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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Maria De Renzis all'esito dell'udienza del 5.02.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5894 del Ruolo degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Novella Parte_1
Cannas ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Viale Adriatico n. 153 c/d, giusta delega in atti;
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Varvo presso il cui studio in Roma, Viale Mazzini n. 6, sc. II, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-resistente-
in persona del legale rappresentante ed Controparte_2
Amministratore Unico pro tempore, domiciliato per la carica presso Piazza Camerino, n. 8, Roma
-convenuta-
Oggetto: richiesta pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la Parte_1 [...]
esercente attività alberghiera in Roma sotto Controparte_1
la denominazione di , è intercorso Controparte_3
un rapporto di lavoro subordinato svoltosi a far data dal 11 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 con le modalità descritte in ricorso, nonchè accertare e dichiarare il diritto della IG.ra
, in relazione alla qualità ed alla quantità Parte_1 del lavoro svolto, così come descritto in premessa, al pagamento delle seguenti somme: € 7.460,88 per differenze sulle retribuzioni mensili, € 1.848,56 per differenze sui ratei di tredicesima, € 1.124,33 per differenze sui ratei di quattordicesima, € 145,54 per differenze sul lavoro festivo, €
104,98 per differenze sul lavoro domenicale, € 425,58 per differenze sulle festività non godute, € 2.228,82 per differenze sulle ferie residue in busta paga, € 1.528,19 per differenze sui permessi residui in busta paga, € 4.529,41 per la maternità obbligatoria ed € 2.677,06 per la liquidazione, per un totale globale pari ad € 21.084,72, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali, come da conteggio allegato al presente ricorso da intendersi qui di seguito trascritto e riportato
a far parte integrante del presente atto;
B) accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in premessa, la sussistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera ex art. 38 D.Lgs. n.
81/2015 a vantaggio della o, in Controparte_1 subordine, di un contratto di appalto tra la società convenuta
e la presso la quale Controparte_2 Controparte_1 la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa nel periodo descritto in premessa;
C) per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale delle Società convenute per i crediti maturati e maturandi dalla IG.ra in Parte_1
ragione dell'attività lavorativa prestata e, per l'effetto condannare la e la Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro e/o a chi ritenuto di giustizia, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al lavoro svolto dalla predetta nei periodi indicati in premessa, per
l'importo globale lordo pari ad € 21.084,72, come da conteggio allegato al ricorso, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore della sottoscritta Procuratrice antistataria”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Controparte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
- In via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera ex art. 38 D.Lgs. n. 81/2015 e, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte,
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, (i) limitare la condanna della resistente al pagamento delle somme effettivamente accertate in corso di causa;
(ii) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in Controparte_2 relazione al rapporto lavorativo con la stessa intercorso dal
11.03.2019 al 31.12.2020 e per l'effetto, la condanna della
[...] a tenere indenne e manlevare la CP Controparte_1 da qualsivoglia pagamento cui la stessa fosse tenuta in
[...] favore di parte ricorrente.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso spese generali come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
37/2018”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso, depositato in data 22.02.2022 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi al Tribunale di
Roma e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2
accogliere nei loro confronti le conclusioni riportate in premessa.
Al proposito la ricorrente ha esposto:
-di essere stata assunta, in data 11 marzo 2019, dalla
[...]
in forza di contratto a tempo determinato, part CP time orizzontale, con inquadramento al sesto livello economico funzionale del CCNL Turismo e qualifica di commis ai piani di albergo;
-che il contratto de quo, con scadenza al 30.06.2019, è stato oggetto di due proroghe, la prima in data 1° luglio 2019 con scadenza al 31.12.2019 e la seconda con scadenza al
31.12.2020;
-che l'orario stabilito per contratto era di 25 ore settimanali con trattamento economico pari ad € 861,60 lordi mensili;
-di avere svolto la propria prestazione lavorativa dall'11 marzo
2019 al 31 dicembre 2020, sempre presso la
[...]
