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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10331/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10331/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate con riguardo all'udienza cartolare del 4 settembre 2025; preso atto delle conclusioni rassegnate, letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
03.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10331/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA, C.F._2 presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MA MA e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._3 LAMARMORA 14 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MA MA
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
-parte ricorrente: Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere;
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
-parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto,
in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso,
pagina 2 di 10 per non avere parte ricorrente esperito correttamente/ritualmente/tempestivamente il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma I d.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso,
per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque
• per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente la quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
Controparte_1
• in via gradata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto:
• non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1 l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti),
• e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001;
• sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità (v. Cass Civ. SS. UU. n. 8472/2022 e n. 33719/2022);
• sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto qui dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
• In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Il sig. , in via cumulativa con altri soggetti in analoga posizione giuridica, Parte_1 ha invitato in mediazione , e, con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha introdotto il Controparte_1 presente giudizio, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 19.12.2004 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolto per CP_1
l'acquisto di “Raggruppamento , ed accertare il conseguente diritto alla sola C.F._4 restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Nel ricorso introduttivo, il sig. , ha eccepito la violazione delle norme, di natura Pt_1 imperativa, sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la pagina 3 di 10 promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale, è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'invalidità della procura CP_1 rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, l'improcedibilità della domanda per l'irrituale esperimento della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione e/o per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande e/o per slealtà/malafede di parte ricorrente. In via ulteriormente subordinata nel merito, ha chiesto di respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o, in ogni caso, per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto, nonchè per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 TUB, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni e munito di forma scritta.
5 Il Giudice precedentemente assegnatario del presente giudizio, reputato che la presente controversia rientrerebbe nel novero di quelle avente per oggetto “contratti bancari” soggette ex art. 5 D.L.vo
28/2010 al previo esperimento della procedura di mediazione e giudicato irrituale l'esperito tentativo di mediazione in via cumulativa con altri soggetti terzi, ha rimesso nuovamente le parti in mediazione.
pagina 4 di 10 6 Esperito con esito negativo, per mancata adesione della banca invitata, un nuovo tentativo di mediazione, la causa passa in decisione innanzi a questo giudice, nelle more divenuto assegnatario del giudizio.
Sulla procedibilità del giudizio
7 Va osservato che la recente giurisprudenza di merito propende per l'esclusione del credito al consumo dal novero delle materia per le quali la domanda giudiziale è subordinata a pena di improcedibilità ex D.Lgs. 28/2010 (Trib. Milano, sentenza del 01.03.2024; Trib. Firenze, ordinanza 15.11.2023). Ciò posto, va rilevato che nel caso la mediazione è stata avviata, a cura del ricorrente, per ben due volte, il che rende il giudizio sicuramente procedibile.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
8 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze.
9 Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate dal nel presente giudizio. CP_1
10 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non
pagina 5 di 10 iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
11 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere
l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”
(cfr. Cass. n. 12838/2025).
12 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M.
485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving
è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b)
D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
13 Esaminata la fattispecie, alla luce dei sopramenzionati principi, vanno disattese le plurime eccezioni sollevate dalla banca.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, prescrizione dell'azione ripetitoria e abuso dello strumento processuale per frazionamento delle domande- violazione del principio di buona fede.
pagina 6 di 10 14 Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass.
n. 17679/2009).
15 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità.
16 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
17 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
18 Inoltre, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accertato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di condanna.
pagina 7 di 10 quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103”).
20 Inoltre, secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.
21 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
22 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
23 Il contratto nullo è improduttivo di qualsivoglia effetto e, nella fattispecie, non può neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c. (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto), che condiziona infatti il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla invalidità contrattuale alla circostanza che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto, circostanza che non è ravvisabile nella fattispecie.
24 Non vale ad escludere la nullità, neppure la circostanza che il venditore di causa sia stato un semplice “passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
pagina 8 di 10 25 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117 Tub e il 1355 c.
26 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti (cfr. all.2 del ricorso).
Sulle spese di lite
27 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e 11861/2022).
28 Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
29 La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
pagina 9 di 10 72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap, da distrarsi a favore del procuratore di dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura a seguito di udienza cartolare ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 Come affermato dalla Corte d'Appello di Firenze nella recente sentenza n. 1183/2025,
“L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un.
