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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 63/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 17/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela
il 22.01.2020 e pubblicata in pari data, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1960 ed ivi residente, nella Via Butera n. 241, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Inguanti per mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Vittoria nella Via San Martino 192 è elettivamente domiciliato
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Gela nella Via F. Cinque n. 2, in persona del socio amministratore e legale rappresentante nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco C.F._2
G. Cosenza per procura allegata alla Comparsa di Costituzione in appello,
presso il cui studio sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 54, è
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva:“Con le presenti note, atteso il decreto per la trattazione scritta si insiste nell'atto di appello e ci si riporta a quanto già dedotto ed eccepito nelle difese sin qui svolte ed ampiamente riportate
nell'atto introduttivo che qui debbono intendersi riportate e trascritte.
Si insiste in particolare nelle richieste formulate in seno all'atto di appello e
si precisano le conclusioni come da atti chiedendo che la causa venga posta
in decisione con concessione dei termini per memorie e repliche.”.
Il procuratore dell'appellata con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva:“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della citazione in appello per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 164 e 165 c.p.c. e, di conseguenza, dichiarare l'impugnazione improcedibile e/o inammissibile, con ogni conseguenza di legge.
2. In subordine, dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti da
per difetto di specificità e comunque rigettarli in Parte_1
quanto infondati, inveritieri, erronei e non provati.
3. In ogni caso, ritenere inammissibile l'istanza proposta dall'appellante di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di riapertura dell'istruttoria e dichiarare lo stesso decaduto dalla possibilità di articolare
2 mezzi di prova, stante le preclusioni assertive e istruttorie già maturate in
primo grado e ostandovi in ogni caso l'art. 345 c.p.c. ed il principio per cui nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione dei mezzi di prova ed il deposito di documenti ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere un'altra volta la concessione dei termini ma, in forza del combinato disposto degli articoli 342 e 163 c.p.c. deve, a pena di decadenza, articolare con l'atto di appello i mezzi di prova di cui intende avvalersi.
4. Ancora più subordinatamente, alla luce del sopravvenuto arresto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596 del 18/09/2020), previa
verifica positiva della procedibilità della domanda della società appellata, rigettare l'opposizione e qualunque altra domanda proposta da
[...]
nei confronti della Snc in quanto infondata in Parte_1 CP_1
fatto e in diritto, non provata, inveritiera e non credibile e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela n. 523/2018 del 20/11/2018.
5. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela, a definizione del giudizio di opposizione proposto da avverso il decreto ingiuntivo n. 523/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n. 1536/2018 R.G., con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 73.536,16 oltre interessi come da domanda e le
[...]
spese processuali nella misura liquidata in decreto, con sentenza n. 17/2020
emessa il 22.01.2020, così statuiva: “Il tribunale di Gela, in composizione
3 monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al
n126 /2019 R.G. , ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche
riconvenzionale, disattesa, così dispone:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di parte opponente e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 523/2018 depositato dal Tribunale di Gela
il 20.11.2018e lo dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 3980,00 per compensi avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “Ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta da . Parte_1
Con ordinanza del 10.7.2019, il tribunale ha demandato l'esperimento della procedura di mediazione c.d. delegata ex cit. art. 5, co. II.
Alla successiva odierna udienza il giudice ha invitato le parti a discutere oralmente la causa ed a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., atteso che, come rappresentato da entrambe le parti nel presente verbale di udienza, non è stata espletata da parte dell'opponente, che ne aveva l'onere, la procedura di mediazione obbligatoria.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre osservare in punto di diritto che il
mancato esperimento nel termine fissato della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria - ovvero di
rimessione in termini di parte opponente - l'improcedibilità della domanda giudiziale ovvero dell'opposizione, e contestuale consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.
4 In ordine poi a quale sia il soggetto tenuto a sopportare le conseguenze
giuridiche del mancato espletamento della mediazione ovvero in ordine alla
individuazione del soggetto tenuto ad avviare il procedimento obbligatorio di mediazione quando disposto d'ufficio dal giudice, va richiamata la sentenza della Suprema Corte che con sentenza del 2015 ha chiaramente
statuito, con condivisibile orientamento, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare il procedimento di mediazione, e pertanto le conseguenze del suo mancato esperimento, vadano addossate all'opponente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che la ratio dell'istituto sia da
rinvenire nella sua dimensione deflattiva e di efficienza processuale sicché
l'individuazione nel giudizio di opposizione dell'opponente, quale soggetto tenuto ad avviare il procedimento, segue la logica ermeneutica di individuare “la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo” che rappresenta la soluzione “più dispendiosa, osteggiata dal legislatore” e prosegue il Supremo Collegio affermando che” è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga” mentre la diversa soluzione consistente nel porre il predetto onere in capo all'opposto viene considerata “palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice” (Cass. n. 24629/2015).
Ne deriva, pertanto, che la conseguenza processuale del mancato esperimento della mediazione obbligatoria disposta d'ufficio dal giudice, dovendo gravare sull'opponente la conseguenza negativa ultima della sua inerzia, non potrà che consistere nella dichiarazione di improcedibilità del
giudizio di opposizione e consequenziale conferma del decreto ingiuntivo
opposto.
5 Per le spiegate ragioni, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per
il mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto d'ufficio con l'ordinanza del 10.7.2019, con ogni conseguenza di legge.
Pertanto, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione dell'opponente , che avrebbe dovuto dare impulso Parte_1
alla procedura di mediazione, la domanda di quest'ultimo deve essere dichiarata improcedibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo
n. 523/2018 depositato dal Tribunale di Gela il 20.11.2018 che si dichiara
esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
ai sensi del d.m. n. 55/2014.”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto Parte_1
appello fondato su un unico motivo di gravame, rubricato “Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione per erronea valutazione di requisito di procedibilità della domanda”.
Sostiene l'appellante che il Giudice avrebbe invitato le parti a precisare le conclusioni sull'erroneo convincimento che la mediazione non fosse mai stata avviata dalle parti, laddove invero la mediazione era stata avviata da parte opposta, odierna appellata, “nei termini di legge ed addirittura con
l'incontro già fissato, incontro non svoltosi per l'ingiustificata assenza della parte convocante” (pag. 5 atto di appello). E poiché, continua l'appellante,
“La parte convocata si è regolarmente presentata in mediazione …….il requisito dell'avvio della mediazione può dirsi perfettamente integrato atteso che l'opponente / odierno appellante era parte convocata” (pag. 6 atto di appello), ha errato il primo giudice a ritenere la domanda improcedibile.
6 A dire dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe altresì errato a non concedere i termini 183 cpc richiesti a verbale di udienza del 19 luglio 2019,
con ciò non consentendo alla parte di controdedurre rispetto alla instaurazione della mediazione e alla produzione documentale di parte avversa, peraltro già oggetto di contestazione con la querela sporta il
10/10/2019, che produceva in questo grado, unitamente alla pec di convocazione da parte dell'organismo di mediazione Controparte_2
e alla istanza di mediazione sottoscritta dall'Avv. Mario Cosenza.
Ha chiesto quindi accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello di Caltanissetta contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE
E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e nella
spiegata conseguente istanza di sospensiva di cui infra;
2) IN VIA PRINCIPALE E EL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
17/2020 Rg Sent. Pubblicata. il 22 gennaio 2020, resa inter partes dal
Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
istruttore designato, dott.ssa Anna Maria Ciancio, in seno al procedimento
civile n. 126/2019 RG accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure
che qui si riportano, in accoglimento del proposto appello quindi riaprire la pretermessa istruttoria concedendo i termini ex art. 183 cpc”.
La Corte, con ordinanza riservata del 08.10.2020, dichiarava la nullità della citazione in appello per inosservanza del termine a comparire, e ordinava all'appellante la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello entro il termine perentorio del 15.11.2020, rinviando la causa all'udienza del
17.02.2021.
