Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diving Service di ZO TT e C. SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
contro
Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Dirigente del Settore Demanio Marittimo del Comune di Morciano di Leuca, prot. n. 0009817 del 29.12.2020, avente ad oggetto “proroga licenza Concessione Demaniale Marittima n. 43/2007” nella parte in cui proroga la durata della c.d.m. n. 43/2007 soltanto per tre anni, ovvero sino al 31.12.2023;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Morciano di Leuca n. 189 del 29.12.2020, recante come oggetto “Legge n. 145/2018, art. 1, co. 682-683 - D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, art. 182, co. 2. Richieste di proroga concessioni demaniali marittime. Atto di indirizzo”, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato come atto di indirizzo al Responsabile di settore di prorogare le concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché non conosciuto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere un formale atto di proroga della concessione demaniale oggetto di causa sino alla data del 31.12.2033, giusta applicazione dell'art.1, commi 682-683, L. n. 145/18.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Diving Service di ZO TT e C. SA il 24/3/2021:
- del provvedimento del Dirigente del Settore Demanio Marittimo del Comune di Morciano di Leuca, prot. n. 0009817 del 29.12.2020, avente ad oggetto “proroga licenza Concessione Demaniale Marittima n. 43/2007” nella parte in cui proroga la durata della c.d.m. n. 43/2007 soltanto per tre anni, ovvero sino al 31.12.2023;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Morciano di Leuca n. 189 del 29.12.2020, recante come oggetto “Legge n. 145/2018, art. 1, co. 682-683 - D.L. n.
34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, art. 182, co. 2. Richieste di proroga concessioni demaniali marittime. Atto di indirizzo”, pubblicata sull'Albo Pretorio a decorrere dal 08/01/2021 per giorni 15, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato come atto di indirizzo al Responsabile di settore di prorogare le concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché non conosciuto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere un formale atto di proroga della concessione demaniale oggetto di causa sino alla data del 31.12.2033, giusta applicazione dell'art.1, commi 682-683, L. n. 145/18.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Morciano di Leuca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con il ricorso in esame la ricorrente, in una con la richiesta declaratoria del diritto alla proroga del titolo concessorio fino al 31.12.2033, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
1.Violazione art. 1 co. 682- 683 L. 145/2018;
2.Eccesso di potere e violazione della direttiva servizi;
3. violazione art. 6 L:R. Puglia 17/2015 ed eccesso di potere sotto altro profilo
4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria per erronea presupposizione;
5. violazione L. 241/1990 ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Morciano di Leuca, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dirigente di settore nella parte in cui dispone la proroga della c.d.m. 43/2007, solo per tre anni, ovvero solo fino al 31.12.2023, deducendo illegittimità del provvedimento in via derivata.
Ha fatto seguito il deposito di memoria difensiva da parte dell’amministrazione comunale
In data odierna e prima della orale discussione il Presidente ha dato avviso a verbale ex art.73 co. 3 c.p.a. della improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero la materia del regime di proroga delle concessioni demaniali marittime risulta caratterizzata da una disciplina che trova la sua fonte diretta in norme di legge, con natura di leggi-provvedimento.
Il rapporto risulta dunque direttamente conformato dalla legge, rispetto alla quale anche gli impugnati provvedimenti dirigenziali si configurano come meramente attuativi e, comunque, sostanzialmente privi di profili di autonoma lesività.
Rileva inoltre il Collegio che, nel contesto così delineato, la stessa declaratoria del diritto alla proroga del titolo concessorio trova direttamente la sua fonte e, correlativamente, il suo limite nel dato normativo.
Ciò evidentemente determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso in ragione della diversa normativa-provvedimento successivamente intervenuta.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AS |
IL SEGRETARIO