esercente attività alberghiera in Roma, Via P_
Giorgio Zoega n. 59, sotto l'insegna di Controparte_3
[...] -di avere osservato un orario dalle ore 15.30 alle ore 23.30 per sei giorni a settimana compresa la domenica;
-di avere svolto, nell'intero periodo lavorativo, mansioni di cameriera ai piani di albergo, nonché addetta alle pulizie del bar e del ristorante dell'Hotel e connesse attività affini;
-di essere stata inserita in una squadra di lavoro alla quale erano preposte alcune responsabili che, in forza del superiore inquadramento gerarchico, esercitavano tutti i connessi poteri di direzione, controllo e coordinamento;
-che, in particolare, i predetti poteri erano esercitati dalle quattro prime governanti, ovvero le signore , Persona_1
e le prime Persona_2 Persona_3 Persona_4
Contr due dipendenti della Controparte_1
-che, nello specifico, e si Persona_1 Persona_2
relazionavano ed interagivano con la ricorrente, impartendole ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di esecuzione delle mansioni, controllando l'esecuzione della prestazione lavorativa, verificando l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, rimproverandola e richiamandola in caso di difettosa esecuzione della prestazione;
-che la pur formalmente datore di lavoro nel Controparte_2 contratto individuale stipulato con essa ricorrente, non effettuò mai una reale organizzazione della prestazione di quest'ultima, ma svolse di fatto nel corso del rapporto di lavoro solo meri compiti di gestione amministrativa, ossia: emissione delle buste paga mensili, disposizione di turni ed orari di lavoro, corresponsione della retribuzione, richiesta d'informazione tempestiva in ordine all'esistenza di malattia o di altro evento impeditivo dell'esecuzione della prestazione, prestazione di consenso, o non adesione, alla richieste di permessi avanzate dalla lavoratrice;
-che, pertanto, è configurabile una somministrazione irregolare di manodopera e/o appalto di servizi con conseguente responsabilità solidale delle due società convenute;
-di aver goduto di ferie nella misura indicata nelle buste paga versate in atti nello specifico: 5 giorni nell'anno 2019 e nulla per l'anno 2020;
-di essersi assentata dalla prestazione del servizio per congedo di maternità dal giorno 11 gennaio 2020 al 21 novembre 2020;
- di aver percepito a titolo di rateo di tredicesima, per l'anno
2019, un importo netto di euro 489,00; nonché un importo di euro 186,00, a titolo di rateo di quattordicesima, per lo stesso anno;
-di non aver percepito alcunché per detti titoli nell'anno 2020;
-di aver percepito, sin dalla data di assunzione e fino alla conclusione del rapporto di lavoro de quo, a mezzo bonifico bancario, la retribuzione mensile indicata nelle buste paga depositate in atti, nulla percependo per i mesi di marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020;
-di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro né gli emolumenti di fine rapporto, né la liquidazione;
-di essere rimasta creditrice, nei confronti della CP
e della della somma globale
[...] Controparte_1
lorda di € 21.084,72, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali.
-di aver diffidato, con missiva del 6 luglio 2021, le resistenti al pagamento delle differenze retributive di cui sopra, ma senza alcun esito.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, data la sua infondatezza, in ragione dell'inesistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera, e, in subordine, di essere tenuta indenne dalla da qualsiasi conseguenza Controparte_2 pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso.
è invece rimasta contumace nonostante la notifica CP
del ricorso.
Espletato il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine ed escussi i testi ammessi, la causa, all'udienza del 5.02.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
Le parti hanno depositato note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nei confronti della e di è Controparte_1 CP
fondato per quanto di ragione e deve essere accolto per le argomentazioni e nei limiti di seguito spiegati.
Sulla somministrazione irregolare e sul rapporto Contr lavorativo in capo a Controparte_1
In via preliminare si osserva che non è risultata idoneamente provata la somministrazione irregolare di manodopera.
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che
[...]
, assunta dalla , ha svolto per l'intero Parte_1 CP periodo de quo la propria prestazione di cameriera ai piani di albergo presso la in Roma Via Giorgio Controparte_1
Zoega, n. 59 ed è stata sottoposta al potere organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
Le testimonianze acquisite evidenziano infatti che l'organizzazione del lavoro faceva capo alle referenti della società
le quali esercitavano il potere disciplinare ed CP
Contr organizzativo interfacciandosi con le responsabili della .