7 L'appellante provvedeva a detto incombente, in esito al quale si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità di mezzi di prova e dei nuovi documenti prodotti in appello,
l'inammissibilità delle censure relative al mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata, l'inammissibilità e infondatezza delle restanti censure, concludendo chiedendo accogliersi le domande sopra indicate.
La Corte con Ordinanza riservata del 03.03.2021 sospendeva l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del capo di condanna della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 28.03.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Prima dell'esame dei motivi di appello è necessario esaminare l'eccezione sollevata dalla società appellata di inammissibilità ex art. 345 c.c. dei nuovi documenti prodotti in questa fase dall'appellante, nello specifico: la pec di convocazione da parte dell'organismo di mediazione OdM CP_2
l'istanza di mediazione sottoscritta dall'Avv. Mario Cosenza, la querela del
10.10.2019.
L'eccezione è fondata.
Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di documenti che avrebbero potuto essere nella disponibilità della parte già nel corso del giudizio di primo grado ove avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati.
E poiché così non è stato, né è stata dedotta una specifica impossibilità a provvedervi in tal senso, i documenti prodotti sono da ritenere inammissibili e degli stessi non dovrà tenersi conto per la decisione.
4. Nel merito del proposto gravame va anzitutto rilevato che il Tribunale di
Gela - richiamandosi ad un indirizzo interpretativo delle sezioni semplici
8 (Cass. n. 24629/2015) ha ritenuto che, ai fini della individuazione della parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, non doveva farsi riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, dovendo privilegiarsi una interpretazione conforme allo scopo al quale era preordinata la condizione di procedibilità, stabilita espressamente per la fase successiva alla emissione del decreto monitorio, in quanto volta a ridurre il contenzioso in attuazione del principio di efficienza e di ragionevole durata dei processi.
In tal senso doveva fare carico all'opponente e non alla parte opposta, l'onere di attivazione della mediazione, essendo il primo il soggetto interessato ad introdurre il giudizio di merito, onde evitare la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Al riguardo è sopravvenuto l'arresto delle Sezioni Unite della Corte, Cass.
Sez. U -, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, che ha affermato il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Essendo state le predette statuizioni rese dal Supremo Consesso di Giustizia
per comporre il contrasto originato in ordine alle norme regolatrici del processo, le stesse, in quanto già precedentemente articolate dalla giurisprudenza di legittimità, non configurano una ipotesi di “overruling”
avente il carattere di imprevedibilità, e pertanto, sono direttamente applicabili nel caso in esame, con la conseguenza che applicando quanto statuito dalle
9 Sezioni Unite, è da ritenere che gravava sul soggetto opposto – quale attore sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo - l'onere di azionare la procedura di mediazione, sicché alla pronuncia di improcedibilità
del giudizio deve seguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, poiché nel caso in esame la parte opposta, la Controparte_1
su cui gravava l'onere della mediazione disposta dal
[...]
Giudice con l'ordinanza del 10.07.2019, non vi ha provveduto, così come dalla stessa ammesso all'udienza del 22.01.2020, laddove il suo procuratore ha chiesto “dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione”, e considerato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina l'improcedibilità della domanda anche per i casi in cui era previsto come facoltativo dall'art. 5 co 2 D.Lgs. 28/2010 nella formulazione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e dell'emissione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza impugnata va dichiarata l'improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.).
5. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione,
risolta solo successivamente al deposito della gravata sentenza, con l'intervento delle Sezioni Unite del 2020.
