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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE nella persona della dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 1350/22 R.G.C. avente per oggetto: divisione ereditaria promossa da: nata il [...], quale erede di nato il PE ER
23.11.1939 deceduto il 15.7.2023, rappresentata e difesa dall'avv.to Gabriella Vanzetti giusta procura in atti
Parte attrice contro
nato il31.8.1955 CP_1
nata il [...] Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv.to Maria G. Prato giusta procura in atti
Parti convenute trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Parte attrice, richiama le deduzioni, difese, istanze e conclusioni di cui all'atto di citazione 19.04.2022, alle memorie n.1, n.2 e n.3 autorizzate, ed alle note di trattazione scritta del 5.04.2024 chiede che il
Giudice in via preliminare voglia nominare il CTU e dar corso alle operazioni di divisione del compendio immobiliare di specie, attesa la concorde volontà delle parti già espressa sul punto e su cui non sussiste contestazione.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta:
Previe le declaratorie di legge;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda avversaria;
- Previa ammissione delle prove testimoniali che saranno ritenute necessarie ed opportune nonché di
CTU volta a descrivere e valutare gli immobili oggetto di comproprietà, a descrivere e valutare le opere di manutenzione, messa in sicurezza e le migliorie apportate a spese del sig. e CP_1
della sig. , a calcolare gli indennizzi corrispondenti al maggior utilizzo del fabbricato Persona_3
rurale da parte del sig. e alla detenzione da parte della sig. ER PE
ed a predisporre i possibili progetti di divisione e/o assegnazione e calcolo dei relativi
[...]
eventuali conguagli;
IN VIA PRINCIPALE
Procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto gli immobili in comproprietà ai sigg.
, ed alla sig. , quale erede del sig. CP_1 Persona_3 PE
, attribuendo a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente alla quota ER
spettantegli, mediante la formazione – qualora ciò non ne comporti il deprezzamento - di due quote omogenee, suscettibili di autonomo e libero godimento in relazione alla funzione originaria, di cui una, pari alla quota di ½, da assegnare ai coniugi e i comunione legale o CP_1 Persona_3 nella misura di ¼ ciascuno e l'altra, pari alla quota di ½, da assegnare alla sig. PE
, determinando il conguaglio derivante dall' eventuale disparità di valore delle due parti;
[...]
il tutto fatti salvi i diritti derivanti dal contratto di affitto agrario in essere tra e ER
. CP_1
ISTANZA DI RENDICONTO IN VIA RICONVENZIONALE:
- Al fine di regolamentare i rapporti debito/credito sorti in costanza del rapporto di comunione, si chiede di dichiarare tenuta e condannare la sig. al rimborso in PE
favore dei sigg. e della quota del 50% delle spese sostenute da questi CP_1 Persona_3
ultimi per la manutenzione, la messa in sicurezza ed il miglioramento dei suddetti beni immobili, nella misura da determinarsi in corso di causa.
- Dichiarare tenuta e condannarsi la sig. al versamento in favore PE
dei comproprietari e di un equo indennizzo, nella misura da CP_1 Persona_3
pagina 2 di 8 determinarsi in corso di causa, per il maggior godimento degli immobili dal 2005 ad oggi da parte del suo dante causa . ER
- Dichiarare tenuta e condannarsi la sig. al versamento in favore PE
dei comproprietari e di equo indennizzo, nella misura da determinarsi CP_1 Persona_3 in corso di causa, per il personale godimento dell'immobile a fini abitativi dal 2005 alla data del decesso del sig. , essendo la medesima persona estranea alla comunione dei beni ER
oggetto di causa.
- Con la possibilità di procedere alla liquidazione dei rapporti di debito/credito mediante conguagli in sede di divisione e/o assegnazione delle quote o mediante incremento di quote.
- Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione, e agli
Uffici Catastali competenti di provvedere alla volturazione dell'emananda ordinanza o sentenza, con esonero per le parti da ogni responsabilità. Con il favore delle spese.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essere comproprietario in ragione di ½, essendo altresì comproprietari, in ragione di ¼ ciascuno i coniugi convenuti, di 11 terreni e 2 fabbricati rurali – di fatto costituenti un unico corpo e di seguito indicati al singolare - siti nel comune di Roddino, di essersi le parti convenzionalmente divise il fabbricato in due lotti goduti in via esclusiva, di aver sostenuto spese per opere di miglioria del fabbricato ed interamente le spese per le utenze domestiche dello stesso (segnatamente energia elettrica e acqua), , e per esso – defunto in data 15.7.2003 – la moglie erede ER [...]
citava in giudizio e per addivenire allo scioglimento PE CP_1 Persona_3
della comunione.
I coniugi si costituivano in giudizio confermando quanto allegato dall'attore, allegando di CP_2
essere in comunione legale dei beni, precisando che aveva concesso al fratello ER
, titolare Azienda Agricola Bonvicini del Riavolo, l'affitto agrario del 50% dei terreni e di parte CP_1
del fabbricato (contratto 13.5.2020 della durata di 15 anni), che l'attore aveva goduto stabilmente della parte di fabbricato a lui convenzionalmente assegnato, sua casa di abitazione sino al 2005, mentre essi convenuti avevano goduto del lotto loro convenzionalmente assegnato del tutto sporadicamente, che essi convenuti avevano apportato migliorie agli immobili, che inoltre difettavano i certificati catastali e ipocatastali degli immobili, in conclusione aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e pagina 3 di 8 chiedendo condannarsi la controparte a quanto dovuto per migliorie effettuate sugli immobili e indennità di occupazione.
Concessi i termini di trattazione e depositate le relative memoria (nell'ambito delle quali l'attore contestava le eccezioni della controparte e dichiarava che il contratto di affitto agrario era oggetto di giudizio sostenendosene la invalidità, mentre i convenuti ribadivano le loro pretese), la causa, assegnata ad altro Giudice, era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
Anzitutto deve rilevarsi, come già, implicitamente, in atti, la inammissibilità delle istanze di prova orale dedotte dalle parti per la loro irrilevanza ai fini del decidere.
Indi, ancora in via preliminare, si osserva che il rilievo d'improcedibilità della domanda di divisione per mancato deposito dei certificati storici catastali e della documentazione relativa all'esistenza di iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius nell'ultimo ventennio è infondato perché il deposito di tale documentazione non costituisce una condizione di procedibilità prevista dalla legge, come del resto ormai riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 10067/2020). Non è, del resto, contestata la condizione proprietaria degli immobili in divisione, né la loro individuazione nei cespiti precisati da parte attrice.
Ed ancora che l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua validità, non potrebbe impedire lo scioglimento dei beni in divisione, trattandosi semplicemente di un rapporto contrattuale di godimento che non spiega alcuna efficacia sul diritto di proprietà sussistente pro quota in capo alle parti.
Nel merito si osserva che le parti chiedono concordemente procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto 11 terreni e 2 fabbricati – di fatto costituenti un unico corpo - siti in
Comune di Rodello (censiti a catasto terreni sub F. 11 particelle 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 270,
271, 73 e 295 e a catasto fabbricati sub F 11 particelle 73 e 295). Concordano altresì le parti circa la entità delle quote, pari ad ½ per l'attore e ½ per i convenuti in comunione legale.
Rileva peraltro l'attore di aver sostenuto spese conservative e per migliorie dell'immobile, tra cui il rifacimento del tetto, oltrechè di aver sostenuto integralmente le spese per consumi di acqua e luce dell'intero fabbricato, e i convenuti di aver svolto opere di manutenzione, messa in sicurezza e pagina 4 di 8 miglioria dei fabbricati, delle quali chiedono il parziale rimborso, nonché di aver diritto ad una indennità di occupazione per il maggior utilizzo del fabbricato da parte dell'attore e della di lui moglie.
La Suprema Corte ha precisato che e il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi
e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, purché vi sia apposita istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo (Cass., Sez. 2, 4/2/2002, n. 1458;
Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25120) (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024), è chiaro poi che l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda deve essere effettuata nel rispetto delle preclusioni assertive (Tribunale di Perugia sentenza 1956/2023).
Nel caso di specie, premesso che le parti non specificano tempestivamente in atti come debbano identificarsi, e quali caratteristiche abbiano, le parti di fabbricato da ciascuna di esse autonomamente godute, si osserva, quanto alle opere di manutenzione, conservazione, messa in sicurezza, miglioria degli immobili, che le allegazioni in atti sono eccessivamente generiche e come tali irrilevanti: nessuna delle parti ha infatti allegato, con sufficiente specificità, di quali opere si trattasse, né l'attività di allegazione può intendersi deferibile a CTU (trattandosi, all'evidenza, di CTU del tutto esplorativa e tendente a sopperire al difetto non solo di prova, ma, appunto, financo di allegazione, delle parti).
Ed infatti l'attore si limita a riferire di essersi occupato del rifacimento del tetto, e i convenuti allegano, in questi precisi termini, il rifacimento pavimenti, impianto elettrico, impianto idraulico, sostituzione sanitari, sostituzione infissi, impermeabilizzazioni, rinforzi alle strutture, ripristino di parte del tetto e sottotetto, allacciamento alla rete fognaria e vari altri interventi: in entrambi i casi si omette dunque di indicare specificamente quali opere siano state svolte, ovvero in cosa – in termini di dimensioni, materiali utilizzati, tempi di realizzo, etc… - siano consistite le opere indicate (nella sostituzione, ad esempio, di quali travi del tetto o nel rifacimento, con quali modalità e materiali, della copertura dello stesso, e di quali dimensioni sia stata l'opera, a quale parte di fabbricato si sia riferito il rifacimento dei pavimenti e nell'applicazione di quali materiali sia consistito, cosa si intenda poi per rinforzo delle strutture etc…, non ultimo omettendosi del tutto di indicare in quali epoche si siano svolte tali attività).
Tanto è vero che la stessa parte convenuta chiede poi deferirsi al CTU di descrivere e valutare le opere
pagina 5 di 8 di manutenzione, messa in sicurezza e le migliorie apportate a spese del sig. e della sig. CP_1
. Persona_3
Né, si noti ancora, la mancanza di allegazioni specifiche può intendersi superata, con riferimento alla parte convenuta, per effetto della memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., contenente istanze di prova orale ed il richiamo ad una perizia di parte a sua volta corredata da fotografie, a tacer d'altro dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, secondo cui, qualora
i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate ,
i documenti rivestendo funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass. 7115/2013.] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza
1748/2022, resa in tema di scioglimento di comunione).
Diversamente si opina solo con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per consumi idrici e di energia siccome svolta da parte attrice che assume, in atto di citazione, di aver sostenuto integralmente – ovvero in relazione all'intero fabbricato - dette spese dal 2005 al 2021 in ragione delle fatture contestualmente versate in atti (su 4a e 4b, in realtà con decorrenza dal 2017 per i consumi energetici e dal 2015 idrici): la circostanza non è contestata dalla controparte (se non, del tutto pagina 6 di 8 tardivamente, nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 c.p.c. ove se ne rileva la prescrizione), né può ritenersi che si tratti di domanda effettivamente non posta considerato che, nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, la parte attrice chiede calcolarsi, nell'ambito dei conguagli, le spese per utenze anticipate dall'attore ed ancora dovendosi considerare che nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa (ex multis Cass. 18 marzo 2014, n. 6226).
Visto il conteggio depositato sub doc. 15 allegato alla memoria ex art 183 comma VI n 2 c.p.c., e previo scomputo degli esborsi per fatture relative a prestazioni successive a quelle di cui all'atto di citazione e riferite sino all'anno 2023, che, pur successive, risultano prodotte tardivamente (in quanto ben avrebbero potuto essere prodotte con la prima memoria utile, ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.), risultano dunque esborsi pari ad euro 2400,73 per consumi di energia elettrica (pari ad euro 5132,07 meno i consumi successivi a quelli allegati in atto di citazione per complessivi euro 2400,73) e ad euro
1858,82 per consumi idrici. Detti esborsi, per complessivi euro 4590,16, dovranno dunque gravare per
½ sulla parte convenuta.
Quanto poi alla domanda intesa al pagamento, in favore dei convenuti, di una indennità di occupazione, fermo restando il principio per cui, ai sensi dell'art 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto si osserva che la Suprema Corte ha recentemente ribadito che Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale. Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738.
Nel caso di specie si assume che avrebbe fatto un uso maggiore dell'immobile, ER
stabilendovi la propria residenza, ma, a parte la considerazione per cui entrambe le parti allegano pacificamente che il fabbricato era stato concordemente diviso in due e i due fratelli , con le CP_1
rispettive compagne, usavano più o meno assiduamente della parte loro convenzionalmente assegnata,
è a dirsi che non emerge in atti, né è stata allegata, una richiesta dei coniugi intesa all'uso CP_3
pagina 7 di 8 integrale del bene o di quella parte di fabbricato già in uso a non emerge dunque, Persona_4 in altri termini, che l'uso, eventualmente più intenso, di una parte di bene da parte dell'attore, abbia compromesso la destinazione d'uso dello stesso bene o compromesso il diritto di godimento dei comproprietari (ex multis, Cass 10453/2001). Quanto poi al godimento da parte di
[...]
prima compagna e poi moglie di , valgono le considerazioni già PE ER
svolte: essendo in vita la di lui coabitazione con una compagna non amplifica il ER
godimento dello stesso , che – deve presumersi - occupava, con la compagna, gli stessi spazi che CP_1
avrebbe occupato da solo, e, in seguito alla di lui morte, l'occupazione della moglie, erede, non fa che proseguire la medesima situazione già in essere.
Anche questa domanda deve pertanto essere rigettata.
La causa va, infine, rimessa sul ruolo per provvedere alla divisione concreta dei beni, alla formazione delle quote ed alla loro assegnazione, nonché per regolare, laddove necessario, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA che da una parte, e i coniugi in comunione legale PE
e dall'altra, hanno diritto a dividere per le quote di 1/2 per ciascuna CP_1 Persona_3
parte la comunione esistente sugli immobili elencati alle pagine 1 e 2 dell'atto di citazione;
DICHIARA che la parte attrice ha sostenuto complessivamente la spesa di € 4590,16 nell'interesse comune ed ha diritto al rimborso da parte della convenuta di 1/2 di tale somma.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva
Asti, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE nella persona della dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 1350/22 R.G.C. avente per oggetto: divisione ereditaria promossa da: nata il [...], quale erede di nato il PE ER
23.11.1939 deceduto il 15.7.2023, rappresentata e difesa dall'avv.to Gabriella Vanzetti giusta procura in atti
Parte attrice contro
nato il31.8.1955 CP_1
nata il [...] Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv.to Maria G. Prato giusta procura in atti
Parti convenute trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Parte attrice, richiama le deduzioni, difese, istanze e conclusioni di cui all'atto di citazione 19.04.2022, alle memorie n.1, n.2 e n.3 autorizzate, ed alle note di trattazione scritta del 5.04.2024 chiede che il
Giudice in via preliminare voglia nominare il CTU e dar corso alle operazioni di divisione del compendio immobiliare di specie, attesa la concorde volontà delle parti già espressa sul punto e su cui non sussiste contestazione.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta:
Previe le declaratorie di legge;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda avversaria;
- Previa ammissione delle prove testimoniali che saranno ritenute necessarie ed opportune nonché di
CTU volta a descrivere e valutare gli immobili oggetto di comproprietà, a descrivere e valutare le opere di manutenzione, messa in sicurezza e le migliorie apportate a spese del sig. e CP_1
della sig. , a calcolare gli indennizzi corrispondenti al maggior utilizzo del fabbricato Persona_3
rurale da parte del sig. e alla detenzione da parte della sig. ER PE
ed a predisporre i possibili progetti di divisione e/o assegnazione e calcolo dei relativi
[...]
eventuali conguagli;
IN VIA PRINCIPALE
Procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto gli immobili in comproprietà ai sigg.
, ed alla sig. , quale erede del sig. CP_1 Persona_3 PE
, attribuendo a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente alla quota ER
spettantegli, mediante la formazione – qualora ciò non ne comporti il deprezzamento - di due quote omogenee, suscettibili di autonomo e libero godimento in relazione alla funzione originaria, di cui una, pari alla quota di ½, da assegnare ai coniugi e i comunione legale o CP_1 Persona_3 nella misura di ¼ ciascuno e l'altra, pari alla quota di ½, da assegnare alla sig. PE
, determinando il conguaglio derivante dall' eventuale disparità di valore delle due parti;
[...]
il tutto fatti salvi i diritti derivanti dal contratto di affitto agrario in essere tra e ER
. CP_1
ISTANZA DI RENDICONTO IN VIA RICONVENZIONALE:
- Al fine di regolamentare i rapporti debito/credito sorti in costanza del rapporto di comunione, si chiede di dichiarare tenuta e condannare la sig. al rimborso in PE
favore dei sigg. e della quota del 50% delle spese sostenute da questi CP_1 Persona_3
ultimi per la manutenzione, la messa in sicurezza ed il miglioramento dei suddetti beni immobili, nella misura da determinarsi in corso di causa.
- Dichiarare tenuta e condannarsi la sig. al versamento in favore PE
dei comproprietari e di un equo indennizzo, nella misura da CP_1 Persona_3
pagina 2 di 8 determinarsi in corso di causa, per il maggior godimento degli immobili dal 2005 ad oggi da parte del suo dante causa . ER
- Dichiarare tenuta e condannarsi la sig. al versamento in favore PE
dei comproprietari e di equo indennizzo, nella misura da determinarsi CP_1 Persona_3 in corso di causa, per il personale godimento dell'immobile a fini abitativi dal 2005 alla data del decesso del sig. , essendo la medesima persona estranea alla comunione dei beni ER
oggetto di causa.
- Con la possibilità di procedere alla liquidazione dei rapporti di debito/credito mediante conguagli in sede di divisione e/o assegnazione delle quote o mediante incremento di quote.
- Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione, e agli
Uffici Catastali competenti di provvedere alla volturazione dell'emananda ordinanza o sentenza, con esonero per le parti da ogni responsabilità. Con il favore delle spese.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essere comproprietario in ragione di ½, essendo altresì comproprietari, in ragione di ¼ ciascuno i coniugi convenuti, di 11 terreni e 2 fabbricati rurali – di fatto costituenti un unico corpo e di seguito indicati al singolare - siti nel comune di Roddino, di essersi le parti convenzionalmente divise il fabbricato in due lotti goduti in via esclusiva, di aver sostenuto spese per opere di miglioria del fabbricato ed interamente le spese per le utenze domestiche dello stesso (segnatamente energia elettrica e acqua), , e per esso – defunto in data 15.7.2003 – la moglie erede ER [...]
citava in giudizio e per addivenire allo scioglimento PE CP_1 Persona_3
della comunione.
I coniugi si costituivano in giudizio confermando quanto allegato dall'attore, allegando di CP_2
essere in comunione legale dei beni, precisando che aveva concesso al fratello ER
, titolare Azienda Agricola Bonvicini del Riavolo, l'affitto agrario del 50% dei terreni e di parte CP_1
del fabbricato (contratto 13.5.2020 della durata di 15 anni), che l'attore aveva goduto stabilmente della parte di fabbricato a lui convenzionalmente assegnato, sua casa di abitazione sino al 2005, mentre essi convenuti avevano goduto del lotto loro convenzionalmente assegnato del tutto sporadicamente, che essi convenuti avevano apportato migliorie agli immobili, che inoltre difettavano i certificati catastali e ipocatastali degli immobili, in conclusione aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e pagina 3 di 8 chiedendo condannarsi la controparte a quanto dovuto per migliorie effettuate sugli immobili e indennità di occupazione.
Concessi i termini di trattazione e depositate le relative memoria (nell'ambito delle quali l'attore contestava le eccezioni della controparte e dichiarava che il contratto di affitto agrario era oggetto di giudizio sostenendosene la invalidità, mentre i convenuti ribadivano le loro pretese), la causa, assegnata ad altro Giudice, era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
Anzitutto deve rilevarsi, come già, implicitamente, in atti, la inammissibilità delle istanze di prova orale dedotte dalle parti per la loro irrilevanza ai fini del decidere.
Indi, ancora in via preliminare, si osserva che il rilievo d'improcedibilità della domanda di divisione per mancato deposito dei certificati storici catastali e della documentazione relativa all'esistenza di iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius nell'ultimo ventennio è infondato perché il deposito di tale documentazione non costituisce una condizione di procedibilità prevista dalla legge, come del resto ormai riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 10067/2020). Non è, del resto, contestata la condizione proprietaria degli immobili in divisione, né la loro individuazione nei cespiti precisati da parte attrice.
Ed ancora che l'esistenza di un rapporto di affitto agrario, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua validità, non potrebbe impedire lo scioglimento dei beni in divisione, trattandosi semplicemente di un rapporto contrattuale di godimento che non spiega alcuna efficacia sul diritto di proprietà sussistente pro quota in capo alle parti.
Nel merito si osserva che le parti chiedono concordemente procedersi allo scioglimento della comunione avente ad oggetto 11 terreni e 2 fabbricati – di fatto costituenti un unico corpo - siti in
Comune di Rodello (censiti a catasto terreni sub F. 11 particelle 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 270,
271, 73 e 295 e a catasto fabbricati sub F 11 particelle 73 e 295). Concordano altresì le parti circa la entità delle quote, pari ad ½ per l'attore e ½ per i convenuti in comunione legale.
Rileva peraltro l'attore di aver sostenuto spese conservative e per migliorie dell'immobile, tra cui il rifacimento del tetto, oltrechè di aver sostenuto integralmente le spese per consumi di acqua e luce dell'intero fabbricato, e i convenuti di aver svolto opere di manutenzione, messa in sicurezza e pagina 4 di 8 miglioria dei fabbricati, delle quali chiedono il parziale rimborso, nonché di aver diritto ad una indennità di occupazione per il maggior utilizzo del fabbricato da parte dell'attore e della di lui moglie.
La Suprema Corte ha precisato che e il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi
e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, purché vi sia apposita istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo (Cass., Sez. 2, 4/2/2002, n. 1458;
Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25120) (Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024), è chiaro poi che l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda deve essere effettuata nel rispetto delle preclusioni assertive (Tribunale di Perugia sentenza 1956/2023).
Nel caso di specie, premesso che le parti non specificano tempestivamente in atti come debbano identificarsi, e quali caratteristiche abbiano, le parti di fabbricato da ciascuna di esse autonomamente godute, si osserva, quanto alle opere di manutenzione, conservazione, messa in sicurezza, miglioria degli immobili, che le allegazioni in atti sono eccessivamente generiche e come tali irrilevanti: nessuna delle parti ha infatti allegato, con sufficiente specificità, di quali opere si trattasse, né l'attività di allegazione può intendersi deferibile a CTU (trattandosi, all'evidenza, di CTU del tutto esplorativa e tendente a sopperire al difetto non solo di prova, ma, appunto, financo di allegazione, delle parti).
Ed infatti l'attore si limita a riferire di essersi occupato del rifacimento del tetto, e i convenuti allegano, in questi precisi termini, il rifacimento pavimenti, impianto elettrico, impianto idraulico, sostituzione sanitari, sostituzione infissi, impermeabilizzazioni, rinforzi alle strutture, ripristino di parte del tetto e sottotetto, allacciamento alla rete fognaria e vari altri interventi: in entrambi i casi si omette dunque di indicare specificamente quali opere siano state svolte, ovvero in cosa – in termini di dimensioni, materiali utilizzati, tempi di realizzo, etc… - siano consistite le opere indicate (nella sostituzione, ad esempio, di quali travi del tetto o nel rifacimento, con quali modalità e materiali, della copertura dello stesso, e di quali dimensioni sia stata l'opera, a quale parte di fabbricato si sia riferito il rifacimento dei pavimenti e nell'applicazione di quali materiali sia consistito, cosa si intenda poi per rinforzo delle strutture etc…, non ultimo omettendosi del tutto di indicare in quali epoche si siano svolte tali attività).
Tanto è vero che la stessa parte convenuta chiede poi deferirsi al CTU di descrivere e valutare le opere
pagina 5 di 8 di manutenzione, messa in sicurezza e le migliorie apportate a spese del sig. e della sig. CP_1
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Né, si noti ancora, la mancanza di allegazioni specifiche può intendersi superata, con riferimento alla parte convenuta, per effetto della memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c., contenente istanze di prova orale ed il richiamo ad una perizia di parte a sua volta corredata da fotografie, a tacer d'altro dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, secondo cui, qualora
i fatti non siano stati allegati, anche la successiva prova documentale o testimoniale che attesti la sussistenza di quei fatti non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione, poiché ciò costituirebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, oltre che una violazione delle preclusioni rilevabile d'ufficio; le istanze istruttorie sono infatti inammissibili laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ma solo surrettiziamente allegati tramite i capitoli probatori formulati con memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., [ovvero tramite le produzioni documentali ivi allegate ,
i documenti rivestendo funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, Cass. 7115/2013.] non potendo, in tale prospettiva, la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. essere utilizzata come ulteriore appendice assertiva, con conseguente decadenza dal diritto alla prova per il deducente tardivo;
trattasi infatti di nullità assoluta ed insanabile, giacché stabilita nell'interesse dell'ordinato svolgimento del processo ed a garanzia del contraddittorio, tenuto conto che “il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte Cost., ordinanza 29 aprile 2010, n. 163)” (Tribunale di Bologna Sentenza
1748/2022, resa in tema di scioglimento di comunione).
Diversamente si opina solo con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per consumi idrici e di energia siccome svolta da parte attrice che assume, in atto di citazione, di aver sostenuto integralmente – ovvero in relazione all'intero fabbricato - dette spese dal 2005 al 2021 in ragione delle fatture contestualmente versate in atti (su 4a e 4b, in realtà con decorrenza dal 2017 per i consumi energetici e dal 2015 idrici): la circostanza non è contestata dalla controparte (se non, del tutto pagina 6 di 8 tardivamente, nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 c.p.c. ove se ne rileva la prescrizione), né può ritenersi che si tratti di domanda effettivamente non posta considerato che, nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, la parte attrice chiede calcolarsi, nell'ambito dei conguagli, le spese per utenze anticipate dall'attore ed ancora dovendosi considerare che nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa (ex multis Cass. 18 marzo 2014, n. 6226).
Visto il conteggio depositato sub doc. 15 allegato alla memoria ex art 183 comma VI n 2 c.p.c., e previo scomputo degli esborsi per fatture relative a prestazioni successive a quelle di cui all'atto di citazione e riferite sino all'anno 2023, che, pur successive, risultano prodotte tardivamente (in quanto ben avrebbero potuto essere prodotte con la prima memoria utile, ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c.), risultano dunque esborsi pari ad euro 2400,73 per consumi di energia elettrica (pari ad euro 5132,07 meno i consumi successivi a quelli allegati in atto di citazione per complessivi euro 2400,73) e ad euro
1858,82 per consumi idrici. Detti esborsi, per complessivi euro 4590,16, dovranno dunque gravare per
½ sulla parte convenuta.
Quanto poi alla domanda intesa al pagamento, in favore dei convenuti, di una indennità di occupazione, fermo restando il principio per cui, ai sensi dell'art 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto si osserva che la Suprema Corte ha recentemente ribadito che Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale. Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738.
Nel caso di specie si assume che avrebbe fatto un uso maggiore dell'immobile, ER
stabilendovi la propria residenza, ma, a parte la considerazione per cui entrambe le parti allegano pacificamente che il fabbricato era stato concordemente diviso in due e i due fratelli , con le CP_1
rispettive compagne, usavano più o meno assiduamente della parte loro convenzionalmente assegnata,
è a dirsi che non emerge in atti, né è stata allegata, una richiesta dei coniugi intesa all'uso CP_3
pagina 7 di 8 integrale del bene o di quella parte di fabbricato già in uso a non emerge dunque, Persona_4 in altri termini, che l'uso, eventualmente più intenso, di una parte di bene da parte dell'attore, abbia compromesso la destinazione d'uso dello stesso bene o compromesso il diritto di godimento dei comproprietari (ex multis, Cass 10453/2001). Quanto poi al godimento da parte di
[...]
prima compagna e poi moglie di , valgono le considerazioni già PE ER
svolte: essendo in vita la di lui coabitazione con una compagna non amplifica il ER
godimento dello stesso , che – deve presumersi - occupava, con la compagna, gli stessi spazi che CP_1
avrebbe occupato da solo, e, in seguito alla di lui morte, l'occupazione della moglie, erede, non fa che proseguire la medesima situazione già in essere.
Anche questa domanda deve pertanto essere rigettata.
La causa va, infine, rimessa sul ruolo per provvedere alla divisione concreta dei beni, alla formazione delle quote ed alla loro assegnazione, nonché per regolare, laddove necessario, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA che da una parte, e i coniugi in comunione legale PE
e dall'altra, hanno diritto a dividere per le quote di 1/2 per ciascuna CP_1 Persona_3
parte la comunione esistente sugli immobili elencati alle pagine 1 e 2 dell'atto di citazione;
DICHIARA che la parte attrice ha sostenuto complessivamente la spesa di € 4590,16 nell'interesse comune ed ha diritto al rimborso da parte della convenuta di 1/2 di tale somma.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva
Asti, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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