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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e 350,
3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 207/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., parte rappresentata e difesa come in
[...] atti rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eva Anzalone e Lorenzo Ioele, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via San Leonardo;
PARTE APPELLANTE
E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Galotto, CP_5 Controparte_6 ed elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA) alla via Biagio SNC- Parco Belfiore;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1505/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., in data 26/10/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1505/2023, depositata il 26/10/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva il ricorso proposto dai lavoratori e, per l'effetto, condannava l'
[...]
al pagamento della somma di € 2.313,36 in favore di;
€ 1.992,06 in favore Parte_1 CP_1
1 di , di € 2.313,36 in favore di , di € 1.992,06 in favore di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, di € 2.313,36 in favore di e di € 1.992,06 in favore di
[...] CP_5 Controparte_6 oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
A sostegno del proprio convincimento, il Giudice di prime cure osservava, in particolare che:
- contrariamente a quanto sostenuto dall' e coerentemente con l'orientamento Parte_1 della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021), l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, era volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresceva nei casi in cui il turno cadeva in un giorno festivo;
era cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- i due istituti (indennità per il lavoro come turnista e maggiorazione o riposo compensativo per l'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali) erano compatibili perché rispondenti a due finalità differenti: uno era volto a compensare la maggiore gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, l'altro era volto a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato;
- il calcolo dell'indennità, in relazione alle festività infrasettimanali concretamente lavorate, era stato svolto dai singoli lavoratori e documentato in atti, senza che l' ospedaliera enucleasse Pt_1 specifiche eccezioni.
2. Avverso tale sentenza, la soccombente
[...]
proponeva appello, con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 26/04/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto per la riforma della gravata sentenza.
Riepilogate le vicende di causa, deduceva l'illegittimità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione nei punti in cui il giudice di prime cure:
- poneva a carico del datore di lavoro l'onere della prova in tema di straordinario o mancata fruizione del riposo compensativo, non appurando la presenza/assenza di debito orario e le ore lavorate durante il festivo infrasettimanale, come certificate dagli appellati, anche verificando i cartelli di presenza;
- riteneva applicabile la norma contrattuale al personale turnista;
- riteneva cumulabile l'indennità de qua con l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12,
CCNL del 1995, ora art 86, comma 13, CCNL 2016-2018;
2 3.Instauratosi il contraddittorio, gli odierni appellati contrastavano l'appello in fatto e in diritto, producendo ulteriore giurisprudenza a sostengo delle loro richieste.
3. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt 436 bis e 350 cpc, con deposito del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
******
L'appello proposto dall' Parte_1
è infondato e va rigettato per la seguente
[...] motivazione.
5.1. Il presente procedimento è analogo ad altri procedimenti già decisi da questa Corte in tema di
“compenso per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, ricadente nel turno”, alla cui motivazione ci si riporta espressamente nella presente sede.
Di seguito, si ribadisce quindi che la Corte di Cassazione, con recenti sentenze (n. 1505/2021, n
20743/2023), ha compiutamente analizzato le disposizioni del contratto collettivo che regolano la fattispecie in esame, chiarendo:
-la piena compatibilità tra l'indennità prevista per lavoratori in turno e il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo o in alternativa con il riposo compensativo.
- per i lavoratori turnisti che prestano attività durante le festività infrasettimanali, l'applicabilità sia dell'art. 44, comma 12 del CCNL 01.09.1995 (“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.“), che dell'art.
9 del CCNL del 20.09.2001, in base al quale “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Pertanto, la scelta del dipendente di godere del riposo compensativo (in alternativa alla remunerazione dello straordinario festivo) non osta all'applicazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL 01.09.1995.
Queste conclusioni discendono dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione già citata, e non sono in contraddizione con quanto statuito dalla stessa Corte con le pronunce nn. 8458/2010 e
3 7726/2014, che si fondano sul diverso CCNL applicabile al personale delle Regioni e autonomie locali (CCNL del 14.09.2000, art. 22 comma 5 e art.24).
In tal caso, infatti, la norma che regola il trattamento economico del personale “turnista” prevede un'indennità oraria che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. La disciplina ha, cioè, carattere espressamente onnicomprensivo, che non è ravvisabile nell'omologo articolo del CCNL del personale sanitario (art. 44, comma 12).
