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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 858/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 858/2025, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]di Bedero Località Crocetta n. 6 con l'Avv. Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LU (VA), in data 21 settembre 2023
(anno 2023 atto n. 11 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 280/2025 depositata il 29/05/2025 (passata in giudicato il 04/06/2025); senza figli.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 28/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4/6/2027 la sentenza di separazione n. 280/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in LU (VA) il 21/09/2023 e trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di LU al n. 11 a Parte II Serie A Anno 2023
-ordinare all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza;
- dare atto che il Signor dichiara di rinunciare al diritto della quota del Parte_1
50% (o comunque quella prevista per Legge) del Secondo (prestazione Controparte_1
d'uscita del sistema previdenziale elvetico) e dell'indennità adeguata spettante alla predetta nel caso in cui il marito decidendo di fine o di andare in pensione dovesse scegliere il regime di liquidazione tramite rendita e di tutte le indennità di fine lavoro e pensionistiche o oltre a quanto ad esse assimilabili spettanti al coniuge ( per la durata del matrimonio e sino alla pronuncia del divorzio).
Emettere all'uopo ogni opportuno provvedimento al fine di stabilire come la NO
non sia tenuta a corrispondere al Signor gli importi di Parte_2 Parte_1 cui alla predetta causale e/o dichiarando lo stesso non sia debitore nei confronti della
NO . Parte_2
spese di lite compensione
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21 settembre 2023, in LU (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU (anno 2023 atto n. 11 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 858/2025, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Simona Ronchi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]di Bedero Località Crocetta n. 6 con l'Avv. Simona Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LU (VA), in data 21 settembre 2023
(anno 2023 atto n. 11 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 280/2025 depositata il 29/05/2025 (passata in giudicato il 04/06/2025); senza figli.
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 28/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4/6/2027 la sentenza di separazione n. 280/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in LU (VA) il 21/09/2023 e trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di LU al n. 11 a Parte II Serie A Anno 2023
-ordinare all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza;
- dare atto che il Signor dichiara di rinunciare al diritto della quota del Parte_1
50% (o comunque quella prevista per Legge) del Secondo (prestazione Controparte_1
d'uscita del sistema previdenziale elvetico) e dell'indennità adeguata spettante alla predetta nel caso in cui il marito decidendo di fine o di andare in pensione dovesse scegliere il regime di liquidazione tramite rendita e di tutte le indennità di fine lavoro e pensionistiche o oltre a quanto ad esse assimilabili spettanti al coniuge ( per la durata del matrimonio e sino alla pronuncia del divorzio).
Emettere all'uopo ogni opportuno provvedimento al fine di stabilire come la NO
non sia tenuta a corrispondere al Signor gli importi di Parte_2 Parte_1 cui alla predetta causale e/o dichiarando lo stesso non sia debitore nei confronti della
NO . Parte_2
spese di lite compensione
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21 settembre 2023, in LU (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU (anno 2023 atto n. 11 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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