Sul punto si richiamano le dichiarazioni della teste Per_2
Contr
dipendente della dal 2015 con mansioni di Floor
[...]
Supervisor, la quale ha così riferito: “Noi organizziamo il lavoro, lo organizziamo anche per conto della ricorrente, ma le disposizioni non le davamo a lei direttamente, ma al suo responsabile che era sempre presente in struttura”.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni dell'altra responsabile,
, la quale ha evidenziato che vi erano due Persona_1
referenti della che controllavano il lavoro del personale CP
dipendente dell'anzidetta società.
Anche le colleghe di parte ricorrente, pur ponendo l'accento sul Contr controllo effettuato dalle responsabili della società nell'esecuzione della prestazione lavorativa, precisano, in ogni caso, che ed quali referenti Persona_4 Persona_3 della controllavano il loro lavoro, si occupavano di fare CP
i turni, i contratti ed erano presenti tutti i giorni in albergo (in particolare vedasi le dichiarazioni della teste
[...]
. Dello stesso tenore sono le Testimone_1
dichiarazioni di la quale, dopo aver Testimone_2
affermato che le direttive venivano impartite dal personale dell'albergo, ha precisato che faceva i turni, Persona_3
dava le divise, i detersivi e si occupava dei contratti e dei permessi, mentre era la responsabile referente Persona_4 della controllava le stanze per verificare la pulizia, a CP volte stava con le governanti dell'albergo, che si interfacciavano con lei per i rimproveri da rivolgere alla ricorrente).
In conclusione tutte le testimonianze hanno evidenziato la presenza di referenti della con le quali le responsabili CP
della LDC si coordinavano e si interfacciavano nella gestione del rapporto con la ricorrente;
inoltre dall'istruttoria è emerso che la ricorrente indossava una divisa della la quale forniva CP
anche i prodotti di pulizia.
La mancata dimostrazione della somministrazione irregolare Contr non vale, ad ogni modo, ad esonerare la società dalla responsabilità solidale in quanto la presente fattispecie è riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, avendo l'istruttoria acclarato che ha operato in qualità CP di subappaltatore di presso l'Hotel della società CP_4 resistente (si richiama al proposito il documento 3 P_
Contr allegato dalla società attestante la richiesta di autorizzazione di a subappaltare il servizio). CP_4
Ne consegue la responsabilità solidale di quest'ultima per i crediti retributivi azionati nel presente giudizio.
Sulle rivendicate spettanze
Dall'espletata istruttoria è emerso che la ricorrente ha osservato per l'intero periodo lavorativo un orario di lavoro a tempo pieno dalle ore 15.30 alle ore 23.30 per sei giorni a settimana, compresa, a volte, la domenica.
Tutte le testimoni escusse hanno confermato, in grandi linee,
l'articolazione oraria descritta in ricorso, che ha superato di gran lunga l'orario contrattuale di 25 ore settimanali e che prevedeva una settimana lavorativa di 6 giorni su sette.
In particolare, la IG.ra dipendente Testimone_2
della LDC Rome Hotel, ha riferito che “La ricorrente lavorava sempre di sera dalle ore 15,00 alle 23,30 per cinque o sei giorni settimanali, a volte anche senza riposo”; allo stesso modo la
IG.ra dichiarava, circa gli Parte_2 orari di lavoro in cui la ricorrente prestava la propria attività, che questa veniva esercitata “dalle ore 15,30 alle ore 23,30 tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale, anche se a volte non si faceva il riposo settimanale”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, devono ritenersi ancora dovute, in favore di , le somme Parte_1
richieste in ricorso per un totale di € 21.084,72, lordi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'integrale soddisfo.
Il superiore importo, come precisato dalla ricorrente nella propria memoria conclusionale, non comprende il lavoro straordinario, ma i ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, il lavoro domenicale, le festività non godute, le ferie residue in busta paga, i permessi residui in busta paga ed il trattamento di fine rapporto, derivanti dalla differenza tra quanto percepito in forza dell'orario contrattuale (25 ore settimanali) e quanto dovuto in relazione all'orario di 40 ore settimanali effettivamente prestato.
La somma di euro 4.529,41, invece, è da imputarsi a quanto dovuto alla sig.ra , in corrispondenza del congedo Parte_1
di maternità. Questa, infatti, si è assentata per la suddetta ragione dal giorno 11 gennaio 2020 al 21 novembre 2020 e nulla le venne corrisposto dal mese di marzo 2020 sino al mese di dicembre 2020, circostanza accertabile tramite gli atti di causa e comunque non contestata.
Si precisa, altresì, che il quantum della richiesta non è stato oggetto di contestazione specifica da parte di (sul P_
punto si richiama Cass. 21 marzo 2008 n. 7697 per la quale
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”).
Sulla limitazione della responsabilità solidale stabilita dall'art. 29 del Dlgs 276/2003 ai soli emolumenti strettamente retributivi.
La società resistente, nella memoria di costituzione, contesta la propria responsabilità solidale con riferimento alle voci non retributive quali le indennità per ferie non godute e per permessi non goduti.
L'odierno Giudicante, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento restrittivo della Cassazione sul punto (Cass. 6 novembre 2019 n. 28517), condivide maggiormente un secondo orientamento sviluppatosi in seno alla Corte, in base al quale anche l'indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute è sottoposta al vincolo solidale di cui all'art. 29 del Dlgs
276/2003. Così si esprime la Corte: “L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione” (Cass Civ. Sez. Lav 29 maggio 2018, n. 13473; si veda anche Cass civ. sez. lav. 17 novembre 2020, n. 26160;
Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, n.
2151/2018 del 26/07/2018, n. 1617/2019 del 26/06/2019, n.
1855 del 17 luglio 2019).
Appare chiaro che qualsiasi somma derivante come controprestazione dell'attività lavorativa abbia natura retributiva così come esplicitamente stabilisce il legislatore all'art. 19 del Decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 laddove afferma che “tutto ciò che il lavoratore percepisce per compenso dell'opera prestata è sottoposto all'obbligo previdenziale”.
E se è sottoposto all'obbligo previdenziale rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs 276/2003, posto che la norma prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore anche per l'obbligazione previdenziale.
Si tratterebbe, quindi, di una evidente contraddizione escludere, ad esempio, l'indennità sostitutiva delle ferie dal campo di applicazione della responsabilità solidale per l'obbligazione retributiva, quando la stessa contribuisce a determinare quanto dovuto a titolo previdenziale anche dal committente.
Analogo discorso ed analoghe argomentazioni valgono per le altre voci.
In ultimo, si evidenzia che l'orientamento restrittivo indirettamente stride con l'ulteriore orientamento della Suprema
Corte che ritiene responsabile anche il committente nel caso di appalto all'interno della propria azienda per gli infortuni patiti dai lavoratori dell'appaltatore (Cfr ex plurimis Cass. 25 febbraio
2019 n. 5419).
Ne consegue che la società resistente è obbligata in solido anche in relazione alle anzidette voci.
La domanda di manleva, formulata in via subordinata da P_
è inammissibile in quanto non oggetto di specifica
[...] domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui espresse, acclarata la responsabilità solidale della committente ex art. 29 del Dlgs
276/2003, la deve essere condannata, Controparte_1
in solido con contumace al pagamento, in favore di CP
, dell'importo lordo di € 21.084,72, oltre Parte_1
accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Con distrazione in favore dell'Avv. Cannas dichiaratasi antistataria.
P . Q . M . Il giudice, definitivamente pronunziando sul ricorso n.
5894/2022 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione, accerta e dichiara la responsabilità solidale della e di Controparte_1 CP
per i crediti maturati da , in ragione
[...] Parte_1
dell'attività lavorativa dalla stessa prestata per il periodo dall'11 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, e, per l'effetto, condanna le anzidette società al pagamento in solido, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di € 21.084,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna ed in solido al Controparte_1 CP pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3600,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Con distrazione in favore dell'Avv. Novella Cannas dichiaratasi antistataria.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma lì 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Maria De Renzis
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa
Giovanna Fortunato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Maria De Renzis all'esito dell'udienza del 5.02.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5894 del Ruolo degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Novella Parte_1
Cannas ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Viale Adriatico n. 153 c/d, giusta delega in atti;
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Varvo presso il cui studio in Roma, Viale Mazzini n. 6, sc. II, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-resistente-
in persona del legale rappresentante ed Controparte_2
Amministratore Unico pro tempore, domiciliato per la carica presso Piazza Camerino, n. 8, Roma
-convenuta-
Oggetto: richiesta pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per la ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta IN VIA PRINCIPALE: A) accertare e dichiarare che tra la IG.ra e la Parte_1 [...]
esercente attività alberghiera in Roma sotto Controparte_1
la denominazione di , è intercorso Controparte_3
un rapporto di lavoro subordinato svoltosi a far data dal 11 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 con le modalità descritte in ricorso, nonchè accertare e dichiarare il diritto della IG.ra
, in relazione alla qualità ed alla quantità Parte_1 del lavoro svolto, così come descritto in premessa, al pagamento delle seguenti somme: € 7.460,88 per differenze sulle retribuzioni mensili, € 1.848,56 per differenze sui ratei di tredicesima, € 1.124,33 per differenze sui ratei di quattordicesima, € 145,54 per differenze sul lavoro festivo, €
104,98 per differenze sul lavoro domenicale, € 425,58 per differenze sulle festività non godute, € 2.228,82 per differenze sulle ferie residue in busta paga, € 1.528,19 per differenze sui permessi residui in busta paga, € 4.529,41 per la maternità obbligatoria ed € 2.677,06 per la liquidazione, per un totale globale pari ad € 21.084,72, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali, come da conteggio allegato al presente ricorso da intendersi qui di seguito trascritto e riportato
a far parte integrante del presente atto;
B) accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in premessa, la sussistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera ex art. 38 D.Lgs. n.
81/2015 a vantaggio della o, in Controparte_1 subordine, di un contratto di appalto tra la società convenuta
e la presso la quale Controparte_2 Controparte_1 la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa nel periodo descritto in premessa;
C) per l'effetto dichiarare la responsabilità solidale delle Società convenute per i crediti maturati e maturandi dalla IG.ra in Parte_1
ragione dell'attività lavorativa prestata e, per l'effetto condannare la e la Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro e/o a chi ritenuto di giustizia, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente in relazione al lavoro svolto dalla predetta nei periodi indicati in premessa, per
l'importo globale lordo pari ad € 21.084,72, come da conteggio allegato al ricorso, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore della sottoscritta Procuratrice antistataria”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Controparte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti:
- In via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera ex art. 38 D.Lgs. n. 81/2015 e, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto, rigettare le domande ex adverso proposte,
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, (i) limitare la condanna della resistente al pagamento delle somme effettivamente accertate in corso di causa;
(ii) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in Controparte_2 relazione al rapporto lavorativo con la stessa intercorso dal
11.03.2019 al 31.12.2020 e per l'effetto, la condanna della
[...] a tenere indenne e manlevare la CP Controparte_1 da qualsivoglia pagamento cui la stessa fosse tenuta in
[...] favore di parte ricorrente.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A e rimborso spese generali come per legge, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
37/2018”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso, depositato in data 22.02.2022 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi al Tribunale di
Roma e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2
accogliere nei loro confronti le conclusioni riportate in premessa.
Al proposito la ricorrente ha esposto:
-di essere stata assunta, in data 11 marzo 2019, dalla
[...]
in forza di contratto a tempo determinato, part CP time orizzontale, con inquadramento al sesto livello economico funzionale del CCNL Turismo e qualifica di commis ai piani di albergo;
-che il contratto de quo, con scadenza al 30.06.2019, è stato oggetto di due proroghe, la prima in data 1° luglio 2019 con scadenza al 31.12.2019 e la seconda con scadenza al
31.12.2020;
-che l'orario stabilito per contratto era di 25 ore settimanali con trattamento economico pari ad € 861,60 lordi mensili;
-di avere svolto la propria prestazione lavorativa dall'11 marzo
2019 al 31 dicembre 2020, sempre presso la
[...]