Accanto a questo argomento letterale ci sono altri motivi di sostanza che rendono condivisibile l'ultimo arresto della Cassazione. Mentre l'art. 9, del CCNL 20.09.2001, costituisce un'integrazione della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, l'art. 44 del CCNL 01.09.1995, si riferisce al solo trattamento economico e riconosce al personale turnista delle indennità in ragione non del maggiore orario di lavoro svolto bensì delle particolari e maggiormente gravose modalità di lavoro. Le due norme hanno quindi oggetti diversi e non si pongono in relazione di specialità, onde è possibile la loro applicazione cumulativa, in difetto di previsioni contrarie.
La C. di Cass. 1505/2021, in particolare, ai punti 6.3 e 6.4 afferma che “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; ..la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o
a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
La differenza tra l'indennità ex art. 44 (specificamente prevista per i turnisti) ed il regime del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale (valevole per tutti i lavoratori, anche non turnisti), induce quindi a ritenere – contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante- Parte_1 che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 44 non possa ritenersi esaustiva o omnicomprensiva rispetto alla prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali dai lavoratori qui appellati, stante la differente ratio che sorregge i due emolumenti e la loro diversa natura.
Questa soluzione è peraltro coerente con la giurisprudenza (Cass. n. 9099/2007) che, per il personale degli enti locali, nel vigore della “vecchia” disciplina di cui al d.p.r. 268/1987 (priva dei connotati di onnicomprensività della disciplina vigente) riteneva che “il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e,
4 in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico.
Il motivo di gravame dell'appellante, quindi, è del tutto infondato.
Con riferimento, poi, al debito orario, che l'odierna appellante intende opporre in compensazione, si osserva quanto segue.
Il c.d. debito orario è stato prospettato in termini del tutto generici, astratti, senza consentire una agevole individualizzazione per ciascun lavoratore. L'eccezione, riproposta come motivo di appello, è infondata, non potendosi peraltro ammettere una compensazione unilaterale tra voci non omogenee. La eventuale presenza/assenza del debito orario, che richiede una specifica deduzione ed un autonomo accertamento, non può paralizzare la richiesta di compenso azionata presente giudizio.
Il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, in definitiva, va compensato con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e 29 della contrattazione collettiva, a prescindere dall'eventuale debito orario (che riguarda una diversa problematica, e che spetta alla recuperare nei modi contrattualmente previsti) e anche in assenza di Parte_1 opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo i lavoratori scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
In ordine al motivo di doglianza con cui parte appellante stigmatizza il riconoscimento da parte del primo Giudice “dell'indennità, oltre la domanda dei ricorrenti”, è sufficiente quivi rimarcare che, al di là della qualifica come “indennità” del compenso per il festivo straordinario infrasettimanale, il primo Giudice ha inteso riconoscere un meccanismo di compensazione per il riposo non fruito, non parlando di retribuzione.
Ciò in quanto “la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse”. In altri termini, tale straordinario è stato correttamente inteso come parametro per la determinazione di un compenso volto a soddisfare una condizione differente rispetto al superamento dell'orario di lavoro ordinario, ossia il disagio per la prestazione lavorativa resa in un giorno di festa infrasettimanale.
In ordine alla prova dei giorni festivi lavorati duranti i turni, contemplati nei singoli conteggi prodotti dai lavoratori e nell'ulteriore documentazione prodotta nel fascicolo telematico (da cui si evince la quantità e la natura del lavoro svolto nelle festività), come già correttamente rilevato dal primo Giudice, deve ritenersi l' in primo grado, non abbia contestato Parte_1 specificamente le giornate per le quali è stata avanzata la richiesta del compenso da ciascun lavoratore.
Dunque, nella presente di gravame non possono trovare spazio nuove contestazioni.
5 Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Le spese del presente grado, liquidate ex D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza 1505/2023, emessa in data 26/10/2023 dal Tribunale di Nocera
[...]
Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate nel presente grado, liquidate in € 4191,75 già comprensive dell'aumento del 30% per il numero delle parti, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 23/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr Mariagrazia Pisapia Dr Maura Stassano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e 350,
3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 207/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., parte rappresentata e difesa come in
[...] atti rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eva Anzalone e Lorenzo Ioele, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via San Leonardo;
PARTE APPELLANTE
E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Galotto, CP_5 Controparte_6 ed elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA) alla via Biagio SNC- Parco Belfiore;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1505/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., in data 26/10/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1505/2023, depositata il 26/10/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva il ricorso proposto dai lavoratori e, per l'effetto, condannava l'
[...]
al pagamento della somma di € 2.313,36 in favore di;
€ 1.992,06 in favore Parte_1 CP_1
1 di , di € 2.313,36 in favore di , di € 1.992,06 in favore di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, di € 2.313,36 in favore di e di € 1.992,06 in favore di
[...] CP_5 Controparte_6 oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
A sostegno del proprio convincimento, il Giudice di prime cure osservava, in particolare che:
- contrariamente a quanto sostenuto dall' e coerentemente con l'orientamento Parte_1 della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021), l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, era volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresceva nei casi in cui il turno cadeva in un giorno festivo;
era cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- i due istituti (indennità per il lavoro come turnista e maggiorazione o riposo compensativo per l'attività svolta nei giorni festivi infrasettimanali) erano compatibili perché rispondenti a due finalità differenti: uno era volto a compensare la maggiore gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, l'altro era volto a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato;
- il calcolo dell'indennità, in relazione alle festività infrasettimanali concretamente lavorate, era stato svolto dai singoli lavoratori e documentato in atti, senza che l' ospedaliera enucleasse Pt_1 specifiche eccezioni.
2. Avverso tale sentenza, la soccombente
[...]
proponeva appello, con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 26/04/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto per la riforma della gravata sentenza.
Riepilogate le vicende di causa, deduceva l'illegittimità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione nei punti in cui il giudice di prime cure:
- poneva a carico del datore di lavoro l'onere della prova in tema di straordinario o mancata fruizione del riposo compensativo, non appurando la presenza/assenza di debito orario e le ore lavorate durante il festivo infrasettimanale, come certificate dagli appellati, anche verificando i cartelli di presenza;
- riteneva applicabile la norma contrattuale al personale turnista;
- riteneva cumulabile l'indennità de qua con l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12,
CCNL del 1995, ora art 86, comma 13, CCNL 2016-2018;
2 3.Instauratosi il contraddittorio, gli odierni appellati contrastavano l'appello in fatto e in diritto, producendo ulteriore giurisprudenza a sostengo delle loro richieste.
3. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt 436 bis e 350 cpc, con deposito del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
******
L'appello proposto dall' Parte_1
è infondato e va rigettato per la seguente
[...] motivazione.
5.1. Il presente procedimento è analogo ad altri procedimenti già decisi da questa Corte in tema di
“compenso per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, ricadente nel turno”, alla cui motivazione ci si riporta espressamente nella presente sede.
Di seguito, si ribadisce quindi che la Corte di Cassazione, con recenti sentenze (n. 1505/2021, n
20743/2023), ha compiutamente analizzato le disposizioni del contratto collettivo che regolano la fattispecie in esame, chiarendo:
-la piena compatibilità tra l'indennità prevista per lavoratori in turno e il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo o in alternativa con il riposo compensativo.
- per i lavoratori turnisti che prestano attività durante le festività infrasettimanali, l'applicabilità sia dell'art. 44, comma 12 del CCNL 01.09.1995 (“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.“), che dell'art.
9 del CCNL del 20.09.2001, in base al quale “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Pertanto, la scelta del dipendente di godere del riposo compensativo (in alternativa alla remunerazione dello straordinario festivo) non osta all'applicazione dell'ulteriore indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL 01.09.1995.
Queste conclusioni discendono dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione già citata, e non sono in contraddizione con quanto statuito dalla stessa Corte con le pronunce nn. 8458/2010 e
3 7726/2014, che si fondano sul diverso CCNL applicabile al personale delle Regioni e autonomie locali (CCNL del 14.09.2000, art. 22 comma 5 e art.24).
In tal caso, infatti, la norma che regola il trattamento economico del personale “turnista” prevede un'indennità oraria che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. La disciplina ha, cioè, carattere espressamente onnicomprensivo, che non è ravvisabile nell'omologo articolo del CCNL del personale sanitario (art. 44, comma 12).
