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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6360/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6360/2019 promossa da:
C.F. P.I. , nella qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolosi Barbara
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DD ET
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Fondo Parte_2
di Garanzia per le Vittime della Strada, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 71/2019 depositata il 18.02.2019 ed emessa dal
Giudice di Pace di Mascalucia per i seguenti motivi: “errata e/o omessa valutazione delle
prove documentali e delle risultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione dell'art. ordine ad un punto fondamentale della controversia;
omessa applicazione dell'art. 2054
c.c.; errata valutazione della CTU”.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di primo grado avesse errato nel valutare la prova testimoniale e le risultanze documentali agli atti, pervenendo ad una erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che vedeva coinvolti , Controparte_1
alla guida del proprio motociclo e un veicolo non identificato.
Nel primo grado di giudizio, infatti, aveva agito al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento per il danno biologico, patrimoniale e morale per la complessiva somma di euro 18.914,00 per il sinistro verificatosi in Mascalucia in data 19.07.2016. EG sosteneva che, mentre percorreva la via De Gasperi in direzione Gravina di Catania, giunto in prossimità della rotonda con il C.so San Vito, veniva urtato da tergo da un veicolo, il quale non si fermava. A seguito dell'urto rovinava a terra.
Si costituiva in giudizio , il quale domandava di dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello proposto e nel merito di rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
§§§
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di cui infra.
Con il primo e principale motivo di gravame, assorbente anche degli altri, l'appellante contesta la ricostruzione del sinistro effettuata dal Giudice di prima facie.
In punto di diritto, l'art. 19 della L. 990 del 1969 e successivamente dal D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209, (Codice delle Assicurazioni private), disciplina le procedure e le modalità per il risarcimento dei danni da sinistro stradale causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato,
veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta che prevede che anche dinanzi a ipotesi tali il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
infatti, secondo costante giurisprudenza, il profilo della legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione, soddisfa l'esigenza di idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione risarcitoria nell'ipotesi di veicolo non identificato, non incidendo sulla circostanza che il danneggiato, il quale promuova azione di risarcimento nei confronti del FGVS sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa ( esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e in secondo luogo provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( Cass. civ. sez. III, 10 Giugno 2005 n.
12304, Cass. Civ. Sez. III, 25 Luglio 1995 n. 8086).
Ne consegue che il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose il cui onere ricade,
nel caso di specie, sull'appellato danneggiato.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da allegazioni probatorie decisive a sostegno di quanto sostenuto. Esso si basa, infatti,
unicamente sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, le quali, per questo Decidente,
appaiono insufficienti a sostenere la domanda.
Il teste , ascoltato in primo grado di giudizio, ha dichiarato: “io sono a Testimone_1
conoscenza delle stesse perché il 19.07.2016 ore 16:30 circa percorrevo alla guida della
mia autovettura BMW serie 5 in Mascalucia, la continuazione di Via Gramsci, allorquando
giunto in prossimità della seconda rotatoria mi accorgevo che un motociclista che
procedeva in senso opposto, con direzione ct, prima di giungere alla predetta rotatoria
veniva tamponato da un'autovettura utilitaria di colore bianco. Io dopo il tamponamento
mi fermavo sui luoghi e prestavo soccorso al malcapitato motociclista, rimasto incastrato
sotto la moto priva di sensi. Non mi occupavo dell'autovettura poiché si allontanava dai
luoghi senza che io potessi rilevare la targa”.
La ricostruzione del testimone appare, tuttavia, lacunosa e inverosimile se confrontata con la dinamica esposta dal danneggiato e con lo stato dei luoghi ove si è verificato il fatto.
È di solare evidenza che le sue affermazioni siano generiche e lacunose pure con riferimento ad altri aspetti. Nulla, infatti, viene detto in relazione alla velocità dell'autovettura, alle modalità dell'impatto e alla sua violenza, alla condotta del conducente dell'autovettura. Tali circostanze sarebbero state alquanto rilevanti, anche al fine di verificare un'eventuale corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo.