esercente attività alberghiera in Roma, Via P_
Giorgio Zoega n. 59, sotto l'insegna di Controparte_3
[...] -di avere osservato un orario dalle ore 15.30 alle ore 23.30 per sei giorni a settimana compresa la domenica;
-di avere svolto, nell'intero periodo lavorativo, mansioni di cameriera ai piani di albergo, nonché addetta alle pulizie del bar e del ristorante dell'Hotel e connesse attività affini;
-di essere stata inserita in una squadra di lavoro alla quale erano preposte alcune responsabili che, in forza del superiore inquadramento gerarchico, esercitavano tutti i connessi poteri di direzione, controllo e coordinamento;
-che, in particolare, i predetti poteri erano esercitati dalle quattro prime governanti, ovvero le signore , Persona_1
e le prime Persona_2 Persona_3 Persona_4
Contr due dipendenti della Controparte_1
-che, nello specifico, e si Persona_1 Persona_2
relazionavano ed interagivano con la ricorrente, impartendole ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di esecuzione delle mansioni, controllando l'esecuzione della prestazione lavorativa, verificando l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, rimproverandola e richiamandola in caso di difettosa esecuzione della prestazione;
-che la pur formalmente datore di lavoro nel Controparte_2 contratto individuale stipulato con essa ricorrente, non effettuò mai una reale organizzazione della prestazione di quest'ultima, ma svolse di fatto nel corso del rapporto di lavoro solo meri compiti di gestione amministrativa, ossia: emissione delle buste paga mensili, disposizione di turni ed orari di lavoro, corresponsione della retribuzione, richiesta d'informazione tempestiva in ordine all'esistenza di malattia o di altro evento impeditivo dell'esecuzione della prestazione, prestazione di consenso, o non adesione, alla richieste di permessi avanzate dalla lavoratrice;
-che, pertanto, è configurabile una somministrazione irregolare di manodopera e/o appalto di servizi con conseguente responsabilità solidale delle due società convenute;
-di aver goduto di ferie nella misura indicata nelle buste paga versate in atti nello specifico: 5 giorni nell'anno 2019 e nulla per l'anno 2020;
-di essersi assentata dalla prestazione del servizio per congedo di maternità dal giorno 11 gennaio 2020 al 21 novembre 2020;
- di aver percepito a titolo di rateo di tredicesima, per l'anno
2019, un importo netto di euro 489,00; nonché un importo di euro 186,00, a titolo di rateo di quattordicesima, per lo stesso anno;
-di non aver percepito alcunché per detti titoli nell'anno 2020;
-di aver percepito, sin dalla data di assunzione e fino alla conclusione del rapporto di lavoro de quo, a mezzo bonifico bancario, la retribuzione mensile indicata nelle buste paga depositate in atti, nulla percependo per i mesi di marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020;
-di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro né gli emolumenti di fine rapporto, né la liquidazione;
-di essere rimasta creditrice, nei confronti della CP
e della della somma globale
[...] Controparte_1
lorda di € 21.084,72, oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali.
-di aver diffidato, con missiva del 6 luglio 2021, le resistenti al pagamento delle differenze retributive di cui sopra, ma senza alcun esito.
Si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, data la sua infondatezza, in ragione dell'inesistenza nel caso de quo di una somministrazione irregolare di manodopera, e, in subordine, di essere tenuta indenne dalla da qualsiasi conseguenza Controparte_2 pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso.
è invece rimasta contumace nonostante la notifica CP
del ricorso.
Espletato il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine ed escussi i testi ammessi, la causa, all'udienza del 5.02.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
Le parti hanno depositato note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nei confronti della e di è Controparte_1 CP
fondato per quanto di ragione e deve essere accolto per le argomentazioni e nei limiti di seguito spiegati.
Sulla somministrazione irregolare e sul rapporto Contr lavorativo in capo a Controparte_1
In via preliminare si osserva che non è risultata idoneamente provata la somministrazione irregolare di manodopera.
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che
[...]
, assunta dalla , ha svolto per l'intero Parte_1 CP periodo de quo la propria prestazione di cameriera ai piani di albergo presso la in Roma Via Giorgio Controparte_1
Zoega, n. 59 ed è stata sottoposta al potere organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
Le testimonianze acquisite evidenziano infatti che l'organizzazione del lavoro faceva capo alle referenti della società
le quali esercitavano il potere disciplinare ed CP
Contr organizzativo interfacciandosi con le responsabili della .