P.Q.M
.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 17/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Gela il 22.01.2020 e pubblicata in pari data, così
provvede:
10 In riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile il giudizio e, per l'effetto, revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 523/2018 emesso dal Tribunale di Gela.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
Così deciso a Caltanissetta, il 14 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 63/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 17/2020 emessa dal Tribunale Civile di Gela
il 22.01.2020 e pubblicata in pari data, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1960 ed ivi residente, nella Via Butera n. 241, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella Inguanti per mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Vittoria nella Via San Martino 192 è elettivamente domiciliato
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Gela nella Via F. Cinque n. 2, in persona del socio amministratore e legale rappresentante nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco C.F._2
G. Cosenza per procura allegata alla Comparsa di Costituzione in appello,
presso il cui studio sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 54, è
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva:“Con le presenti note, atteso il decreto per la trattazione scritta si insiste nell'atto di appello e ci si riporta a quanto già dedotto ed eccepito nelle difese sin qui svolte ed ampiamente riportate
nell'atto introduttivo che qui debbono intendersi riportate e trascritte.
Si insiste in particolare nelle richieste formulate in seno all'atto di appello e
si precisano le conclusioni come da atti chiedendo che la causa venga posta
in decisione con concessione dei termini per memorie e repliche.”.
Il procuratore dell'appellata con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva:“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della citazione in appello per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli art. 164 e 165 c.p.c. e, di conseguenza, dichiarare l'impugnazione improcedibile e/o inammissibile, con ogni conseguenza di legge.
2. In subordine, dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti da
per difetto di specificità e comunque rigettarli in Parte_1
quanto infondati, inveritieri, erronei e non provati.
3. In ogni caso, ritenere inammissibile l'istanza proposta dall'appellante di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e di riapertura dell'istruttoria e dichiarare lo stesso decaduto dalla possibilità di articolare
2 mezzi di prova, stante le preclusioni assertive e istruttorie già maturate in
primo grado e ostandovi in ogni caso l'art. 345 c.p.c. ed il principio per cui nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione dei mezzi di prova ed il deposito di documenti ai sensi del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere un'altra volta la concessione dei termini ma, in forza del combinato disposto degli articoli 342 e 163 c.p.c. deve, a pena di decadenza, articolare con l'atto di appello i mezzi di prova di cui intende avvalersi.
4. Ancora più subordinatamente, alla luce del sopravvenuto arresto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19596 del 18/09/2020), previa
verifica positiva della procedibilità della domanda della società appellata, rigettare l'opposizione e qualunque altra domanda proposta da
[...]
nei confronti della Snc in quanto infondata in Parte_1 CP_1
fatto e in diritto, non provata, inveritiera e non credibile e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Gela n. 523/2018 del 20/11/2018.
5. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Gela, a definizione del giudizio di opposizione proposto da avverso il decreto ingiuntivo n. 523/2018, emesso Parte_1
dal Tribunale di Gela nel procedimento monitorio n. 1536/2018 R.G., con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 73.536,16 oltre interessi come da domanda e le
[...]
spese processuali nella misura liquidata in decreto, con sentenza n. 17/2020
emessa il 22.01.2020, così statuiva: “Il tribunale di Gela, in composizione
3 monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa civile iscritta al
n126 /2019 R.G. , ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche
riconvenzionale, disattesa, così dispone:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di parte opponente e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 523/2018 depositato dal Tribunale di Gela
il 20.11.2018e lo dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 3980,00 per compensi avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”.
Il Tribunale così motivava la decisione: “Ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta da . Parte_1
Con ordinanza del 10.7.2019, il tribunale ha demandato l'esperimento della procedura di mediazione c.d. delegata ex cit. art. 5, co. II.
Alla successiva odierna udienza il giudice ha invitato le parti a discutere oralmente la causa ed a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., atteso che, come rappresentato da entrambe le parti nel presente verbale di udienza, non è stata espletata da parte dell'opponente, che ne aveva l'onere, la procedura di mediazione obbligatoria.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre osservare in punto di diritto che il
mancato esperimento nel termine fissato della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria - ovvero di
rimessione in termini di parte opponente - l'improcedibilità della domanda giudiziale ovvero dell'opposizione, e contestuale consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.
