TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 13 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 258/2024 R.G, avente ad oggetto (così in atti) “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” (codice 180001), promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Andrea Campanile, del Foro di Genova
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
come rappresentata e difesa dai Dott.i Luca Bonificio e Andrea Dublino, Funzionari in servizio presso la stessa
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 13 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Si chiede che L'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia fissare l'udienza di discussione della causa e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 1246 emessa in data 21/12/2023 dalla e notificata in data 4 gennaio 2024, con vittoria di Controparte_1
spese ed onorari>>.
pagina 1 di 8 Per parte resistente, come da costituzione e risposta a verbale d'udienza 13 maggio
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
- In via istruttoria:
a) dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte volta a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti pubblici attraverso valutazioni ed apprezzamenti di terzi;
- Nel merito, si respinga l'opposizione proposta e, per l'effetto, si convalidi la determinazione di ingiunzione del Parte_2
n. 1246 del 21.12.2023.
[...]
Con il favore delle spese>>.
RITENUTO IN FATTO
In data 26 gennaio 2019, nel corso di ordinario servizio di vigilanza caccia nella zona denominata “Torrette di Frassinetto” del Comune di Frassinetto Po (AL), Operanti
Guardiaparco dell'Ente di Gestione Aree Protette Po Piemontese, accertavano all'interno dei confini della Zona di Protezione Speciale (ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese -
Alessandrino”, IT1180028 e della Zona Speciale di Conservazione, IT118027, “Confluenza
Po -Sesia – Tanaro”, la presenza dell'odierno ricorrente nell'atto di esercitare attività venatoria con munizionamento al piombo.
Gli Operanti medesimi procedevano quindi alla contestuale redazione del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n.° 6/2019 per la violazione del divieto di cui al combinato disposto degli artt. 40, 42, 55, comma 1, lett. r), L.R. Piemonte, n.° 19/2019,
3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile 2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R. Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-368 [ora trasfuso nell'art. 3, comma 1, lett.
y), D.G.R. Piemonte, 13 luglio 2023, n.° 55-7222].
Presentati dall'interessato scritti difensivi con domanda di propria audizione (tuttavia non esperita, in quanto recapitata, nella data dello stesso giorno di prevista audizione medesima, la relativa missiva di convocazione) ex art. 18, L. n.° 689/1981, disaminata la documentazione agli atti e respinta ogni contraria difesa, il Dirigente del Settore Politiche
Fiscali e Contenzioso Amministrativo di ritenendo fondato Controparte_1
l'accertamento, emanava quindi l'ordinanza-ingiunzione 21 dicembre 2023, n.°
1246/A1103A/2023 (notificata in data 04 gennaio 2024), oggetto del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 31 gennaio
2024, è ora difatti ad opporre il provvedimento in oggetto chiedendone Parte_1
declaratoria di nullità (rectius: annullamento).
Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale ha eseguito il versamento agli atti del giudizio), chiede la reiezione del ricorso.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta l'istanza ex art. 5,
D.L.vo n.° 150/2011, presentata da parte ricorrente ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, all'udienza del 13 maggio 2015 la causa perviene ora in decisione, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Nessuna doglianza può in primo luogo allegare parte ricorrente in ordine alla mancata propria audizione, ancorché richiesta, nel corso della fase amministrativa del procedimento.
Ed invero, <in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa […] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della
l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>> (in termini, Cass. civ., Sez. ; conformi, ancora di recente, ex pluribus: Corte App. Roma., Sez. Lav., n.° 824/2020; Trib. Roma, Sez. II, n.°
15356/2021; Trib. Agrigento, Sez. I, n.° 1271/2023).
Come in effetti occorso, ed occorrendo, nella fattispecie.
Nessuna doglianza, in secondo luogo, e nel merito, può parte ricorrente addurre in ordine all'eventuale carenza di segnalazione dei confini della Zona di Protezione Speciale
(ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028 e della Zona
Speciale di Conservazione IT118027 “Confluenza Po -Sesia – Tanaro”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, L.R. Piemonte, n.° 19/2019, come sostituto dall'art. 1,
L.R. Piemonte, n.° 19/2015, <
1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la
pagina 3 di 8 promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale>>; <
2. La CP_1
garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1>>; <
3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c) individua le modalità di gestione delle aree protette;
d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;
e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;
f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori>>.
Precipuamente in funzione di quanto statuito dal citato art. 1, comma 3, lett. a), b) e c)
(ai cui sensi, come visto, la Regione <a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c) individua le modalità di gestione delle aree protette>>), l'art. 2, comma 2, medesimo testo di legge, come nel tempo integrato dall'art. 1, L.R. Piemonte, n.° 16/2011, dall'art. 1, L.R.
Piemonte, n.° 11/2013, e dall'art. 61, comma 1, L.R. Piemonte, n.° 19/2018, dispone che:
<la rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del a bis) le aree contigue;
b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza CP_1
comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete
Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia;
c)i corridoi ecologici;
c bis) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità>>.
Pertanto normativamente distinguendo, all'interno della “rete ecologica regionale”, oltre il resto, il “sistema delle aree protette” (e delle “aree contigue” ad esse), dalle “zone speciali di conservazione” e dalle “zone di protezione speciale”, facenti parte della “Rete
Natura 2000”, come quella “teatro” della contestazione per cui oggi è processo [Zona di
Protezione Speciale (ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”,
IT1180028; oltre che Zona Speciale di Conservazione IT118027, “Confluenza Po -Sesia –
Tanaro”).
Ora: la perimetrazione tramite apposita cartellonistica, ai sensi della L.R. Pimonte, n.°
19/32019, è prevista, per le “aree contigue”, dall'art. 6, comma 1 bis (come peraltro in tal senso modificato solo dall'art. 3, comma 1, L. n.° 11/2019; successivamente, quindi,
pagina 4 di 8 l'accertamento intervenuto a carico dell'odierno ricorrente in data 26 gennaio 2019, allorquando la norme esclusivamente prevedeva che <i soggetti gestori, in accordo con la
assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree CP_1 contigue>>), mentre per la “aree protette” è prevista dall'art. 9, commi 3 e 4, i quali testualmente prevedono che <i confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge>> e che <la tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati>>.
Ma siffatto obbligo di perimetrazione, per l'appunto, risulta prescritto dalla più volte citata L.R. Piemonte, n.° 19/2019, soltanto per la suddette “aree protette” ed “aree contigue”.
Non, viceversa, per le “zone di protezione speciale” della “Rete Natura 2000”, come quella, si ripete, “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028 (né per le “zone speciali di conservazione”, come quella, si ripete ancora, “Confluenza Po -Sesia – Tanaro”, IT118027) ove viceversa l'illecito contestato risulta essere stato consumato.
Zone per le quali, al contrario, in seno alla disciplina della gestione stessa della “Rete
Natura 2000”, l'art. 41, comma 3, L.R. Piemonte, n.° 19/2019, oltre il resto, è espressamente a prevedere che <la Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce […] il perimetro dell'area a scala adeguata […]>>.
Con ciò prescrivendo, all'evidenza, per dette aree, esclusivamente una perimetrazione che, su “scala adeguata”, possa essere agevolmente reperita tramite (anche) i principali motori di ricerca internet (quali, ad esempio, la cartografia “Progetto natura” istituita presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Perimetrazione che, pertanto, è in dovere di ciascun utente consultare antecedentemente l'assunzione di una attività, quale quella venatoria, capace di impattare sui relativi ambiente e territorio.
Sulla scorta di quanto precede, integrata deve pertanto in questa sede ritenersi la violazione del divieto di impiego di munizionamento al piombo all'interno della Zona di
Protezione Speciale “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028, da parte dell'odierno ricorrente che, peraltro, nemmeno lamenta un proprio errore rilevante ex Parte_1
art. 3, comma 2, L. n.° 689/1981, bensì la carenza di una (benché, come visto, non necessaria ai sensi di legge) adeguata cartellonistica capace di escludere l'eventuale suo errore pagina 5 di 8 medesimo, così da conclamare, nella consumazione della condotta illecita riscontrata, non tanto un comportamento incolpevole od anche solo colposamente orientato, bensì un comportamento sorretto da “dolo eventuale”, per essersi il suo autore, al confine tra le
Province di Pavia ed Alessandria (viceversa segnalato), introdotto in quella di Alessandria con la consapevolezza, ma accettazione del relativo rischio, di portare con sé, per l'attività venatoria in essere, quel munizionamento a piombo colà vietato dall'art. 3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile 2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R.
Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-368.
Destituito di fondamento, infine, qualsivoglia riferimento ad un'eventuale intervenuta abrogazione della suddetta D.G.R. ad opera della D.G.R. Piemonte, 13 luglio 2023, n.° 55-
7222.
Non solo in quanto l'invocata da parte ricorrente Corte Cost. n.° 63/2019 attiene la specifica materia dell'abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis,
D.L.vo n.° 58/19989), così da doversi recuperare, per il caso oggetto del presente giudizio, i più generali principi fatti propri da Corte Cost. n.° 193/2016 [per cui <non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, censurato, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto, disponendo che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”, non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi>>; <nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, e in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell'ordinamento convenzionale>>; <l'intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, travalicare l'obbligo convenzionale, in quanto esso è volto ad estendere la portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata “amministrativa” dal diritto interno) come “convenzionalmente penale”>>; <in riferimento all'art. 3 Cost., in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso
pagina 6 di 8 dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina>>; <quanto, inoltre, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola>>; <tale impostazione risulta coerente non solo con il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale
(art. 14 delle preleggi)>>; <la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole, atteso che il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati, che costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio>>; <infine, un intervento come quello invocato dal rimettente, in quanto finalizzato alla generalizzata ed indiscriminata estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, risulta esorbitante dall'ambito della disciplina settoriale della quale il giudice a quo è chiamato a fare applicazione e l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale sancirebbe il principio della retroattività della lex mitior per le sanzioni amministrative in maniera persino più ampia di quanto stabilito dall'art. 2 c.p., il quale fa salvo il limite del giudicato ed esclude dal proprio ambito di operatività le leggi eccezionali e temporanee>>).
Ma in quanto, prima ancora, non risulta nella fattispecie essere intervenuta abrogazione alcuna del divieto portato dal citato art. 3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile
2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R. Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-
368, bensì suo testuale, identico, reinserimento nell'art. 3, comma 1, lett. y), D.G.R. Piemonte,
13 luglio 2023, n.° 55-7222. Impropriamente per gli effetti in senso abrogativo in questa sede dal ricorrente richiamata.
Il ricorso proposto da avverso l'ordinanza-ingiunzione REGIONE Parte_1
PIEMONTE, 21 dicembre 2023, n.° 1246/A1103A/2023, deve quindi essere integralmente respinto.
pagina 7 di 8 Nulla sulle spese lite, atteso come l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un
Funzionario appositamente delegato non possa ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel
Funzionario Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie tuttavia non allegata).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese di lite, la essendo stata in giudizio Controparte_1
avvalendosi di Funzionari appositamente delegati.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 13 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 258/2024 R.G, avente ad oggetto (così in atti) “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” (codice 180001), promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Andrea Campanile, del Foro di Genova
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
come rappresentata e difesa dai Dott.i Luca Bonificio e Andrea Dublino, Funzionari in servizio presso la stessa
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 13 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Si chiede che L'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia fissare l'udienza di discussione della causa e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 1246 emessa in data 21/12/2023 dalla e notificata in data 4 gennaio 2024, con vittoria di Controparte_1
spese ed onorari>>.
pagina 1 di 8 Per parte resistente, come da costituzione e risposta a verbale d'udienza 13 maggio
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
- In via istruttoria:
a) dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte volta a contestare quanto riportato da pubblici ufficiali in atti pubblici attraverso valutazioni ed apprezzamenti di terzi;
- Nel merito, si respinga l'opposizione proposta e, per l'effetto, si convalidi la determinazione di ingiunzione del Parte_2
n. 1246 del 21.12.2023.
[...]
Con il favore delle spese>>.
RITENUTO IN FATTO
In data 26 gennaio 2019, nel corso di ordinario servizio di vigilanza caccia nella zona denominata “Torrette di Frassinetto” del Comune di Frassinetto Po (AL), Operanti
Guardiaparco dell'Ente di Gestione Aree Protette Po Piemontese, accertavano all'interno dei confini della Zona di Protezione Speciale (ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese -
Alessandrino”, IT1180028 e della Zona Speciale di Conservazione, IT118027, “Confluenza
Po -Sesia – Tanaro”, la presenza dell'odierno ricorrente nell'atto di esercitare attività venatoria con munizionamento al piombo.
Gli Operanti medesimi procedevano quindi alla contestuale redazione del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n.° 6/2019 per la violazione del divieto di cui al combinato disposto degli artt. 40, 42, 55, comma 1, lett. r), L.R. Piemonte, n.° 19/2019,
3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile 2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R. Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-368 [ora trasfuso nell'art. 3, comma 1, lett.
y), D.G.R. Piemonte, 13 luglio 2023, n.° 55-7222].
