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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 992/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.25 e vertente
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Fabrizio Di Carlo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Arapietra n. 58.
APPELLANTI
E in persona del liquidatore , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Ferdinando d'Amario, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in L'Aquila, via Poggio Picenze n. 21.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
pagina 1 di 10 2
Parte <<voglia la corte di appello l'aquila rigettare l'opposizione proposta da avverso il d.i. n.
21/2019 del 16.1.19 del Tribunale di L'Aquila, NRG 3632/2018, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto opposto e/o comunque condannare la p. Iva N. Reg. Imprese Controparte_3 P.IVA_1
0245045069, REA 179938, con sede in Atessa in Via Fontecicero, 15, oggi in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in loro favore degli importi dovuti, a titolo di TFM, pari a euro 15.642,00 per quanto riguarda euro 15.886,25 per Parte_2 quanto riguarda , euro 2.152,33 per quanto riguarda , e/o Parte_3 Parte_5 comunque, della somma minore o maggiore che fosse ritenuta di giustizia, in ogni caso con interessi sino al soddisfo e vittoria di spese e competenze del giudizio;
ovvero, in subordine, accogliere la domanda degli appellanti sino alla concorrenza quanto meno di euro 22.964,75, da dividersi tra gli appellanti in proporzione rispetto alle richieste, debito del quale risultava a bilancio 2015 l'espressa ricognizione;
ovvero, in ulteriore subordine, determinare equitativamente o a mezzo espletanda CTU il dovuto agli appellanti per le ragioni espresse, il tutto con interessi come per legge dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. oppure, in estremo subordine, compensare integralmente le spese di giudizio di primo grado, sussistendone le ragioni, dato che Parte Parte
si era confessata in bilancio debitrice del mentre nell'opposizione aveva negato persino di aver istituito l'apposito Fondo per il trattamento degli Amministratori, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado.>>
Per la parte appellata:
<<sia della giustizia di codesta corte d'appello rigetti il gravame in quanto infondato fatto e diritto, con conferma decisione del tribunale. ogni conseguenza legge anche ordine alle spese presente grado da distrarsi favore dell'avv. ferdinando d'amario che se ne dichiara antistatario.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 639/2024 pubblicata il
9.10.24 – Opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 639/2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L'Aquila, n. 21/2019, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dagli odierni appellanti-opposti, per il pagamento delle somme di €. 2.152,33 in favore di Parte_5
, di € 15.641,00 in favore di e di € 15.886,25 in favore di
[...] Parte_2 Pt_3 pagina 2 di 10 3
a titolo di liquidazione del trattamento di fine mandato quali componenti del Consiglio Pt_3 di amministrazione della società opponente, odierna appellata, in carica dal 10 aprile 2018 al 27 settembre 2018. Con la richiesta essi deducevano, più in dettaglio: di aver rivestito la carica di componenti del consiglio di amministrazione della società e di essere stati revocati, Controparte_1 senza alcun preavviso, dall'assemblea ordinaria della società in data 27/09/2018 con delibera priva di motivazione e in totale mancanza di una giusta causa di revoca;
di non aver mai ricevuto il trattamento di fine mandato deliberato dal c.d.a. in data 01/03/2014 e ratificato dall'assemblea con deliberazione del 07/03/2014, oltre che i bonus previsti per gli amministratori e il risarcimento dei danni da mancato preavviso;
che con la delibera del 07/03/2014 l'assemblea costituiva definitivamente il fondo di accantonamento relativo al trattamento di fine mandato per gli amministratori;
che, pertanto, gli importi dovuti agli amministratori erano facilmente determinabili alla luce del bilancio al 2014, ove era stato effettuato un accantonamento per trattamento di fine mandato.
2. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, la rimetteva in decisione all'udienza del 6.6.2024, accogliendo l'opposizione. Il Collegio di prossimità preliminarmente restringeva il thema decidendum del giudizio, escludendo la domanda relativa ai bonus e agli indennizzi asseritamente dovuti agli amministratori, nonché ai danni da cd. mancato preavviso, dal momento che tali importi erano da considerarsi estranei al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto l'ingiunzione priva di fondatezza, fondando la decisione sulle ragioni che possono essere così di seguito compendiate. Innanzitutto, richiamando l'art. 2389 c.c. i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie;
in difetto di tanto, la remunerazione medesima deve essere giudizialmente determinata, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato articolo 1709 cod. civ., anche mediante liquidazione equitativa. Nel caso di specie, ha ritenuto che il fondo di accantonamento “per trattamento di fine mandato” non sia mai stato, di fatto, costituito. Invero, la delibera assembleare del 07/03/2014, sulla quale parte opposta fondava la propria pretesa creditoria, lungi dall'istituire il fondo di accantonamento, formalizzava piuttosto la ratifica della delibera del Consiglio di amministrazione del 01/03/2014, con la quale il consiglio determinava “di richiedere all'assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato”. In conseguenza, il trattamento di fine mandato non risultava ancorato ad alcun parametro oggettivo, rimanendo preclusa la possibilità di procedere ad una liquidazione giudiziale, ancorché equitativa, in assenza di una determinazione pattizia, quantomeno relativamente ai criteri di quantificazione.
3. Avverso la sentenza propongono appello e , affidandosi ai tre Parte_2 Pt_5 Pt_3 motivi di gravame di seguito riassunti.