4 In ordine poi a quale sia il soggetto tenuto a sopportare le conseguenze
giuridiche del mancato espletamento della mediazione ovvero in ordine alla
individuazione del soggetto tenuto ad avviare il procedimento obbligatorio di mediazione quando disposto d'ufficio dal giudice, va richiamata la sentenza della Suprema Corte che con sentenza del 2015 ha chiaramente
statuito, con condivisibile orientamento, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare il procedimento di mediazione, e pertanto le conseguenze del suo mancato esperimento, vadano addossate all'opponente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che la ratio dell'istituto sia da
rinvenire nella sua dimensione deflattiva e di efficienza processuale sicché
l'individuazione nel giudizio di opposizione dell'opponente, quale soggetto tenuto ad avviare il procedimento, segue la logica ermeneutica di individuare “la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo” che rappresenta la soluzione “più dispendiosa, osteggiata dal legislatore” e prosegue il Supremo Collegio affermando che” è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga” mentre la diversa soluzione consistente nel porre il predetto onere in capo all'opposto viene considerata “palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice” (Cass. n. 24629/2015).
Ne deriva, pertanto, che la conseguenza processuale del mancato esperimento della mediazione obbligatoria disposta d'ufficio dal giudice, dovendo gravare sull'opponente la conseguenza negativa ultima della sua inerzia, non potrà che consistere nella dichiarazione di improcedibilità del
giudizio di opposizione e consequenziale conferma del decreto ingiuntivo
opposto.
5 Per le spiegate ragioni, va dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per
il mancato tempestivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto d'ufficio con l'ordinanza del 10.7.2019, con ogni conseguenza di legge.
Pertanto, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione dell'opponente , che avrebbe dovuto dare impulso Parte_1
alla procedura di mediazione, la domanda di quest'ultimo deve essere dichiarata improcedibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo
n. 523/2018 depositato dal Tribunale di Gela il 20.11.2018 che si dichiara
esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
ai sensi del d.m. n. 55/2014.”.
2. Per la riforma di detta sentenza ha proposto Parte_1
appello fondato su un unico motivo di gravame, rubricato “Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione per erronea valutazione di requisito di procedibilità della domanda”.
Sostiene l'appellante che il Giudice avrebbe invitato le parti a precisare le conclusioni sull'erroneo convincimento che la mediazione non fosse mai stata avviata dalle parti, laddove invero la mediazione era stata avviata da parte opposta, odierna appellata, “nei termini di legge ed addirittura con
l'incontro già fissato, incontro non svoltosi per l'ingiustificata assenza della parte convocante” (pag. 5 atto di appello). E poiché, continua l'appellante,
“La parte convocata si è regolarmente presentata in mediazione …….il requisito dell'avvio della mediazione può dirsi perfettamente integrato atteso che l'opponente / odierno appellante era parte convocata” (pag. 6 atto di appello), ha errato il primo giudice a ritenere la domanda improcedibile.
6 A dire dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe altresì errato a non concedere i termini 183 cpc richiesti a verbale di udienza del 19 luglio 2019,
con ciò non consentendo alla parte di controdedurre rispetto alla instaurazione della mediazione e alla produzione documentale di parte avversa, peraltro già oggetto di contestazione con la querela sporta il
10/10/2019, che produceva in questo grado, unitamente alla pec di convocazione da parte dell'organismo di mediazione Controparte_2
e alla istanza di mediazione sottoscritta dall'Avv. Mario Cosenza.
Ha chiesto quindi accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello di Caltanissetta contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE
E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e nella
spiegata conseguente istanza di sospensiva di cui infra;
2) IN VIA PRINCIPALE E EL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
17/2020 Rg Sent. Pubblicata. il 22 gennaio 2020, resa inter partes dal
Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
istruttore designato, dott.ssa Anna Maria Ciancio, in seno al procedimento
civile n. 126/2019 RG accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure
che qui si riportano, in accoglimento del proposto appello quindi riaprire la pretermessa istruttoria concedendo i termini ex art. 183 cpc”.
La Corte, con ordinanza riservata del 08.10.2020, dichiarava la nullità della citazione in appello per inosservanza del termine a comparire, e ordinava all'appellante la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello entro il termine perentorio del 15.11.2020, rinviando la causa all'udienza del
17.02.2021.
7 L'appellante provvedeva a detto incombente, in esito al quale si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità di mezzi di prova e dei nuovi documenti prodotti in appello,
l'inammissibilità delle censure relative al mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata, l'inammissibilità e infondatezza delle restanti censure, concludendo chiedendo accogliersi le domande sopra indicate.
La Corte con Ordinanza riservata del 03.03.2021 sospendeva l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del capo di condanna della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 28.03.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Prima dell'esame dei motivi di appello è necessario esaminare l'eccezione sollevata dalla società appellata di inammissibilità ex art. 345 c.c. dei nuovi documenti prodotti in questa fase dall'appellante, nello specifico: la pec di convocazione da parte dell'organismo di mediazione OdM CP_2
l'istanza di mediazione sottoscritta dall'Avv. Mario Cosenza, la querela del
10.10.2019.
L'eccezione è fondata.
Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di documenti che avrebbero potuto essere nella disponibilità della parte già nel corso del giudizio di primo grado ove avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati.
E poiché così non è stato, né è stata dedotta una specifica impossibilità a provvedervi in tal senso, i documenti prodotti sono da ritenere inammissibili e degli stessi non dovrà tenersi conto per la decisione.
4. Nel merito del proposto gravame va anzitutto rilevato che il Tribunale di
Gela - richiamandosi ad un indirizzo interpretativo delle sezioni semplici
8 (Cass. n. 24629/2015) ha ritenuto che, ai fini della individuazione della parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, non doveva farsi riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, dovendo privilegiarsi una interpretazione conforme allo scopo al quale era preordinata la condizione di procedibilità, stabilita espressamente per la fase successiva alla emissione del decreto monitorio, in quanto volta a ridurre il contenzioso in attuazione del principio di efficienza e di ragionevole durata dei processi.
In tal senso doveva fare carico all'opponente e non alla parte opposta, l'onere di attivazione della mediazione, essendo il primo il soggetto interessato ad introdurre il giudizio di merito, onde evitare la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
Al riguardo è sopravvenuto l'arresto delle Sezioni Unite della Corte, Cass.
Sez. U -, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, che ha affermato il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Essendo state le predette statuizioni rese dal Supremo Consesso di Giustizia
per comporre il contrasto originato in ordine alle norme regolatrici del processo, le stesse, in quanto già precedentemente articolate dalla giurisprudenza di legittimità, non configurano una ipotesi di “overruling”
avente il carattere di imprevedibilità, e pertanto, sono direttamente applicabili nel caso in esame, con la conseguenza che applicando quanto statuito dalle
9 Sezioni Unite, è da ritenere che gravava sul soggetto opposto – quale attore sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo - l'onere di azionare la procedura di mediazione, sicché alla pronuncia di improcedibilità
del giudizio deve seguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, poiché nel caso in esame la parte opposta, la Controparte_1
su cui gravava l'onere della mediazione disposta dal
[...]
Giudice con l'ordinanza del 10.07.2019, non vi ha provveduto, così come dalla stessa ammesso all'udienza del 22.01.2020, laddove il suo procuratore ha chiesto “dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della mediazione”, e considerato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina l'improcedibilità della domanda anche per i casi in cui era previsto come facoltativo dall'art. 5 co 2 D.Lgs. 28/2010 nella formulazione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado e dell'emissione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza impugnata va dichiarata l'improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020 cit.).
5. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione,
risolta solo successivamente al deposito della gravata sentenza, con l'intervento delle Sezioni Unite del 2020.
P.Q.M
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La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 17/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Gela il 22.01.2020 e pubblicata in pari data, così
provvede:
10 In riforma della sentenza impugnata dichiara improcedibile il giudizio e, per l'effetto, revoca nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 523/2018 emesso dal Tribunale di Gela.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
Così deciso a Caltanissetta, il 14 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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