Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1170/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO DI OPERE
…………………………. PUBBLICHE, pendente TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in P.ZZA D'AMORA, 3 NOCERA INFERIORE, presso lo studio unitamente all'Avv. CAROTENUTO PASQUALE (C.F. Pt_2
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione ATTORE E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
CANTARONE 2 ( ) , presso lo studio dell'Avv. CP_2 CP_1
MAZZA EUROPA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in calce all'atto di citazione CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 3/3/2014, l' Parte_1
conveniva in giudizio il , concludendo come segue: in via
[...] Controparte_1 preliminare, accertare e dichiarare che il comportamento del convenuto CP_1
“che ha rifiutato la consegna degli alloggi pur essendovi tenuto per legge” ha
[...] costituito violazione degli accordi assunti con lo , in vista della realizzazione degli CP_3 Parte alloggi di in località via Lavorate-via Pioppazze, ai sensi degli art.1175, 1176 CP_1
e 1218 c.c., ovvero fonte di responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c.; per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione allo delle somme pagate alla CP_1 CP_3
incaricata della vigilanza sugli alloggi, dal 4 ottobre 2012 al 4 dicembre 2013, CP_4 per l'importo complessivo di € 127.160,74, oltre ulteriori importi che saranno
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
in via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, CP_ l'avvenuta gestione di affari da parte dello in favore del , e, per Controparte_1 CP_ l'effetto, condannare il convenuto a rimborsare allo le spese sopportate per la guardiania pari ad € 127.160,74, dal giorno in cui le stesse sono state sostenute e fino all'effettivo soddisfo, oltre quelle che saranno sopportate, con la maggiorazione degli interessi anche moratori e della rivalutazione;
con condanna del alla Controparte_1 refusione delle spese e degli onorari di causa. Si costituiva in giudizio il , eccependo che nessun collaudo era mai Controparte_1 stato comunicato dallo , come attestato dalle note protocollo n°115 del 19 marzo CP_3
2014 e protocollo n°118 del 25 marzo 2014 a firma del Responsabile Servizio Manutenzione del , in cui si attesta che alla “comunicazione Controparte_1 protocollo n°768 del 20.0.2012 dello non ha mai fatto seguito quella relativa alla CP_3 definitiva approvazione nè il collaudo tecnico amministrativo è stato mai rimesso a quest'Ente”. Evidenziava che, non risultando essere stata mai effettuata la comunicazione dell'avvenuto definitivo collaudo, conditio sine qua non, per la consegna degli alloggi al convenuto, la domanda doveva essere rigettata. Espletata prova per testi, precisate le conclusioni all'udienza del 28 novembre 2019, la causa veniva assegnata in decisione. Con ordinanza del 7.07.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo “considerato che agli atti non vi è prova della regolare comunicazione del collaudo definitivo al da CP_1 parte dello , è necessario un supplemento istruttorio ed in particolare una CTU, CP_3 onde accertare, se, sulla base dei documenti agli atti, sia possibile concludere per l'imputabilità al della mancata assegnazione degli alloggi a seguito di Controparte_1 collaudo”. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di cui appresso si dirà. Venendo infatti alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. La Giunta con Deliberazione n.185 del 07.12.1994 e Parte_4 successiva n. 3272 del 11.01.1995 recepita dal , delineò i contenuti Parte_5 del quadriennio 1992-1995 di edilizia sovvenzionata con l'emanazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare il post-sisma del 1980 che il soggetto attuatore, in via prioritaria, dovessero essere gli;
con seguente delibera CP_3
n. 8507 del 22.12.1995 la G.R.C. localizzò gli interventi di nuova costruzione e Pt_3 fu stabilito un finanziamento al Comune di di £ 2.600.000 con un obiettivo CP_1
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 originario di n.20 (venti) alloggi di superficie media di 75 mq ciascuno. , con nota CP_3
n. 4548 del 11.07.1995, nota n. 580 del 29.01.1996 e nota n. 2704 del 03.05.1996, chiese al l'assegnazione del diritto di superficie su aree comunali in Controparte_1 attuazione della Normativa Regionale necessarie a realizzare l'intervento di nuove costruzioni. In seguito, con delibera n. 05 del 10.02.1997, il localizzò Controparte_1 nella zona PEEP un'area totale di 4.100 mq censita nel Catasto Terreni del Comune di con maggiore consistenza al Foglio 30 Particella 641 e, mediante la delibera CP_1 sopra citata, fu assegnata la superficie de quo allo di con cessione per CP_3 Pt_1 novantanove anni il diritto di superficie sulla zona impegnata dall'ingombro della nuova opera da realizzarsi;
a seguito della concessione edilizia e di asta pubblica, il 22.02.2008 stipulò il Contratto d'Appalto con l' CP_3 Controparte_5 risultata Aggiudicataria;
il 19.02.2008 c'è stato il primo sopralluogo presso il
[...] cantiere in , ove si sono riuniti Ing. in qualità di Responsabile CP_1 Persona_1 del Procedimento, l'Appaltatore nella qualità del Sig. : dopo Controparte_5
l'ispezione allo stato dei luoghi, appurato che non vi erano sono state varianti rispetto alle previsioni del progetto, veniva verifica l'esistenza di tutte le condizioni per dar corso all'immediata esecuzione dei lavori;
nel corso degli stessi c'è stata una ultimazione parziale in data 10.03.2010, con attestazione dell'Impresa di aver adempiuto agli obblighi ed oneri contrattuali nei tempi complessivi previsti con esclusione della definitiva sistemazione di parte del Lotto da destinare alla realizzazione della cabina elettrica da parte di in attesa di accordi da conseguire con la stessa CP_6
e con il;
gli stessi lavori sono stati eseguiti dopo aver CP_6 Controparte_1 delimitato una zona del Lotto così come richiesto da In data 18.07.2011 c'è CP_6 stata l'ultimazione dei lavori con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. In seguito, il giorno 13.02.2012 per il compimento della visita di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale, in cantiere, erano presenti le seguenti figure professionali: 1) Ing. in qualità di Direttore dei Lavori 2) Ing. Persona_2
in qualità di Direttore Tecnico 3) Ing. Persona_3 Per_4 in qualità di Collaudatore Tecnico-Amministrativo. Nel corso della
[...] visita è stata riscontrata la regola dell'arte dei lavori e la corrispondenza di essi al progetto con le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché la rispondenza tra le opere eseguite e la Contabilità dei Lavori. A seguito del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, emesso in data 15.02.2012 e di successiva determina dirigenziale n.119 del 03.04.2012 Registro Generale n. 491 del 04.04.2012, si è provveduto al pagamento della rata di Saldo all'Impresa. , in data 20.03.2012, ha CP_3 trasmesso alla Comunicazione PEC e anticipata via Fax al Controparte_7
avente ad oggetto: “Consegna: prot. 768_2012 comunicazione su Controparte_1 Parte guardiania Cantiere in località Lavorate via Pioppazze” che segnalava che CP_1 era stato emesso Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo in data 15.02.12 e che lo stesso era in corso di approvazione da parte di questa Amministrazione che perverrà alla suddetta approvazione entro 15 giorni (Ricevuta la stessa Comunicazione al Comune di con Protocollo Generale n.009844 del 31.05.2012 e Protocollata all'Ufficio del CP_1
Servizio di Ricostruzione-Manutenzione n.108 del 01.06.2012).
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Va a questo punto esaminata l'eccezione del , secondo cui nessun Controparte_1
Collaudo era mai stato comunicato dallo , come attestato dalle note prot. N.115 CP_3 del 18.03.2014 e prot. N.118 del 25.03.2014 a firma del Responsabile Servizio Manutenzione del , in cui si attesta che alla “comunicazione prot. Controparte_1
N.768 del 20.03.2012 dello non ha mai fatto seguito quella relativa alla definitiva CP_3
Approvazione né il Collaudo Tecnico-Amministrativo è stato mai rimesso al CP_1
Come affermato correttamente dal CTU, il Certificato di Collaudo deve essere tempestivamente trasmesso dal Collaudatore al Responsabile del Procedimento, il quale lo inoltra all'organo deliberante dell'Amministrazione per l'Approvazione, atto di controllo sulla regolarità del collaudo. L'Amministrazione può perciò rilevare irregolarità nell'operato del Collaudatore e deliberare motivatamente la non approvazione dello stesso. In tal caso può disporre che lo stesso Collaudatore proceda ad un supplemento di Collaudo, ovvero, nei casi più gravi, può negare l'approvazione e nominare un nuovo Collaudatore per procedere ad un nuovo Collaudo. Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione qualora questa abbia luogo entro il termine prescritto (art.192, co.1°, reg.) di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero decorsi due anni dalla scadenza di tale termine qualora l'emissione del Certificato di Collaudo avvenga dopo. Finché Il Certificato di Collaudo non assume carattere definitivo l'Appaltatore risponde nei confronti dell'Amministrazione per le difformità ed i vizi dell'opera, di cui all'Art. 1667 c.c. anche se essi erano riconoscibili in sede di Collaudo provvisorio, e con la sola condizione che siano stati denunciati dall'Amministrazione prima che il Certificato di Collaudo divenga definitivo (Art.28, co. 3 e 10, della Legge). Quando il Collaudo diviene definitivo (col decorso del termine di due anni), l'Amministrazione svincola la cauzione prestata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo e la garanzia per vizi o difformità non può essere più fatta valere nei confronti dell'appaltatore. Nel caso di specie l'Organo di Collaudo ha ritenuto collaudabile il lavoro con successivo rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo (Art. 141 comma 3 del Dlgs. N. 163/2006) e la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle Obbligazioni dedotte in contratto è stata svincolata. In Riferimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 05.03.1981 (seduta del 25.10.1980), all'art.10 “Consegna degli alloggi agli assegnatari”, è stabilito che: È compito dell'Ente Appaltante custodire le opere eseguite fino alla consegna delle stesse agli assegnatari, fermo restando che fino a collaudo approvato con Rif. All'Art. 16 del Capitolato Generale delle Opere di Competenza del Ministero dei LL.PP. detto onere dovrà essere posto contrattualmente a carico dell'Impresa Appaltatrice. Qualora non possa procedersi, subito dopo il collaudo delle opere, alla consegna degli alloggi agli assegnatari, per il mancato rispetto nei termini stabiliti degli impegni assunti dal Comune, saranno poste a carico del stessi le maggiori spese per guardiania CP_1 oltre la data di Collaudo nonché la riparazione di danni derivanti da eventuali occupazioni abusive.
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Pertanto, il Certificato di Collaudo Finale rappresenta il giudizio ultimo che il Collaudatore Generale esprime sulla conformità dell'opera eseguita rispetto al contratto stipulato e alla regola dell'arte e racchiude il giudizio finale che costituisce l'approvazione definitiva del lavoro, con la liquidazione finale del corrispettivo spettante all'Appaltatore. Con il decorso dei 2 anni, lo stesso assume carattere definitivo e in assenza di contestazioni da parte della Pubblica Amministrazione, il Collaudo viene considerato tacitamente approvato tale che l'opera sia pronta per l'utilizzo pubblico. Né alcuna norma prevede alcuna comunicazione da parte dell' al sul cui CP_3 CP_1 territorio sono ubicati gli alloggi di edilizia residenziale, tenuto conto che il riferimento al termine Amministrazione è allo e non l'amministrazione comunale. CP_3
Pertanto, deve ritenersi che il abbia procrastinato illegittimamente la Controparte_1 consegna degli alloggi, tanto che l' è stato costretto, nell'interesse pubblico, a CP_3 sobbarcarsi delle spese di guardiania degli alloggi per evitare che gli stessi venissero occupati abusivamente da terzi a scapito degli aventi diritto. Solo, infatti nel corso del giudizio il Comune ha preso in consegna gli alloggi. Né in alcun modo rilevano le eccepite difficoltà finanziarie dell'Ente e l'eccepito ritardo nella formazione della graduatoria, non imputabile allo , dal momento che le CP_3 funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica sono state assegnate ai comuni dagli artt. 95 del DPR n. 616/77. CP_ E' stato, altresì, provato documentalmente che lo avvisò il di di CP_1 CP_1 aver incaricato la ditta di provvedere alla guardiania degli alloggi e che fu CP_4 convocato un sopralluogo per la presa in consegna degli alloggi da parte di per CP_4 il 22.06.2012. CP_ Risulta, altresì, provato documentalmente che lo ha richiesto al Controparte_1 il pagamento degli oneri di guardiania corrisposti ad fino all'inizio del presente CP_4 giudizio, e quelli pagati in corso di giudizio, fino ad aprile 2015, ed è stata fornita prova dei pagamenti per un totale di € 260.919,46. Pertanto, stente l'inadempimento ex art. 1218 c.c. del lo stesso va condannato CP_1
a corrispondere all' , la somma di € 260.916,46, oltre interessi legali dalla domanda CP_3 al soddifo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1170/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, pendente tra
[...]
, Parte_6 CP_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di avanzata da parte attrice e per l'effetto:
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 2. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di Parte_1
, della complessiva somma di € 260.916,46 per le
[...] causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
3. condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 687,00 per
[...] spese ed € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate Controparte_1 nel corso del giudizio
Così deciso in Nocera Inferiore, il 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1170/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6