
Quanto agli interessi, il decreto ingiuntivo specifica solo la fonte- ossia quella legale- ma non il saggio (cfr. punto n. 2 del dispositivo “gli interessi di mora dalla data del 10/05/2021 sino all'effettivo pagamento, al tasso legale vigente”).
Tale comando va dunque interpretato come richiamo operato all'art. 1384 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (sent. n. 12449/ 2024), per cui solo gli interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda vanno calcolati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ove in sede di precetto sia stato erroneamente indicato il tasso indicato dal dpr n. 231/2002 anche per il periodo precedente, non vertendosi qui nell'ipotesi di una transazione commerciale, si tratta di un vizio che non intacca il titolo monitorio ma solo il precetto, da far valere dunque con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c.
Infine, quanto alla decorrenza degli interessi, va rammentato che poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire sono dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Dunque, nel caso in esame è corretta la decorrenza degli interessi legali quantomeno dal
10.5.2021, data successiva al pagamento della somma all'Erario da parte dell'opposta e momento a partire dal quale quale è stato reso edotto formalmente dell'obbligo Parte_1
restitutorio, con esclusione quindi dello stato soggettivo di buona fede (cfr prima lettera di costituzione in mora del 06.05.2021, doc. 6 del fascicolo monitorio, riceduta dall'intimato in data 10.5.2021).
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3. Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria
Pt_ Infine, quanto alla decorrenza degli interessi, va rammentato che poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire sono dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Dunque, nel caso in esame è corretta la decorrenza degli interessi legali quantomeno dal
10.5.2021, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto, data successiva al pagamento della somma all'Erario da parte dell'opposta e successiva a quella nella quale è stato Parte_1
reso edotto formalmente dell'obbligo restitutorio, con esclusione quindi di uno stato soggettivo di buona fede (cfr prima lettera di costituzione in mora del 06.05.2021, doc. 6 del fascicolo monitorio, riveduta in data 10.5.2021).
4.Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria, alla luce dell'incertezza delle questioni sottese alla vicenda portata all'attenzione del Tribunale, che hanno giustificato il ricorso di all'autorità giudiziaria, scelta non caratterizzata dall'abuso Parte_1 del diritto d'azione e di difesa.
5. Il comando giudiziale
L'opposizione a decreto ingiuntivo va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicando lo scaglione medio per la determinazione dei compensi, avuto riguardo alle questioni trattate e della rapida scansione del giudizio, ove non è stato dato ingresso all'istruzione probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da contro con atto di citazione notificato in data 25.10.2021, ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni indicate in narrativa;
2. rigetta la domanda per lite temeraria formulata dall'opposta nei confronti dell'opponente per i motivi indicati in narrativa;
pagina 10 di 11 3. condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta, dell'importo liquidat0 in € 5077, 00 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione.
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2025
Il Presidente Angelo Mambriani
Il giudice relatore Alima Zana
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