A ciò si aggiunga l'assenza di ulteriori elementi esterni che possano confermare la dinamica così descritta dall'appellante e dal teste escusso.
La Polizia Municipale, infatti, giunta sul luogo, nel verbale di accertamento nulla dice sulla presenza di testimoni oculari dell'incidente.
L'appellante eccepisce, inoltre, che agli atti non risulta la presentazione da parte di CP_1
di alcuna denuncia-querela in relazione ai riferiti fatti integranti ipotesi di reato.
Si osserva che al fine di ottenere il risarcimento per il danneggiato di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non esiste un obbligo di presentare una denuncia o querela contro ignoti.
La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 18097/2020 ha statuito che “la vittima di un
sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere
il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime
della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o
meno non è che un mero indizio” sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle
modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che
sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun
automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa,
come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 63863301; in senso conforme Cass. Sez. 3,
sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196- 01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n.
20066, Rv. 627683-01).
Nella fattispecie de quo la mancata presentazione della querela si inserisce come elemento da valutare in un complesso di risultanze probatorie insufficienti. Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ.,
n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto probatorio dei fatti di causa, comporta che non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo Controparte_1
stesso incombente in ordine alla causazione dell'evento dannoso da parte di veicolo non identificati e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano dubitare la dinamica per come da lui esposta , la domanda va rigettata. La prova, difatti, avrebbe dovuto essere oltremodo rigorosa data la presenza, come controparte, del FGVS, che in questo caso, è un contraddittore “debole”.
Le spese seguono la soccombenza.
L'appellato va condannato alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore della nella misura indicata nel dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 71/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Mascalucia, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
primo grado di giudizio che liquida in euro 1.046,00 Controparte_3 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario e del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Catania, 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6360/2019 promossa da:
C.F. P.I. , nella qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolosi Barbara
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DD ET
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Fondo Parte_2
di Garanzia per le Vittime della Strada, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 71/2019 depositata il 18.02.2019 ed emessa dal
Giudice di Pace di Mascalucia per i seguenti motivi: “errata e/o omessa valutazione delle
prove documentali e delle risultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione dell'art. ordine ad un punto fondamentale della controversia;
omessa applicazione dell'art. 2054
c.c.; errata valutazione della CTU”.
In particolare, l'appellante allegava che il Giudice di primo grado avesse errato nel valutare la prova testimoniale e le risultanze documentali agli atti, pervenendo ad una erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che vedeva coinvolti , Controparte_1
alla guida del proprio motociclo e un veicolo non identificato.
Nel primo grado di giudizio, infatti, aveva agito al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento per il danno biologico, patrimoniale e morale per la complessiva somma di euro 18.914,00 per il sinistro verificatosi in Mascalucia in data 19.07.2016. EG sosteneva che, mentre percorreva la via De Gasperi in direzione Gravina di Catania, giunto in prossimità della rotonda con il C.so San Vito, veniva urtato da tergo da un veicolo, il quale non si fermava. A seguito dell'urto rovinava a terra.
Si costituiva in giudizio , il quale domandava di dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello proposto e nel merito di rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
§§§
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di cui infra.
Con il primo e principale motivo di gravame, assorbente anche degli altri, l'appellante contesta la ricostruzione del sinistro effettuata dal Giudice di prima facie.
In punto di diritto, l'art. 19 della L. 990 del 1969 e successivamente dal D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209, (Codice delle Assicurazioni private), disciplina le procedure e le modalità per il risarcimento dei danni da sinistro stradale causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato,
veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta che prevede che anche dinanzi a ipotesi tali il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
infatti, secondo costante giurisprudenza, il profilo della legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione, soddisfa l'esigenza di idonea evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione risarcitoria nell'ipotesi di veicolo non identificato, non incidendo sulla circostanza che il danneggiato, il quale promuova azione di risarcimento nei confronti del FGVS sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa ( esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e in secondo luogo provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( Cass. civ. sez. III, 10 Giugno 2005 n.
