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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 403/2016 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI GI AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 403/2016 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
PO MA RI (c.f. ) per procura allegata, in atti C.F._2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del nominato difensore in Roma,in via Pietromascagni n. l86
- appellante-
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DI CROTONE, SEZIONE DI GI
AB, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T., rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, (c.f. – pec: P.IVA_1
Email_1
- appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il
18.07.2016 e depositata il 20.07.2016, nell'ambito del procedimento recante n. R.G.
3050/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 11.08.2016 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18.07.2016, resa nell'ambito del procedimento n. 3050/2015, chiedendone la riforma.
Con comparsa del 16.12.16 si costituiva parte appellata.
All'udienza del 05.01.2017, stante la mancata comparizione delle parti, la Corte rinviava la causa all'udienza del 16.03.2017 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 13.04.2017 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato ai difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 nessuno ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE Parte_1
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DI CROTONE,
SEZIONE DI GI AB, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 18.07.2016 e depositata il 20.07.2016, nel procedimento n. 3050/2015, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI GI AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 403/2016 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
PO MA RI (c.f. ) per procura allegata, in atti C.F._2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del nominato difensore in Roma,in via Pietromascagni n. l86
- appellante-
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DI CROTONE, SEZIONE DI GI
AB, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T., rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, (c.f. – pec: P.IVA_1
Email_1
- appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il
18.07.2016 e depositata il 20.07.2016, nell'ambito del procedimento recante n. R.G.
3050/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 11.08.2016 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18.07.2016, resa nell'ambito del procedimento n. 3050/2015, chiedendone la riforma.
Con comparsa del 16.12.16 si costituiva parte appellata.
All'udienza del 05.01.2017, stante la mancata comparizione delle parti, la Corte rinviava la causa all'udienza del 16.03.2017 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 13.04.2017 la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato ai difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti;
Tanto premesso va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 nessuno ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE Parte_1
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DI CROTONE,
SEZIONE DI GI AB, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 18.07.2016 e depositata il 20.07.2016, nel procedimento n. 3050/2015, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito