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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1386/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2604/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Via Don Peppe Diana 3 81030 Casapesenna CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004279126000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004279126000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017198070000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190008656184000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7007/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Caserta di accoglimento del ricorso avverso l'intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali, relative all'ici 2009 (euro 540,51) ed ici
2010 (euro 519,95).
Il ricorso introduttivo ha dedotto l'omessa notifica delle dette cartelle e quindi la decadenza/prescrizione del tributo.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che "la Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha depositato la prova dell'avvenuta notifica mediante raccomandata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c per temporanea assenza del destinatario ma non risulta allegata dall'ufficio il conseguente CAD attestante il deposito dell'atto notificato presso l'ufficio postale e l'invio della relata al destinatario", con conseguente invalidità dell'intimazione impugnata e fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi.
L'appello insiste sulla prova dell'avvenuta notifica - la cartella relativa all'ici 2009 in data 23.10.2018 per compiuta giacenza e la cartella inerente l'ici 2010 in data 30.11.2021 a mani del figlio convivente - per cui l'eccezione di prescrizione risulta infondata, anche alla luce dell'intervento legislativo in materia di emer genza epidemiologica, che ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione in materia di riscossione esattoriale per le esigenze oggettive di natura sanitaria.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto in relazione al profilo, di carattere assorbente, inerente la notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, alla luce della documentazione prodotta dalla concessionaria odierna appellante in primo grado, il cui generico ed assertivo disconoscimento non vale ad inficiarne la conformità all'originale (Cass. sez. VI n. 14145/2014).
Invero entrambe le cartelle risultano essere state regolarmente notificate, la prima per compiuta giacenza
(con produzione dell'avviso AR della raccomandata informativa, cd. cad, debitamente timbrato) la seconda per notifica al figlio convivente del contribuente (con prova della spedizione della raccomandata cd. can).
In particolare la prima notifica - cartella n. 02820170017198070000, relativa all'ici 2009, a cui peraltro è stato limitato l'esame di primo grado - risulta avvenuta in data 23.10.2018 per compiuta giacenza secondo la procedura dell'irreperibilità relativa ex art. 140 cpc, per la quale la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
Al riguardo l'Ader ha depositato la relata di notifica - da cui si evincono i due vani tentativi precedenti all'invio dell'avviso ex articolo 140 cpc (3 ottobre 2018 e 5 ottobre 2018) - l'elenco (prot. n. 7469/2018) attestante l'avviso di deposito dell'atto in esame nella casa del Comune, stante l'impossibilità di effettuare la notifica alla contribuente risultata assente, il prospetto poste italiane attestante l'invio della raccomandata informativa (13 ottobre 2018), l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (10 ottobre 2018), l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata attestante il rientro al mittente della stessa per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
In definitiva il messo notificatore, accertata l'assenza della destinataria come da relata di notifica recante i due precedenti tentativi ed accertata l'effettiva residenza del destinatario, ha affisso alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza, per cui risultano tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc.
Del pari la seconda notifica - cartella n 02820190008656184000, relativa all'ici 2010, cui si ripete non si fa cenno nella sentenza gravata - risulta avvenuta in data 30.11.2021 a mani del figlio convivente ai sensi dell'art. 139 cpc.
In ordine ad essa risultano depositati la relata di notifica al figlio convivente (26.11.2021) ed il prospetto poste italiane attestante l'invio della raccomandata (cd. can) recante l'avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 26 DPR n. 602/1973.
Orbene per il perfezionamento di questa notifica al familiare convivente va osservato che secondo la prevalente giurisrudenza, compresa quella della sezione, è sufficiente la produzione della prova della spedizione ( e non anche del ricevimento) della can, stante la presunzione di conoscenza operante nella specie (Cass. sez. VI n. 3628/2023, sez. III n. 32575/2024, SS.UU. n. 10012/2021).
Da quanto sopra consegue ineludibilmente che alcuna prescrizione può dirsi maturata, con conseguente validità dell'intimazione impugnata, a sua volta notificata in data 09/04/2024 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il contribuente alle spese di lite per entrambi i gradi,liquidate in euro 300,00 per ciascun grado.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2604/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Via Don Peppe Diana 3 81030 Casapesenna CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004279126000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249004279126000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170017198070000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190008656184000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7007/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Caserta di accoglimento del ricorso avverso l'intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali, relative all'ici 2009 (euro 540,51) ed ici
2010 (euro 519,95).
Il ricorso introduttivo ha dedotto l'omessa notifica delle dette cartelle e quindi la decadenza/prescrizione del tributo.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che "la Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha depositato la prova dell'avvenuta notifica mediante raccomandata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c per temporanea assenza del destinatario ma non risulta allegata dall'ufficio il conseguente CAD attestante il deposito dell'atto notificato presso l'ufficio postale e l'invio della relata al destinatario", con conseguente invalidità dell'intimazione impugnata e fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi.
L'appello insiste sulla prova dell'avvenuta notifica - la cartella relativa all'ici 2009 in data 23.10.2018 per compiuta giacenza e la cartella inerente l'ici 2010 in data 30.11.2021 a mani del figlio convivente - per cui l'eccezione di prescrizione risulta infondata, anche alla luce dell'intervento legislativo in materia di emer genza epidemiologica, che ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione in materia di riscossione esattoriale per le esigenze oggettive di natura sanitaria.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto in relazione al profilo, di carattere assorbente, inerente la notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, alla luce della documentazione prodotta dalla concessionaria odierna appellante in primo grado, il cui generico ed assertivo disconoscimento non vale ad inficiarne la conformità all'originale (Cass. sez. VI n. 14145/2014).
Invero entrambe le cartelle risultano essere state regolarmente notificate, la prima per compiuta giacenza
(con produzione dell'avviso AR della raccomandata informativa, cd. cad, debitamente timbrato) la seconda per notifica al figlio convivente del contribuente (con prova della spedizione della raccomandata cd. can).
In particolare la prima notifica - cartella n. 02820170017198070000, relativa all'ici 2009, a cui peraltro è stato limitato l'esame di primo grado - risulta avvenuta in data 23.10.2018 per compiuta giacenza secondo la procedura dell'irreperibilità relativa ex art. 140 cpc, per la quale la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
Al riguardo l'Ader ha depositato la relata di notifica - da cui si evincono i due vani tentativi precedenti all'invio dell'avviso ex articolo 140 cpc (3 ottobre 2018 e 5 ottobre 2018) - l'elenco (prot. n. 7469/2018) attestante l'avviso di deposito dell'atto in esame nella casa del Comune, stante l'impossibilità di effettuare la notifica alla contribuente risultata assente, il prospetto poste italiane attestante l'invio della raccomandata informativa (13 ottobre 2018), l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale (10 ottobre 2018), l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata attestante il rientro al mittente della stessa per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica entro 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
In definitiva il messo notificatore, accertata l'assenza della destinataria come da relata di notifica recante i due precedenti tentativi ed accertata l'effettiva residenza del destinatario, ha affisso alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza, per cui risultano tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc.
Del pari la seconda notifica - cartella n 02820190008656184000, relativa all'ici 2010, cui si ripete non si fa cenno nella sentenza gravata - risulta avvenuta in data 30.11.2021 a mani del figlio convivente ai sensi dell'art. 139 cpc.
In ordine ad essa risultano depositati la relata di notifica al figlio convivente (26.11.2021) ed il prospetto poste italiane attestante l'invio della raccomandata (cd. can) recante l'avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 26 DPR n. 602/1973.
Orbene per il perfezionamento di questa notifica al familiare convivente va osservato che secondo la prevalente giurisrudenza, compresa quella della sezione, è sufficiente la produzione della prova della spedizione ( e non anche del ricevimento) della can, stante la presunzione di conoscenza operante nella specie (Cass. sez. VI n. 3628/2023, sez. III n. 32575/2024, SS.UU. n. 10012/2021).
Da quanto sopra consegue ineludibilmente che alcuna prescrizione può dirsi maturata, con conseguente validità dell'intimazione impugnata, a sua volta notificata in data 09/04/2024 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il contribuente alle spese di lite per entrambi i gradi,liquidate in euro 300,00 per ciascun grado.