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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19220 del 2024 RGL avente ad
OGGETTO: pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia, vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Michele Marra Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 ra.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente a percepire il TFR a carico del Fondo. Condanna dell' al pagamento per la stessa causale oltre ulteriore svalutazione ed interessi. CP_2
Vittoria di spese con attribuzione.
Per la resistente: Rigetto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe, agiva nei confronti dell' CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato, come dagli atti depositati e dalla certificazione prodotta, il credito dovuto da trattamento di fine rapporto pari alla somma di € 19.971,67 come da sentenza che si deposita oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto,31\5\2007 fino all'effettiva da di pagamento - vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge - con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Michele Marra quale antistatario”. Esponeva, in particolare, di avere lavorato alla dipendenze della società in Controparte_3 persona del legale rappr.te pro tempore dal 2002 fino al 2007 e che il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza del 4\10\2016 così decideva … “condanna parte convenuta ( n. CP_3
[...
) al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 31.750,35 di cui euro 19.971,67 a titolo di tfr per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla4493/17, risoluzione del rapporto di lavoro 31\5\2007 fino all'effettivo pagamento”. Deduceva l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di fallimento e invocava, pertanto, l'applicazione dell'art 1 comma 2 del dlgs n.80/92. Si costituiva la resistente che deduceva l'assenza dei presupposti per poter richiedere il pagamento del TFR dal avendo tentato invano di ottenere quanto a lui spettante a titolo di TFR. CP_4 Nel merito, ritiene il Giudicante conformemente a parte della giurisprudenza che: “Quando il CP_ lavoratore si rivolge all in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, deve escludersi la configurabilità di un'obbligazione solidale fra l'istituto previdenziale e il datore insolvente, atteso che la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore;
tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva”. (Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1209).
Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia dell' sulla base dell'art 2 della ln.297/82. CP_2
La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del fondo di garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero, ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
La Legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell' quando l'impresa sia CP_2 assoggettata a fallimento, ovvero, quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto, senza esito, ad esecuzione forzata.
Il quinto comma dell'art. 2 della Ln.cit. si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro. Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni
(la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia “sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti”. In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi (entrambi necessari) requisiti: la dimostrazione che il datore di lavoro “non è soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n.267”; “la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Nel caso, in esame, vi è prova della sussistenza del credito derivante dal titolo giudiziale e dalla impossibilità di essere assoggettato a procedure fallimentari in ragione del provvedimento negativo emesso.
In relazione al terzo requisito, deve considerarsi che il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati nel punto I, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto – in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso – all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del
1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo CP_ di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto”. Di recente la Suprema Corte (ord.14020 del 2020) in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame ha esaminato l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis affermando che deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007) esorbitando dalla stessa l'esercizio di un'esecuzione forzata non necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore allorquando sia già stata fornita aliunde la relativa prova (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci). In particolare ha ritenuto, quindi, che non possa affermarsi che sussista l'obbligo di agire nei confronti dei soci nella ipotesi di società di capitali cancellata dal momento che si tratta, in base all'art. 2495
c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Obbligo sussistente se risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione con onere probatorio a carico dell'ente rientrando nei fatti impeditivi dell'obbligo di garanzia. Tanto premesso, avendo il lavoratore prodotto il verbale di pignoramento mobiliare, nonché, visura ipocatastale ed essendovi prova del mancato deposito del bilancio con conseguente ripartizione degli utili trai soci, l' nella qualità indicata va condannato al pagamento di quanto richiesto oltre CP_2 accessori. Per quanto innanzi il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' , nella qualità spiegata, al pagamento di CP_2
€ 19.971,67 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA CP_2
e spese forfettarie con attribuzione. Si Comunichi.
Napoli, 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa M.R.Lombardi