Presentati dall'interessato scritti difensivi con domanda di propria audizione (tuttavia non esperita, in quanto recapitata, nella data dello stesso giorno di prevista audizione medesima, la relativa missiva di convocazione) ex art. 18, L. n.° 689/1981, disaminata la documentazione agli atti e respinta ogni contraria difesa, il Dirigente del Settore Politiche
Fiscali e Contenzioso Amministrativo di ritenendo fondato Controparte_1
l'accertamento, emanava quindi l'ordinanza-ingiunzione 21 dicembre 2023, n.°
1246/A1103A/2023 (notificata in data 04 gennaio 2024), oggetto del presente giudizio.
pagina 2 di 8 Con ricorso tempestivamente depositato innanzi questo Ufficio in data 31 gennaio
2024, è ora difatti ad opporre il provvedimento in oggetto chiedendone Parte_1
declaratoria di nullità (rectius: annullamento).
Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale ha eseguito il versamento agli atti del giudizio), chiede la reiezione del ricorso.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta l'istanza ex art. 5,
D.L.vo n.° 150/2011, presentata da parte ricorrente ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, all'udienza del 13 maggio 2015 la causa perviene ora in decisione, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Nessuna doglianza può in primo luogo allegare parte ricorrente in ordine alla mancata propria audizione, ancorché richiesta, nel corso della fase amministrativa del procedimento.
Ed invero, <in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa […] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della
l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale>> (in termini, Cass. civ., Sez. ; conformi, ancora di recente, ex pluribus: Corte App. Roma., Sez. Lav., n.° 824/2020; Trib. Roma, Sez. II, n.°
15356/2021; Trib. Agrigento, Sez. I, n.° 1271/2023).
Come in effetti occorso, ed occorrendo, nella fattispecie.
Nessuna doglianza, in secondo luogo, e nel merito, può parte ricorrente addurre in ordine all'eventuale carenza di segnalazione dei confini della Zona di Protezione Speciale
(ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028 e della Zona
Speciale di Conservazione IT118027 “Confluenza Po -Sesia – Tanaro”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, L.R. Piemonte, n.° 19/2019, come sostituto dall'art. 1,
L.R. Piemonte, n.° 19/2015, <
1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la
pagina 3 di 8 promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale>>; <
2. La CP_1
garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1>>; <
3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c) individua le modalità di gestione delle aree protette;
d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;
e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;
f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori>>.
Precipuamente in funzione di quanto statuito dal citato art. 1, comma 3, lett. a), b) e c)
(ai cui sensi, come visto, la Regione <a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c) individua le modalità di gestione delle aree protette>>), l'art. 2, comma 2, medesimo testo di legge, come nel tempo integrato dall'art. 1, L.R. Piemonte, n.° 16/2011, dall'art. 1, L.R.
Piemonte, n.° 11/2013, e dall'art. 61, comma 1, L.R. Piemonte, n.° 19/2018, dispone che:
<la rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del a bis) le aree contigue;
b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza CP_1
comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete
Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia;
c)i corridoi ecologici;
c bis) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità>>.
Pertanto normativamente distinguendo, all'interno della “rete ecologica regionale”, oltre il resto, il “sistema delle aree protette” (e delle “aree contigue” ad esse), dalle “zone speciali di conservazione” e dalle “zone di protezione speciale”, facenti parte della “Rete
Natura 2000”, come quella “teatro” della contestazione per cui oggi è processo [Zona di
Protezione Speciale (ZPS Rete Natura 2000), “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”,
IT1180028; oltre che Zona Speciale di Conservazione IT118027, “Confluenza Po -Sesia –
Tanaro”).
Ora: la perimetrazione tramite apposita cartellonistica, ai sensi della L.R. Pimonte, n.°
19/32019, è prevista, per le “aree contigue”, dall'art. 6, comma 1 bis (come peraltro in tal senso modificato solo dall'art. 3, comma 1, L. n.° 11/2019; successivamente, quindi,
pagina 4 di 8 l'accertamento intervenuto a carico dell'odierno ricorrente in data 26 gennaio 2019, allorquando la norme esclusivamente prevedeva che <i soggetti gestori, in accordo con la
assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree CP_1 contigue>>), mentre per la “aree protette” è prevista dall'art. 9, commi 3 e 4, i quali testualmente prevedono che <i confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge>> e che <la tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati>>.
Ma siffatto obbligo di perimetrazione, per l'appunto, risulta prescritto dalla più volte citata L.R. Piemonte, n.° 19/2019, soltanto per la suddette “aree protette” ed “aree contigue”.
Non, viceversa, per le “zone di protezione speciale” della “Rete Natura 2000”, come quella, si ripete, “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028 (né per le “zone speciali di conservazione”, come quella, si ripete ancora, “Confluenza Po -Sesia – Tanaro”, IT118027) ove viceversa l'illecito contestato risulta essere stato consumato.