Accanto a questo argomento letterale ci sono altri motivi di sostanza che rendono condivisibile l'ultimo arresto della Cassazione. Mentre l'art. 9, del CCNL 20.09.2001, costituisce un'integrazione della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, l'art. 44 del CCNL 01.09.1995, si riferisce al solo trattamento economico e riconosce al personale turnista delle indennità in ragione non del maggiore orario di lavoro svolto bensì delle particolari e maggiormente gravose modalità di lavoro. Le due norme hanno quindi oggetti diversi e non si pongono in relazione di specialità, onde è possibile la loro applicazione cumulativa, in difetto di previsioni contrarie.
La C. di Cass. 1505/2021, in particolare, ai punti 6.3 e 6.4 afferma che “l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; ..la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o
a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
La differenza tra l'indennità ex art. 44 (specificamente prevista per i turnisti) ed il regime del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale (valevole per tutti i lavoratori, anche non turnisti), induce quindi a ritenere – contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante- Parte_1 che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 44 non possa ritenersi esaustiva o omnicomprensiva rispetto alla prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali dai lavoratori qui appellati, stante la differente ratio che sorregge i due emolumenti e la loro diversa natura.
Questa soluzione è peraltro coerente con la giurisprudenza (Cass. n. 9099/2007) che, per il personale degli enti locali, nel vigore della “vecchia” disciplina di cui al d.p.r. 268/1987 (priva dei connotati di onnicomprensività della disciplina vigente) riteneva che “il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e,
4 in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico.
Il motivo di gravame dell'appellante, quindi, è del tutto infondato.
Con riferimento, poi, al debito orario, che l'odierna appellante intende opporre in compensazione, si osserva quanto segue.
Il c.d. debito orario è stato prospettato in termini del tutto generici, astratti, senza consentire una agevole individualizzazione per ciascun lavoratore. L'eccezione, riproposta come motivo di appello, è infondata, non potendosi peraltro ammettere una compensazione unilaterale tra voci non omogenee. La eventuale presenza/assenza del debito orario, che richiede una specifica deduzione ed un autonomo accertamento, non può paralizzare la richiesta di compenso azionata presente giudizio.
Il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, in definitiva, va compensato con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e 29 della contrattazione collettiva, a prescindere dall'eventuale debito orario (che riguarda una diversa problematica, e che spetta alla recuperare nei modi contrattualmente previsti) e anche in assenza di Parte_1 opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo i lavoratori scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico).
In ordine al motivo di doglianza con cui parte appellante stigmatizza il riconoscimento da parte del primo Giudice “dell'indennità, oltre la domanda dei ricorrenti”, è sufficiente quivi rimarcare che, al di là della qualifica come “indennità” del compenso per il festivo straordinario infrasettimanale, il primo Giudice ha inteso riconoscere un meccanismo di compensazione per il riposo non fruito, non parlando di retribuzione.
Ciò in quanto “la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse”. In altri termini, tale straordinario è stato correttamente inteso come parametro per la determinazione di un compenso volto a soddisfare una condizione differente rispetto al superamento dell'orario di lavoro ordinario, ossia il disagio per la prestazione lavorativa resa in un giorno di festa infrasettimanale.
In ordine alla prova dei giorni festivi lavorati duranti i turni, contemplati nei singoli conteggi prodotti dai lavoratori e nell'ulteriore documentazione prodotta nel fascicolo telematico (da cui si evince la quantità e la natura del lavoro svolto nelle festività), come già correttamente rilevato dal primo Giudice, deve ritenersi l' in primo grado, non abbia contestato Parte_1 specificamente le giornate per le quali è stata avanzata la richiesta del compenso da ciascun lavoratore.
Dunque, nella presente di gravame non possono trovare spazio nuove contestazioni.
5 Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Le spese del presente grado, liquidate ex D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.
PQM
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza 1505/2023, emessa in data 26/10/2023 dal Tribunale di Nocera
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Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate nel presente grado, liquidate in € 4191,75 già comprensive dell'aumento del 30% per il numero delle parti, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 23/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr Mariagrazia Pisapia Dr Maura Stassano
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