3.1 Col primo, gli appellanti, lamentando l'errata valutazione della documentazione istruttoria e l'errata applicazione degli artt. 1362 II comma, 1363, 1366 e 1367 c.c., eccepiscono che, in base ai principi di buona fede e della necessità di dar rilievo alla volontà delle parti e allo scopo pratico concretamente perseguito dalle medesime, si dovrebbe desumere la chiara volontà del C.d.a. di istituire un fondo di accantonamento per fine mandato degli Amministratori, tanto da richiedere all'Assemblea di effettuarlo: e l'Assemblea, che tale determina ha ratificato, in tal modo avrebbe voluto dare attuazione alla volontà assembleare, costituendo dunque il fondo e, per l'effetto, istituendo il correlato diritto degli Amministratori a percepire il trattamento a fine mandato. pagina 3 di 10 4
Tanto sarebbe sorretto dal corretto esame delle delibere citate in atti.
3.2 Con il secondo gravame, si contrasta la sentenza impugnata sotto più profili.
3.2.1 il quantum chiesto nel procedimento monitorio non sarebbe mai stato specificamente contestato dal debitore, poiché esso si sarebbe limitato a tanto, in dettaglio: a negare che esistesse Parte un atto deliberativo che aveva istituito il;
a dubitare che la documentazione in atti potesse essere formalmente valutabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
a negare che la società Parte avesse mai istituito un;
a eccepire addirittura la “carenza di esigibilità del credito” per mancanza di fondi. Da tanto, si eccepisce la mancanza di specificità della opposizione, essendo essa del tutto generica la contestazione delle somme richieste, dunque non in puntuale e diretto contrasto con quanto dedotto nel procedimento ingiuntivo da parte avversa.
3.2.2 Dagli stralci di bilancio in atti, relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e gli altri a seguire, risulterebbe una esplicita ricognizione del debito da parte della società debitrice, la quale, per lo meno sino alla concorrenza di euro 22.964,75, si confessava debitrice degli importi oggetto del decreto ingiuntivo. Da tanto, si evincerebbe che non solo la avrebbe ben istituito il fondo per il Controparte_1 trattamento di fine mandato, ma che nel bilancio 2017 il “fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili” - protrattosi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 - indicava un valore di fine esercizio pari ad euro 45.732: e cioè superiore al totale del decreto ingiuntivo opposto.
3.3 Con l'ultimo motivo, posto in subordine, per errata valutazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si invoca la riforma della sentenza impugnata in punto decisione sulle spese di lite, in ragione del fatto che la parte opponente aveva negato di aver istituito il Fondo di accantonamento per il Parte pagamento del agli amministratori – cosa contraria, invece, accertata nel corso del giudizio
– talché andavano compensate integralmente le spese di giudizio di primo grado, data la soccombenza reciproca.
4. Con comparsa del 23.01.25, si è costituita in appello la resistendo Controparte_1 all'appello e chiedendone l'integrale rigetto. Essa osserva, in sintesi, che le ragioni a sostegno del gravame non riescono a superare il decisum impugnato, poiché limitate ad una errata interpretazione di parte degli atti di causa: tale documentazione, infatti, non proverebbe la natura pattizia degli accantonamenti della società in favore degli amministratori in fine mandato, poiché essi erano contenuti alla voce contabile
“fondo rischi ed oneri”, prevista ex lege e che non determina il preciso e dettagliato ammontare dell'importo dovuto a tale scopo in relazione al reale ruolo svolto da amministratori da ciascuno degli appellanti nei singoli anni di riferimento.
4. Istruito il giudizio, fissata discussione per l'udienza del 12.11.25, la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.L'appello è fondato.
5.1 Il trattamento di fine mandato, diversamente dal trattamento di fine rapporto, non è disciplinato da nessuna norma specifica, avendo natura pattizia, e ad esso, come anche per la parte non differita dei compensi degli amministratori, risulta dunque applicabile, peraltro a fini antielusivi fiscali, semplicemente il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti.
5.2 Nella fattispecie al vaglio ora del Collegio, emerge allora dal mero esame della documentazione acquisita quanto segue: il pregresso consiglio di amministrazione, cessato nel luglio 2017, con verbale del 01/03/2014 in atti, aveva deliberato di richiedere alla assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato, con attribuzione agli amministratori di un importo pari a un mensile lordo per ognuno di essi;
pagina 4 di 10 5
l'assemblea deliberava in data 7.3.2014 all'unanimità la ratifica della delibera del CdA con la quale il Consiglio aveva deliberato l'istituzione di un fondo di accantonamento di fine mandato (ivi peraltro in più punti denominato TFR e non TFM) per gli amministratori. Nella decisione qui gravata, il Tribunale afferma che il fondo di accantonamento “per trattamento di fine mandato” non sia mai stato, di fatto, costituito, in quanto la delibera assembleare del 07/03/2014, sulla quale parte opposta fonda la propria pretesa creditoria, lungi dall'istituire formalmente il fondo di accantonamento, sancisce unicamente la ratifica della delibera del consiglio di amministrazione del 01/03/2014 con la quale il consiglio determinava “di richiedere all'assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato” (cfr. doc. 2 indice di parte opponente).” L'affermazione non può essere condivisa. Secondo il Tribunale infatti, con la delibera de qua, la stessa Assemblea dei soci, lungi dal voler ratificare la proposta del CdA nella parte in cui chiedeva la costituzione di un fondo, per l'erogazione di un TFM già ben determinato nei suoi criteri di calcolo (e rispettoso dei principi suddetti di congruità e ragionevolezza) avrebbe ratificato la delibera del CdA nella parte in cui chiedeva di essere autorizzato a (ri)proporre ad essa stessa Assemblea la costituzione di un fondo da parte della stessa Assemblea. L'interpretazione assunta dal Giudice di primo grado è evidentemente illogica e renderebbe privo di alcun senso il deliberato assembleare, nella parte in cui avrebbe sostanzialmente autorizzato il CdA a ripresentargli una proposta già compiutamente definita e contenuta nel deliberato del 1.3.2014. Con la delibera del 7.3.2014 l'Assemblea ha inequivocabilmente ratificato la delibera del CdA istituendo direttamente il fondo. Che tale sia la corretta interpretazione è conclusione cui si perviene anche esaminando i dati di bilancio relativi al periodo successivo alla delibera assembleare de qua;
operazione invece completamente omessa dal Giudice di prime cure. Come efficacemente allora evidenziato ancora in questa sede dall'appellante: Parte in precedenza, è avvenuto che abbia puntualmente versato l'importo dovuto a titolo di Parte
agli eredi di un precedente Amministratore defunto, genitore dell'attuale Liquidatore e tale circostanza non è stata neanche smentita dall'appellato; Parte gli appellanti avevano depositato gli stralci dei bilanci che dimostravano come avesse Parte accantonato i fondi dovuti a ogni anno (vedi stralcio bilanci 2014, 2015; nel 2016 tale fondo era stato riclassificato tra i fondi per rischi e oneri che accoglieva gli accantonamenti al fondo
“trattamento di fine mandato” degli amministratori, come recitava la nota ivi indicata, così come nel 2017). Diversamente da quanto assume l'appellato, lo stralcio bilancio 2014 recava una nota ove era scritto che il Fondo TFR era composto anche dal Fondo trattamento fine mandato amministratori, questo per un importo specifico e distinto dal TFR per euro 10.605. Lo stesso accadeva per il 2015 ove una nota riportava “Fondo Trattamento di fin mandato amministratori per Euro 22.964,75: rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2015 verso gli Amministratori”, visivamente distinto dalla voce TFR per operai ove veniva indicato tutt'altro importo. Lo stralcio 2016 riportava che “il fondo rischi e oneri accoglie gli accantonamenti al fondo
“trattamento di fine mandato” correttamente riclassificato in questa voce diversamente dall'anno precedente”; e così anche per l'anno 2017. La delibera del 7.3.2014, ratificando la delibera CDA in cui veniva anche indicata la misura del trattamento, istituiva quindi il fondo;
da tale data il fondo è stato effettivamente operativo come si evince dall'accantonamento di somme a tale titolo riportato nei bilanci. pagina 5 di 10 6
Se è pur vero che tale appostazione non integra prova piena, è altrettanto certo che della stessa il giudice debba tener conto. L'art. 2709 cod. civ., nello statuire infatti che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 22 maggio 2009, n. 11912; Cass. 25 marzo 2003, n.4329). In particolare la Corte di legittimità ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacchè la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. sent. n. 11912/2009 cit. in motivazione). Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (in termini Cassazione civile sez. III, 14/03/2013, (ud. 11/01/2013, dep. 14/03/2013), n.6547 e Cassazione civile sez. I, 18/02/2016, n.3190.). Tenuto conto allora che nella prospettiva qui assunta i dati risultanti dai bilanci vengono solo utilizzati in una prospettiva di conferma del portato assembleare del 2014, risultando comprovato il quantum dall'esame di altre emergenze su cui infra, ritiene la Corte come da tali appostazioni emerga la prova certa che l'Assemblea nel 2014 abbia inteso istituire il fondo de quo e non certo autorizzare il CdA a presentare una proposta istitutiva del fondo (che non è dato di capire in cosa divergesse da quella già contenuta nella prima delibera), come erroneamente sostenuto dal Tribunale.
5.3 Assume ancora l'appellato, che l'avverso assunto di un beneficio “perenne” a titolo di Parte
per tutti i futuri amministratori confliggerebbe con la volontà del CdA proponente. A leggere il verbale del CdA del 2014, sarebbe – a dire dell'appellante - indicata la volonta' di
“creare un fondo di accantonamento… per ognuno di essi amministratori”, locuzione che parrebbe essere riferibile ai soli componenti del vivente CdA per la esplicazione del loro mandato, quale beneficio correlato (e correlabile ex lege) al loro operato. L'assunto oltre che illogico, in quanto porrebbe sul CdA e sull'Assemblea una intenzione discriminatoria nei confronti appunto di chi, diverso dal CDA in carica, avesse assunto in futuro tale funzione e comunque disincentivante l'assunzione di un tale impegno e pertanto dannosa per la società stessa, è proprio smentito dalla mera lettura del deliberato assembleare. Seppur infatti volesse ritenersi che il CdA avesse voluto, con quella locuzione (… per ognuno di essi amministratori) limitare l'istituzione del fondo ad essi componenti in quel momento in carica (ma ciò avrebbe potuto desumersi solo se a quella locuzione fosse stato aggiunto “con esclusione dei futuri amministratori” o almeno “con esclusione di ogni altro”), è altrettanto certo che nella parte riservata alla adozione della delibera da parte della assemblea, quel riferimento è stato proprio eliso e l'Assemblea ha sì fatto propria la delibera del CdA, ma ha ratificato l'istituzione di un fondo “per gli Amministratori”, indiscriminatamente individuati in tutti i soggetti che evidentemente anche in futuro avessero ricoperto tale incarico, e non più “per ognuno di essi”. pagina 6 di 10 7
5.4 In relazione al quantum della pretesa si osserva poi quanto segue. Come mostra di avere inteso lo stesso Giudice del primo grado, la delibera quantifica la misura del trattamento in un importo pari “ad un mensile lordo per anno”. Già nella richiesta monitoria, i ricorrenti, che in quella sede avevano depositato quali prove scritte a sostegno della istanza la delibera del 2014 e poi l'altra delibera comprovante la revoca in data 27.9.2028 dall'incarico (così già compiutamente adempiendo agli oneri ex artt. 633 cpc), avevano allegato la durata dei rispettivi mandati di componenti del CdA, attraverso la specifica indicazione delle date di assunzione dell'incarico e poi di cessazione. La determinazione dell'importo dovuto (un importo pari “ad un mensile lordo per anno”) era pertanto facilmente ricavabile anche e soprattutto da parte dell'ingiunto, titolare del rapporto e dunque in possesso di tutta la documentazione necessaria a quantificare quell'importo. Come si evince poi dalla lettura dell'atto di opposizione e della comparsa di costituzione, già in sede monitoria, gli ingiungenti avevano depositato un cedolino relativo alla mensilità di settembre 2018 per ognuno di loro nonché riepiloghi del preteso a firma del Consulente del Lavoro (doc. 7). In tale ultimo documento in particolare veniva ben indicato, per ognuno dei ricorrenti, gli importi dei compensi mensili ricevuti, evidentemente al lordo, per i periodi pure ivi analiticamente esposti, con specificazione all'ultima colonna della somma maturata allora a titolo di tfm. Con riferimento ad esempio al sig. nel periodo gennaio dicembre 2015, il compenso CP_4 mensile lordo era pari a 2.720,00, che pertanto in tale misura veniva richiesta, mentre per gli altri periodi differiva o per frazionamento dell'anno o per diversità dell'importo maturato. L'allegazione era pertanto chiara e comprensibile;
mentre la prova scritta del credito era già stata fornita mediante deposito delle delibere comprovanti la fonte del diritto e la cessazione dal mandato. L'onere della prova della estinzione di quella obbligazione ricadeva allora interamente sulla parte ingiunta, quale parte “debitrice” nell'ambito del rapporto dedotto. A fronte di tale chiara allegazione, era allora onere della parte opponente non di limitarsi ad una generica, e peraltro infondata, eccezione di non certezza del credito, ma di offrire, sulla scorta della documentazione, come detto, all'evidenza in suo possesso, un vero e proprio
contro
-conteggio, idoneo a confutare nel merito quella pretesa. L'opponente era infatti pienamente in grado di conoscere, dai dati in proprio possesso, sia la durata del mandato (delibere di conferimento e di revoca degli incarichi) sia gli importi lordi delle somme percepite dagli ingiunti, in quanto emittente essa stessa i cedolini di pagamento, e pertanto ben avrebbe potuto – e dovuto allora – contrastare quella richiesta allegando, e comprovando documentalmente, o una diversa durata del mandato ovvero una erronea indicazione dell'importo lordo maturato per ogni annualità di durata dello stesso. A tanto, ancora in questa sede l'opponente/appellata non ha minimante provveduto. E' noto invece che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste proprio per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). pagina 7 di 10 8
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè proprio nell'ipotesi di fatti noti alla parte (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Nella fattispecie, i fatti allegati erano certamente ricadenti nelle categorie appena esposte e pertanto era specifico onere della ingiunta di contestare quella chiara allegazione contenuta nella richiesta monitoria, base poi della formulazione del conteggio. Quel principio di non contestazione poi, in materia di esposizione, come nella fattispecie al vaglio, di analitici conteggi si traduce nel più specifico principio che afferma come sia onere della parte destinataria di una richiesta analiticamente formulata, attraverso l'esposizione dei criteri che conducono poi alla formazione di un conteggio analitico, di contestare la correttezza del conteggio stesso, anche quando il preteso debitore contesti in radice l'esistenza del credito dedotto, in quanto la contestazione dell'esattezza dei conteggi ha una sua funzione autonoma (sia pure subordinata) rispetto alla contestazione della sussistenza del debito. Tale principio, sorto in ambito strettamente laburistico, ha poi trovato applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, quali i rapporti bancari, di locazione, di appalti pure pubblici ovvero ancora i rapporti tributari, nonché in materia di rapporti derivanti da contratti d'opera, rapporti cioè assolutamente assimilabili a quelli al vaglio di questa Corte (si veda da ultimo Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14 del 13-01-2025). Proprio con riferimento a tale ultima tipologia di rapporto, la stessa Suprema Corte ha ben chiarito che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2021, n. 37788). Nella fattispecie allora al vaglio di questa Corte: l'opponente/appellato non ha minimamente contestato i dati posti a sostegno del conteggio, pur evidentemente essendone in possesso;
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non ha minimante contestato l'analitico e puntuale conteggio come dedotto per formulato sulla scorta di quegli stessi (non contestati) dati.
5.5 La circostanza infine che tali importi non fossero stati in concreto accantonati in tali misure, non elide certo l'obbligazione di corresponsione degli stessi. L'appello deve essere pertanto accolto. Segue con l'integrale riforma della decisione qui gravata, il rigetto della iniziale opposizione e la conferma del decreto opposto in ogni sua parte.
6.Le spese relative ad ogni grado seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda più alta, e si liquidano pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, relativamente al presente grado. Ai sensi dell'Art. 5 (DM 55/14) Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Il riferimento è dunque all'art. 10 cpc Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda allora solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass.nr. 3107/17 e 8141/98). L'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della stessa Corte di cassazione non trova quindi applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.) (nei termini ancora Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962 e da ultimo Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024) e pertanto il loro cumulo non può essere disposto. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti tali collegamenti ipertestuali, non sono stati in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge
“4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto pagina 9 di 10 10
degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 639/2024 del Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata in materia di impresa, pubblicata il 9.10.24 resa nel procedimento NRG 604/2019, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3 p. Iva , N. Reg. Imprese 0245045069, REA 179938, con sede in Atessa in Via P.IVA_1 Fontecicero, 15, oggi in liquidazione, e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 21/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dagli odierni opposti, che pertanto dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore degli opposti in solido che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, relativamente al primo grado, e in euro 804,00 per esborsi ed euro 5.100,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge , relativamente al primo grado. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 992/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.25 e vertente
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Fabrizio Di Carlo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Arapietra n. 58.