19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10331/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate con riguardo all'udienza cartolare del 4 settembre 2025; preso atto delle conclusioni rassegnate, letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
03.10.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10331/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA, C.F._2 presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MA MA e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._3 LAMARMORA 14 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MA MA
PARTE CONVENUTA-RESISTENTE
Oggetto: Nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
-parte ricorrente: Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere;
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
-parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto,
in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso,
pagina 2 di 10 per non avere parte ricorrente esperito correttamente/ritualmente/tempestivamente il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma I d.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso,
per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque irrimediabilmente prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c. e, comunque
• per violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede da parte del ricorrente la quale sta indebitamente frazionando tutele e azioni, ledendo al contempo il diritto alla difesa di;
Controparte_1
• in via gradata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto:
• non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1 l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti),
• e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001;
• sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità (v. Cass Civ. SS. UU. n. 8472/2022 e n. 33719/2022);
• sempre in via gradata, rigettare la domanda di nullità del contratto per inesistenza della forma scritta ai sensi degli artt. 117 e 125 bis del TUB, in quanto il rapporto qui dedotto presenta a tutti gli effetti il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
• In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1 Il sig. , in via cumulativa con altri soggetti in analoga posizione giuridica, Parte_1 ha invitato in mediazione , e, con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha introdotto il Controparte_1 presente giudizio, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 19.12.2004 tramite un esercente convenzionato di cui si era rivolto per CP_1
l'acquisto di “Raggruppamento , ed accertare il conseguente diritto alla sola C.F._4 restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 co. III, c.c.
2 Nel ricorso introduttivo, il sig. , ha eccepito la violazione delle norme, di natura Pt_1 imperativa, sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, secondo cui, per la pagina 3 di 10 promozione e per la conclusioni dei contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, evidenziando che un siffatto accordo contrattuale, è altresì nullo in quanto contrario al disposto di cui all'art. 1355 c.c., poiché la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell'art. 117 TUB, poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisfa il requisito della forma scritta imposta dall'art. 117 TUB, a salvaguardia dell'esigenze informative del cliente.
3 si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha domandato il rigetto.
4 Nel resistere in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'invalidità della procura CP_1 rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, l'improcedibilità della domanda per l'irrituale esperimento della mediazione ex D.Lgs. 28/2010, l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione e/o per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate e/o per illegittimo frazionamento delle domande e/o per slealtà/malafede di parte ricorrente. In via ulteriormente subordinata nel merito, ha chiesto di respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o, in ogni caso, per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto, nonchè per insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 TUB, controvertendosi di un unico contratto regolato da uniche condizioni e munito di forma scritta.
5 Il Giudice precedentemente assegnatario del presente giudizio, reputato che la presente controversia rientrerebbe nel novero di quelle avente per oggetto “contratti bancari” soggette ex art. 5 D.L.vo
28/2010 al previo esperimento della procedura di mediazione e giudicato irrituale l'esperito tentativo di mediazione in via cumulativa con altri soggetti terzi, ha rimesso nuovamente le parti in mediazione.
pagina 4 di 10 6 Esperito con esito negativo, per mancata adesione della banca invitata, un nuovo tentativo di mediazione, la causa passa in decisione innanzi a questo giudice, nelle more divenuto assegnatario del giudizio.
Sulla procedibilità del giudizio
7 Va osservato che la recente giurisprudenza di merito propende per l'esclusione del credito al consumo dal novero delle materia per le quali la domanda giudiziale è subordinata a pena di improcedibilità ex D.Lgs. 28/2010 (Trib. Milano, sentenza del 01.03.2024; Trib. Firenze, ordinanza 15.11.2023). Ciò posto, va rilevato che nel caso la mediazione è stata avviata, a cura del ricorrente, per ben due volte, il che rende il giudizio sicuramente procedibile.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
8 Le questioni agitate nel presente giudizio, sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Tribunale di Firenze n. 2717/2024, Trib. di Firenze n.
1562/2024, Trib. di Firenze ordinanza del 15/11/2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze.
9 Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate dal nel presente giudizio. CP_1
10 In detta pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, per l'ipotesi come nel caso di finanziamento concluso prima del 2010 per il tramite di soggetto non iscritto all'U.I.C, ha sancito il principio secondo cui, “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non
pagina 5 di 10 iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
11 La Corte ha smentito ogni rilievo alla supposta mancanza di un divieto espresso, affermando che la natura pubblicistica della normativa – tesa a evitare fenomeni di abusivismo e di riciclaggio – rendeva indisponibile la possibilità di deroga da parte delle parti private. In particolare la Cassazione ha affermato che l'art. 3 D.Lgs. 374/1999 e dunque la previsione di specifiche modalità di esercizio dell'attività finanziaria, attenendo a interessi generali della collettività, “connota la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere
l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”
(cfr. Cass. n. 12838/2025).
12 Nell'affermare detto principio, la Corte ha escluso la possibilità, qui prospettata dalla resistente, di applicare la deroga prevista dal D.M. 485/2001 per i fornitori di beni e servizi, chiarendo che essa non può in alcun modo estendersi alle carte revolving, trattandosi di uno strumento di credito complesso e autonomo, con funzione propriamente finanziaria e non meramente strumentale all'acquisto del bene. La Corte ha osservato che la carta di credito c.d. revolving, non può infatti essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M.