Sul punto si richiamano le dichiarazioni della teste Per_2
Contr
dipendente della dal 2015 con mansioni di Floor
[...]
Supervisor, la quale ha così riferito: “Noi organizziamo il lavoro, lo organizziamo anche per conto della ricorrente, ma le disposizioni non le davamo a lei direttamente, ma al suo responsabile che era sempre presente in struttura”.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni dell'altra responsabile,
, la quale ha evidenziato che vi erano due Persona_1
referenti della che controllavano il lavoro del personale CP
dipendente dell'anzidetta società.
Anche le colleghe di parte ricorrente, pur ponendo l'accento sul Contr controllo effettuato dalle responsabili della società nell'esecuzione della prestazione lavorativa, precisano, in ogni caso, che ed quali referenti Persona_4 Persona_3 della controllavano il loro lavoro, si occupavano di fare CP
i turni, i contratti ed erano presenti tutti i giorni in albergo (in particolare vedasi le dichiarazioni della teste
[...]
. Dello stesso tenore sono le Testimone_1
dichiarazioni di la quale, dopo aver Testimone_2
affermato che le direttive venivano impartite dal personale dell'albergo, ha precisato che faceva i turni, Persona_3
dava le divise, i detersivi e si occupava dei contratti e dei permessi, mentre era la responsabile referente Persona_4 della controllava le stanze per verificare la pulizia, a CP volte stava con le governanti dell'albergo, che si interfacciavano con lei per i rimproveri da rivolgere alla ricorrente).
In conclusione tutte le testimonianze hanno evidenziato la presenza di referenti della con le quali le responsabili CP
della LDC si coordinavano e si interfacciavano nella gestione del rapporto con la ricorrente;
inoltre dall'istruttoria è emerso che la ricorrente indossava una divisa della la quale forniva CP
anche i prodotti di pulizia.
La mancata dimostrazione della somministrazione irregolare Contr non vale, ad ogni modo, ad esonerare la società dalla responsabilità solidale in quanto la presente fattispecie è riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, avendo l'istruttoria acclarato che ha operato in qualità CP di subappaltatore di presso l'Hotel della società CP_4 resistente (si richiama al proposito il documento 3 P_
Contr allegato dalla società attestante la richiesta di autorizzazione di a subappaltare il servizio). CP_4
Ne consegue la responsabilità solidale di quest'ultima per i crediti retributivi azionati nel presente giudizio.
Sulle rivendicate spettanze
Dall'espletata istruttoria è emerso che la ricorrente ha osservato per l'intero periodo lavorativo un orario di lavoro a tempo pieno dalle ore 15.30 alle ore 23.30 per sei giorni a settimana, compresa, a volte, la domenica.
Tutte le testimoni escusse hanno confermato, in grandi linee,
l'articolazione oraria descritta in ricorso, che ha superato di gran lunga l'orario contrattuale di 25 ore settimanali e che prevedeva una settimana lavorativa di 6 giorni su sette.
In particolare, la IG.ra dipendente Testimone_2
della LDC Rome Hotel, ha riferito che “La ricorrente lavorava sempre di sera dalle ore 15,00 alle 23,30 per cinque o sei giorni settimanali, a volte anche senza riposo”; allo stesso modo la
IG.ra dichiarava, circa gli Parte_2 orari di lavoro in cui la ricorrente prestava la propria attività, che questa veniva esercitata “dalle ore 15,30 alle ore 23,30 tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale, anche se a volte non si faceva il riposo settimanale”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, devono ritenersi ancora dovute, in favore di , le somme Parte_1
richieste in ricorso per un totale di € 21.084,72, lordi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'integrale soddisfo.
Il superiore importo, come precisato dalla ricorrente nella propria memoria conclusionale, non comprende il lavoro straordinario, ma i ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, il lavoro domenicale, le festività non godute, le ferie residue in busta paga, i permessi residui in busta paga ed il trattamento di fine rapporto, derivanti dalla differenza tra quanto percepito in forza dell'orario contrattuale (25 ore settimanali) e quanto dovuto in relazione all'orario di 40 ore settimanali effettivamente prestato.