APPELLANTI
E in persona del liquidatore , rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Ferdinando d'Amario, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in L'Aquila, via Poggio Picenze n. 21.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
pagina 1 di 10 2
Parte <<voglia la corte di appello l'aquila rigettare l'opposizione proposta da avverso il d.i. n.
21/2019 del 16.1.19 del Tribunale di L'Aquila, NRG 3632/2018, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto opposto e/o comunque condannare la p. Iva N. Reg. Imprese Controparte_3 P.IVA_1
0245045069, REA 179938, con sede in Atessa in Via Fontecicero, 15, oggi in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in loro favore degli importi dovuti, a titolo di TFM, pari a euro 15.642,00 per quanto riguarda euro 15.886,25 per Parte_2 quanto riguarda , euro 2.152,33 per quanto riguarda , e/o Parte_3 Parte_5 comunque, della somma minore o maggiore che fosse ritenuta di giustizia, in ogni caso con interessi sino al soddisfo e vittoria di spese e competenze del giudizio;
ovvero, in subordine, accogliere la domanda degli appellanti sino alla concorrenza quanto meno di euro 22.964,75, da dividersi tra gli appellanti in proporzione rispetto alle richieste, debito del quale risultava a bilancio 2015 l'espressa ricognizione;
ovvero, in ulteriore subordine, determinare equitativamente o a mezzo espletanda CTU il dovuto agli appellanti per le ragioni espresse, il tutto con interessi come per legge dalla domanda al saldo e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. oppure, in estremo subordine, compensare integralmente le spese di giudizio di primo grado, sussistendone le ragioni, dato che Parte Parte
si era confessata in bilancio debitrice del mentre nell'opposizione aveva negato persino di aver istituito l'apposito Fondo per il trattamento degli Amministratori, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado.>>
Per la parte appellata:
<<sia della giustizia di codesta corte d'appello rigetti il gravame in quanto infondato fatto e diritto, con conferma decisione del tribunale. ogni conseguenza legge anche ordine alle spese presente grado da distrarsi favore dell'avv. ferdinando d'amario che se ne dichiara antistatario.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 639/2024 pubblicata il
9.10.24 – Opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 639/2024, il Tribunale ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L'Aquila, n. 21/2019, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dagli odierni appellanti-opposti, per il pagamento delle somme di €. 2.152,33 in favore di Parte_5
, di € 15.641,00 in favore di e di € 15.886,25 in favore di
[...] Parte_2 Pt_3 pagina 2 di 10 3
a titolo di liquidazione del trattamento di fine mandato quali componenti del Consiglio Pt_3 di amministrazione della società opponente, odierna appellata, in carica dal 10 aprile 2018 al 27 settembre 2018. Con la richiesta essi deducevano, più in dettaglio: di aver rivestito la carica di componenti del consiglio di amministrazione della società e di essere stati revocati, Controparte_1 senza alcun preavviso, dall'assemblea ordinaria della società in data 27/09/2018 con delibera priva di motivazione e in totale mancanza di una giusta causa di revoca;
di non aver mai ricevuto il trattamento di fine mandato deliberato dal c.d.a. in data 01/03/2014 e ratificato dall'assemblea con deliberazione del 07/03/2014, oltre che i bonus previsti per gli amministratori e il risarcimento dei danni da mancato preavviso;
che con la delibera del 07/03/2014 l'assemblea costituiva definitivamente il fondo di accantonamento relativo al trattamento di fine mandato per gli amministratori;
che, pertanto, gli importi dovuti agli amministratori erano facilmente determinabili alla luce del bilancio al 2014, ove era stato effettuato un accantonamento per trattamento di fine mandato.
2. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, la rimetteva in decisione all'udienza del 6.6.2024, accogliendo l'opposizione. Il Collegio di prossimità preliminarmente restringeva il thema decidendum del giudizio, escludendo la domanda relativa ai bonus e agli indennizzi asseritamente dovuti agli amministratori, nonché ai danni da cd. mancato preavviso, dal momento che tali importi erano da considerarsi estranei al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto l'ingiunzione priva di fondatezza, fondando la decisione sulle ragioni che possono essere così di seguito compendiate. Innanzitutto, richiamando l'art. 2389 c.c. i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie;
in difetto di tanto, la remunerazione medesima deve essere giudizialmente determinata, su domanda dell'amministratore, in applicazione del richiamato articolo 1709 cod. civ., anche mediante liquidazione equitativa. Nel caso di specie, ha ritenuto che il fondo di accantonamento “per trattamento di fine mandato” non sia mai stato, di fatto, costituito. Invero, la delibera assembleare del 07/03/2014, sulla quale parte opposta fondava la propria pretesa creditoria, lungi dall'istituire il fondo di accantonamento, formalizzava piuttosto la ratifica della delibera del Consiglio di amministrazione del 01/03/2014, con la quale il consiglio determinava “di richiedere all'assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato”. In conseguenza, il trattamento di fine mandato non risultava ancorato ad alcun parametro oggettivo, rimanendo preclusa la possibilità di procedere ad una liquidazione giudiziale, ancorché equitativa, in assenza di una determinazione pattizia, quantomeno relativamente ai criteri di quantificazione.
3. Avverso la sentenza propongono appello e , affidandosi ai tre Parte_2 Pt_5 Pt_3 motivi di gravame di seguito riassunti.
3.1 Col primo, gli appellanti, lamentando l'errata valutazione della documentazione istruttoria e l'errata applicazione degli artt. 1362 II comma, 1363, 1366 e 1367 c.c., eccepiscono che, in base ai principi di buona fede e della necessità di dar rilievo alla volontà delle parti e allo scopo pratico concretamente perseguito dalle medesime, si dovrebbe desumere la chiara volontà del C.d.a. di istituire un fondo di accantonamento per fine mandato degli Amministratori, tanto da richiedere all'Assemblea di effettuarlo: e l'Assemblea, che tale determina ha ratificato, in tal modo avrebbe voluto dare attuazione alla volontà assembleare, costituendo dunque il fondo e, per l'effetto, istituendo il correlato diritto degli Amministratori a percepire il trattamento a fine mandato. pagina 3 di 10 4
Tanto sarebbe sorretto dal corretto esame delle delibere citate in atti.