Zone per le quali, al contrario, in seno alla disciplina della gestione stessa della “Rete
Natura 2000”, l'art. 41, comma 3, L.R. Piemonte, n.° 19/2019, oltre il resto, è espressamente a prevedere che <la Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce […] il perimetro dell'area a scala adeguata […]>>.
Con ciò prescrivendo, all'evidenza, per dette aree, esclusivamente una perimetrazione che, su “scala adeguata”, possa essere agevolmente reperita tramite (anche) i principali motori di ricerca internet (quali, ad esempio, la cartografia “Progetto natura” istituita presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Perimetrazione che, pertanto, è in dovere di ciascun utente consultare antecedentemente l'assunzione di una attività, quale quella venatoria, capace di impattare sui relativi ambiente e territorio.
Sulla scorta di quanto precede, integrata deve pertanto in questa sede ritenersi la violazione del divieto di impiego di munizionamento al piombo all'interno della Zona di
Protezione Speciale “Tratto Po Vercellese - Alessandrino”, IT1180028, da parte dell'odierno ricorrente che, peraltro, nemmeno lamenta un proprio errore rilevante ex Parte_1
art. 3, comma 2, L. n.° 689/1981, bensì la carenza di una (benché, come visto, non necessaria ai sensi di legge) adeguata cartellonistica capace di escludere l'eventuale suo errore pagina 5 di 8 medesimo, così da conclamare, nella consumazione della condotta illecita riscontrata, non tanto un comportamento incolpevole od anche solo colposamente orientato, bensì un comportamento sorretto da “dolo eventuale”, per essersi il suo autore, al confine tra le
Province di Pavia ed Alessandria (viceversa segnalato), introdotto in quella di Alessandria con la consapevolezza, ma accettazione del relativo rischio, di portare con sé, per l'attività venatoria in essere, quel munizionamento a piombo colà vietato dall'art. 3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile 2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R.
Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-368.
Destituito di fondamento, infine, qualsivoglia riferimento ad un'eventuale intervenuta abrogazione della suddetta D.G.R. ad opera della D.G.R. Piemonte, 13 luglio 2023, n.° 55-
7222.
Non solo in quanto l'invocata da parte ricorrente Corte Cost. n.° 63/2019 attiene la specifica materia dell'abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187 bis,
D.L.vo n.° 58/19989), così da doversi recuperare, per il caso oggetto del presente giudizio, i più generali principi fatti propri da Corte Cost. n.° 193/2016 [per cui <non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, censurato, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto, disponendo che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”, non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi>>; <nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, e in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell'ordinamento convenzionale>>; <l'intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, travalicare l'obbligo convenzionale, in quanto esso è volto ad estendere la portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata “amministrativa” dal diritto interno) come “convenzionalmente penale”>>; <in riferimento all'art. 3 Cost., in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso
pagina 6 di 8 dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina>>; <quanto, inoltre, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola>>; <tale impostazione risulta coerente non solo con il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale
(art. 14 delle preleggi)>>; <la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole, atteso che il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati, che costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio>>; <infine, un intervento come quello invocato dal rimettente, in quanto finalizzato alla generalizzata ed indiscriminata estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, risulta esorbitante dall'ambito della disciplina settoriale della quale il giudice a quo è chiamato a fare applicazione e l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale sancirebbe il principio della retroattività della lex mitior per le sanzioni amministrative in maniera persino più ampia di quanto stabilito dall'art. 2 c.p., il quale fa salvo il limite del giudicato ed esclude dal proprio ambito di operatività le leggi eccezionali e temporanee>>).
Ma in quanto, prima ancora, non risulta nella fattispecie essere intervenuta abrogazione alcuna del divieto portato dal citato art. 3, comma 1, lett. y ter), D.G.R. Piemonte, 07 aprile
2014, n.° 74-7409, come integrato ai sensi della D.G.R. Piemonte, 29 settembre 2014, n.° 22-
368, bensì suo testuale, identico, reinserimento nell'art. 3, comma 1, lett. y), D.G.R. Piemonte,
13 luglio 2023, n.° 55-7222. Impropriamente per gli effetti in senso abrogativo in questa sede dal ricorrente richiamata.
Il ricorso proposto da avverso l'ordinanza-ingiunzione REGIONE Parte_1
PIEMONTE, 21 dicembre 2023, n.° 1246/A1103A/2023, deve quindi essere integralmente respinto.
pagina 7 di 8 Nulla sulle spese lite, atteso come l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un
Funzionario appositamente delegato non possa ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel
Funzionario Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie tuttavia non allegata).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese di lite, la essendo stata in giudizio Controparte_1
avvalendosi di Funzionari appositamente delegati.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 8 di 8