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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3253/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, RE
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16561/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3177/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018074429000 con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento dell'importo di € 3.459.078,86 di cui di competenza della Corte per € 1.300.461,85
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, unitamente alle cartelle sottostanti per i seguenti motivi:
1)omessa o irregolare notifica delle cartelle;
2)prescrizione delle poste contabili per decorrenza dei termini quinquennali
3)l'avviso di accertamento non è stato emesso da Funzionario autorizzato;
4)difetto di sottoscrizione del soggetto titolare dell'accertamento
5)eccepisce la natura privata del credito vantato da MCC per violazione dell'art. 21 del DLGS 46/1999 inserito nell'atto d'intimazione e di cui si è perorata doglianza presso il Tribunale Ordinario;
6)nullità della cartella esattoriale per mancanza della notifica dell'avviso di accertamento
7)mancanza di sufficienti informazioni sul credito vantato nell'avviso e violazione delle norme sull'affidamento legittimo del contribuente.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e chiede, in via pregiudiziale che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto depositato tardivamente ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, visto che il ricorso risulta notificato in data 03.06.2025 ma iscritto a ruolo solo in data
02.10.2025; inoltre, chiede che venga dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva relativa alle questioni inerenti l'atto impugnato, in quanto attengono esclusivamente alla fase di riscossione e, quindi, di competenza dell'Agente alla riscossione;
nel merito chiede il rigetto, rilevando di aver legittimamente operato, sostenendo che la cartella di pagamento n. 07120230064145558 (avente ad oggetto il ruolo emesso a seguito della tassazione atti giudiziari per l'anno d'imposta 2019) sia stata ritualmente notificata il 07/ 06/2023
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli e chiede anche lei che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto depositato tardivamente;
nel merito chiede il rigetto dello stesso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per due ordini di motivi
Invero, il primo accertamento che la Corte è chiamata ad effettuare è quello relativo alla verifica della regolare e tempestiva costituzione in giudizio delle parti.
Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 22 D.L vo n. 546/92, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Invece dalla documentazione agli atti risulta che il ricorso risulta notificato in data 03.06.2025 ma iscritto a ruolo solo in data 02.10.2025
Infatti, la ricorrente ha presentato ricorso ex art.49 del D.lgs. 546/92 previo reclamo ex art. 17 bis del D.lgs
546/92 ed ha provveduto solo successivamente ad iscriverlo al ruolo e, al riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che il deposito tardivo del ricorso costituisce una causa di inammissibilità che il giudice può e deve rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del processo, visto che si tratta di un vizio non sanabile, nemmeno dalla costituzione in giudizio della controparte
Pertanto il suddetto temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso)
è previsto a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria ed a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte.
Altro profilo di inammissibilità del ricorso risiede nel fatto che la Corte dovrebbe verificare la conformità dei documenti versati in atti a quelli originali ex comma 5 bis dell art 25 bis 546/92, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati senza l'attestazione di conformità all'originale
La suddetta norma prevede che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore e tale formulazione sostituisce il termine “originale” con l'espressione “documento analogico detenuto dal difensore”.
Al riguardo il ricorrente non ha depositato alcuna attestazione di conformità agli originali dei documenti depositati
Alla luce di quanto detto, il Giudice rileva che la rilevata mancata attestazione di conformità all'originale dei documenti, precluda la disamina degli atti versati nel fascicolo telematico processuale
Di conseguenza, l'omessa attestazione di autenticità preclude l'esame dell'incarto documentale e la violazione del precetto normativo costituisce un rilievo assorbente sugli atti versati nel prefato fascicolo e, per l'effetto, la preclusione del loro esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E 10.000,00 nei confronti di entrambi gli enti resistenti oltre oneri ed accessori se dovuti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, RE
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16561/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI MORA n. 07120259018074429000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3177/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018074429000 con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento dell'importo di € 3.459.078,86 di cui di competenza della Corte per € 1.300.461,85
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, unitamente alle cartelle sottostanti per i seguenti motivi:
1)omessa o irregolare notifica delle cartelle;
2)prescrizione delle poste contabili per decorrenza dei termini quinquennali
3)l'avviso di accertamento non è stato emesso da Funzionario autorizzato;
4)difetto di sottoscrizione del soggetto titolare dell'accertamento
5)eccepisce la natura privata del credito vantato da MCC per violazione dell'art. 21 del DLGS 46/1999 inserito nell'atto d'intimazione e di cui si è perorata doglianza presso il Tribunale Ordinario;
6)nullità della cartella esattoriale per mancanza della notifica dell'avviso di accertamento
7)mancanza di sufficienti informazioni sul credito vantato nell'avviso e violazione delle norme sull'affidamento legittimo del contribuente.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e chiede, in via pregiudiziale che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto depositato tardivamente ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, visto che il ricorso risulta notificato in data 03.06.2025 ma iscritto a ruolo solo in data
02.10.2025; inoltre, chiede che venga dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva relativa alle questioni inerenti l'atto impugnato, in quanto attengono esclusivamente alla fase di riscossione e, quindi, di competenza dell'Agente alla riscossione;
nel merito chiede il rigetto, rilevando di aver legittimamente operato, sostenendo che la cartella di pagamento n. 07120230064145558 (avente ad oggetto il ruolo emesso a seguito della tassazione atti giudiziari per l'anno d'imposta 2019) sia stata ritualmente notificata il 07/ 06/2023
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli e chiede anche lei che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto depositato tardivamente;
nel merito chiede il rigetto dello stesso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza odierna la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per due ordini di motivi
Invero, il primo accertamento che la Corte è chiamata ad effettuare è quello relativo alla verifica della regolare e tempestiva costituzione in giudizio delle parti.
Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 22 D.L vo n. 546/92, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Invece dalla documentazione agli atti risulta che il ricorso risulta notificato in data 03.06.2025 ma iscritto a ruolo solo in data 02.10.2025
Infatti, la ricorrente ha presentato ricorso ex art.49 del D.lgs. 546/92 previo reclamo ex art. 17 bis del D.lgs
546/92 ed ha provveduto solo successivamente ad iscriverlo al ruolo e, al riguardo, la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che il deposito tardivo del ricorso costituisce una causa di inammissibilità che il giudice può e deve rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del processo, visto che si tratta di un vizio non sanabile, nemmeno dalla costituzione in giudizio della controparte
Pertanto il suddetto temine di costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso)
è previsto a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilità di sanatoria ed a nulla rilevando la costituzione in giudizio della controparte.
Altro profilo di inammissibilità del ricorso risiede nel fatto che la Corte dovrebbe verificare la conformità dei documenti versati in atti a quelli originali ex comma 5 bis dell art 25 bis 546/92, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati senza l'attestazione di conformità all'originale
La suddetta norma prevede che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore e tale formulazione sostituisce il termine “originale” con l'espressione “documento analogico detenuto dal difensore”.
Al riguardo il ricorrente non ha depositato alcuna attestazione di conformità agli originali dei documenti depositati
Alla luce di quanto detto, il Giudice rileva che la rilevata mancata attestazione di conformità all'originale dei documenti, precluda la disamina degli atti versati nel fascicolo telematico processuale
Di conseguenza, l'omessa attestazione di autenticità preclude l'esame dell'incarto documentale e la violazione del precetto normativo costituisce un rilievo assorbente sugli atti versati nel prefato fascicolo e, per l'effetto, la preclusione del loro esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di E 10.000,00 nei confronti di entrambi gli enti resistenti oltre oneri ed accessori se dovuti