3.2 Con il secondo gravame, si contrasta la sentenza impugnata sotto più profili.
3.2.1 il quantum chiesto nel procedimento monitorio non sarebbe mai stato specificamente contestato dal debitore, poiché esso si sarebbe limitato a tanto, in dettaglio: a negare che esistesse Parte un atto deliberativo che aveva istituito il;
a dubitare che la documentazione in atti potesse essere formalmente valutabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
a negare che la società Parte avesse mai istituito un;
a eccepire addirittura la “carenza di esigibilità del credito” per mancanza di fondi. Da tanto, si eccepisce la mancanza di specificità della opposizione, essendo essa del tutto generica la contestazione delle somme richieste, dunque non in puntuale e diretto contrasto con quanto dedotto nel procedimento ingiuntivo da parte avversa.
3.2.2 Dagli stralci di bilancio in atti, relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e gli altri a seguire, risulterebbe una esplicita ricognizione del debito da parte della società debitrice, la quale, per lo meno sino alla concorrenza di euro 22.964,75, si confessava debitrice degli importi oggetto del decreto ingiuntivo. Da tanto, si evincerebbe che non solo la avrebbe ben istituito il fondo per il Controparte_1 trattamento di fine mandato, ma che nel bilancio 2017 il “fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili” - protrattosi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 - indicava un valore di fine esercizio pari ad euro 45.732: e cioè superiore al totale del decreto ingiuntivo opposto.
3.3 Con l'ultimo motivo, posto in subordine, per errata valutazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si invoca la riforma della sentenza impugnata in punto decisione sulle spese di lite, in ragione del fatto che la parte opponente aveva negato di aver istituito il Fondo di accantonamento per il Parte pagamento del agli amministratori – cosa contraria, invece, accertata nel corso del giudizio
– talché andavano compensate integralmente le spese di giudizio di primo grado, data la soccombenza reciproca.
4. Con comparsa del 23.01.25, si è costituita in appello la resistendo Controparte_1 all'appello e chiedendone l'integrale rigetto. Essa osserva, in sintesi, che le ragioni a sostegno del gravame non riescono a superare il decisum impugnato, poiché limitate ad una errata interpretazione di parte degli atti di causa: tale documentazione, infatti, non proverebbe la natura pattizia degli accantonamenti della società in favore degli amministratori in fine mandato, poiché essi erano contenuti alla voce contabile
“fondo rischi ed oneri”, prevista ex lege e che non determina il preciso e dettagliato ammontare dell'importo dovuto a tale scopo in relazione al reale ruolo svolto da amministratori da ciascuno degli appellanti nei singoli anni di riferimento.
4. Istruito il giudizio, fissata discussione per l'udienza del 12.11.25, la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.L'appello è fondato.
5.1 Il trattamento di fine mandato, diversamente dal trattamento di fine rapporto, non è disciplinato da nessuna norma specifica, avendo natura pattizia, e ad esso, come anche per la parte non differita dei compensi degli amministratori, risulta dunque applicabile, peraltro a fini antielusivi fiscali, semplicemente il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti.
5.2 Nella fattispecie al vaglio ora del Collegio, emerge allora dal mero esame della documentazione acquisita quanto segue: il pregresso consiglio di amministrazione, cessato nel luglio 2017, con verbale del 01/03/2014 in atti, aveva deliberato di richiedere alla assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato, con attribuzione agli amministratori di un importo pari a un mensile lordo per ognuno di essi;
pagina 4 di 10 5
l'assemblea deliberava in data 7.3.2014 all'unanimità la ratifica della delibera del CdA con la quale il Consiglio aveva deliberato l'istituzione di un fondo di accantonamento di fine mandato (ivi peraltro in più punti denominato TFR e non TFM) per gli amministratori. Nella decisione qui gravata, il Tribunale afferma che il fondo di accantonamento “per trattamento di fine mandato” non sia mai stato, di fatto, costituito, in quanto la delibera assembleare del 07/03/2014, sulla quale parte opposta fonda la propria pretesa creditoria, lungi dall'istituire formalmente il fondo di accantonamento, sancisce unicamente la ratifica della delibera del consiglio di amministrazione del 01/03/2014 con la quale il consiglio determinava “di richiedere all'assemblea dei soci la costituzione di un fondo di accantonamento per fine mandato” (cfr. doc. 2 indice di parte opponente).” L'affermazione non può essere condivisa. Secondo il Tribunale infatti, con la delibera de qua, la stessa Assemblea dei soci, lungi dal voler ratificare la proposta del CdA nella parte in cui chiedeva la costituzione di un fondo, per l'erogazione di un TFM già ben determinato nei suoi criteri di calcolo (e rispettoso dei principi suddetti di congruità e ragionevolezza) avrebbe ratificato la delibera del CdA nella parte in cui chiedeva di essere autorizzato a (ri)proporre ad essa stessa Assemblea la costituzione di un fondo da parte della stessa Assemblea. L'interpretazione assunta dal Giudice di primo grado è evidentemente illogica e renderebbe privo di alcun senso il deliberato assembleare, nella parte in cui avrebbe sostanzialmente autorizzato il CdA a ripresentargli una proposta già compiutamente definita e contenuta nel deliberato del 1.3.2014. Con la delibera del 7.3.2014 l'Assemblea ha inequivocabilmente ratificato la delibera del CdA istituendo direttamente il fondo. Che tale sia la corretta interpretazione è conclusione cui si perviene anche esaminando i dati di bilancio relativi al periodo successivo alla delibera assembleare de qua;
operazione invece completamente omessa dal Giudice di prime cure. Come efficacemente allora evidenziato ancora in questa sede dall'appellante: Parte in precedenza, è avvenuto che abbia puntualmente versato l'importo dovuto a titolo di Parte
agli eredi di un precedente Amministratore defunto, genitore dell'attuale Liquidatore e tale circostanza non è stata neanche smentita dall'appellato; Parte gli appellanti avevano depositato gli stralci dei bilanci che dimostravano come avesse Parte accantonato i fondi dovuti a ogni anno (vedi stralcio bilanci 2014, 2015; nel 2016 tale fondo era stato riclassificato tra i fondi per rischi e oneri che accoglieva gli accantonamenti al fondo
“trattamento di fine mandato” degli amministratori, come recitava la nota ivi indicata, così come nel 2017). Diversamente da quanto assume l'appellato, lo stralcio bilancio 2014 recava una nota ove era scritto che il Fondo TFR era composto anche dal Fondo trattamento fine mandato amministratori, questo per un importo specifico e distinto dal TFR per euro 10.605. Lo stesso accadeva per il 2015 ove una nota riportava “Fondo Trattamento di fin mandato amministratori per Euro 22.964,75: rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2015 verso gli Amministratori”, visivamente distinto dalla voce TFR per operai ove veniva indicato tutt'altro importo. Lo stralcio 2016 riportava che “il fondo rischi e oneri accoglie gli accantonamenti al fondo
“trattamento di fine mandato” correttamente riclassificato in questa voce diversamente dall'anno precedente”; e così anche per l'anno 2017. La delibera del 7.3.2014, ratificando la delibera CDA in cui veniva anche indicata la misura del trattamento, istituiva quindi il fondo;
da tale data il fondo è stato effettivamente operativo come si evince dall'accantonamento di somme a tale titolo riportato nei bilanci. pagina 5 di 10 6
Se è pur vero che tale appostazione non integra prova piena, è altrettanto certo che della stessa il giudice debba tener conto. L'art. 2709 cod. civ., nello statuire infatti che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 22 maggio 2009, n. 11912; Cass. 25 marzo 2003, n.4329). In particolare la Corte di legittimità ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacchè la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. sent. n. 11912/2009 cit. in motivazione). Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (in termini Cassazione civile sez. III, 14/03/2013, (ud. 11/01/2013, dep. 14/03/2013), n.6547 e Cassazione civile sez. I, 18/02/2016, n.3190.). Tenuto conto allora che nella prospettiva qui assunta i dati risultanti dai bilanci vengono solo utilizzati in una prospettiva di conferma del portato assembleare del 2014, risultando comprovato il quantum dall'esame di altre emergenze su cui infra, ritiene la Corte come da tali appostazioni emerga la prova certa che l'Assemblea nel 2014 abbia inteso istituire il fondo de quo e non certo autorizzare il CdA a presentare una proposta istitutiva del fondo (che non è dato di capire in cosa divergesse da quella già contenuta nella prima delibera), come erroneamente sostenuto dal Tribunale.
5.3 Assume ancora l'appellato, che l'avverso assunto di un beneficio “perenne” a titolo di Parte
per tutti i futuri amministratori confliggerebbe con la volontà del CdA proponente. A leggere il verbale del CdA del 2014, sarebbe – a dire dell'appellante - indicata la volonta' di
“creare un fondo di accantonamento… per ognuno di essi amministratori”, locuzione che parrebbe essere riferibile ai soli componenti del vivente CdA per la esplicazione del loro mandato, quale beneficio correlato (e correlabile ex lege) al loro operato. L'assunto oltre che illogico, in quanto porrebbe sul CdA e sull'Assemblea una intenzione discriminatoria nei confronti appunto di chi, diverso dal CDA in carica, avesse assunto in futuro tale funzione e comunque disincentivante l'assunzione di un tale impegno e pertanto dannosa per la società stessa, è proprio smentito dalla mera lettura del deliberato assembleare. Seppur infatti volesse ritenersi che il CdA avesse voluto, con quella locuzione (… per ognuno di essi amministratori) limitare l'istituzione del fondo ad essi componenti in quel momento in carica (ma ciò avrebbe potuto desumersi solo se a quella locuzione fosse stato aggiunto “con esclusione dei futuri amministratori” o almeno “con esclusione di ogni altro”), è altrettanto certo che nella parte riservata alla adozione della delibera da parte della assemblea, quel riferimento è stato proprio eliso e l'Assemblea ha sì fatto propria la delibera del CdA, ma ha ratificato l'istituzione di un fondo “per gli Amministratori”, indiscriminatamente individuati in tutti i soggetti che evidentemente anche in futuro avessero ricoperto tale incarico, e non più “per ognuno di essi”. pagina 6 di 10 7
5.4 In relazione al quantum della pretesa si osserva poi quanto segue. Come mostra di avere inteso lo stesso Giudice del primo grado, la delibera quantifica la misura del trattamento in un importo pari “ad un mensile lordo per anno”. Già nella richiesta monitoria, i ricorrenti, che in quella sede avevano depositato quali prove scritte a sostegno della istanza la delibera del 2014 e poi l'altra delibera comprovante la revoca in data 27.9.2028 dall'incarico (così già compiutamente adempiendo agli oneri ex artt. 633 cpc), avevano allegato la durata dei rispettivi mandati di componenti del CdA, attraverso la specifica indicazione delle date di assunzione dell'incarico e poi di cessazione. La determinazione dell'importo dovuto (un importo pari “ad un mensile lordo per anno”) era pertanto facilmente ricavabile anche e soprattutto da parte dell'ingiunto, titolare del rapporto e dunque in possesso di tutta la documentazione necessaria a quantificare quell'importo. Come si evince poi dalla lettura dell'atto di opposizione e della comparsa di costituzione, già in sede monitoria, gli ingiungenti avevano depositato un cedolino relativo alla mensilità di settembre 2018 per ognuno di loro nonché riepiloghi del preteso a firma del Consulente del Lavoro (doc. 7). In tale ultimo documento in particolare veniva ben indicato, per ognuno dei ricorrenti, gli importi dei compensi mensili ricevuti, evidentemente al lordo, per i periodi pure ivi analiticamente esposti, con specificazione all'ultima colonna della somma maturata allora a titolo di tfm. Con riferimento ad esempio al sig. nel periodo gennaio dicembre 2015, il compenso CP_4 mensile lordo era pari a 2.720,00, che pertanto in tale misura veniva richiesta, mentre per gli altri periodi differiva o per frazionamento dell'anno o per diversità dell'importo maturato. L'allegazione era pertanto chiara e comprensibile;
mentre la prova scritta del credito era già stata fornita mediante deposito delle delibere comprovanti la fonte del diritto e la cessazione dal mandato. L'onere della prova della estinzione di quella obbligazione ricadeva allora interamente sulla parte ingiunta, quale parte “debitrice” nell'ambito del rapporto dedotto. A fronte di tale chiara allegazione, era allora onere della parte opponente non di limitarsi ad una generica, e peraltro infondata, eccezione di non certezza del credito, ma di offrire, sulla scorta della documentazione, come detto, all'evidenza in suo possesso, un vero e proprio
contro
-conteggio, idoneo a confutare nel merito quella pretesa. L'opponente era infatti pienamente in grado di conoscere, dai dati in proprio possesso, sia la durata del mandato (delibere di conferimento e di revoca degli incarichi) sia gli importi lordi delle somme percepite dagli ingiunti, in quanto emittente essa stessa i cedolini di pagamento, e pertanto ben avrebbe potuto – e dovuto allora – contrastare quella richiesta allegando, e comprovando documentalmente, o una diversa durata del mandato ovvero una erronea indicazione dell'importo lordo maturato per ogni annualità di durata dello stesso. A tanto, ancora in questa sede l'opponente/appellata non ha minimante provveduto. E' noto invece che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste proprio per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). pagina 7 di 10 8
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè proprio nell'ipotesi di fatti noti alla parte (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO). Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Nella fattispecie, i fatti allegati erano certamente ricadenti nelle categorie appena esposte e pertanto era specifico onere della ingiunta di contestare quella chiara allegazione contenuta nella richiesta monitoria, base poi della formulazione del conteggio. Quel principio di non contestazione poi, in materia di esposizione, come nella fattispecie al vaglio, di analitici conteggi si traduce nel più specifico principio che afferma come sia onere della parte destinataria di una richiesta analiticamente formulata, attraverso l'esposizione dei criteri che conducono poi alla formazione di un conteggio analitico, di contestare la correttezza del conteggio stesso, anche quando il preteso debitore contesti in radice l'esistenza del credito dedotto, in quanto la contestazione dell'esattezza dei conteggi ha una sua funzione autonoma (sia pure subordinata) rispetto alla contestazione della sussistenza del debito. Tale principio, sorto in ambito strettamente laburistico, ha poi trovato applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, quali i rapporti bancari, di locazione, di appalti pure pubblici ovvero ancora i rapporti tributari, nonché in materia di rapporti derivanti da contratti d'opera, rapporti cioè assolutamente assimilabili a quelli al vaglio di questa Corte (si veda da ultimo Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14 del 13-01-2025). Proprio con riferimento a tale ultima tipologia di rapporto, la stessa Suprema Corte ha ben chiarito che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2021, n. 37788). Nella fattispecie allora al vaglio di questa Corte: l'opponente/appellato non ha minimamente contestato i dati posti a sostegno del conteggio, pur evidentemente essendone in possesso;
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non ha minimante contestato l'analitico e puntuale conteggio come dedotto per formulato sulla scorta di quegli stessi (non contestati) dati.
5.5 La circostanza infine che tali importi non fossero stati in concreto accantonati in tali misure, non elide certo l'obbligazione di corresponsione degli stessi. L'appello deve essere pertanto accolto. Segue con l'integrale riforma della decisione qui gravata, il rigetto della iniziale opposizione e la conferma del decreto opposto in ogni sua parte.
6.Le spese relative ad ogni grado seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda più alta, e si liquidano pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, relativamente al presente grado. Ai sensi dell'Art. 5 (DM 55/14) Determinazione del valore della controversia 1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Il riferimento è dunque all'art. 10 cpc Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda allora solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2 c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass.nr. 3107/17 e 8141/98). L'art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza della stessa Corte di cassazione non trova quindi applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo (art. 103 c.p.c.) (nei termini ancora Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962 e da ultimo Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024) e pertanto il loro cumulo non può essere disposto. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti tali collegamenti ipertestuali, non sono stati in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge
“4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto pagina 9 di 10 10
degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 639/2024 del Tribunale di L'Aquila, Sezione Specializzata in materia di impresa, pubblicata il 9.10.24 resa nel procedimento NRG 604/2019, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_3 p. Iva , N. Reg. Imprese 0245045069, REA 179938, con sede in Atessa in Via P.IVA_1 Fontecicero, 15, oggi in liquidazione, e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 21/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dagli odierni opposti, che pertanto dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore degli opposti in solido che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, relativamente al primo grado, e in euro 804,00 per esborsi ed euro 5.100,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge , relativamente al primo grado. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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