485/2001 e che l'attività di promozione e conclusione di finanziamento tramite carta revolving
è estranea alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b)
D,M, 485/2001, osservando che il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento tramite l'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non è parte del finanziamento.
13 Esaminata la fattispecie, alla luce dei sopramenzionati principi, vanno disattese le plurime eccezioni sollevate dalla banca.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, prescrizione dell'azione ripetitoria e abuso dello strumento processuale per frazionamento delle domande- violazione del principio di buona fede.
pagina 6 di 10 14 Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto conto bancario rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti via via annotati sul conto sotto il profilo meramente contabile ma non preclude eventuali censure di validità del rapporto obbligatorio da cui tali operazioni discendono (Cass. n. 20221/2015, Cass. n 26318/2008, Cass.
n. 17679/2009).
15 Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna domanda ripetitoria, avendo chiesto unicamente una pronuncia dichiarativa della nullità del contratto e la misura dovuta degli interessi, quale riflesso contabile della dedotta nullità.
16 A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far valere la nullità del contratto,
è imprescrittibile e, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola condanna alla restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca.
17 Si è detto infatti che con riferimento la domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Corte
Cassazione 1897/2023; Cass. n. 4066/2021).
18 Inoltre, il mero accertamento del diritto non implica di per sé una duplicazione delle spese processuali, considerato che la statuizione sul punto già pone le parti nella condizione di adempiere l'obbligazione in conformità a quanto accertato, senza dover necessariamente attendere o richiedere un'esplicita pronuncia di condanna.
pagina 7 di 10 quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103”).
20 Inoltre, secondo la Cassazione, è ininfluente il fatto che il ricorrente abbia utilizzato per anni la carta revolving prima di eccepire la nullità del contratto, considerato che, trattandosi di nullità assoluta, la sua deduzione non è preclusa da comportamenti concludenti successivi, né dalla tardività dell'azione.
21 Invero al ricorrente non può essere recriminata la violazione del canone della buona fede, sia in senso soggettivo che oggettivo, atteso che per il tecnicismo della materia, sarebbe semmai stato onere dell'istituto finanziario, quale soggetto professionale, quindi con – conseguenziale – obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera, di astenersi dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati.
22 Secondo la Cassazione, la responsabilità ex 1338 c.c. deve difatti in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambi i contraenti (Cass. 03/09/2021, n.23887; Cass. 26/06/2020, n.12836;
Trib. Firenze, decisione 17.05.2023 Dott. Ghelardini).
23 Il contratto nullo è improduttivo di qualsivoglia effetto e, nella fattispecie, non può neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c. (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto), che condiziona infatti il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla invalidità contrattuale alla circostanza che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto, circostanza che non è ravvisabile nella fattispecie.
24 Non vale ad escludere la nullità, neppure la circostanza che il venditore di causa sia stato un semplice “passacarte” di dato che, in ogni caso, proprio per i rischi cui soggiace il CP_1 consumatore con questo tipo di finanziamento e gli interessi generali sottesi alla norma, tale prodotto finanziario non poteva essere sottoscritto -se pur per mero tramite- da un soggetto non iscritto all'UIC che, di per sé, non ha quelle competenze tecniche per dare al consumatore le informazioni necessarie per una scelta -autonoma- nella stipula di tale tipo di finanziamento.
pagina 8 di 10 25 La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art 117 Tub e il 1355 c.
26 Conclusivamente, va pronunciata la nullità del finanziamento per cui è causa, in quanto concluso tramite rivenditore convenzionato, non iscritto nell'albo degli agenti di attività finanziaria, che, illegittimamente, non si è limitato a distribuire una carta di pagamento per l'acquisizione di un proprio prodotto, ma ha contestualmente stipulato un contratto di credito rotativo, utilizzato dal ricorrente anche per l'acquisto di altri svariati prodotti (cfr. all.2 del ricorso).
Sulle spese di lite
27 Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolate a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II, cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cassazione n. 3977/2020 e 11861/2022).
28 Le spese vengono dunque liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
29 La resistente soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione reietta o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente a restituire le somme in capitale ricevute con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale di volta in volta vigente;
3) Compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. 850,00 per compensi, €.
pagina 9 di 10 72,75 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap, da distrarsi a favore del procuratore di dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura a seguito di udienza cartolare ed allegazione al verbale.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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19 Come affermato dalla Corte d'Appello di Firenze nella recente sentenza n. 1183/2025,
“L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un.
19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva