Decreto cautelare 22 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 08/07/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2021, proposto dal sig. EL TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Milano e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
i sig.ri EL ZZ e LE AN Rizzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria pubblicata il 28/9/2021 dall'Università degli Studi di Milano, riportata nel documento “ ESITO DELLE VALUTAZIONI delle istanze di trasferimento/ammissione per anni successivi al primo per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (corsi di studio: D51; D52; D53) ”;
- del bando pubblicato il 1/6/2021 intitolato “ Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano ”;
- del documento “ Ulteriori criteri di dettaglio ”, pubblicato il 09/06/2021, relativo alla medesima procedura di cui sopra;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto il decreto monocratico n. 1138 del 2021;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1232 del 2021;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2133 del 2025;
Vista la dichiarazione del 2 luglio 2025, notificata il precedente 12 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 12 ottobre 2021 e corredato da istanza cautelare monocratica e collegiale, il sig. EL TO chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento della graduatoria pubblicata il 28 settembre 2021 dall’Università degli Studi di Milano nella parte in cui aveva dichiarato “ NON ACCOLTA ” la sua istanza di trasferimento/ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni successivi al primo presso detto Ateneo; nonché, per quanto d’interesse, di tutti gli atti a questa connesso, consequenziale e/o presupposto, ivi incluso il bando pubblicato il 1° giugno 2021, intitolato “ Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano ” e il documento del 9 giugno 2021, intitolato “ Ulteriori criteri di dettaglio ”;
- si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Milano, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, dapprima con il decreto monocratico n. 1138 del 22 ottobre 2021, successivamente con l’ordinanza cautelare collegiale n. 1232 del 17 novembre 2021, respingeva la domanda di sospensiva;
Rilevato che:
- in prossimità del merito la parte ricorrente nulla deduceva in ordine alla persistenza dell’interesse all’impugnativa, anche ai fini risarcitori, con le opportune memorie;
- sicché all’udienza straordinaria di merito del 6 giugno 2025, anche in ragione della mancata comparizione della parte ricorrente per la discussione, con ordinanza n. 2133 del 2025 di cui all’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. il Collegio rilevava la sussistenza di seri dubbi in ordine all’attualità dell’interesse a ricorrere e assegnava, pertanto, alla parte ricorrente 20 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti su questa questione, informando alla parte che, scaduto detto termine, la causa sarebbe stata decisa in una camera di consiglio che si sarebbe svolta alla presenza dei soli magistrati del Collegio;
- in ottemperanza a siffatto ordine, con memoria del 2 luglio 2025 il ricorrente rappresentava al Collegio la propria rinunzia alla prosecuzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; depositava, a tal fine, copia delle notifiche, effettuate il 12 giugno 2025 alle parti resistenti nonché ai controinteressati non costituiti in giudizio;
- giunta, quindi, la camera di consiglio riconvocata del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, alla luce della suddetta esplicita rinuncia e sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
ragione di equità sostanziale e l’assenza di opposizione esplicita da parte delle resistenti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 6 giugno 2025 e 4 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO