CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
NE PA, CE
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 813/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10743/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 28/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170213937446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190036549717000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accogliemento.
Il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 20229008285336000, alla stessa notificatale il 20.04.2022, e le seguenti sottese cartelle, limitatamente al mancato pagamento di imposte di registro, tasse automobilistiche ed Irpef:
• cartella n. 097 2016 0218388123000;
• cartella n. 097 2017 0213937446000;
• cartella n. 097 2018 0001680087000;
• cartella n. 097 2019 0036549717000.
Eccepiva :
a. l'inesistenza della pretesa tributaria attesa la mancata notifica degli avvisi bonari e di accertamento per ogni singola cartella nonché la mancata notifica delle stesse e, conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti;
b. L'intervenuta prescrizione triennale, per ciò che atteneva alle tasse automobilistiche, e quinquennale per
Irpef ed imposta di registro, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
c. L'omessa indicazione di elementi essenziali per l'individuazione del fatto costituente il presupposto impositivo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, l' Agenzia delle Entrate di Roma e la Regione Lazio e ribadivano, per quanto di competenza, la legittimità della pretesa erariale.
La CGT I grado, con la sentenza n. 10743/2023, depositata il 28.08.2023 accoglieva parzialmente il ricorso proposto ritenendo non perfezionata la notifica delle cartelle n. 097 2017 0213937446000 e n. 097 2019
0036549717000 ed escludendo, per le altre cartelle regolarmente notificate il decorso del relativo termine di prescrizione valutando infondate le doglianze relative al contenuto della intimazione di pagamento impugnata.
Avverso la sentenza n. 10743/2023 proponeva appello l'Agenzia Entrate Riscossione limitatamente al punto in cui la Corte di prime cure aveva ritenuto non perfezionata la notifica delle cartelle indicate al punto che precede, prestando acquiescenza sui punti alla stessa favorevoli.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1 e rappresentava di aver proposto in data 28.06.2023, domanda di definizione agevolata aderendo alla rottamazione quater per carichi attinenti anche alle cartelle oggetto di contenzioso. Allegava domanda di definizione agevolata, definizione agevolata e piano di rateizzazione (all.1 e 2).
Rappresentava ancora che, a seguito di accoglimento della domanda proposta, stava procedendo regolarmente con il versamento del dovuto secondo il piano di rateizzazione accordato con il pagamento, alla data, delle prime 5 rate da ottobre 2023 a luglio 2024 che depositava (All. 3 – Versamenti).
Chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
visti gli atti depositati e la istanza formulata dalla parte a mezzo del difensore Avv. Difensore_3 ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ex art.1, comma 236, Legge n.197/2022.
Infatti, la parte ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi dell'art.1, commi da 231 a 252 della Legge n.197/2022 che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Sul punto si evidenzia che l'articolo 12-bis del Dl 84/2025 (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) dispone che l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Nella specie, attraverso l'esame della documentazione depositata dal contribuente, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per avvenuta rinuncia ai sensi dell'art.1, comma 236,
Legge n.197/2022, che non necessita di accettazione da parte delle altre Parti costituite, non prevista normativamente e comunque superflua.
Compensate le spese di giudizo del grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese del grado compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
NE PA, CE
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 813/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10743/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
40 e pubblicata il 28/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170213937446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190036549717000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accogliemento.
Il dispositivo verrà comunicato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 20229008285336000, alla stessa notificatale il 20.04.2022, e le seguenti sottese cartelle, limitatamente al mancato pagamento di imposte di registro, tasse automobilistiche ed Irpef:
• cartella n. 097 2016 0218388123000;
• cartella n. 097 2017 0213937446000;
• cartella n. 097 2018 0001680087000;
• cartella n. 097 2019 0036549717000.
Eccepiva :
a. l'inesistenza della pretesa tributaria attesa la mancata notifica degli avvisi bonari e di accertamento per ogni singola cartella nonché la mancata notifica delle stesse e, conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti;
b. L'intervenuta prescrizione triennale, per ciò che atteneva alle tasse automobilistiche, e quinquennale per
Irpef ed imposta di registro, nonché la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
c. L'omessa indicazione di elementi essenziali per l'individuazione del fatto costituente il presupposto impositivo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, l' Agenzia delle Entrate di Roma e la Regione Lazio e ribadivano, per quanto di competenza, la legittimità della pretesa erariale.
La CGT I grado, con la sentenza n. 10743/2023, depositata il 28.08.2023 accoglieva parzialmente il ricorso proposto ritenendo non perfezionata la notifica delle cartelle n. 097 2017 0213937446000 e n. 097 2019
0036549717000 ed escludendo, per le altre cartelle regolarmente notificate il decorso del relativo termine di prescrizione valutando infondate le doglianze relative al contenuto della intimazione di pagamento impugnata.
Avverso la sentenza n. 10743/2023 proponeva appello l'Agenzia Entrate Riscossione limitatamente al punto in cui la Corte di prime cure aveva ritenuto non perfezionata la notifica delle cartelle indicate al punto che precede, prestando acquiescenza sui punti alla stessa favorevoli.
Si costituiva in giudizio la sig.ra Resistente_1 e rappresentava di aver proposto in data 28.06.2023, domanda di definizione agevolata aderendo alla rottamazione quater per carichi attinenti anche alle cartelle oggetto di contenzioso. Allegava domanda di definizione agevolata, definizione agevolata e piano di rateizzazione (all.1 e 2).
Rappresentava ancora che, a seguito di accoglimento della domanda proposta, stava procedendo regolarmente con il versamento del dovuto secondo il piano di rateizzazione accordato con il pagamento, alla data, delle prime 5 rate da ottobre 2023 a luglio 2024 che depositava (All. 3 – Versamenti).
Chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
visti gli atti depositati e la istanza formulata dalla parte a mezzo del difensore Avv. Difensore_3 ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ex art.1, comma 236, Legge n.197/2022.
Infatti, la parte ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi dell'art.1, commi da 231 a 252 della Legge n.197/2022 che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Sul punto si evidenzia che l'articolo 12-bis del Dl 84/2025 (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) dispone che l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Nella specie, attraverso l'esame della documentazione depositata dal contribuente, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per avvenuta rinuncia ai sensi dell'art.1, comma 236,
Legge n.197/2022, che non necessita di accettazione da parte delle altre Parti costituite, non prevista normativamente e comunque superflua.
Compensate le spese di giudizo del grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese del grado compensate.