La somma di euro 4.529,41, invece, è da imputarsi a quanto dovuto alla sig.ra , in corrispondenza del congedo Parte_1
di maternità. Questa, infatti, si è assentata per la suddetta ragione dal giorno 11 gennaio 2020 al 21 novembre 2020 e nulla le venne corrisposto dal mese di marzo 2020 sino al mese di dicembre 2020, circostanza accertabile tramite gli atti di causa e comunque non contestata.
Si precisa, altresì, che il quantum della richiesta non è stato oggetto di contestazione specifica da parte di (sul P_
punto si richiama Cass. 21 marzo 2008 n. 7697 per la quale
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art.
167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”).
Sulla limitazione della responsabilità solidale stabilita dall'art. 29 del Dlgs 276/2003 ai soli emolumenti strettamente retributivi.
La società resistente, nella memoria di costituzione, contesta la propria responsabilità solidale con riferimento alle voci non retributive quali le indennità per ferie non godute e per permessi non goduti.
L'odierno Giudicante, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento restrittivo della Cassazione sul punto (Cass. 6 novembre 2019 n. 28517), condivide maggiormente un secondo orientamento sviluppatosi in seno alla Corte, in base al quale anche l'indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute è sottoposta al vincolo solidale di cui all'art. 29 del Dlgs
276/2003. Così si esprime la Corte: “L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione” (Cass Civ. Sez. Lav 29 maggio 2018, n. 13473; si veda anche Cass civ. sez. lav. 17 novembre 2020, n. 26160;
Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, n.
2151/2018 del 26/07/2018, n. 1617/2019 del 26/06/2019, n.
1855 del 17 luglio 2019).
Appare chiaro che qualsiasi somma derivante come controprestazione dell'attività lavorativa abbia natura retributiva così come esplicitamente stabilisce il legislatore all'art. 19 del Decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 laddove afferma che “tutto ciò che il lavoratore percepisce per compenso dell'opera prestata è sottoposto all'obbligo previdenziale”.
E se è sottoposto all'obbligo previdenziale rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs 276/2003, posto che la norma prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore anche per l'obbligazione previdenziale.
Si tratterebbe, quindi, di una evidente contraddizione escludere, ad esempio, l'indennità sostitutiva delle ferie dal campo di applicazione della responsabilità solidale per l'obbligazione retributiva, quando la stessa contribuisce a determinare quanto dovuto a titolo previdenziale anche dal committente.
Analogo discorso ed analoghe argomentazioni valgono per le altre voci.
In ultimo, si evidenzia che l'orientamento restrittivo indirettamente stride con l'ulteriore orientamento della Suprema
Corte che ritiene responsabile anche il committente nel caso di appalto all'interno della propria azienda per gli infortuni patiti dai lavoratori dell'appaltatore (Cfr ex plurimis Cass. 25 febbraio
2019 n. 5419).
Ne consegue che la società resistente è obbligata in solido anche in relazione alle anzidette voci.
La domanda di manleva, formulata in via subordinata da P_
è inammissibile in quanto non oggetto di specifica
[...] domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui espresse, acclarata la responsabilità solidale della committente ex art. 29 del Dlgs
276/2003, la deve essere condannata, Controparte_1
in solido con contumace al pagamento, in favore di CP
, dell'importo lordo di € 21.084,72, oltre Parte_1
accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Con distrazione in favore dell'Avv. Cannas dichiaratasi antistataria.
P . Q . M . Il giudice, definitivamente pronunziando sul ricorso n.
5894/2022 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione, accerta e dichiara la responsabilità solidale della e di Controparte_1 CP
per i crediti maturati da , in ragione
[...] Parte_1
dell'attività lavorativa dalla stessa prestata per il periodo dall'11 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, e, per l'effetto, condanna le anzidette società al pagamento in solido, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di € 21.084,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna ed in solido al Controparte_1 CP pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3600,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Con distrazione in favore dell'Avv. Novella Cannas dichiaratasi antistataria.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza.
Roma lì 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Maria De Renzis
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa
Giovanna Fortunato