12304, Cass. Civ. Sez. III, 25 Luglio 1995 n. 8086).
Ne consegue che il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose il cui onere ricade,
nel caso di specie, sull'appellato danneggiato.
L'assunto attoreo si fonda su mere locuzioni labiali che non sono accompagnate da allegazioni probatorie decisive a sostegno di quanto sostenuto. Esso si basa, infatti,
unicamente sulle dichiarazioni rese dal teste escusso, le quali, per questo Decidente,
appaiono insufficienti a sostenere la domanda.
Il teste , ascoltato in primo grado di giudizio, ha dichiarato: “io sono a Testimone_1
conoscenza delle stesse perché il 19.07.2016 ore 16:30 circa percorrevo alla guida della
mia autovettura BMW serie 5 in Mascalucia, la continuazione di Via Gramsci, allorquando
giunto in prossimità della seconda rotatoria mi accorgevo che un motociclista che
procedeva in senso opposto, con direzione ct, prima di giungere alla predetta rotatoria
veniva tamponato da un'autovettura utilitaria di colore bianco. Io dopo il tamponamento
mi fermavo sui luoghi e prestavo soccorso al malcapitato motociclista, rimasto incastrato
sotto la moto priva di sensi. Non mi occupavo dell'autovettura poiché si allontanava dai
luoghi senza che io potessi rilevare la targa”.
La ricostruzione del testimone appare, tuttavia, lacunosa e inverosimile se confrontata con la dinamica esposta dal danneggiato e con lo stato dei luoghi ove si è verificato il fatto.
È di solare evidenza che le sue affermazioni siano generiche e lacunose pure con riferimento ad altri aspetti. Nulla, infatti, viene detto in relazione alla velocità dell'autovettura, alle modalità dell'impatto e alla sua violenza, alla condotta del conducente dell'autovettura. Tali circostanze sarebbero state alquanto rilevanti, anche al fine di verificare un'eventuale corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo.
A ciò si aggiunga l'assenza di ulteriori elementi esterni che possano confermare la dinamica così descritta dall'appellante e dal teste escusso.
La Polizia Municipale, infatti, giunta sul luogo, nel verbale di accertamento nulla dice sulla presenza di testimoni oculari dell'incidente.
L'appellante eccepisce, inoltre, che agli atti non risulta la presentazione da parte di CP_1
di alcuna denuncia-querela in relazione ai riferiti fatti integranti ipotesi di reato.
Si osserva che al fine di ottenere il risarcimento per il danneggiato di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non esiste un obbligo di presentare una denuncia o querela contro ignoti.
La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 18097/2020 ha statuito che “la vittima di un
sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere
il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime
della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o
meno non è che un mero indizio” sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle
modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che
sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una
valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun
automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa,
come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 63863301; in senso conforme Cass. Sez. 3,
sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196- 01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n.
20066, Rv. 627683-01).
Nella fattispecie de quo la mancata presentazione della querela si inserisce come elemento da valutare in un complesso di risultanze probatorie insufficienti. Occorre precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( cfr. Cass. Civ.,
n.16467/2017; Cass. Civ., n.11511/2014).
Da queste premesse, la genericità dei fatti di causa, nonchè la assoluta carenza di ulteriori elementi probatori raccolti nel giudizio a supporto probatorio dei fatti di causa, comporta che non ha ottemperato all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. sullo Controparte_1
stesso incombente in ordine alla causazione dell'evento dannoso da parte di veicolo non identificati e che, quindi, ritenuta la presenza di ragionevoli elementi che facciano dubitare la dinamica per come da lui esposta , la domanda va rigettata. La prova, difatti, avrebbe dovuto essere oltremodo rigorosa data la presenza, come controparte, del FGVS, che in questo caso, è un contraddittore “debole”.
Le spese seguono la soccombenza.
L'appellato va condannato alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore della nella misura indicata nel dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 71/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Mascalucia, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
primo grado di giudizio che liquida in euro 1.046,00 Controparte_3 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario e del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Catania, 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in